Dirigente responsabile per la sicurezza: delega idonea - Obbligo di predisporre e di esigere le cautele antinfortunistiche - Obbligo di informazione - Impossibilità di addurre a propria discolpa il numero e la dislocazione dei propri cantieri


 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente -
Dott. MARINI Lionello - Consigliere -
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere -
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere -
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) L.L. N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 11/01/2005 CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA che ha concluso per declaratorio l'inammissibilità del ricorso.

Fatto

Con sentenza dell'11 gennaio 2005, la Corte d'Appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Tolmezzo, in composizione monocratica, del 18.12.03, con la quale L.L. nella qualità di responsabile per la sicurezza del cantiere di lavoro della "Dolomiti Rocce s.r.l.", è stato condannato alla pena di due mesi di reclusione, convertiti in Euro 2.280,00 di multa, per il reato previsto dall'articolo 590 c.p., commi 1 e 3, in relazione all'art. 583 c.p., 1 comma, n. 1, per avere, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e per violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro, cagionato al lavoratore dipendente M.A. lesioni personali che ne hanno determinato un'incapacità ad attendere alle proprie occupazioni pari a 150 giorni.
In fatto era avvenuto che nella giornata del 15 maggio 1998, M. A., mentre era intento ad eseguire lavori di consolidamento e bonifica di una parete rocciosa sovrastante la strada statale n. 52, in particolare a frantumare un masso di roccia, era stato investito dall'esplosione di una cartuccia del Boulder Baster (congegno per demolizioni utilizzato dall'impresa), accidentalmente percossa, ed era rimasto seriamente infortunato, avendo riportato la frattura del 4 e 5 metatarso del piede destro ed escoriazioni multiple. Avviate le indagini dirette ad accertare le cause dell'incidente, era emerso che all'interno del masso che il M. era intento a frantumare, utilizzando un martello pneumatico, era stata posta, alcuni giorni prima, una cartuccia di materiale esplodente, in seguito mai rimossa o fatta esplodere. Nei giorni precedenti, invero, sotto la supervisione del L., si era tentato di demolire le rocce utilizzando le cartucce esplosive, senza tuttavia riuscirci, per cui si era deciso di ricorrere alla demolizione manuale, attraverso martelli pneumatici. La cartuccia era, quindi, rimasta incustodita, in aperta violazione delle cautele prescritte dal fabbricante di detto congegno al fine di evitare infortuni. Era altresì emerso che il M., assunto solo il giorno prima dell'incidente, non solo non aveva alcuna esperienza nell'uso di materiale esplosivo, ma non aveva ricevuto alcuna informazione sull'uso di tale materiale;
inoltre, nessuno gli aveva impedito di lavorare nella zona in cui si trovava l'esplosivo, né aveva preteso l'osservanza delle norme di sicurezza e l'uso delle scarpe antinfortunistiche fornite dalla ditta.
Era stato, quindi, avviato procedimento penale a carico del L. e di S.R., legale rappresentante della "Dolomiti Rocce", per il reato di lesioni colpose ai danni dell'operaio infortunato. Il giudice di primo grado ha rilevato profili di colpa nei confronti di ambedue gli imputati, individuati, quanto al L., nell'avere costui omesso, nella sua qualità di capo cantiere e responsabile della sicurezza, di vigilare adeguatamente e di disporre opportune cautele volte, anzitutto, a segnalare l'area dove era stato utilizzato l'esplosivo, al fine di impedire il transito e l'intervento dei demolitori, ed ancora di informare i lavoratori, e in particolare il M., inesperto ed appena assunto, mandato a lavorare proprio in quell'area, circa i pericoli che potevano derivare a causa dell'utilizzo dell'esplosivo nel cantiere e circa la necessità di utilizzare calzature antinfortunistiche. Dal non avere assolto con diligenza agli obblighi che derivavano all'imputato dalla sua posizione di responsabile della sicurezza del cantiere è derivata, a giudizio del Tribunale, una precisa responsabilità di natura omissiva, ex art. 40 c.p., comma 2, per gli eventi che sono conseguiti dall'inadeguato controllo delle fonti di pericolo sulle quali sussisteva, in capo all'imputato, l'obbligo di vigilare. La Corte d'Appello di Trieste, che pure ha assolto il S. dal reato ascrittogli per non avere commesso il fatto, ha confermato, quanto all'odierno ricorrente, l'affermazione di responsabilità, avendo ritenuto conducenti le argomentazioni poste dal giudice di primo grado a sostegno della condanna.
Ricorre, dunque, il L. avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste dell'11.2.05 e deduce:
A) Violazione di legge, con riferimento alla L. n. 547 del 1955, artt. 40, 590 e art. 583 c.p., comma 4 per errata valutazione della posizione di garanzia attribuita al ricorrente, carenza e contraddittorietà della motivazione. Rileva il L., con riferimento al profilo di colpa individuato nel non avere fornito al M., appena assunto, le informazioni necessarie alla sua sicurezza, che mai egli avrebbe potuto adempiere a tale obbligo, essendo stato costui assunto, a sua insaputa, il 14 maggio, giorno in cui egli si trovava presso un altro cantiere. Mentre, quanto all'omessa segnalazione dell'area interessata all'esplosione, egli rileva di avere impartito nella stessa giornata del 13 maggio, immediatamente dopo il fallito tentativo di uso dell'esplosivo, precise direttive al fine di recintare la zona ed impedirne l'accesso.
Direttive che, secondo assicurazioni fornitegli telefonicamente il giorno successivo, erano state eseguite. Mentre, non appena appreso dell'assunzione del M., aveva disposto, in occasione della stessa telefonata, che egli fosse informato della presenza della cartuccia e del divieto di lavorare in prossimità della stessa.
Rileva ancora il ricorrente, quanto all'addebito mossogli di non avere personalmente verificato l'esecuzione delle direttive impartite, che ciò sarebbe stato impossibile, essendo stato il ricorrente incaricato della sicurezza di diversi cantieri, molto distanti l'uno dall'altro ed ugualmente abbisognevoli della sua presenza e del suo intervento. La Corte di merito, a giudizio del ricorrente, non aveva tenuto in alcun conto le difficoltà logistiche che egli doveva affrontare per svolgere il proprio compito, nè aveva verificato se, nei fatti, l'organizzazione aziendale permettesse l'effettivo e personale esercizio delle mansioni affidategli. Rileva, infine, il ricorrente la inconsistenza del profilo di colpa rinvenuto nel mancato uso, da parte del M., delle scarpe antinfortunistiche, sia per la carenza di motivazione in ordine all'esistenza del rapporto causale tra il mancato uso delle stesse e l'evento, sia per la manifestata decisione della stessa parte offesa di utilizzare le proprie scarpe. Anche con riferimento a tale addebito, peraltro, la Corte di merito non avrebbe tenuto in alcun conto il fatto che, a causa della sua assenza dal cantiere nella giornata del 15 maggio, egli non aveva potuto riscontrare il mancato uso delle scarpe regolamentari. Conclude, quindi, il ricorrente chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza.

Diritto

Il ricorso è infondato.
Non nega il ricorrente di avere ricoperto, con riferimento ai cantieri della "Dolomiti Rocce di Ponte delle Alpi s.r.l.", e dunque anche presso il cantiere teatro dell'infortunio occorso a M. A., il ruolo di responsabile per la sicurezza dei cantieri. E' pacificamente emerso che tale qualifica egli ha rivestito in conseguenza di formale delega rilasciatagli, il 5 maggio 1998, dall'amministratore delegato della società, S.R.;
delega dal ricorrente espressamente accettata. Non v'è dubbio, quindi, che il L., in virtù di tale delega, è stato investito di una precisa ed incontestabile posizione di garanzia nei confronti di quanti lavoravano presso i cantieri della società e, per quanto più interessa, nel cantiere di (OMISSIS) e, dunque, nei confronti del M..
Non nega, altresì, il ricorrente che la predetta delega comportava precisi obblighi, scaturenti dal "Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", predisposto dalla società e sottoscritto, in una copia consegnatagli, anche dal L..
Non nega, infine, il ricorrente che il predetto piano prevedeva che il responsabile per la sicurezza fosse tenuto:
a) all'apprestamento dei mezzi di protezione (tra cui le scarpe antinfortunistiche) stabiliti dalla società, da porsi a disposizione dei lavoratori;
b) ad attuare il piano di sicurezza;
c) ad informare i lavoratori dei rischi connessi con l'attività lavorativa e delle norme previste in materia di protezione;
d) a vigilare circa l'effettivo impiego, da parte del personale di cantiere, dei mezzi personali di protezione.
Orbene, correttamente, partendo da tali premesse, la corte territoriale ha adeguatamente e compiutamente motivato le ragioni, tutte coerenti rispetto agli elementi probatori acquisiti, del proprio dissenso rispetto alle osservazioni poste dal ricorrente a sostegno dei motivi d'appello, così legittimamente pervenendo alla decisione di conferma della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti allo stesso contestati.
In particolare, accertato:
- che nei giorni precedenti l'incidente, nel cantiere di (OMISSIS), alla presenza del ricorrente, si era svolto l'infruttuoso tentativo di demolire alcune rocce utilizzando delle cartucce esplosive;
- che il tentativo non aveva sortito alcun risultato, tanto che era stato stabilito di procedere con i martelli pneumatici e, conseguentemente, di rimuovere le cariche esplosive posizionate all'interno delle rocce;
- che l'operazione di rimozione, tuttavia, non era stata correttamente eseguita, poichè all'interno di una roccia era stata dimenticata una carica, poi esplosa provocando il ferimento del M., incaricato di frantumarla utilizzando un demolitore, del tutto ignaro della presenza dell'esplosivo in quanto assunto al lavoro qualche giorno dopo;
Tutto ciò accertato, dunque, coerentemente la corte di merito ha ritenuto esser chiara ed evidente la responsabilità del ricorrente che, nel disporre l'esecuzione di così delicate e rischiose operazioni, non aveva personalmente seguito i lavori fino alla loro conclusione naturale e non si era direttamente assicurato che tutte le cariche inizialmente collocate nelle rocce fossero state realmente rimosse. Né aveva curato, avendo deciso di allontanarsi dal cantiere prima della conclusione della fase di rimozione, di far convenientemente segnalare e delimitare la zona a rischio, affinché nessun operaio vi si recasse. Proprio da tale negligente condotta, incompatibile con le mansioni ricoperte all'interno del cantiere, è stato legittimamente individuato, in capo al ricorrente, un grave ed evidente profilo di responsabilità rispetto al quale egli non può sfuggire richiamando le disposizioni impartite al caposquadra ovvero il numero e la diffusa dislocazione sul territorio sui cantieri, e dunque la difficoltà di esservi sempre presente. In realtà, a proposito di tali osservazioni è facile rilevare che proprio il grave rischio connesso all'uso di cariche esplosive avrebbe dovuto indurre il L. a fermarsi nel cantiere e controllare che le sue disposizioni fossero correttamente eseguite. Controllo non solo omesso il giorno stesso della predisposizione delle cariche (13 maggio), avendo il ricorrente deciso di allontanarsi dal cantiere prima che fossero ultimati i lavori di rimozione delle stesse, ma anche il giorno successivo, allorché prudenza e rispetto del ruolo avrebbero dovuto indurlo a recarsi nel cantiere ed a controllarne la regolarità. Nè il ricorrente può addurre a propria discolpa l'argomento secondo cui il numero e la dislocazione dei cantieri gli avrebbero impedito di seguire personalmente ogni fase dei lavori in corso. In verità, l'argomento appare del tutto irrilevante posto che il ricorrente, all'atto di accettare la delega, era perfettamente al corrente delle difficoltà che avrebbe dovuto incontrare, di guisa che egli avrebbe potuto rifiutare detta delega, ovvero pretendere una migliore organizzazione del lavoro che garantisse una più assidua presenza sui cantieri.
Ugualmente sussistente, seppur superfluo in considerazione di quanto sopra osservato, è il profilo di responsabilità individuato dai giudici di merito nell'avere il ricorrente omesso di fornire informazioni al M., appena assunto, circa i rischi connessi alla particolare attività lavorativa da espletare e le norme di sicurezza da osservare. Tale obbligo d'informazione certamente competeva al ricorrente, la cui responsabilità, conseguente all'omessa informazione, non può essere elusa adducendo responsabilità di altri, nel caso di specie del capocantiere al quale il L. asserisce di avere, in proposito, impartito precise istruzioni. Anche del mancato uso, da parte del M., delle scarpe antinfortunistiche deve farsi carico il L., al quale spettava il compito, in vista della sua posizione all'interno dell'azienda, di controllare il rispetto delle norme poste a tutela della salute e dell'incolumità fisica dei lavoratori, senza che la responsabilità, conseguente all'omesso controllo, possa essere elusa dalla condotta imprudente dello stesso lavoratore.
Il ricorso è, dunque, infondato e deve essere respinto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2005.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2006