Tipologia: Accordo
Data firma: 26 marzo 2020
Parti: Alfasigma e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici-Farmaceutici, Alfasigma
Fonte: filctemcgil.it
Addì 26 marzo 2020, tra la Alfasigma spa […] e le OO.SS. nazionali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil in persona, rispettivamente, dei sigg. Aldo Zago, Lorenzo Zoli e Daniele Bailo […]
Premesso che:
a. è in atto un'emergenza sanitaria e sociale, dovuta alla pandemia per COVID-19 che sta causando, fra l'altro, gravi ripercussioni anche nel tessuto industriale del nostro Paese, con contrazioni, sempre più diffuse, delle attività lavorative per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica suddetta;
b. Il Governo e le Parti sociali hanno emanato una serie di provvedimenti d'urgenza, contenenti, a vario titolo, misure a favore della collettività, per la protezione della salute pubblica ed in particolare il Decreto-Legge n. 18 del 17.03.2020 ha previsto anche delle misure a sostegno del lavoro e dei lavoratori, introducendo delle norme speciali in materia di ammortizzatori sociali;
c. In aggiunta, le Parti firmatarie del CCNL per il settore chimico e chimico-farmaceutico, nel pieno rispetto del metodo partecipativo delle Relazioni Industriali di questo settore, hanno stipulato degli avvisi comuni, in tema di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19, concordando delle linee guida, in relazione alle scelte adottate e da adottare. Nello specifico, è stato affermato che, se non fosse possibile la prosecuzione della normale attività lavorativa, anche in relazione ad alcuni reparti o aree funzionali o parti di esse, le Parti si confronteranno per attivare tutti gli strumenti forniti dalla legge, eventualmente anche in termini di ammortizzatori sociali;
d. In particolare, il secondo Avviso Comune firmato il 12 marzo 2020 tra Federchimica, Farmindustria e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil ha stabilito che, al fine d'evitare impatti negativi per i lavoratori in termini di trattamenti economici ed occupazionali, previo confronto fra le Parti, si potrà ricorrere a ferie, riposi, permessi ed ogni altro istituto di legge o contrattuale, privilegiando quelli non fruiti, maturati in anni precedenti e, laddove necessario, quelli maturati nell'anno in corso nella misura specificata nel suddetto documento. Inoltre, ferie, riposi e permessi già calendarizzati potranno essere riprogrammati, a titolo sia collettivo sia individuale;
e. È consuetudine, all'interno di Alfasigma, la promozione di iniziative e comportamenti di Relazioni Industriali improntate ai principi del confronto aperto, con la finalità di pervenire a soluzioni il più possibile condivise.
Tutto ciò premesso, le Parti hanno concordato quanto segue:
1. La presente intesa si riferisce ed è applicabile, esclusivamente, al personale con la qualifica di Operaio (non appartenente ai settori di produzione e servizi collegati), Impiegato e Quadro;
2. Le Parti ribadiscono, come affermato in premessa, che la conoscenza e la consapevolezza delle situazioni e dei fenomeni da governare sono fondamentali per stimolare le disponibilità delle persone e per individuare strategie adeguate ad affrontare e risolvere i problemi. A tali fini, la qualificazione delle Relazioni Industriali è lo strumento opportuno sul quale continuare ad investire, in termini d'informazione, confronto, partecipazione;
3. L'Azienda continuerà nell'applicazione delle misure straordinarie di gestione della prestazione e dell'orario di lavoro, attualmente in essere (lavoro agile, formazione ecc.), implementandole qualora possibile, entro il limite del razionale organizzativo e fatte salve specifiche posizioni funzionali che saranno oggetto di preventiva discussione con la direzione aziendale;
4. Le Parti, oltre a quanto premesso, in una logica di presa d'atto del calo quantitativo delle ordinarie attività conseguente alla impossibilità di svolgimento dell'attività di informazione scientifica del farmaco nonché in relazione alle restrizioni operative disposte dal Governo, stabiliscono il godimento di almeno n. 10 giorni di ferie residue (maturate sino a dicembre 2019) nel periodo compreso tra la data della presente intesa ed il 30 aprile 2020. Il personale interessato a tale provvedimento è quello afferente a tutte le funzioni di sede, tenuto conto del quantitativo di ferie pregresse di ciascuno e salvaguardando naturalmente la funzionalità di servizio di ciascuna area aziendale, quindi con esclusione - ad esempio - del personale di produzione e funzioni collegate.
Si specifica che quanto al personale di field della FOE si procederà secondo intese separate.
Qualora vi fossero situazioni d'incapienza, relativamente alle misure di ferie sopramenzionate, esse saranno oggetto di valutazione e gestite nel rispetto dei principi equitativi generali, primo fra tutti la rotazione del personale, nonché in armonia con quanto definito nel secondo Avviso Comune citato in premessa, e quindi anche con l'utilizzo delle ROL maturate sino a marzo 2020;
5. Data la straordinarietà di tale misura gestionale, Azienda e RSU di sito, nella attività propria degli Osservatori Aziendali, svolgeranno una valutazione congiunta circa la corretta applicazione dei principi definiti nel presente accordo.
Le Parti, nella consapevolezza dell'emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese (COVID-19) e delle conseguenti limitazioni a riunioni, assemblee, assembramenti, ecc., confermano che la discussione si è svolta con modalità in remoto, compreso l'inoltro e lo scambio di documenti.
Il presente accordo verrà condiviso con le RSU competenti per le singole sedi di lavoro ove esso troverà attuazione.
Letto, confermato e sottoscritto.