Regione Campania
Il Presidente
Ordinanza 12 aprile 2020, n. 32
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che all'art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19), comma 1 dispone “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus'”; e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità' al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso;
VISTO l'art. 2, del citato decreto legge n. 19/2020, rubricato “Attuazione delle misure di contenimento” che, al comma 1, dispone “ Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonchè i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630”;
VISTO l'art. 3 “ Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale”, a mente del quale “1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. (omissis)
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente”;
VISTO il DPCM 10 aprile 2020, con il quale - in sostituzione di quelle disposte con i DDPCM 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo e 22 marzo 2020- sono state disposte misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
VISTA l'Ordinanza n. 27 del 3 aprile 2020, con la quale, tra l'altro, sulla base delle disposizioni legislative ivi citate e per le motivazioni ivi indicate, sono state confermate, con riferimento al territorio regionale della Campania, fino al 13 aprile 2020, le misure di contenimento del contagio già adottate con le seguenti ordinanze:
- l'Ordinanza n. 16 del 13 marzo 2020, con relativo chiarimento n. 7, pubblicati sul BURC n. 35/2020 e n. 40/2020 in tema di attività sanitarie, socio-sanitarie e riabilitazione;
- l'Ordinanza n. 19 del 20 marzo 2020, pubblicata sul BURC n. 45/2020, in tema di lavoro a distanza ed edilizia su committenza privata e pubblica, con la seguente precisazione quanto al punto 2:
2.1. È sospesa l'attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi - limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 22 marzo 2020 e ss.mm.ii.)- gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili, l'adeguamento di immobili a destinazione sanitaria finalizzati allo svolgimento di terapie mediche durante il periodo emergenziali, gli interventi di manutenzione finalizzati ad assicurare la funzionalità di servizi essenziali, il ripristino della messa in sicurezza dei cantieri, ove necessario, e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente.
2.2. per i lavori a committenza pubblica, fatti salvi l'avvio e la prosecuzione di quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l'edilizia sanitaria nonchè degli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili, le stazioni appaltanti, sempre limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 22 marzo 2020 e ss.mm.ii.), valutano la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso ovvero programmati. Per le lavorazioni indifferibili, è fatto comunque salvo l'obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente;
- l'Ordinanza n. 20 del 22 marzo 2020 e relativo chiarimento n. 10, in tema di rilevazione e controlli dei rientri nella regione Campania, pubblicati sul BURC n. 46/2020 e 48/2020 (rettificato sul BURC n. 50/2020);
- l'Ordinanza n. 21 del 23 marzo 2020, in tema di disposizioni in tema di noleggio auto, con e senza conducente, pubblicata sul BURC n. 51/2020;
- l'Ordinanza n. 23 del 25 marzo 2020, in tema di limitazioni agli spostamenti, pubblicata sul BURC n. 53/2020;
- l'Ordinanza n. 24 del 25 marzo 2020, in tema di trasporto pubblico locale, pubblicata sul BURC n. 53/2020;
- l'Ordinanza n. 25 del 28 marzo 2020 e relativo chiarimento n. 13, in tema di ristorazione, commercio al dettaglio, fiere e mercati al dettaglio pubblicati sul BURC n. 57/2020 e n. 58/2020;
PRESO ATTO
che, con riferimento alle attività sanitarie, socio-sanitarie e di riabilitazione, oggetto dell'ordinanza n. 16 del 13 marzo 2020, come confermata con Ordinanza n. 27 del 3 aprile 2020, la competente Direzione Generale per la Tutela della Salute ha adottato e diramato idonee misure volte a consentire la ripresa in sicurezza delle attività in menzione a far data dal 14 aprile 2020, al fine di coniugare le esigenze indefettibili delle prestazioni in menzione, rivolte anche alle fasce deboli, con quelle di sicurezza dei pazienti e degli operatori;
RILEVATO
che l'Unità di crisi regionale ha segnalato, con nota in data odierna:
- risultano diffusi sul territorio nuovi e diversi cluster familiari e locali, presumibilmente originati dalla inosservanza delle misure di distanziamento sociale prescritte, che destano notevoli preoccupazioni per il potenziale allargamento degli attuali focolai;
-secondo quanto già verificatosi nei Paesi nei quali l'epidemia si è manifestata in origine, è verosimile che possa verificarsi una recrudescenza dei contagi che potrebbe comportare a sua volta una nuova ondata di contagi e pertanto i risultati ad oggi conseguiti nel contenimento della diffusione della malattia non sono sufficienti ad allentare le misure di prevenzione ad oggi poste in essere;
- in tale ottica, ai fini della ripresa delle attività, risulta indispensabile, allo scopo di non vanificare gli effetti contenitivi del contagio ad oggi conseguiti, la previa adozione di specifiche misure atte a garantire il controllo delle condizioni di salute degli addetti e la garanzia dell'applicazione delle procedure standard di contenimento in corso di eventi epidemici, in conformità ai documenti dell'OMS e dell'istituto Superiore di Sanità e delle disposizioni ministeriali vigenti;
CONSIDERATO
- che, dopo un momentaneo arresto dell'incremento dei casi di contagio, negli ultimi giorni si è registrata nuovamente una curva crescente della diffusione del virus, tanto su scala nazionale quanto regionale e, a fronte della descritta situazione, pervengono dalle Forze dell'Ordine segnalazioni circa l'incremento delle violazioni delle vigenti prescrizioni e misure, nazionali e regionali, sul territorio regionale della Campania;
- l'Unità di crisi regionale si avvale di strumenti scientificamente validati per effettuare analisi previsionali finalizzate a comprendere l'andamento dell'infezione COVID19 sul territorio regionale, attraverso algoritmi dedicati e validati presso strutture universitarie, secondo un'analisi previsionale di forecast mediante algoritmi basati su "exponential smoothing method"e "machine learning";
- che i report della Unità di Crisi, redatti sulla base del metodo sopra indicato, attestano che nella attuale fase della pandemia occorre non allentare le misure di contenimento e prevenzione ad oggi adottate e che il trend dei contagi risente ancora significativamente del mancato rispetto del distanziamento sociale;
RAVVISATO
-che, sulla base di quanto rappresentato e delle menzionate sopravvenienze relative al territorio regionale, occorre confermare il complessivo impianto delle misure ad oggi vigenti nella regione, al fine di non determinare l'aumento dei contagi e dei decessi ed il concreto rischio di collasso del SSR, con le seguenti specifiche previsioni aggiuntive, tenuto conto del descritto contesto regionale ed in vista della successiva riapertura:
a) con riferimento alla riapertura degli esercizi di commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati, pur tenuto conto delle esigenze alla stessa sottese, occorre prevedere la possibilità di riapertura nella misura strettamente indispensabile, al fine di limitare la mobilità incontrollata sia presso le strutture di vendita sia per le strade;
b) in vista della successiva ripresa delle attività, con riferimento all'attività edilizia, occorre disporre sin d'ora che l'Unità di Crisi definisca, anche in concerto con l'ANCE, le più idonee modalità operative per assicurare, da parte delle singole imprese, l'acquisizione dei necessari dispositivi di protezione individuale, il controllo dello stato di salute degli addetti e la predisposizione di adeguati protocolli di sicurezza da adottarsi nella varie fasi dell'attività, in conformità ai documenti dell'OMS e dell'Istituto Superiore di Sanità nonchè delle disposizioni ministeriali vigenti per il settore interessato;
c) con riferimento alle attività di commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria e commercio al dettaglio di libri, tenuto conto che alle esigenze di approvvigionamento dei beni in questione si può sopperire mediante l'apertura - già consentita- delle edicole, tabaccai, supermercati ed altri negozi, e con la grande distribuzione via internet e multimediale, abilitata alla vendita di tali prodotti, occorre, allo stato, differire la riapertura fino al 3 maggio 2020;
d) con riferimento ai servizi di TPL occorre disporre l'obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale per il personale a bordo e per i passeggeri, salvo l'obbligo di effettuare frequenti sanificazioni dei mezzi;
e) occorre dare mandato all'Unità di Crisi regionale di individuare sin d'ora idonei protocolli di sicurezza per la verifica delle condizioni di salute degli operatori delle attività che saranno via via abilitate all'esercizio e per l'adozione di misure di prevenzione adeguate a tutela dei lavoratori e degli utenti;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale '';
VISTO l'art. 50 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, concretandosi in una situazione sopravvenuta di aggravamento del rischio sanitario ai sensi dell'art. 3, comma 1 decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19 e delle norme tutte sopra richiamate;
emana la seguente
 

ORDINANZA

1. Ferme restando le misure statali e regionali già vigenti, con riferimento al territorio regionale della Campania sono confermate, con efficacia dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020, le misure adottate con le seguenti ordinanze, già confermate con Ordinanza n. 27 del 3 aprile 2020:
- Ordinanza n. 19 del 20 marzo 2020, pubblicata sul BURC n. 45/2020, come confermata con Ordinanza n. 27 del 3 aprile 2020, pubblicata sul BURC n. 64 del 3 aprile 2020 in tema di lavoro a distanza ed edilizia su committenza privata e pubblica, con le seguenti precisazioni quanto al punto 2:
2.1. È sospesa l'attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi - limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 22 marzo 2020 e ss.mm.ii., oggi DPCM 10 aprile 2020)- gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili, l'adeguamento di immobili a destinazione sanitaria finalizzati allo svolgimento di terapie mediche durante il periodo emergenziale, gli interventi di manutenzione finalizzati ad assicurare la funzionalità di servizi essenziali, il ripristino della messa in sicurezza dei cantieri, ove necessario, e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente;
2.2. per i lavori a committenza pubblica, fatti salvi l'avvio e la prosecuzione di quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l'edilizia sanitaria nonché degli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili, le stazioni appaltanti, sempre limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 22 marzo 2020 e ss.mm.ii.), valutano la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso ovvero programmati. Per le lavorazioni indifferibili, è fatto comunque salvo l'obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente;
2.3 È demandato all'Unità di Crisi regionale il compito di definire sin d'ora, anche in concerto con l'ANCE, le più idonee modalità operative per assicurare, da parte delle singole imprese, in vista della successiva ripresa delle attività, l'acquisizione dei necessari dispositivi di protezione individuale, il controllo dello stato di salute degli addetti e la predisposizione di adeguati protocolli di sicurezza da adottarsi nella varie fasi dell'attività, in conformità ai documenti dell'OMS e dell'Istituto Superiore di Sanità, nonchè delle disposizioni ministeriali vigenti per il settore interessato;
- Ordinanza n. 20 del 22 marzo 2020 e relativo chiarimento n. 10, in tema di rilevazione e controlli dei rientri nella regione Campania, pubblicati sul BURC n. 46/2020 e 48/2020 (rettificato sul BURC n. 50/2020);
- Ordinanza n. 21 del 23 marzo 2020, in tema di disposizioni in tema di noleggio auto, con e senza conducente, pubblicata sul BURC n. 51/2020;
- Ordinanza n.23 del 25 marzo 2020, in tema di limitazioni agli spostamenti, pubblicata sul BURC n. 53/2020;
- Ordinanza n. 24 del 25 marzo 2020, in tema di trasporto pubblico locale, pubblicata sul BURC n. 53/2020, con la seguente ulteriore previsione:
È fatto obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale per il personale a bordo e per i passeggeri. È fatto obbligo di frequenti sanificazioni dei mezzi;
- Ordinanza n. 25 del 28 marzo 2020 e relativo chiarimento n. 13, in tema di ristorazione, commercio al dettaglio, fiere e mercati al dettaglio pubblicati sul BURC n. 57/2020 e n. 58/2020, con le seguenti ulteriori previsioni:
d) il commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri è sospeso, ad eccezione di quello già esercitato nelle edicole, negli ipermercati e nei supermercati, nelle tabaccherie, nonché dalla grande distribuzione multimediale e via internet;
e) il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati è consentito nelle mattinate del martedì e del venerdì con orario 8,00-14,00. Nella settimana del 1 maggio 2020, l'apertura è consentita nelle mattinate del martedì e del giovedì, secondo l'orario sopra indicato.
È demandato all'Unità di Crisi regionale di individuare idonei protocolli di sicurezza per la verifica delle condizioni di salute degli operatori delle attività che saranno successivamente abilitate all'esercizio e per l'adozione di misure di prevenzione adeguate a tutela dei lavoratori e degli utenti.
2. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, al quale integralmente si rinvia.
3. La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze.
La presente ordinanza è altresì notificata all'Unità di Crisi regionale, ai Comuni e ai Prefetti della Regione.
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.