Ministero dell'Interno
Decreto 6 aprile 2020
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015.
G.U. 14 aprile 2020, n. 98

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201 del 29 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 174 del 29 luglio 2014;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 febbraio 2020 recante «Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 57 del 6 marzo 2020;
Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido;
Ritenuto, altresì, necessario correggere alcune classificazioni dei capitoli V.4 e V.7 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 così come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 14 febbraio 2020;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;
 

Decreta:

Art. 1
Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 

Art. 2
Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare agli asili nido con oltre 30 persone presenti, di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuati con il numero 67, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelli di nuova realizzazione.
2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014.
 

Art. 3
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il capitolo «V.9 - Asili nido», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di cui all'art. 1.
2. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, sono eliminate le parole «ad esclusione degli asili nido».
3. All'art. 2-bis, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, sono eliminate le parole «ad esclusione degli asili nido».
4. All'art. 5, comma 1-bis, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo la lettera r), è aggiunta la seguente lettera: «s) decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014 recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido"».
 

Art. 4
Modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. È approvato l'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente le modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.
 

Art. 5
Norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2020

Il Ministro: Lamorgese
 

Allegato 1
(articolo 1)

REGOLE TECNICHE VERTICALI
Capitolo V. 9 Asili nido

 

Allegato 2
(articolo 4)

Modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. La lettera b) del comma 1 del paragrafo V.4.2, è sostituita come segue:
“ b) in relazione alla massima quota dei piani h:
HA: h 12m;
HB: 12m < h 24m;
HC: 24m< h 32 m;
HD: 32 m < h 54m;
HE: h >54 m.”

2. La lettera b) del comma 1 del paragrafo V.7.2, è sostituita come segue:
“ b) in relazione alla massima quota dei piani h:
HA: h 12m;
HB: 12 m < h 24m;
HC: 24m < h 32 m;
HD: 32 m < h 54m;
HE: h >54 m.”


3. Al comma 2 del paragrafo V.7.2, la classificazione delle aree TA è modificata come segue:
“TA: locali destinati ad attività didattica e spazi comuni;”

4. La nota [1] della Tabella V.5-2:Compartimentazione del paragrafo V.5.4.3, è modificata come segue:
“[1] Di tipo protetto e chiusure con requisiti Sa, se ubicate a quota -5 m; in caso l'area TK sia ubicata a quota < -5 m, il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TK.”