Regione Puglia
Ordinanza del Presidente della Giunta 15 aprile 2020, n. 207
D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”. Art. 2 comma 12 - Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTO l'art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali;
VISTA la Legge Regionale del 10 aprile 2015 n. 17, recante “Disciplina della tutela e dell'uso della costa”;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica e, in particolare, l'art. 32 che dispone "...sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni”;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare l'emergenza con efficacia dal 14 aprile al 3 maggio 2020;
PRESO ATTO che, dalla data di efficacia delle disposizioni del predetto decreto, cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020.
RICHIAMATO, in particolare, l'art.2 co.12 del medesimo decreto ai sensi del quale “...per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione ”;
RITENUTO, in relazione alle previsioni del medesimo decreto, specificare le attività ammesse, con riferimento ai parchi acquatici, agli stabilimenti balneari e alle concessioni demaniali marittime, consentendo lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti delle spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere, purché gli stessi siano svolti all'interno dell'area in concessione;
RAVVISATA la necessità di avviare tempestivamente i lavori di sistemazione e di allestimento delle spiagge e degli stabilimenti, in vista dell'inizio della stagione balneare, a garanzia della ripresa dell'operatività di un settore strategico per l'economia della Regione Puglia, caratterizzata da una storica e consolidata vocazione turistica;
SENTITO l'Assessore al Demanio, sulla base dell'istruttoria compiuta dalla competente sezione Demanio e Patrimonio;
emana la seguente
O R D I N A N Z A
Art. 1
Con riferimento ai parchi acquatici, agli stabilimenti balneari e alle concessioni demaniali marittime, previa comunicazione al Prefetto, è ammesso l'accesso da parte dei titolari, di personale dipendente o terzi delegati esclusivamente per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti delle spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere, purché gli stessi siano svolti all'interno dell'area in concessione. E' fatto obbligo di adottare ogni misura di contrasto e contenimento della diffusione del contagio negli ambienti di lavoro.
Art. 2
La presente ordinanza produce effetti fino alla data del 3 maggio 2020, termine di efficacia delle misure stabilite dal DPCM 10 aprile 2020. Sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Bari, addì 15 aprile 2020
Michele Emiliano