Tipologia: CCNL
Data firma: 20 dicembre 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.03.2004
Parti: Assomineraria e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcem-Uil
Settori: Chimici, Miniere, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Campo di applicazione
Relazioni industriali
• 1) Osservatorio nazionale
o A) Ambiente e Sicurezza.
o B) Formazione
o C) Mercato del lavoro.
• 2) Osservatorio - Articolazioni locali
• 3) Gruppi integrati
• 4) Miniere e stabilimenti
• 5) Valorizzazione delle risorse
• 6) Appalti
• 7) Previdenza complementare
Rapporti sindacali
Art. 1 - Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU
Art. 2 - Assemblea.
Art. 3 - Affissioni.
Art. 4 - Permessi e aspettativa per cariche pubbliche sindacali.
Art. 5 - Patronati.
Art. 6 - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 7 - Relazioni aziendali e conflittualità.
Art. 8 - Salvaguardia degli impianti.
Art. 9 Contrattazione aziendale.
• Premessa.

• Premio di risultato.
Parte Comune
Art. 10 - Assunzione.
Art. 11 - Organizzazione del lavoro.
Art. 12 - Classificazione professionale unica.
Art. 13 - Salvaguardia inquadramenti unici aziendali.
Art. 14 - Lavoratori ad alto contenuto professionale.
Art. 15 - Quadri.
Art. 16 - Passaggi di qualifica.
Art. 17 - Minimi retributivi.
Art. 18 - Elemento retributivo specifico per lavoratori dei livelli 1 e 2.
Art. 19 - Indennità di contingenza - EDR.
Art. 20 - Scatti di anzianità.
Art. 21 - Passaggi di livello.
Art. 22 - Orario di lavoro.
• Conto Ore.
• Flessibilità della prestazione lavorativa
Art. 23 - Dichiarazione programmatica delle parti stipulanti.
Art. 24 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turno.
Art. 25 - Mercato del lavoro.
• A) Contratto di lavoro a tempo determinato.
• B) Prestazioni di lavoro temporaneo.
• C) Contratto di lavoro a tempo parziale.
• D) Apprendistato.
o 1 - Norme generali.

o 2 - Durata del tirocinio.
o 3 - Tirocinio presso diverse aziende.
o 4 - Formazione.
o 5 - Assunzione.
o 6 - Periodo di prova.
o 7 - Orario di lavoro.
o 8 - Ferie.
o 9 - Determinazione della retribuzione.
o 10 - Gratifica natalizia.
o 11 - Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro.
o 12 - Attribuzione della qualifica professionale.
Art. 26 - Festività.
Art. 27 - Chiamate fuori orario.
Art. 28 - Pause.
Art. 29 - Riposo settimanale.
Art. 30 - Congedo matrimoniale.
Art. 31 - Assenze, permessi e brevi congedi.
Art. 32 - Visite di inventario e visite personali.
Art. 33 - Diritto allo studio.
Art. 34 - Lavori compiuti in condizioni di particolare disagio.
Art. 35 - Trasferimenti.
Art. 36 - Indumenti.
Art. 37 - Mezzi produttivi.
Art. 38 - Maternità.
Art. 39 - Lavoratori portatori di handicap.
Art. 40 - Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 41 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali.
 Art. 42 - Indennità di sottosuolo.
Art. 43 - Premio fedeli alla miniera.
Art. 44 - Provvidenze varie.
Art. 45 - Ambiente di lavoro.
Art. 46 - Disposizioni speciali e regolamento aziendale.
Art. 47 - Reclami e controversie.
Art. 48 - Procedura per i provvedimenti disciplinari.
Art. 49 - Accordi interconfederali.
Art. 50 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 51 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 52 - Distribuzione contratto.
Art. 53 - Decorrenza, durata e procedura di rinnovo.
Parte Operai
Art. 1 - Periodo di prova.
Art. 2 - Personale addetto ai lavori discontinui.
Art. 3 - Cumulo di mansioni.
Art. 4 - Mutamento di mansioni.
Art. 5 - Riduzioni di lavoro.
Art. 6 - Sospensioni e interruzioni del lavoro.
Art. 7 - Ferie.
Art. 8 - Regolamentazione del lavoro a cottimo.
• Protocollo a chiarimento dell'art. 8, punto 5.
Art. 9 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 10 - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 11 - Gratifica natalizia.
Art. 12 - Utensili.
Art. 13 - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 14 - Trasferte.
Art. 15 - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 16 - Movimenti irregolari di schede o di medaglie.
Art. 17 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 18 - Multe e sospensioni.
Art. 19 - Licenziamento per mancanze.
Art. 20 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 21 - Trattamento di fine rapporto per la qualifica operaia.
Parte Intermedi
Art. 1 - Criteri di applicazione.
Art. 2 - Criteri di inquadramento.
Art. 3 - Periodo di prova.
Art. 4 - Mutamento temporaneo di mansioni.
Art. 5 - Ferie.
Art. 6 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 7 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 8 - Rinvio ad altre regolamentazioni.
Parte Impiegati
Art. 1 - Periodo di prova.
Art. 2 - Cumulo di mansioni.
Art. 3 - Mutamento di mansioni.
Art. 4 - Ferie.
Art. 5 - Indennità di cassa.
Art. 6 - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 7 - Pagamento della retribuzione.
Art. 8 - Tredicesima mensilità.
Art. 9 - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 10 - Trasferte.
Art. 11 - Aspettativa.
Art. 12 - Doveri dell'impiegato.
Art. 13 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 14 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 15 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 16 - Certificato di lavoro.
Allegati
Allegato 1: Testo unico dei contratti riguardanti il premio "Fedeli alla miniera".
Allegato 2:
• legge 20.5.70 n. 300 (Statuto dei lavoratori), GU n. 131 del 27.5.70;
• legge 30.12.71 n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), GU 18.1.72 n. 14.
Allegato 3: D.lgs. 25.11.96 n. 624 (Attuazione della Direttiva n. 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della Direttiva n. 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterraneo.
Allegato 4: Circolare n. 317 (Chiarimenti relativi al D.lgs. 25.11.96 n. 624).
Allegato 5: RD 29.7.27 n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno), GU 23.8.27 n. 194.
Allegato 6: DL 19.9.94 n. 626 (Attuazione delle Direttive nn. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro).

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le attività minerarie 20 dicembre 2000

Addì, 20 dicembre 2000, in Roma tra Delegazione datoriale: Associazione Italiana per l'industria mineraria e petrolifera (Assomineraria) […] con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana rappresentata […] e Filcea/Cgil […] e con l'intervento della Cgil nazionale […], Flerica/Cisl […] e con l'assistenza del Segretario generale della Cisl […], Uilcem/Uil nazionale […] con l'assistenza del Segretario generale Uil […].

Campo di applicazione
Il presente CCNL si applica ai lavoratori addetti alle miniere, cave e saline, agli impianti minerallurgici ed agli impianti metallurgici per la produzione dei metalli e dei metalloidi (piombo, zinco, mercurio, antimonio, zolfo, ecc.) di tutto il territorio nazionale.
Si applica altresì ai lavoratori addetti alle attività di dismissione e recupero di miniere, cave e saline, ivi inclusa la gestione residuale connessa a detti siti.
La presente regolamentazione non si applica ai lavoratori dipendenti da Aziende esercenti l'estrazione di metano e petrolio e le cave di materiali da costruzione (marmi, graniti e altre pietre da taglio, pietre in rottami, pietrisco, ghiaia e sabbia).

Relazioni industriali
1) Osservatorio nazionale
Nell'ambito delle valutazioni di cui in premessa le Parti, al fine di realizzare un valido monitoraggio dell'andamento evolutivo del settore decidono di costituire a livello nazionale un Osservatorio.
L'Osservatorio - ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OOSS dei lavoratori - analizzerà e valuterà, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, le questioni suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore, al fine di individuare con il massimo anticipo possibile le occasioni di sviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo nonché di individuare i punti di debolezza, per verificarne le possibilità di superamento.
Gli studi e le analisi svolti dalle Parti all'Osservatorio nazionale potranno essere preparatori e propedeutici anche all'attività negoziale delle Parti.
In particolare a livello nazionale e territoriale sarà oggetto di esame congiunto delle Parti quanto segue:
- monitoraggio dell'andamento evolutivo generale del settore estrattivo;
- analisi del contesto delle norme nazionali, compresi gli aspetti fiscali e procedurali, formulando proposte di carattere generale;
- analisi del contesto produttivo nazionale e il conseguente fabbisogno di materie prime, in relazione alla possibilità di sviluppo delle imprese italiane all'estero, formulando proposte da sottoporre alle Autorità competenti;
- analisi dei dati produttivi qualitativi e quantitativi, utilizzo degli impianti, appalti investimenti in ricerca e sviluppo , andamento dell'occupazione, realizzazione di margini di competitività e produttività;
- evoluzione complessiva del CCNL e la sua adeguatezza alle modificazioni del sistema produttivo e del quadro legislativo, proponendo soluzioni innovative che potranno anche essere adottate in vigenza contrattuale;
- valutazione dell'andamento delle politiche degli orari di lavoro, della formazione e della salvaguardia della sicurezza adottate negli altri Paesi UE, con particolare riferimento al settore estrattivo;
[…]
- analisi delle innovazioni tecnologiche e delle sinergie produttive intervenute nel sistema estrattivo nazionale, anche con particolare riferimento all'occupazione complessiva nel settore;
- approfondimento delle tematiche della sicurezza e dell'ecologia in riferimento all'evoluzione delle normative nazionali e comunitarie;
[…]
Tale Osservatorio sarà costituito in forma paritetica da rappresentanti nominati da Assomineraria e dalla Fulc Nazionale; per particolari argomenti potranno partecipare esperti di riconosciuta capacità ed esperienza e rappresentanti dell'Amministrazione. Le riunioni si dovranno tenere con cadenza almeno annuale, salvo eventi di eccezionale rilevanza.
Nell'ambito dell'Osservatorio saranno previste sezioni specifiche che tratteranno di:

A) Ambiente e Sicurezza.
Inteso che la sede locale è la più appropriata per trattare le questioni legate ad ambiente e sicurezza, viene comunque riconfermato il comune forte impegno per la massima sicurezza sui lavoro e la compatibilità ambientale. Gli approfondimenti richiesti dai temi in esame perseguiranno, tra gli altri, i seguenti obiettivi:
- promuovere, presso le Autorità competenti, iniziative finalizzate a superare i vincoli amministrativi non giustificati e a favorire lo sviluppo sostenibile;
- individuare, in materia di procedure amministrative concernenti l'ambiente e la sicurezza nonché in materia di infortuni sul lavoro e malattie, elementi e proposte da fornire alle rispettive Confederazioni con riferimento all'esigenza di sostituire approcci di natura burocratica con criteri di obiettiva responsabilizzazione;
- migliorare e intensificare l'azione di orientamento delle imprese, dei RLS, delle RSU e dei lavoratori verso criteri di gestione delle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro improntati alla partecipazione;
- predisporre congiuntamente linee guida e moduli formativi adeguati alle peculiarità settoriali, in particolare sugli obblighi previsti nella definizione del DSS (e/o DSS coordinato) di cui al D.lgs. n. 624/96;
- analizzare il rispetto delle normative per la tutela dell'ambiente e della sicurezza da parte delle imprese estrattive, al fine di promuovere iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni competenti.
La realizzazione degli obiettivi indicati viene attuata mediante lo svolgimento delle seguenti attività:
- confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza, individuando eventuali proposte da sottoporre alle autorità competenti; in particolare nel caso di problematiche attinenti siti produttivi caratterizzati dalla presenza di imprese di appalto, di concerto con le strutture sindacali e imprenditoriali interessate, a livello territoriale saranno ricercati adeguati livelli di coordinamento per l'attuazione di misure di prevenzione, sicurezza e protezione comuni;
- realizzare la mutua informazione e valutazione delle iniziative delle Parti in materia di ambiente e sicurezza;
- seguire l'evoluzione delle condizioni ambientali e della sicurezza del settore; particolarmente con riguardo a problematiche connesse con eventuali programmi di risanamento, delocalizzazioni, ristrutturazione e trasformazione e dismissione di impianti e miniere che assumano particolare rilevanza;
- individuare proposte comuni per facilitare la gestione delle adempimenti richiesti dalla legge;
- aggiornare, alla luce dell'esperienza realizzata dalle innovazioni normative intervenute, di specifiche esigenze emerse per le attività che presentano rischio di incidenti rilevante, le linee guida per la formazione dei RLS;
- monitorare le iniziative di formazione in materia di ambiente e sicurezza realizzate dalle imprese, sia con riferimento ai RLS, sia con riferimento ai lavoratori, al fine di valutarne la congruità e la corrispondenza con le linee guida predisposte dall'Osservatorio. A tal fine potrà essere ricercata la collaborazione delle strutture imprenditoriali e Sindacali territoriali.

B) Formazione.
A valle di quanto sarà concordemente definito a livello nazionale, le articolazioni locali dell'Osservatorio, per la vicinanza con le strutture operative, potranno meglio verificare l'attuazione dell'aspetto formativo, del quale vengono concordemente considerate:
- l'importanza strategica della valorizzazione professionale delle risorse umane;
- l'opportunità di iniziative formative finalizzate all'aggiornamento professionale dei lavoratori e delle loro rappresentanze, nonché allo sviluppo della cultura di impresa;
- l'opportunità di porre i lavoratori, con particolare riferimento a quelli per i quali il rischio di inadeguatezza professionale è più alto in relazione all'attività svolta e alla fascia d'età, in condizione di rispondere più efficacemente alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica e organizzativa in atto nelle imprese e dal mercato;
- l'opportunità di implementare attività formative che favoriscano un rapporto qualificato e dinamico con il mercato del lavoro;
- l'opportunità di facilitare il reinserimento delle/dei lavoratrici/lavoratori dopo eventuali periodi di assenza per maternità e assistenza di familiari a carico, nel rispetto della compatibilità economica derivante dalla singola dimensione aziendale.
Il livello locale si pone quindi i seguenti obiettivi:
- verificare e analizzare, alla luce delle esperienze realizzate a livello aziendale, le esigenze formative del settore e proporre linee guida di orientamento;
- promuovere progetti formativi innovativi congiunti a livello nazionale;
- fornire alle aziende indirizzi formativi in materia di:
• aggiornamento professionale dei lavoratori connesso con lo sviluppo della cultura aziendale;
• opportunità di porre i lavoratori in condizione di rispondere più efficacemente alle esigenze imposte dall'innovazione tecnologica e organizzativa, dagli obiettivi di qualità e dal mercato;
• svolgere attività di monitoraggio e incentivazione delle iniziative formative;
• realizzare sinergie con l'Organismo bilaterale nazionale e con gli Organismi bilaterali operanti a livello territoriale;
- promuovere presso i ministeri responsabili, le deputate strutture comunitarie e, attraverso le competenti strutture territoriali, presso le regioni, le esigenze del settore rispetto agli indirizzi delle normative e degli incentivi disponibili;
- promuovere sessioni dell'Osservatorio e/o gruppi di lavoro a livello territoriale, di concerto con le strutture sindacali e imprenditoriali interessate, per sviluppare iniziative formative in realtà specifiche;
- proporre alle Parti stipulanti il contratto l'eventuale necessità di aggiornamento delle normative contrattuali in materia di formazione;
- collaborare, particolarmente nei confronti delle piccole e medie imprese, nella definizione di programmi formativi aziendali.
Per il finanziamento degli interventi formativi di cui trattasi si ricercherà l'attivazione di:
- risorse concordemente rese disponibili da ciascuna delle Parti a livello aziendale;
- capitoli di spesa previsti dalla legislazione UE;
- capitoli di spesa previsti dalla legislazione nazionale;
- capitoli di spesa previsti dalla legislazione regionale.

C) Mercato del lavoro.
Le Parti, premesso quanto previsto dagli accordi interconfederali e dalla legislazione vigente in materia di mercato del lavoro, e in considerazione delle profonde modifiche intervenute nella situazione occupazionale del settore, e nella consapevolezza dei profondi ulteriori sviluppi che sono attesi, indicano l'ambito territoriale, il più appropriato all'esame continuo dell'andamento e della funzionalità effettiva del mercato del lavoro. In particolare l'articolazione territoriale dell'Osservatorio dovrà:
- monitorare, al fine di valutarne il grado e le modalità di applicazione, il ricorso ai rapporti di lavoro speciali con particolare riferimento ai contratti a termine, ai contratti di fornitura e di lavoro temporaneo, all'apprendistato, ai contratti d'inserimento lavorativo e di formazione e lavoro, ai contratti a tempo parziale. Con riferimento al nuovo strumento rappresentato dal contratto di fornitura di lavoro temporaneo, le Parti ritengono allo stato che la sua utilizzazione possa risultare particolarmente funzionale alla copertura di esigenze di breve durata;
- sostenere e sviluppare l'utilizzo degli stages attraverso opportune azioni tese a diffondere la conoscenza e la concreta praticabilità di questa innovativa opportunità di rapporto con il mondo del lavoro.

2) Osservatorio - Articolazioni locali
Nella consapevolezza dell'esistenza di importanti aspetti particolari e di interesse locale che saranno esaminati nell'Osservatorio, potranno essere attivate sub-articolazioni decentrate; la sub-articolazione territoriale approfondirà i temi toccati a livello nazionale e ne seguirà le linee guida di dibattito. Per particolari aspetti di interesse locale ma di rilevanza nazionale saranno tenute sedute comuni dell'Osservatorio nazionale e della sua sub-articolazione locale.

3) Gruppi integrati
Per i gruppi integrati s'intendono quei complessi industriali di particolare valenza in ambito nazionale, articolati in unità produttive verticalizzate e di importanza strategica.
Ciascun gruppo industriale, annualmente, in apposito incontro convocato dall'Associazione imprenditoriale di categoria, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della programmazione nazionale settoriale, porterà a conoscenza della Segreteria nazionale Fulc:
- le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti o trasformazione di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
- in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi nonché dei finanziamenti per la formazione professionale erogati dalla UE.
[…]
- le prospettive produttive, anche in relazione al mercato e alle sue implicazioni con riferimento, se del caso, alle necessità di utilizzo dell'orario di lavoro;
- le problematiche anche occupazionali connesse alle esigenze di costruzione di 1° impianto e di ristrutturazione produttiva;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di nuove produzioni e di innovazioni tecnologiche con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;
- il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi d'età;
[…]
- il numero e la finalizzazione dei contratti di lavoro speciali;
- gli interventi formativi inerenti all'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione, nonché l'ambiente e la sicurezza;
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili;
- gli effetti per i lavoratori interessati a progetti di inserimento mirato per lavoratori disabili e di altre categorie dello svantaggio sociale, individuati a livello di osservatorio territoriale.

4) Miniere e stabilimenti
Le Associazioni imprenditoriali porteranno annualmente a conoscenza delle OSL e delle RSU:
- le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali ecologiche;
[…]
- il numero degli addetti e la distinzione per sesso e per classi d'età;
- le problematiche anche occupazionali connesse alle esigenze di costruzione di 1° impianto e di ristrutturazione produttiva;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di nuove produzioni e di innovazioni tecnologiche con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;
[…]
- il numero e la finalizzazione dei contratti di lavoro speciali;
- gli interventi formativi inerenti all'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione nonché l'ambiente e la sicurezza;
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili;
- gli effetti per i lavoratori interessati a progetti di inserimento mirato per lavoratori disabili e di altre categorie dello svantaggio sociale, individuati a livello di Osservatorio territoriale;
- iniziative formative determinate da eventuali esigenze di aggiornamento professionale connesse con il reinserimento, dopo l'aspettativa per maternità, delle lavoratrici.

5) Valorizzazione delle risorse
Le Parti firmatarie valorizzano in ambito locale la prestazione lavorativa e le risorse tecnologiche ai fini della piena utilizzazione degli impianti e della efficienza produttiva. In quella sede saranno formulate proposte da avanzare alla sede dell'Osservatorio nazionale per eventuali modifiche alle normative dello sfruttamento degli impianti e della prestazione lavorativa. Le modifiche potranno essere direttamente adottate, previo accordo nazionale ed aziendale, in via sperimentale in sede locale o aziendale.

6) Appalti
Le sub-articolazioni locali potranno analizzare gli aspetti legati alla materia di sicurezza e d'igiene, previsti dalle vigenti norme di polizia delle miniere e cave (DPR 9.4.59 n. 128 e D.lgs. n. 624/96).
Le Aziende informeranno periodicamente le RSU sulla natura delle attività conferite in appalto, nonché su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano riflessi sull'occupazione complessiva; ciò allo scopo di consentire alle stesse la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali nel territorio. Gli eventuali problemi occupazionali derivanti dalla contrazione del ricorso all'appalto saranno oggetto di esame a livello sindacale aziendale.
Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le Aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi derivanti dalle norme di legge: assicurative, previdenziali, d'igiene e sicurezza del lavoro nonché dai rispettivi contratti di lavoro.
Le Aziende appaltanti si dichiarano disponibili a facilitare, per quanto possibile, la realizzazione delle condizioni di agibilità previste dalla legge 20.5.70 n. 300, a carico delle Aziende appaltatrici.
In linea eccezionale, per le attività manutentive ordinarie e straordinarie degli impianti di produzione, che presentino una sostanziale omogeneità e affinità tecnologica con le attività dello stabilimento, le Aziende concorderanno con la RSU possibili soluzioni sostitutive degli appalti da realizzare gradualmente con l'impiego di personale dipendente dalle Aziende stesse, anche se del caso proponendo soluzioni innovative in materia di flessibilità e sfruttamento delle macchine. Fermo restando che la manutenzione è finalizzata alla sicurezza, all'efficienza e alla migliore utilizzazione degli impianti, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tenere conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi, nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impegnare la forzalavoro in orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati nel corso dell'anno, secondo specifici accordi.

Rapporti sindacali
Art. 1 - Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).

[…]
5) La RSU sostituisce il Consiglio di Fabbrica da cui al CCNL 1.3.88 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
[…]
6) Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 1,5 ore per dipendente in forza all'unità lavorativa.
Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti da essa svolti. […]
7) Salvo quanto diversamente disposto dal presente CCNL, le associazioni sindacali stipulanti restano titolari dei diritti loro attribuiti dalla legge 20.5.70 n. 300, dal presente CCNL e da accordi collettivi in atto.
[…]
Dichiarazioni a verbale.
1) Per quanto non espressamente previsto al presente articolo s'intendono richiamate le disposizioni dell'Accordo interconfederale 20.12.93.
[…]

Art. 2 - Assemblea.
1) Nelle unità produttive nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]
7) Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]
11) Il diritto di assemblea viene altresì esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore annue retribuite.
12) Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'Azienda.

Art. 3 - Affissioni.
1) Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto e alla RSU di far affiggere in apposito albo comunicazioni firmate da un responsabile dei medesimi.
2) Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali e del lavoro.
[…]

Art. 7 - Relazioni aziendali e conflittualità.
1) Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni sindacali in Azienda e di ridurre la conflittualità, è comune impegno delle parti, tenuto conto anche di quanto previsto dal Protocollo d'intesa 22.1.83, in caso di controversie collettive, esperire tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e la RSU.
2) In particolare, qualora la controversia abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali o di legge, nonché l'informazione di cui alla 1a parte del CCNL, a richiesta di una delle parti l'esame avverrà con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.

Art. 8 - Salvaguardia degli impianti.
[…]
4) Le OSL, in merito al problema dell'assetto degli impianti di determinati servizi primari durante l'esercizio del diritto di sciopero, riconfermano, nell'ambito della loro autonomia, gli impegni contrattuali tesi ad assicurare nel comune interesse un congiunto esame dei problemi connessi alla incolumità delle persone, alla sicurezza ed alla integrità degli impianti, all'esigenza di riconoscere l'essenzialità di determinati servizi primari.
5) In questa logica le OSL sono disponibili a che siano adottate soluzioni tecniche finalizzate al raggiungimento degli impegni sopra espressi attraverso i necessari accordi da realizzare a livello locale tra le OSL territoriali, le RSU e le Direzioni aziendali sui seguenti temi, nel rispetto degli accordi aziendali già vigenti:
[…]
(2) assetto degli impianti di particolare complessità tecnologica e sofisticazione del processo produttivo;
(3) squadre di lavoratori finalizzate allo svolgimento delle mansioni strettamente necessarie in funzione dell'assetto impianti concordato
[…]

Art. 9 Contrattazione aziendale.
Premessa.
[…]
La contrattazione di 2° livello riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e verrà pertanto svolta per le materie stabilite dalle apposite clausole di rinvio.
La contrattazione aziendale è prevista, secondo quanto disposto dal Protocollo 23.7.93, nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese.
In applicazione dell'Accordo interconfederale 20.12.93, sono titolari della negoziazione in sede aziendale negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle OOSS stipulanti e le RSU costituite ai sensi dell'Accordo interconfederale 20.12.93 da una parte, e le Aziende e le Associazioni industriali territoriali dall'altra.
A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto e in rispetto di quanto previsto nel sistema di relazioni sindacali e contrattuali, sono di competenza della contrattazione aziendale le materie relative:
(a) all'eventuale sostituzione di qualche giorno festivo;
(b) alla determinazione del compenso per i lavori eseguiti in condizioni di particolare disagio di cui all'art. 36, parte Comune.

Parte Comune
Art. 10 - Assunzione.

[…]
3) L'azienda potrà far sottoporre il lavoratore, che intende assumere, a visita medica per accertarne l'idoneità specifica per il lavoro al quale lo stesso verrà assegnato.
[…]

Art. 11 - Organizzazione del lavoro.
1) Le parti si danno anno che il riconoscimento e la valorizzazione della capacità professionale dei lavoratori costituisce obiettivo di comune interesse. In questo caso intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione della capacità professionale dei lavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, della organizzazione, della produttività e delle capacità professionali stesse.
2) Le Aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche, organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli obiettivi di cui sopra.
3) Le successive sperimentazioni, sia a livello individuale che di gruppo, in aree da individuare nelle unità aziendali significative, potranno svilupparsi, ove si realizzino con continuità, sia la rispondenza dei risultati ai valori di esigenza produttiva e qualitativa previsti, sia l'impegno dei lavoratori alle modificazioni della loro prestazione.
4) Dette sperimentazioni saranno esaminate a livello aziendale allo scopo di individuare le aree di applicazione, le priorità, i tempi e gradualità necessari, le modalità, nonché per valutare i risultati.
5) Per il conseguimento degli obiettivi suindicati potranno essere adottati, anche al fine di migliorare la produttività, la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il grado di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali:
- corsi di addestramento e di formazione professionale;
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diversa posizione di lavoro;
- assetti organizzativi che consentano alle lavoratrici di sviluppare professionalità anche nell'ambito di mansioni tradizionalmente affidate a personale maschile.
6) Sulla base di quanto sopra, le Aziende opereranno in modo da determinare l'evoluzione effettiva dell'organizzazione del lavoro e l'effettiva valorizzazione dei livelli professionali nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive.
7) Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali che, in caso di esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adozione delle nuove forme organizzative, saranno, previo esame congiunto con la RSU, inquadrate nelle scale classificatorie sulla base delle declaratorie utilizzando per analogia i profili esistenti.

Art. 22 - Orario di lavoro.
1) La durata massima normale dell'orario di lavoro è quella fissata dalle norme di legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle norme medesime e dalle disposizioni che seguono.
2) Nelle miniere e cave la durata dell'orario di lavoro si computa dall'entrata all'uscita dal pozzo o discenderia o rampa.
3) L'orario di lavoro è di 40 ore settimanali ripartito su 5 giorni.
4) Il giorno di riposo coinciderà di norma con il sabato. Qualora le Aziende ritengano di adottare, per esigenze tecnico-produttive, turni di riposo avvicendati, l'adozione di questo regime dovrà essere concordata tra l'Azienda e la RSU fermo restando quanto previsto e concordato nel presente CCNL, in tema di flessibilità dell'orario di lavoro e della prestazione lavorativa.
5) Per i casi previsti dalla legge 22.2.34 n. 370, potranno essere adottati turni di riposo avvicendati previo accordo a livello aziendale per quanto concerne la distribuzione dei turni medesimi.
6) È ammesso il recupero a regime normale delle ore perdute per cause di forza maggiore e per le interruzioni concordate tra la Direzione e la RSU o tra le Associazioni sindacali territoriali degli imprenditori e dei lavoratori entro il limite massimo di 1 ora al giorno, da effettuarsi entro le 2 settimane successive all'avvenuta interruzione.
[…]
8) In relazione all'esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto anche delle problematiche attinenti alle assenze dal lavoro.
9) Fermo restando che la durata normale dell'orario di lavoro è di 40 ore settimanali ripartite in 5 giorni:
A)…
B)…
C) (1) Ai lavoratori dell'interno, in applicazione di quanto previsto dal Protocollo d'intesa 22.1.83, viene riconosciuta 1 giornata di riposo supplementare ogni 30 giornate (240 ore) di lavoro effettivo in sottosuolo […] Con decorrenza 1.3.89, ai suddetti lavoratori verrà invece riconosciuta 1 giornata di riposo supplementare ogni 214 ore di lavoro effettivo in sottosuolo.
[…]
11) A partire dall1.1.02 l'orario di lavoro verrà ridotto di 8 ore su base annua sia per i lavoratori dell'interno che per i turnisti a ciclo continuo (3 turni per 7 giorni settimanali) di cui alle precedenti lett. B) e C).

Conto Ore.
Le Parti convengono di istituire, dall'1.1.02, il conto ore.
Fino al 31.12.02 sarà accantonato nel conto ore il 30% delle ore di lavoro straordinario effettuate dal personale di ciascuna azienda.
Entro il 31.12.02 sarà costituita una Commissione paritetica che entro il 30.6.03 stabilirà, sulla base dell'andamento del lavoro straordinario e delle peculiarità aziendali, le modalità di funzionamento del conto ore, a partire dall'1.7.03.

Flessibilità della prestazione lavorativa
Le parti confermano che la gestione del tempo di lavoro dovrà essere finalizzata ad un più intenso utilizzo degli impianti e dei mezzi, nonché consentire un miglioramento del rapporto tra la prestazione effettiva e quella definita contrattualmente; a tal fine il nuovo regime dell'orario di lavoro intende identificare e rendere effettivamente realizzabili, in sede aziendale, nuove articolazioni d'orario e flessibilità gestionali, quali ad esempio: l'utilizzo temporaneo od alternativo di personale anche nelle altre mansioni, sia dell'unità di appartenenza che delle altre unità; sfalsamento nell'inizio dell'orario di lavoro; eventuali prestazioni straordinarie nell'ambito di quanto previsto dalle norme contrattuali; istituzione di nuovi turni, in particolare con l'estensione del ciclo continuo nelle lavorazioni minerarie.
Per quanto riguarda i lavoratori giornalieri, al fine di far fronte a necessità connesse, ad esempio, ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta od esigenze stagionali, tecnico-aziendali od adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno, l'orario normale di lavoro di 40 ore settimanali può essere realizzato anche come media su un arco di tempo superiore a quello settimanale.
A tale riguardo le Aziende potranno attuare, previo confronto sulle modalità operative, articolazioni di orario che prevedano prestazioni settimanali fino a 48 ore con correlativi periodi a prestazioni ridotte o anche una distribuzione settimanale per un numero di giorni da 4 a 6 compreso il sabato.
[…]
Per le lavorazioni a ciclo continuo (3 turni per 7 giorni settimanali), nonché per le lavorazioni che si svolgono su 2 turni per 7 giorni settimanali, l'orario normale di lavoro potrà essere realizzato anche attraverso turni plurisettimanali con riposi compensativi. A tale riguardo, le parti, tenendo conto dell'obiettivo di una corretta flessibilità delle modalità di conferimento della prestazione, concordano che devono essere considerate insite nelle attività di lavoro in turno:
- la possibilità di essere chiamato in servizio durante il riposo, nonché la possibilità di eventuali modifiche individuali e temporanee dell'orario di lavoro non preavvisabili, in quelle circostanze operative non fronteggiabili con i normali meccanismi di sostituzione;
- mutamenti temporanei di mansione, in conformità a quanto indicato al comma 1 del presente articolo;
- obbligo di attendere sul posto di lavoro il turnista subentrante, fermo restando la necessità di provvedere, da parte dell'Azienda, nel più breve tempo possibile, alla sostituzione.
Da parte aziendale potranno inoltre essere realizzati, previo esame, programmi che consentano sia il godimento di parte delle ferie (tendenzialmente 2 settimane) nel periodo giugno-settembre, sia l'effettuazione delle prestazioni dovute nella restante parte dell'anno.

Art. 24 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turno.
1) Il lavoratore, salvo giustificati motivi individuali d'impedimento è tenuto a compiere il lavoro straordinario - diurno, notturno e festivo - entro i limiti stabiliti dalla legge e dal presente contratto.
2) È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata massima dell'orario normale di lavoro stabilito dalle norme di legge.
3) Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive indifferibili ed occasionali e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
4) Al di là dei limiti previsti nel precedente comma l'eventuale ricorso al lavoro straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione e la RSU. In questo caso, le relative prestazioni che verranno compensate con le percentuali di maggiorazioni previste contrattualmente per il lavoro supplementare e straordinario, potranno dar luogo a corrispondenti riposi non retribuiti salvo e impregiudicato quanto previsto e concordato nel presente CCNL, in tema di flessibilità dell'orario di lavoro e della prestazione lavorativa.
5) La Direzione aziendale comunicherà mensilmente alla RSU i dati a consuntivo sulle prestazioni supplementari e straordinarie effettuate.
[…]
8) La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore 2 o più turni di lavoro. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni secondo le consuetudini aziendali, onde evitare che gli stessi lavoratori siano addetti permanentemente ai turni di notte.
[…]

Art. 25 - Mercato del lavoro.
B) Prestazioni di lavoro temporaneo.

1) Le aziende si potranno avvalere di prestazioni di lavoro temporaneo in conformità alla vigente legislazione in materia, in particolare alle disposizioni dell'art. 1, comma 2, lett. b) e c), legge 24.6.97 n. 196.
[…]

Dichiarazione a verbale.
Con riferimento a quanto previsto nella Sezione C - Mercato del lavoro - definita nel capitolo "Osservatorio nazionale" del CCNL, le Parti stipulanti concordano sull'opportunità che nell'ambito dell'Osservatorio nazionale sia svolta una valutazione complessiva sull'evoluzione delle politiche di utilizzo dei rapporti di lavoro disciplinati nel presente articolo, fermo restando quanto previsto al punto 4, parte Relazioni industriali, con riferimento alla informativa alle RSU in materia di mercato dei lavoro.

D) Apprendistato.
1 - Norme generali.

[…]
Possono essere assunti come apprendisti giovani d'età non inferiore a 15 anni e non superiore a 24 anni ovvero a 26 nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2081/93 del 20.7.93 e successive modificazioni. I limiti d'età sono elevati di 2 anni qualora l'apprendista sia portatore di handicap.
L'apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni retribuite a cottimo, né in genere a quelle ad incentivo, in applicazione della legge n. 25/55.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dalla presente disciplina, valgono per gli apprendisti le norme del vigente CCNL.

4 - Formazione.
Per completare l'addestramento dell'apprendista sono previste 120 ore retribuite in ragione di anno destinate alla formazione esterna. Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o attestato di qualifica professionale idonei rispetto alla professionalità da conseguire, sarà previsto un impegno formativo ridotto e comunque non inferiore a 70 ore. In aggiunta alle ore di formazione così definite, le Parti valuteranno a livello aziendale l'opportunità di integrare la formazione del lavoratore apprendista con ulteriori 40 ore di formazione interna a fronte di specifiche condizioni impiantistiche.
Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato per facilitare l'inserimento e l'apprendimento professionale.
L'apprendista è tenuto a frequentare con regolarità e secondo le norme di legge i corsi di formazione con le modalità definite dalle regioni o province. Tali programmi formativi saranno portati a conoscenza delle RSU.
Di norma annualmente l'azienda farà pervenire alle RSU laddove esistenti un rapporto completo, riferito agli apprendisti assunti e alla relativa formazione effettuata.
Dichiarazione a verbale.
I contenuti e le modalità della formazione saranno definiti dalle Parti stipulanti il presente CCNL, nell'ambito della Sezione "Formazione" dell'Osservatorio Nazionale di cui al precedente titolo "Relazioni industriali", mediante la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro.

7 - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro viene regolato dall'art. 23 (Orario di lavoro) del presente CCNL.

Art. 28 - Pause.
Tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 22, DPR 9.2.59 n. 128, per i lavoratori turnisti addetti al sottosuolo è prevista una pausa di mezz'ora (da considerare lavoro effettivo durante il turno di lavoro giornaliero continuativo intendendosi esclusi i turni di lavoro spezzati), le cui modalità applicative saranno definite in sede aziendale.

Art. 29 - Riposo settimanale.
1) Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica.
2) Per il lavoratore per il quale è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo.
3) Il riposo settimanale compensativo deve essere prefissato.
[…]

Art. 34 - Lavori compiuti in condizioni di particolare disagio.
1) Nei casi di lavori all'interno o all'esterno eseguiti in condizioni di particolare disagio per urgenza o insostituibilità, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza, saranno corrisposte temporaneamente speciali percentuali di aumento retributivo, da determinarsi con accordo aziendale.

Art. 36 - Indumenti.
1) L'Azienda fornirà ogni anno in uso gratuito un abito da lavoro (tute o vestaglie o camici o grembiuli o divise o abiti speciali) e un paio di scarpe a quei lavoratori la cui attività lo richieda.
2) Viene esclusa pertanto la corresponsione di qualsiasi indennità sostitutiva.

Art. 37 - Mezzi produttivi.
1) Ai lavoratori, sia dell'interno che dell'esterno, adibiti a lavori con soggezione d'acqua o alla manipolazione di sostanze velenose o notoriamente corrosive, l'Azienda fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi.
2) Ai lavoratori che esplicano normalmente la loro attività nelle condizioni sopra indicate, i mezzi protettivi verranno assegnati individualmente.
Quando il lavoro ha durata limitata l'assegnazione avverrà per il periodo di uso; quando le suddette condizioni si verificano saltuariamente l'assegnazione verrà fatta con dotazione di reparto, osservate tutte le precauzioni igieniche.
3) In ogni caso il lavoratore dovrà conservare con cura i mezzi protettivi consegnatigli e restituirli a fine giornata.

Art. 38 - Maternità.
1) Il trattamento in caso di gravidanza e puerperio è quello previsto dalla legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
[…]

Art. 39 - Lavoratori portatori di handicap.
1) In presenza di lavoratori portatori di handicap, l'Azienda provvederà a rimuovere le barriere architettoniche di ostacolo al lavoratore stesso, e valuterà le migliori iniziative per un più proficuo inserimento professionale.

Art. 41 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali.
1) In caso d'infortunio sul lavoro, anche leggero, il lavoratore dovrà immediatamente avvertire il diretto responsabile, il quale lo invierà all'infermeria.
2) Qualora l'infortunio sul lavoro accada ad un lavoratore comandato fuori dall'ambito aziendale, egli dovrà essere avviato al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
3) In entrambi i casi l'Azienda provvederà a stendere la denuncia di infortunio a termini di legge. Dovranno, naturalmente, essere osservate le norme di legge e relativo regolamento per gli infortuni.
[…]

Art. 42 - Indennità di sottosuolo.
1) Ai lavoratori dell'interno è corrisposto un particolare compenso denominato "indennità di sottosuolo".
2) Detta indennità dal 26.3.96 è stabilita in £ 7.500 (€ 3,87) giornaliere (pari a £ 937,5 orarie - € 0,48). Data la sua specifica e particolare natura, viene erogata per ogni giornata di effettiva prestazione in sottosuolo e non è quindi da computarsi in alcun istituto contrattuale, ivi compreso il trattamento integrativo di malattia, con l'unica eccezione del TFR.
3) Ai lavoratori dell'esterno, che prestino saltuariamente lavoro all'interno, l'indennità di sottosuolo sarà corrisposta in forma frazionata, ed in base al numero delle ore di effettiva prestazione all'interno.
4) Ai lavoratori dell'interno che, in relazione alle specifiche funzioni siano tenuti a completare le proprie funzioni operative con prestazione di lavoro all'esterno, l'indennità di sottosuolo verrà corrisposta nell'importo giornaliero limitatamente ad ogni giornata di effettiva prestazione.
Nota a verbale.
Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo verrà corrisposto, con decorrenza dall'1.1.96 al 25.3.96 e ferme restando le altre disposizioni di cui all'art. 42, CCNL 1.3.88, un incremento dell'indennità di sottosuolo pari a £ 1.500 (€ 0,77) giornaliere (187,5 orarie ed € 0,10) per ogni giornata di effettiva prestazione in sottosuolo.
Resta inteso che l'importo della suddetta indennità di sottosuolo, è da considerare comprensivo dell'incidenza ove dovuta sugli istituti di legge e di contratto essendo stata calcolata in via forfettaria e di miglior favore.

Art. 45 - Ambiente di lavoro.
Le Parti, visti i DPR n. 128/59, e i Dd.lgs. nn. 626/94 e 624/96 e successive modifiche, e rilevato come sia necessario un coordinamento delle disposizioni contrattuali con questi e con le previsioni dell'Accordo interconfederale 22.6.95, stipulato tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil in attuazione del citato D.lgs. n. 626/94 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, concordano quanto segue:
1) In applicazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94 e in relazione alle competenze attribuite alla contrattazione nazionale di categoria dall'Accordo interconfederale 22.6.95, è stata definita la seguente disciplina sulla Rappresentanza per la sicurezza (RLS).
2) In tutte le aziende o unità produttive, i lavoratori eleggono la RLS in ragione di:
- 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive sino a 200 dipendenti a tempo indeterminato;
- 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 201 a 300 dipendenti a tempo indeterminato;
- 4 rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 301 a 500 dipendenti a tempo indeterminato;
- 5 rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 501 a 900 dipendenti a tempo indeterminato;
- 6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive con più di 900 dipendenti a tempo indeterminato.
3) La RLS viene eletta tra i componenti la RSU. In caso di assenza di RSU la RLS viene eletta dai lavoratori al loro interno.
4) L'elezione della RLS avverrà secondo le procedure previste dall'Accordo interconfederale 22.6.95, che s'intendono qui integralmente richiamate.
5) La RLS svolge i compiti espressamente indicati dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94. In particolare, come espressamente previsto dal citato decreto:
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni per le finalità di cui ai successivi punti 7 e 10;
- è consultata preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
- è consultata sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
- è consultata in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5, D.lgs. n. 626/94;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
- riceve una formazione adeguata comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22, D.lgs. n. 626/94;
- fa proposte in merito all'attività di prevenzione.
6) Il diritto di accesso della RLS ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto delle esigenze produttive, con le limitazioni previste dalla legge, anche tenendo conto della Circolare del Ministero del lavoro 23.2.00.
7) Le visite che la RLS intende effettuare agli ambienti di lavoro devono essere segnalate con congruo anticipo alla Direzione aziendale e possono svolgersi congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o con un suo incaricato, al fine di un migliore e più sollecito approfondimento di eventuali problematiche. Nelle situazioni di emergenza la RLS accede agli ambienti di lavoro dandone informazione al primo preposto reperibile.
8) Per quanto riguarda le modalità di consultazione della RLS, le informazioni e la documentazione che la stessa ha diritto di ricevere dall'azienda, s'intendono qui richiamati i punti 2.2 e 2.3, parte I, Accordo interconfederale 22.6.95.
9) Le riunioni periodiche, previste dall'art. 8, comma 1, D.lgs. n. 626/94 per le aziende o unità produttive con più di 5 dipendenti, sono convocate con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi e su ordine del giorno scritto. La convocazione della riunione periodica può essere richiesta anche dalla RLS al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda; a tale riunione potrà partecipare anche la RSU. Di ciascuna riunione viene redatto verbale.
10) Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94, oltre al tempo necessario per gli adempimenti di cui alle lett. b), c), d), g), i) ed l) del citato articolo, ciascun componente la RLS ha diritto a:
- 40 ore annue di permesso retribuito, senza pregiudizio delle ore spettanti alla RSU, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti;
- 30 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti;
- 12 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano sino a 5 dipendenti.
11) La RLS ha diritto ad un'adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, come previsto all'art. 19, comma 1, lett. g), D.lgs. n. 626/94.
12) Le Aziende attueranno la formazione della RLS seguendo le linee guida predisposte dal livello nazionale dell'Osservatorio. Qualora le Aziende per tale formazione non si avvalgano dei moduli formativi curati congiuntamente da Assomineraria e Fulc, in sede aziendale si valuteranno le motivazioni delle aziende, le proposte RLS/RSU e delle strutture territoriali, coerenti comunque con le linee guida del livello nazionale.
Per tale formazione saranno riconosciute fino a 20 ore anno retribuite, aggiuntive rispetto a quelle previste al precedente punto 10), anche mediante l'utilizzo delle 150 ore per il diritto allo studio. Il programma base per la formazione della RLS deve comprendere, così come previsto dall'Accordo interconfederale 22.6.95, le conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza nonché sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione. Deve inoltre comprendere metodologie sulla valutazione del rischio e metodologie di comunicazione.
13) Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali l'esposizione ai fattori di rischi chimici, fisici e biologici risulti superiore ai livelli previsti dalle norme nazionali, comunitarie, ovvero, in mancanza, dalle tabelle dell'American Conference of Governmental Industrial Hygenists (TLV).
Allo scopo Assomineraria fornirà, su supporto informatico, i dati aggiornati in materia di limiti di esposizione ai fattori di rischio per l'assolvimento delle predette norme.
Le aziende adotteranno i sistemi di prevenzione più idonei.
14) Le Parti si danno atto comunque dell'esigenza di procedere a sistematiche indagini sull'ambiente di lavoro, volte a salvaguardare nel modo migliore la salute dei lavoratori.
Entro questo ambito, dovranno essere posti sotto controllo, attraverso un'idonea strumentazione tecnica, quei fattori ambientali che possono dare origine a nocività (ivi compresi microclimi, luminosità, ecc.).
15) In particolare le Aziende ritengono che - per quanto riguarda la bonifica dell'ambiente di lavoro - le Parti debbano pervenire a una strumentazione contrattuale per la quale esse si accordino per ogni unità produttiva, sui programmi di indagine e le relative priorità.
Con riferimento alle eventuali conclusioni dei rilievi tecnico- scientifici, le Parti si riservano la piena libertà di acquisizione delle conclusioni medesime, nonché della valutazione delle stesse ai fini della necessaria soluzione dei problemi relativi.
16) Per garantire la sistematicità e la tempestività delle indagini, sia quelle programmate sia quelle che di volta in volta si rendessero necessarie a fronte dei problemi emergenti, le indagini verranno normalmente eseguite dalle apposite strutture costituite in Azienda, in collaborazione con la RSU/RLS.
17) Le Parti, in presenza di specifiche motivazioni organizzative o per particolare complessità dell'indagine, potranno, inoltre concordare il ricorso alle strutture del SSN o ad Enti pubblici specializzati in grado di offrire le massime garanzie in ordine all'intervento e ai suoi risultati.
18) L'Azienda assumerà l'onere delle indagini ambientali e delle misure per la tutela dei lavoratori per i casi, i modi e i termini concordati fra le Parti, ivi compresi gli interventi informativi/formativi con riguardo sia alla sicurezza che al processo produttivo, in applicazione degli artt. 21 e 22, D.lgs. n. 626/94.
19) Laddove, a seguito delle indagini ambientali effettuate secondo le procedure di cui sopra, vengano individuate particolari situazioni di rischio, anche in considerazione dei fenomeni emersi dai gruppi di lavoratori esposti al rischio medesimo, le Parti concorderanno di volta in volta l'attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all'area di rischio individuata, ricorrendo di norma alle strutture del SSN, ovvero ad Enti pubblici specializzati; in ogni caso la raccolta di tutte le risultanze avverrà in sede aziendale, al fine di garantire la corretta e tempestiva valutazione delle risultanze stesse e le più corrette soluzioni contrattuali.
20) Le Parti concordano che un potenziamento della medicina preventiva al livello di fabbrica e in generale della prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro e nel territorio potrà realizzarsi nell'ambito dell'attuazione della riforma sanitaria, s'impegnano a collaborare con il SSN e con le strutture di prevenzione previste dalla legge.
In tale prospettiva:
(a) le Aziende - previa intesa con le OSL ed anche in relazione alla normativa della legge n. 833/78 ivi comprese modifiche ed integrazioni - metteranno a disposizione degli Enti e strutture come sopra individuati i dati biostatistici e quelli ambientali rilevati nei luoghi di lavoro;
(b) i servizi aziendali di medicina, di sicurezza e di ecologia esistenti nelle Aziende svolgeranno in maniera integrata i propri compiti preventivi per la sorveglianza sui fattori di rischio, in relazione a quanto previsto dall'art. 21, legge n. 833/78, nell'ambito degli indirizzi e secondo gli standard di servizio eventualmente fissati dai piani sanitari regionali, coordinandosi - nel rispetto dei reciproci ruoli - con le strutture preposte. Su tale materia le Aziende concorderanno con le RSU/RLS la natura e le modalità di un'azione congiunta.
21) Per mettere in grado i lavoratori di meglio conoscere i fattori di rischio capaci di influire sulla loro salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro, anche in relazione al rapporto tra fabbrica e territorio, le Aziende s'impegnano a un'adeguata informativa alle RSU/RLS su tali fattori e sulle modalità per un loro controllo.
In particolare:
(a) le Aziende forniranno alle RSU/RLS - in appositi incontri a livello locale - l'informativa sui fattori di rischio di notevole gravità e diffusione, definiti a livello nazionale secondo quanto previsto dal comma 23.
In tali incontri verranno tra l'altro comunicati alle RSU/RLS:
(1) informative sulle procedure di sicurezza aziendali e sugli investimenti relativi;
(2) informative sul rispetto degli standard degli Enti di normazione tecnica, a fronte anche all'evoluzione della normativa stessa;
(b) in occasione della costruzione di nuovi impianti o dell'apertura di nuove miniere le Aziende s'impegnano inoltre a informare le RSU/RLS sui rischi presenti negli stessi e sulle misure predisposte per fronteggiarli, anche in relazione a quanto previsto dalle norme di polizia mineraria;
(c) le Aziende e le rispettive Associazioni imprenditoriali forniranno alle OSL, quale componente sociale del territorio, a richiesta delle RSU/RLS e a completamento del quadro di informazione in loro possesso sulle condizioni ambientali di fabbrica, i dati relativi agli effluenti liquidi e gassosi dichiarati secondo le vigenti disposizioni di legge, con riferimento in particolare alla quantità degli scarichi finali;
(d) le Aziende e le rispettive Associazioni imprenditoriali si dichiarano inoltre disponibili a partecipare nelle sedi competenti alla formulazione di una valida politica di difesa ecologica. Ribadita l'esigenza che sia comunque salvaguardata la riservatezza delle informazioni, le Aziende s'impegnano a comunicare alle RSU/RLS - su loro richiesta - le sostanze utilizzate negli impianti di produzione e le relative caratteristiche tossicologiche, quali risultano dall'acquisizione scientifica esistente;
(e) in occasione dell'introduzione di nuove sostanze nei processi produttivi, riconfermata l'opportunità dell'informazione preventiva alle RSU/RLS, l'Azienda farà riferimento alle acquisizioni scientifiche tecnico- mediche esistenti per quanto riguarda i loro effetti sulla salute;
(f) per quanto riguarda i rischi eventualmente derivanti da prodotti o residui di lavorazioni ceduti a terzi, le Aziende s'impegnano a dare a questi ed alle proprie RSU/RLS le opportune comunicazioni in merito alla specifica natura di detti prodotti o residui al fine della prevenzione dei rischi, con particolare riferimento al disposto del DPR n. 915/82 con le successive modifiche e integrazioni e la relativa normativa applicativa.
22) Quali strumenti idonei a concorrere a un'efficace opera di prevenzione dei vari tipi di rischio nonché di tutela della salute del lavoratore vengono utilizzati:
(a) il registro dei dati ambientali, tenuto aggiornato a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione dell'Azienda. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche, effettuate normalmente con le RSU/RLS, riguardanti i fattori ambientali fisici, chimici e biologici i quali possano determinare situazioni di nocività o particolari gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati. Il registro dei dati ambientali dovrà tenere conto delle caratteristiche specifiche del settore produttivo in cui si opera;
(b) il registro dei dati biostatistici, relativo ai vari reparti esposti a rischio lavorativo, tenuto aggiornato a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria. Nel registro dei dati biostatistici saranno annotati per ogni reparto i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici nonché le assenze per infortuni, malattie professionali e malattie comuni. Il registro dei dati biostatistici dovrà tenere conto delle caratteristiche specifiche del settore in cui si opera. Il registro sarà tenuto dall'Azienda a disposizione delle RSU/RLS e dei lavoratori;
(c) la cartella sanitaria e di rischio lavorativo, che dovrà tenere conto delle caratteristiche specifiche del settore produttivo in cui si opera, tenuta aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo di segreto professionale e nel rispetto della norma e delle procedure in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge n. 675/96. Le informazioni da raccogliere nella cartella sanitaria e di rischio lavorativo dovranno contenere elementi quali:
(1) i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali, nonché quelli forniti dal lavoratore relativamente alle malattie e agli infortuni non professionali.
La cartella sanitaria e di rischio lavorativo può essere implementata sia per il personale femminile sia per il personale maschile con la previsione di dati relativi alle possibili patologie afferenti la sfera riproduttiva;
(2) in sezione staccabile i dati e le variabili che caratterizzano l'ambiente in cui il lavoratore presta la propria attività e cioè: reparti, posizione e attività di lavoro, agenti di rischio e durata dell'esposizione. Verrà inoltre indicato se il lavoratore è adibito o meno a lavoro notturno. Al lavoratore sarà consegnata copia integrale della cartella ogni volta ne faccia richiesta (direttamente o tramite il proprio medico curante) e comunque al momento in cui debba passare ad un altro luogo di lavoro;
(d) la scheda delle sostanze chimiche utilizzate. Tale strumento sarà realizzato sulla base dei modelli di scheda di sicurezza già esistenti a livello aziendale o di fabbrica, ai fini di una migliore conoscenza sia dei rischi effettivi sul lavoro, sia delle caratteristiche intrinseche delle principali sostanze pericolose in uso, tenendo conto della peculiarità delle singole situazioni di rischio e lavorative. Le Parti si danno atto che l'istituzione della scheda di cui sopra avverrà con riferimento alle sole sostanze presenti nel ciclo produttivo, con esclusione quindi degli agenti di rischio presenti sotto forme naturali (es. miscele di polvere, gas, ecc.) nella lavorazione in miniera. Per tali agenti di rischio si ribadisce comunque l'impegno sull'opportuna informazione alle RSU/RLS in merito ad eventuali nuove acquisizioni, di comprovata validità tecnico-scientifica ed applicabilità, che dovessero essere disponibili in merito;
(e) la raccolta dei dati sugli infortuni e le relative elaborazioni statistiche, tenuta ed aggiornata a cura del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e messa a disposizione della RSU/RLS. Il Servizio Prevenzione e Protezione, inoltre, porterà annualmente a conoscenza di tutti i lavoratori l'andamento degli infortuni mediante esposizione in bacheca degli indici di frequenza e gravità.
23) I criteri di impostazione degli strumenti informativi come sopra individuati costituiranno oggetto di esame congiunto tra le Parti a livello di settore entro 6 mesi, in relazione alle specifiche caratteristiche dello stesso, sulla base di linee guida concordate a livello nazionale tra le Associazioni imprenditoriali e le OSL firmatarie del presente CCNL.
24) Le Parti si incontreranno a livello nazionale entro 6 mesi dalla stipula del CCNL, allo scopo di studiare per la successiva realizzazione, che dovrà avvenire nell'arco di durata dei presente contratto, una scheda di rischio, uniforme per il settore estrattivo, per gli impianti sottoposti a rischi di esplosione, alta infiammabilità ed emissione di sostanze pericolose di cui al DM 17.12.77 e successive modifiche e contenente i dati relativi ai dispositivi di sicurezza e ai mezzi di prevenzione personale e collettiva.
A tal fine le Parti acquisiranno i risultati della norma attuativa della Direttiva CEE n. 96/82, ovvero il D.lgs. n. 334 del 17.10.99 in ordine agli impianti a rischio di incidente rilevante, impegnandosi sin da ora a verificare i criteri applicativi anche al fine della conseguente costituzione della scheda di cui sopra si riferirà anche ad aspetti di affidabilità impianti per le fattispecie eventualmente corrispondenti.
25) In caso di appalti al fine di rendere l'attività di prevenzione più puntuale ed efficace, nei casi in cui siano presenti lavoratori dipendenti da aziende terze, la RLS dell'azienda committente coadiuverà il sorvegliante/responsabile aziendale nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 46 - Disposizioni speciali e regolamento aziendale.
1) Oltre alle disposizioni del CCNL, i lavoratori dovranno osservare le disposizioni aziendali sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle della presente normativa contrattuale.
2) Tali disposizioni, qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile o dove si effettua la paga.

Art. 47 - Reclami e controversie.
1) Qualora nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima dell'azione giudiziaria, essere sottoposta all'esame delle competenti OOSS degli imprenditori e dei lavoratori per esperire il tentativo di conciliazione tra le parti.
2) Le controversie collettive non risolte a livello aziendale verranno demandate alle competenti Organizzazioni territoriali.
3) Le controversie sull'interpretazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 49 - Accordi interconfederali.
1) Gli accordi interconfederali stipulati dalla Confederazione Generale dell'Industria, con le Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto, nei limiti della rispettiva competenza e rappresentanza.

Parte Operai
Art. 2 - Personale addetto ai lavori discontinui.

1) Per il trattamento degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia - intendendosi per tali quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge - si fa riferimento agli accordi interconfederali in materia.
2) L'orario massimo normale di lavoro è di 48 ore settimanali.
[...]

Art. 8 - Regolamentazione del lavoro a cottimo.
1) Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale, fermo rimanendo quanto stabilito all'art. 23, DPR 9.4.59 n. 128, in materia di polizia mineraria.
Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta all'operaio o ad una squadra di operai sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione, e sia richiesta all'operaio una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, l'operaio o la squadra di operai dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento soggetto alla disciplina del lavoro a cottimo.
[…]
5) L'Azienda, tramite la propria Associazione sindacale comunicherà ai sindacati dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
L'Azienda comunicherà inoltre le modificazioni parziali di criteri generali di cui al comma precedente qualora tali modificazioni assumano rilevante importanza.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di cui al punto 22) (v. chiarimento in calce all'articolo).
6) In caso di introduzione ai nuovi sistemi di cottimo, la comunicazione di cui al punto 5) sarà preceduta da un esame congiunto tra la Direzione aziendale e le RSU in merito a tali nuovi sistemi e alle relative tariffe.
Nel caso di modificazioni rilevanti di taluni dei criteri generali e dei sistemi di cottimo in vigore, la Direzione aziendale e le RSU potranno riunirsi per l'esame congiunto di cui al punto 1) al fine di accertare se sia in presenza dell'introduzione di un nuovo sistema.
7) Resta facoltà del sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle norme di cui al presente articolo.
8) Gli operai lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all'inizio del lavoro, per iscritto o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi.
[…]
22) I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati secondo la seguente procedura:
(a) il lavoratore interessato si rivolge, tramite il suo capo squadra o sorvegliante, al suo capo servizio, il quale gli fornisce tutti i chiarimenti del caso, ricontrolla le tariffe, esegue ispezioni al cantiere o reparto, rettifica, se riconosce fondato il reclamo, la liquidazione di cottimo contestata;
(b) qualora il lavoratore interessato non rimanga soddisfatto potrà inoltrare reclamo alla RSU, la quale esaminerà la controversia con la Direzione aziendale, anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di cottimo che la Direzione stessa avrà messo a disposizione dell'operaio o della RSU. La procedura di cui sopra, valevole anche per i reclami collettivi, dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile, e comunque non oltre 15 giorni dal reclamo.
In caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata in 2a istanza dalle competenti OOSS territoriali.

Protocollo a chiarimento dell'art. 8, punto 5.
Qualora l'Azienda non adotti il cronometraggio o ad altri sistemi di misurazione dei tempi, indicherà che le produzioni normali sono fissate in base a stima.
Qualora proceda al cronometraggio con sistema di misurazione ne darà indicazione specificando, ove esista, il metodo seguito. L'Azienda indicherà inoltre i criteri generali per l'adozione dei coefficienti di correzione dei tempi.
L'Azienda indicherà altresì il metodo ed il modo di calcolo degli utili di cottimo (ad es.: moltiplicando paga oraria per tempo risparmiato, rispetto a quello assegnato che sarà stato comunicato al lavoratore).

Art. 12 - Utensili.
1) Tutti gli utensili compresa la lampada di sicurezza e tutti i materiali e quant'altro occorra all'operaio nell'esecuzione delle proprie mansioni, saranno forniti dall'Azienda a proprie spese.
2) L'operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna; egli però deve essere posto in grado di bene conservare quanto gli è stato consegnato.
3) L'operaio è tenuto alla maggiore diligenza nell'uso degli utensili e del materiale e risponderà dei danni, a lui imputabili, ai sensi degli artt. 20 e 21, parte Operai).

Art. 15 - Permessi di entrata e di uscita.
1) Durante il lavoro nessun operaio può allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza giustificato motivo e non può lasciare la miniera o lo stabilimento se non debitamente autorizzato.
2) Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare in miniera o nello stabilimento.
3) Salvo speciale permesso del proprio capo, non è consentito all'operaio sia di entrare, sia di trattenersi in miniera in ore fuori del suo turno.
[…]

Art. 18 - Multe e sospensioni.
1) Nei casi specificati la Direzione potrà infliggere la multa all'operaio.
(a) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
(b) che non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute;
(c) che anche per disattenzione rechi guasto al materiale o non avverta subito il suo capo diretto degli evidenti guasti agli apparecchi o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi;
(d) che fumi o introduca cibi e bevande alcoliche senza il permesso della Direzione;
(e) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
(f) che sia trovato addormentato;
[…]
(h) che ritardi l'inizio del lavoro, o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
(i) che in qualunque altro modo trasgredisca l'osservanza del presente CCNL o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, alla sicurezza della miniera o dello stabilimento.
2) In caso di maggiore gravità o di recidiva, la Direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 19 - Licenziamento per mancanze.
1) Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro e che provochi all'Azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
2) In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
(b) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con appositi cartelli, dove ragioni tecniche di sicurezza consigliano tale divieto;
(c) inosservanza al divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai macchinari;
(d) insubordinazione ai superiori;
[…]
(f) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
[…]
(h) recidiva nelle mancanze di cui al punto i), art. 19;
[…]
(l) […] danneggiamento volontario del materiale dell'Azienda;
[…]
(n) abbandono del posto di lavoro che implichi giudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti e comunque compimento di azioni che implicano gli stessi pregiudizi.