Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
Il Ministro della salute
 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis e dell’articolo 4;
VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria»;
VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID - 19».
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell' 11 marzo 2020;
VISTO il decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l° aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.88 del 2 aprile 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’ 11 aprile 2020, che prevede l’efficacia delle disposizioni in esso contenute fino al 3 maggio 2020;
VISTO in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera ff), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 che ha previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche intemazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;
VISTA la dichiarazione dell’organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia*’, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 112 del 12 marzo 2020, con il quale sono stati individuati gli aeroporti presso i quali continua ad essere garantito il trasporto aereo;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 113 del 13 marzo 2020, con il quale, come da richiesta delle imprese esercenti i servizi, sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 114 del 13 marzo 2020, con il quale sono stati ridotti i servizi automobilistici interregionali;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 116 del 14 marzo 2020, con il quale, come da richiesta delle imprese esercenti i servizi, sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario e soppressi i servizi notturni;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 117 del 14 marzo 2020, con il quale sono state previste riduzioni e soppressioni di servizi aerei e marittimi da e per la Sardegna;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 118 del 16 marzo 2020, con il quale sono state previste riduzioni e soppressioni di servizi aerei e marittimi da e per la Sicilia;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 120 del 17 marzo 2020, come modificato dal decreto interministeriale n. 145 del 3 aprile 2020, con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le misure d’ingresso delle persone fisiche in Italia e le relative prescrizioni al fine di evitare la diffusione e il contagio del COVID-19;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 122 del 18 marzo 2020, con il quale sono state disciplinate, tra l’altro, le misure di ingresso in Italia di particolari categorie di persone, previste riduzioni e soppressioni di servizi marittimi da e per la Sicilia, introdotte, come da richiesta delle imprese esercenti i servizi, nuove limitazioni dei servizi di trasporto ferroviario e disciplinati i voli privali;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 125 del 19 marzo 2020, come modificato dal decreto interministeriale n. 145 del 3 aprile 2020, con il quale sono state disciplinate le misure di ingresso dei passeggeri e dell’equipaggio di navi di bandiera italiana o estera impegnati in servizi di crociera;
VISTA l’ordinanza 28 marzo 2020 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Ulteriori misure urgenti di contenimento c gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2020;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute n. 145 del 3 aprile 2020, con il quale sono state apportate modificazioni ai decreti interministeriali n. 120 del 17 marzo 2020 e n. 125 del 19 marzo 2020 e, contestualmente, è stata prorogata fino al 13 aprile 2020 l’efficacia dei decreti interministeriali indicati all’art. 2 del medesimo decreto n. 145/2020;
CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, anche a livello internazionale, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
TENUTO CONTO delle richieste del Presidente della Regione Sardegna e del Presidente della Regione Sicilia di ulteriore proroga delle misure limitative concernenti le rispettive Regioni contenute nei dei sopra menzionati decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotti di concerto con il Ministro della salute;
RITENUTO necessario prevedere, in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera fi), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, la conferma delle misure di riduzione, soppressione e limitazione delle misure di cui ai decreti interministeriali precedentemente adottati in attuazione dell’articolo 1, punto 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 con le modificazioni rese necessarie dalle nuove disposizioni contenute nel suindicato d.P.C.M. del 10 aprile 2020;
 

DECRETA

Art. 1
(Trasporto aereo)

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di tutelare la salute dell'utenza e dei lavoratori, sono assicurati, nel settore del trasporto aereo, esclusivamente i servizi minimi essenziali.
2. Per il trasporto aereo, in considerazione delle numerose richieste pervenute dai gestori aeroportuali, della collocazione geografica degli aeroporti in grado di servire bacini di utenza in modo uniforme sul territorio e della capacità infrastrutturale degli stessi, nonché della necessità di garantire i collegamenti insulari, l'operatività dei servizi è limitata agli aeroporti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera e Roma Ciampino per i soli voli di stato, trasporti organi, canadair e servizi emergenziali.
3. Il personale degli Uffici USMAF/SASN dipendente o con contratto temporaneo con il Ministero della Salute che presta servizio presso gli aeroporti non inclusi nel comma 1 può essere utilizzato per le esigenze sanitarie di aeroporti o porti limitrofi.
4. E’ rimessa alla valutazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile la possibilità di consentire l'operatività degli aeroporti non inclusi nel comma 2, in considerazione delle seguenti fattispecie:
a) mantenimento dei requisiti di certificazione aeroportuale ai sensi del vigente quadro normativo di riferimento;
b) previsione dell'accesso alle infrastrutture e del loro utilizzo per i dipendenti dell’ENAC, di Enav S.p.A. e degli Enti di Stato basati in aeroporto;
c) ripristino immediato della piena operatività dell'aeroporto, qualora ritenuto necessario;
d) esigenze operative di voli cargo e posta, nonché di voli di Stato, di Enti di Stato, di emergenza sanitaria o di emergenza di altro tipo.
5. Il personale addetto ai servizi aeroportuali presso gli aeroporti non inclusi nel comma 2 è tenuto a garantire la reperibilità nelle 24 ore, nella misura prevista dagli enti competenti.
6. Negli aeroporti di aviazione generale e nelle aree di atterraggio di cui al decreto ministeriale del 1 febbraio 2006, escluse le aviosuperfici e le elisuperfici occasionali, sono consentiti, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, esclusivamente i voli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero effettuati per motivi di salute. Per i movimenti di cui al primo e secondo periodo, operati a partire da aeroporti di aviazione generale per le citate fattispecie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, il pilota deve trasmettere due ore prima del decollo all'autorità di pubblica sicurezza territorialmente competente in base all’ubicazione dell'aeroporto o dell'area di atterraggio di destinazione, le comunicazioni previste all'articolo 9 del decreto ministeriale 1 febbraio 2006, nonché le necessarie autodichiarazioni redatte in conformità al modello definito dal Ministero dell'interno. Per i voli diretti nella Regione Sicilia e nella Regione Sardegna deve essere comunque acquisita la preventiva autorizzazione del Presidente della Regione.
 

Art. 2
(Trasporto ferroviario)

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e nel contempo garantire il fabbisogno essenziale di mobilità, sono assicurati, nel settore del trasporto ferroviario, i servizi minimi essenziali
2. Per il trasporto ferroviario passeggeri, sia per le attività a mercato che per quelle svolte in base a contratti di servizio per la lunga percorrenza stipulati da Trenitalia S.p.A. con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono assicurati i livelli minimi essenziali garantendo almeno una coppia di collegamento su ogni direttrice, secondo le tabelle di cui all’Allegato 1, come da richiesta dell’impresa esercente, salvo diverse ed eventuali maggiori esigenze di trasporto.
3. Per i servizi Intercity, Trenitalia S.p.A. potrà d'intesa con le amministrazioni vigilanti valutare ulteriori rimodulazioni in funzione delle ridotte esigenze di mobilità.
4. Per il trasporto ferroviario operato da Italo - Nuovo trasporto viaggiatori, sono assicurati i livelli minimi essenziali indicati nella tabella di cui all’Allegato 2, come da richiesta dell’impresa esercente.
5. Nessuna limitazione è prevista per il servizio di trasporto merci e per i servizi a carattere emergenziale.
 

Art. 3
(Servizi automobilistici interregionali)

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e nel contempo garantire il fabbisogno essenziale di mobilità, sono assicurati esclusivamente i servizi automobilistici interregionali minimi essenziali.
2. Fino al termine previsto dall’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, in deroga alle procedure previste dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e dal decreto del Ministro dei trasporti 1 aprile 2006, n. 316, e purché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza della circolazione, le modifiche e le riduzioni dei servizi di linea autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possono essere adottate dal vettore, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero stesso e all’utenza, a condizione che il vettore non proceda all’integrale cessazione dei servizi da erogare nel rispetto delle disposizioni dettate da Ministero della salute e di quanto previsto all’articolo 2, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020.
 

Art. 4
(Trasporti da e per Regione Sicilia)

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di garantire contemporaneamente il fabbisogno essenziale di mobilità per la Regione Sicilia, sono assicurati, nelle varie modalità di trasporto, esclusivamente i servizi minimi essenziali come di seguito indicati.
2. Il trasporto marittimo dei viaggiatori da e verso la Sicilia è sospeso.
3. Continua ad essere assicurato esclusivamente il trasporto delle merci possibilmente su unità di carico isolate non accompagnate.
4. Gli spostamenti via mare per i passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono assicurati mediante quattro corse giornaliere A/R, da effettuarsi nella fascia oraria dalle 06.00 alle 21.00. Detti spostamenti sono consentiti esclusivamente agli appartenenti alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari o per comprovate esigenze di lavoro, gravi motivi di salute e situazioni di necessità. Detti spostamenti devono essere effettuati a piedi o a bordo di veicoli appartenenti alle categorie di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alla categoria M, con esclusione delle categorie MI, M2 e M3, prevista dalla lettera b) del comma 2 del citato articolo 47. Il traffico merci dalla Calabria alla Sicilia e viceversa è effettuato esclusivamente sull’approdo di Messina-Tremestieri;
5. Il trasporto aereo di viaggiatori da e verso la Sicilia è assicurato, solamente per improrogabili esigenze di connessione territoriale con la penisola, esclusivamente presso gli aeroporti di Palermo e Catania mediante due voli A/R Roma-Catania e due voli A/R Roma-Palermo, uno meridiano e l’altro antimeridiano, con sospensione di tutti gli altri voli compresi quelli internazionali.
6. I servizi automobilistici interregionali sono soppressi.
7. Per i collegamenti ferroviari diurni il treno giorno intercity Roma/Palermo è limitato a Villa S. Giovanni.
 

Art. 5
(Servizi di trasporto da e per la Sardegna)

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna, in relazione anche alla particolare situazione dell'organizzazione sanitaria della stessa Regione, sono assicurati, nel settore del trasporto marittimo e aereo, esclusivamente i servizi indicati nei successivi commi.
2. Il trasporto marittimo di viaggiatori da e verso la Sardegna è sospeso.
3. Continua ad essere assicurato, fermo restando l'utilizzo delle navi previste in convenzione, esclusivamente il trasporto delle merci possibilmente su unità di carico isolate non accompagnate. Può essere autorizzato il trasporto passeggeri su navi adibite al trasporto merci esclusivamente per dimostrate ed improrogabili esigenze di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 previa autorizzazione del Presidente della Regione, sentita l’Autorità sanitaria regionale, adottata ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
4. Il trasporto aereo di viaggiatori da e verso la Sardegna è assicurato esclusivamente presso l'aeroporto di Cagliari per dimostrate ed improrogabili esigenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 previa autorizzazione del Presidente della Regione, sentita l'Autorità sanitaria regionale, adottata ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
 

Art. 6
(Disposizioni generali)

1. Le disposizione del presente decreto producono effetti dalla data del 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020.

Allegati