Regione Campania
Ordinanza 2 maggio 2020, n. 42
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di attività motoria- Disposizioni in tema di ristorazione con asporto- Parziale modifica dell’ordinanza n. 41 del 1 maggio 2020.-Conferma di ulteriori disposizioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che all’art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19), comma 1 dispone “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus'’”; e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale, tra cui: “a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni; (omissis).. ; n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;(omissis); v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonchè di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; (omissis)”;
VISTO l’art. 2 del citato decreto legge n.19/2020, rubricato “Attuazione delle misure di contenimento” che, al comma 1, dispone “Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (omissis) ”;
VISTO l’art. 3 del medesimo decreto-legge n. 19/2020, rubricato “Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale”, a mente del quale “1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente”;
VISTO il DPCM 26 aprile 2020, che, con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio, ha introdotto misure in sostituzione di quelle previste dal citato DPCM 10 aprile 2020 sia consentendo la riapertura di numerose attività commerciali e produttive, sia ampliando le possibilità degli spostamenti sul territorio, disponendo, in particolare, all’art.1 che: “f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonchè la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stess ”, e all’art.2 che “8. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonchè attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonchè la ricezione in magazzino di beni e forniture”;
VISTA l’Ordinanza n. 25 del 28 marzo 2020, confermata con Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, a mente della quale, fino al 3 maggio 2020, “è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari. Sono esclusi dal divieto i negozi che si trovano nelle aree mercatali” e relativo chiarimento n.13;
VISTA l’Ordinanza n.41 del 1 maggio 2020, con la quale- al fine di adeguare il contesto provvedimentale regionale alle nuove disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 e alla luce della situazione epidemiologica sussistente- sono state dettate, tra l’altro, disposizioni in tema di attività di ristorazione e attività motoria, disponendo, in particolare che: “5. È consentito svolgere individualmente attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020) in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nei pressi della propria abitazione e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti- nelle seguenti fasce orarie:
- ore 6,30-8,30;
- ore 19,00-22,00.
Non è consentito svolgere attività di corsa, footing o jogging nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico.
6. Sono consentite, senza i limiti di orario previsti dall’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 e senza limitazioni di consegna al di fuori del territorio comunale, le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e nel rispetto del documento Allegato 2 all’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 del 25 aprile 2020. Resta vietata la vendita con asporto, nelle more della definizione, anche con l’Unità di crisi regionale, delle misure organizzative volte ad evitare assembramenti e conseguenziale aumento del rischio epidemiologico”;
PRESO ATTO
-dei confortanti dati registrati nella serata del 1 maggio 2020 in ordine al numero dei nuovi positivi rispetto ai tamponi effettuati (n.15 positivi su 3.6.52 tamponi scrutinati), che attestano l’efficacia delle misure ad oggi adottate e denotano - tra l’altro- un accresciuto rispetto, da parte dei cittadini, delle misure di contenimento del rischio ad oggi vigenti;
CONSIDERATO
-che, all’esito di riunione, in data odierna, con i rappresentanti delle cinque Camere di Commercio della regione, sono state condivise le misure organizzative indispensabili al fine di evitare assembramenti e conseguenziale aumento del rischio epidemiologico connesso alla riapertura delle attività di ristorazione con modalità d’asporto;
- che sulle indicate misure si è espressa favorevolmente l’Unità di Crisi regionale ed è stato acquisito il parere favorevole dell’ANCI;
- che, nel contempo, è stata valutata favorevolmente la eliminazione delle fasce orarie per l’esercizio di attività motoria all’aperto e la introduzione, entro adeguati limiti, della possibilità di attività sportiva - compresa corsa, footing, jogging- all’aperto purchè nel rispetto della disciplina statale vigente in materia, delle norme di distanziamento sociale e di idonee misure precauzionali;
- che pertanto, appare, allo stato, consentito modificare parzialmente, in termini meno restrittivi, le richiamate disposizioni di cui all’Ordinanza n.41 del 1 maggio 2020, salvo ogni successivo provvedimento eventualmente necessario in conseguenza delle verifiche da svolgersi sui relativi effetti, in relazione ad eventuali diffusi assembramenti e/o affollamenti;
- che risulta altresì necessario approfondire il tema delle misure organizzative da adottarsi al fine della riapertura in sicurezza delle attività mercatali, anche relative alla vendita di generi alimentari, tenuto conto delle criticità correlate alla conformazione delle aree mercatali, che determinano ancora il concreto rischio di assembramenti e affollamento, e della non omogenea disponibilità di servizi igienici e attrezzature idonee ad assicurare severi standard di sicurezza all’interno delle stesse, con conseguente necessità, allo stato, di confermare le previsioni di cui all’art.1, lett.c) dell’ordinanza n.25 del 28 marzo 2020, sopra citata, come successivamente confermata;
- che occorre, altresì, confermare le misure di sicurezza adottate con riferimento alle attività ad oggi consentite sul territorio regionale, anche di tipo meramente conservativo e/o manutentivo;
VISTO l’art.16 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni ”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;
VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;
emana la seguente
 

ORDINANZA

1. A parziale modifica di quanto disposto dall’ordinanza n.41 del 1 maggio 2020- e, in particolare, in sostituzione dei punti 5. e 6. del relativo dispositivo- con decorrenza dal 4 maggio 2020 e con efficacia fino al 17 maggio 2020, salvo eventuali ulteriori provvedimenti in ragione della verifica dell’evoluzione epidemiologica, su tutto il territorio regionale:
1.1. È consentito svolgere attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020), in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori e le persone non autosufficienti, comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti. Sono esentati dall’obbligo di utilizzo della mascherina i minori fino a sei anni d’età e le persone con patologie non compatibili con l’uso della stessa.
1.2. Nella fascia oraria dalle ore 6,00 alle ore 8,30, è consentito, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, svolgere attività sportiva - ivi compresa corsa, footing o jogging- nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni statali, in forma tassativamente individuale, senza obbligo di indossare la mascherina, ma con obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone.
1.3. Sono consentite, senza i limiti di orario previsti dall’ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 e senza limitazioni di consegna al di fuori del territorio comunale, le attività di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie), con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico- sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e nel rispetto del documento Allegato 2 alla citata Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 del 25 aprile 2020.
1.4 Fermo l’obbligo di rispetto delle previsioni di cui al citato documento Allegato 2 all’ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 del 25 aprile 2020, è altresì consentita, da parte dei medesimi esercizi di cui al punto precedente, la vendita con asporto, con divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e nelle immediate vicinanze degli stessi e nel tassativo rispetto delle seguenti, ulteriori misure:
1) che il servizio venga svolto sulla base di prenotazione telefonica o on line;
2) che il banco per la consegna degli alimenti sia collocato all’ingresso dell’esercizio commerciale e con addetto dedicato;
3) che, sotto la responsabilità dei gestori, venga assicurato l’adeguato distanziamento sociale, di almeno un metro, tra gli utenti in attesa e tra questi ed eventuali riders impiegati per la consegna a domicilio;
4) che sia assicurato l’utilizzo delle mascherine da parte degli utenti e l’utilizzo di mascherine e guanti da parte del personale.
Gli esercizi che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto possono esercitare la propria attività, nel rispetto delle misure indicate ai numeri 3) 4) e assicurando un sistema di prenotazione da remoto.
2. È demandata all’Unità di Crisi regionale la definizione, d’intesa con l’ANCI e con le categorie interessate, delle misure volte ad assicurare la ripresa in sicurezza delle attività mercatali, nei limiti consentiti dalla vigente disciplina statale. Nelle more della elaborazione delle indicate misure, sono ulteriormente confermate, con efficacia dal 4 maggio e fino al 10 maggio 2020, le disposizioni di cui al punto 1, lett. c) dell’Ordinanza n. 25 del 28 marzo 2020, confermata con Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, a mente delle quali “è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari”. Sono esclusi dal divieto i negozi che si trovano nelle aree mercatali, ove provvisti di servizi igienici autonomi.
3. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto delle vigenti disposizioni statali o regionali, ai sensi di quanto disposto dal DPCM 26 aprile 2020, previa comunicazione al Prefetto competente possono effettuare l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonchè attività di pulizia e sanificazione o per la spedizione verso terzi e la consegna di beni o merci nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture. Resta fermo l’obbligo di osservare, nell’espletamento delle dette attività, le misure di sicurezza adottate in sede nazionale nonché le misure di cui al documento Allegato 1 all’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 del 25 aprile 2020, in quanto compatibili con riferimento alle attività da svolgere. Le disposizioni di cui al menzionato documento continuano ad applicarsi, altresì, a tutte le attività produttive consentite sul territorio, in relazione alle quali sono state predisposte ed approvate.
4. Per quanto non modificato dal presente provvedimento, resta confermata l’Ordinanza n.41 del 1 maggio 2020.
5. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) nonchè, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni).
La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente atto è notificato all’Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle Prefetture, alle AASSLL, ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania nonché sul BURC.
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.