Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 maggio 2020, n. 8440 - Aggravamento postumi invalidanti


Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: CIRIELLO ANTONELLA Data pubblicazione: 04/05/2020

 

 

Rilevato

 

Che il tribunale di Busto Arsizio, per quanto qui rileva, con sentenza n. 178 del 2010, accoglieva parzialmente la domanda del ricorrente con la quale questi aveva agito al fine di vedersi riconosciuto l'aggravamento nella misura del 40% di inabilità, ai sensi del T.U. 1124/1965, dei postumi invalidanti quantificati dall'Istituto con rendita unificata nella misura del 23%, per quattro infortuni subiti rispettivamente il 15 giugno 92, il 1 giugno 95, il 3 gennaio 98, l'11 gennaio 2000 nonché l'aggravamento, nella misura del 23% ai sensi del d.lgs. n. 38/2000, di quelli quantificati dall'Istituto con rendita unificata nella misura del 6% per altro infortunio occorso il 25 settembre 2002 nonché per la malattia professionale "tendinopatia dei flessori con cisti tendine al secondo e terzo dito della mano destra".
Il tribunale, in particolare, per il primo gruppo di infortuni riconosceva l'aggravamento dei postumi invalidanti nella misura del 24%, mentre per infortunio la malattia successivi al 2000, riconosceva postumi di carattere permanente nella misura del 10%;
che la Corte di appello di Milano con sentenza n.5495/2013, decidendo sui gravami formulati dal S., per quanto qui rileva, ha respinto la domanda relativa agli aggravamenti; che a fondamento del decisum
-in ordine alla domanda relativa all'aggravamento dei postumi invalidanti (per la rendita unificata da infortunio sul lavoro nella misura di 40 punti percentuali ai sensi del T.U. 1124/1965 e per la rendita unificata da infortunio sul lavoro e malattia professionale della misura di 23 punti percentuali ai sensi del D.lgsl. n. 38 del 2000), la corte ha concordato con la valutazione svolta in primo grado sulla scorta di una nuova consulenza medico-legale che è approdata alle medesime conclusioni, escludendo alcun aggravamento nei postumi invalidanti consolidati per i primi quattro infortuni;
-quanto alla domanda di aggravamento relativa all'infortunio successivo al 2000 e alla malattia professionale, la corte ha pure evidenziato come sulla scorta della rinnovata CTU, i postumi consolidati sarebbero inferiori a quelli accertati dal primo giudice,
confermandone tuttavia la pronuncia, per mancanza di appello incidentale da parte dell'Istituto appellato.
che avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il S., affidato ad unico articolato motivo; che l'INAIL ha resistito con controricorso; che il P.G. non ha formulato richieste scritte
 

 

Considerato
che, con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura:
-ai sensi dell'articolo 360 co. 1 n. 5 CPC, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'articolo 360 co. 1 n. 5 cpc,
- ai sensi dell'articolo 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 DPR 38/2000 in relazione alla voce numero 163 della tabella allegata al D.M. 12 luglio 2000. Evidenzia in particolare, il ricorrente che la corte d'appello di Milano non avrebbe adeguatamente considerato il fatto che la consulenza tecnica raccolta all'appello aveva evidenziato un ulteriore malattia professionale, ossia la sindrome del tunnel carpale a cui il consulente avrebbe attribuito la valutazione del 6%; sarebbe incorsa in confusione la corte d'appello di Milano ritenendo che la valutazione del consulente in appello non potesse modificare le statuizioni non impugnate e quindi divenute cosa giudicata, contenute nella sentenza di primo grado, poiché avrebbe dovuto valutare come la patologia ulteriore fosse da aggiungersi alle patologie oggetto dell'accertamento passato in giudicato anche alla luce dell'omessa contestazione da parte dell'istituto; per tal via la corte avrebbe omesso la valutazione di un fatto decisivo che avrebbe condotto, ove valutato, all'aumento di percentuale nella misura di ulteriori sei punti, nonostante fosse stato oggetto di discussione tra le parti e oggetto di accertamento da parte del consulente;
che il motivo è infondato;
ed infatti il motivo di ricorso, costituito dalla nullità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n.5 e la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 DPR 38/2000, si traduce in una censura che non è riconducibile al paradigma di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo vigente a seguito della sua riformulazione ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, cd applicabile ratione temporis nel presente giudizio; ciò in quanto, secondo l'interpretazione resane dalle Sezioni Unite di questa Corte, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, cosicché tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione;
ipotesi queste non ricorrenti nel caso in esame, dal momento che la Corte d'appello ha dato conto con ragionamento logico delle conclusioni della consulenza disposta in appello di cui è si è appropriata, e risulta idonea a rendere conoscibile il percorso logico giuridico seguito dal giudice per pervenire alla sua decisione, e nella stessa non sono riscontrabili intrinseche contraddizioni, peraltro neppure evidenziate;
dall'altro lato, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso m considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr, Cass., SU, 7 aprile 2014, n. 8053/8054; nonché, in particolare, sulla contraddittorietà della denuncia in un unico motivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia v. Cass. n. 15882 del 2007);
dalla mera lettura della sentenza impugnata emerge come la corte abbia dato conto della circostanza, che all'esito della rinnovata valutazione, il quantum di invalidità sarebbe stato addirittura inferiore, e del fatto che, in assenza di appello incidentale dell'ISTITUTO, non fosse possibile una "reformatio in pejus"; pertanto, il motivo si limita ad esprimere un dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice rispetto alle conclusioni del c.t.u., senza addurre alcuna devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o omissioni di accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non avrebbe potuto prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi (Cass. ord. 03/02/ 2012, n. 1652).
la sentenza merita pertanto di essere integralmente confermata e le spese del presente giudizio vanno poste a carico del ricorrente soccombente, nella misura indicata in dispositivo; sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1, del d.p.r. 115/2002.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3000 per compensi professionali e € 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% delle spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 7.11. 2019.