Tipologia: Protocollo COVID-19
Data firma: 28 aprile 2020
Parti: Valentino e Filctem- Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Tessili, Valentino
Fonte: filctemcgil.it


Il giorno 28 aprile 2020 la società Valentino spa […], le OO.SS. Nazionali […] Filctem- Cgil, […] Femca-Cisl, […] Uiltec-Uil, di seguito tutte insieme anche le Parti, hanno convenuto quanto segue.

Premesso che:
- In data 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" (di seguito Protocollo Parti Sociali/Governo).
- In data 24 aprile 2020 il summenzionato Protocollo è stato aggiornato ed integrato.
- Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.
- Le Parti intendono recepire ed adeguare allo specifico contesto organizzativo le disposizioni del Protocollo Parti Sociali/Governo in apposito "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro delle sedi della Valentino spa (di seguito anche "Protocollo di Regolamentazione") al fine di disciplinare, coerentemente, le condizioni che assicurino gli adeguati livelli di protezione alle persone (interne ed esterne) impegnate nella prosecuzione delle attività produttive, in quanto la tutela della salute delle proprie persone continui a rappresentare un valore imprescindibile per l'Azienda.
- Le Parti intendono aggiornare il presente Protocollo, per rafforzare ulteriormente le misure a massima tutela della salute e sicurezza dei dipendenti della Valentino spa, anche grazie alla consulenza di un team di specialisti in pneumologia, malattie infettive e medicina del lavoro appartenenti a ASST Ospedali Civili di Brescia coordinati dalla professoressa Michela Bezzi responsabile delle unità COVID-19, e dell’Università degli Studi di Brescia, al fine di garantire le migliori pratiche per una progressiva ripresa delle attività lavorative in sede con la più ampia salvaguardia dei propri lavoratori che rappresentano il principale patrimonio aziendale.
- Le Parti intendono inoltre recepire ed integrare allo specifico contesto organizzativo anche le disposizioni contenute nel "Protocollo condiviso del settore moda - Regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento contagio COVID-19 nelle imprese del settore moda" del 15 aprile 2020 e le disposizioni previste dalle ordinanze regionali e successive modifiche.
- Le parti, anche in ossequio al DPCM 11/03/2020 e ai successivi documenti sopra richiamati hanno condiviso, a livello di sito, che sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile (smart working) per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.
- Ove non possibile la modalità smart working, nelle more della valutazione generale della durata della situazione ed in attesa delle misure allo stato ancora al varo da parte del Governo, hanno già raggiunto intese di sito per collocare a riposo dipendenti interessati consumando istituti contrattuali (ferie e ROL maturate 31/12/2019, Flessibilità positiva arretrata), nonché per utilizzare tutti gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva e da successive modifiche e di integrazione normative al fine di sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione.
Tutto ciò premesso Le Parti:

1. Di comune accordo intendono adottare il presente Protocollo di Regolamentazione Valentino spa qui allegato (e a tutti gli effetti Parte integrante del presente accordo) per regolamentare per tutta la durata dell'emergenza sanitaria in corso, le modalità di prevenzione e contenimento del virus SARS-CoV-2 per il progressivo accesso nei luoghi di lavoro da parte del personale, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, nonché tutte le misure e precauzioni ritenute necessarie a tutelare la salute delle persone presenti all'interno dei luoghi di lavoro, la salubrità degli stessi, nonché le idonee, opportune e necessarie modalità organizzative, le modalità di accesso e di svolgimento dell'attività lavorativa nei luoghi di lavoro, nonché tutte le misure e precauzioni ritenute necessarie a tutelare la salute delle persone presenti all'interno dei luoghi di lavoro e la salubrità degli stessi per tutta la durata dell'emergenza sanitaria in corso.

2. Le Parti, in ossequio al Protocollo Parti Sociali/Governo e al sistema di relazioni sindacali in essere, convengono di istituire apposito Comitato, in ogni sito come già definito in precedenza, per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di Regolamentazione Valentino spa con la partecipazione della rappresentanza della RSU, RLS, dell'RSPP, del DDL, Medico Competente e dell'HR aziendale di riferimento.

3. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Letto, firmato e sottoscritto

Allegato n. 1
Aggiornamento del "Protocollo Condiviso di regolamentazione Valentino spa delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS COV-2 comunemente conosciuto come COVID-19 negli ambienti di lavoro del 28 aprile 2020"


Valentino spa ha redatto il presente protocollo-denominato Protocollo Valentino spa COVID-19 - con la finalità di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.
Il Protocollo Valentino spa COVID-19 tiene conto di tutti DPCM che sono di volta in volta intervenuti in materia di prevenzione e contenimento da COVID-19 e dell'emanazione del recente "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" avvenuta in data 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020 e del "Protocollo condiviso del settore moda - Regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento contagio COVID-19 nelle imprese del settore moda" del 15 Aprile 2020 ed anche delle ordinanze regionali.
Lo scopo principale del Protocollo Valentino spa COVID-19, è la tutela della salute e sicurezza di tutti i dipendenti in ottemperanza a quanto previsto nel D.Lgs. 81/08 e risulta essere strumento prioritario per coniugare la ripresa la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative secondo le tempistiche che verranno definite dal legislatore.
Tutti i dipendenti chiamati ad accedere alle sedi aziendali per la ripresa per svolgere le attività produttive hanno l'obbligo di prendere visione del Protocollo Valentino spa COVID-19 e di rispettare quanto in esso riportato.
Ogni lavoratore, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs,81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza), al momento del proprio ingresso in azienda, deve rispettare tutte le disposizioni impartite delle Autorità e dell'Azienda stessa con la finalità di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

Comitato Aziendale
Sono costituiti presso tutte le sedi della Valentino spa i Comitati per l'applicazione e la verifica delle regole del "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" (di seguito Protocollo Parti Sociali/Governo) con la partecipazione del DDL, della RSU, RLS, dell'RSPP, Medico Competente e dell'HR aziendale di riferimento. I Comitati hanno i seguenti compiti:
- cooperano con il Datore di Lavoro e/o suoi delegati nella redazione del Protocollo Aziendale individuano e propongono le modalità dì informazione a tutti i dipendenti
- verificano l'applicazione del Protocollo aziendale e l'efficacia delle misure adottate
- propongono al Datore di Lavoro e/o suoi delegati le necessarie modifiche di aggiornamento cooperano con il Comitato Nazionale di cui al presente Protocollo
Si riportano di seguito tutte le misure messe in atto per prevenire e gestire l'emergenza da COVID- 19:

1. Informazione
In previsione del rientro in azienda sarà organizzata un'attività di informazione e formazione ai lavoratori in modalità streaming con sessione Q&A e video tutorial. Tale informazione riguarderà sia tematiche contenute nel protocollo condiviso sia le misure di prevenzione e protezione previste per la ripresa delle attività. In particolare saranno sviluppati precipuamente i seguenti argomenti:
• informativa generale sullo stato di diffusione del virus COVID-19
• spiegazione sulle principali sintomatologie correlate al virus COVID-19
• obblighi generali dei lavoratori per la prevenzione del contagio;
• indicazioni generali sulle misure di prevenzione attuate e da attuare;
• pulizia individuale delle superfici e delle postazioni di lavoro;
• indicazioni di comportamento per fornitori e visitatori;
• misure e comportamenti da tenere nelle aree comuni (servizi igienici, spogliatoi, aree break, refettorio, ecc.);
• uso dei DPI specifici per la prevenzione COVID-19 e corretta gestione degli stessi, compreso lo smaltimento;
• misure igieniche da adottare: modalità per il lavaggio delle mani, della propria postazione di lavoro, ecc. (Allegato n. 2 - Disposizioni sulle corrette modalità di lavaggio delle mani);
• corretta gestione di possibili casi sintomatici di COVID-19 e attività di prevenzione;
- L'Azienda mette a disposizione gratuitamente per di tutti i dipendenti un servizio di telemedicina informativo attraverso un numero telefonico gratuito COVID 19. Il suddetto servizio darà la possibilità di usufruire della consulenza di operatori specializzati e preparati sulla tematica COVID-19.
- Il presente Protocollo di Regolamentazione Valentino spa è affisso presso tutte le bacheche aziendali per le comunicazioni e presso le portinerie unitamente all'informativa aziendale delle misure di prevenzione da Coronavirus (Allegato n. 3 - Informativa dipendenti COVID- 19), che rappresenta estratto del presente Protocollo di Regolamentazione Valentino spa.
- Il Protocollo di Regolamentazione Valentino spa e l'informativa saranno portati alla conoscenza dei dipendenti interessati anche tramite mail.

2. Modalità di ingresso in azienda
- È obbligo da parte dei dipendenti chiamati ad accedere per la ripresa delle attività, controllare la temperatura corporea prima di lasciare il proprio domicilio; annotare su apposito modulo data, ora e valore della misurazione ed esibire all'addetto alla misurazione in Azienda il documento autocertificativo, se richiesto. Si precisa che il personale, prima della misurazione della temperatura, deve prendere visione dell'informativa sulla privacy contenuta nel modulo stesso (Allegato n. 4 - autodichiarazione temperatura COVID-19 con informativa privacy);
- L'Azienda favorisce l'ingresso/uscita scaglionato dei dipendenti al fine di evitare assembramenti, nel caso lo ritenga opportuno potrà porre in essere turni di lavoro con il medesimo scopo, concordati con le RSU di sito.
- L'Azienda si organizza per la misurazione della temperatura dei dipendenti all'ingresso attraverso degli strumenti che permettono di svolgere la stessa mantenendo le distanze di sicurezza ed evitando rischi di potenziale contagio, fornendo DPI necessari e prevedendo apposita formazione dei dipendenti posti a tale operazione.
- Completata l'installazione dei dispositivi a ciò preposti sarà fatto obbligo ai dipendenti di sottoporsi alla misurazione della temperatura prima dell'accesso allo stabile.
- L'Azienda a tal fine, ha definito le linee guida che dovranno essere seguite dagli addetti alla misurazione della temperatura dei dipendenti (Allegato n. 5-Linee guida per la misurazione della temperatura). Apposita "Informativa relativa al trattamento di dati personali" sarà affissa all'ingresso di ogni Società per consentirne l'immediata consultazione da parte dei dipendenti.
- È fatto obbligo al personale di accedere al sito produttivo indossando mascherina di protezione e guanti monouso. Inoltre all'ingresso di ogni sito sarà disponibile del gel igienizzante per permettere una costante igienizzazione delle mani.
- In caso di febbre (uguale o superiore ai 37,5°) o altri sintomi influenzali è obbligo per questi di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'Autorità Sanitaria, oltre ad informare il proprio responsabile ed HR di riferimento, con la finalità di prevenire il contagio da COVID-19.
- In caso di temperatura uguale o superiore ai 37,5° non sarà consentito l'accesso al luogo di lavoro. Il dipendente dovrà contattare il proprio medico di base che lo informerà sulle modalità di rientro al proprio domicilio o la necessità di contattare altre strutture a ciò preposte. Qualora fosse autorizzato di tornare autonomamente presso il proprio domicilio, deve rientrare senza soste durante il percorso. Il soggetto dovrà chiedere al proprio medico di mettersi in contatto con il medico competente dell'Azienda, avvisare l'Azienda e il Comitato.
Tali persone non dovranno recarsi al Pronto Soccorso.
- È precluso l'accesso in azienda a chi, negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o sospetti tali oppure se un componente del nucleo familiare abbia avuto contatti con un caso sospetto o confermato di COVID-19.
- L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

3. Modalità di accesso dei fornitori esterni
- Il Presente Protocollo di Regolamentazione Valentino spa e l'informativa sarà altresì inviata via email e portata a conoscenza degli appaltatori ed i fornitori che devono far accesso alle specifiche sedi per il mantenimento delle attività produttive (società di pulizie e facchinaggio, mensa, presidi manutentivi di base, ecc.) e gli stessi avranno l'obbligo di certificare l'avvenuta formazione in merito ai propri dipendenti; un estratto delle prescrizioni del presente protocollo sarà riportato all'interno del DUVRI.
- Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi durante le operazioni di carico/scarico e non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo.
- Per le necessarie attività di registrazione e di carico/scarico il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro indossando la mascherina di protezione, guanti, corpetto ad alta visibilità in ottemperanza alle direttive nazionali e regionali in essere.
- Gli autisti dovranno utilizzare esclusivamente i servizi igienici dedicati, in quanto vige il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente.
- Ai trasportatori e corrieri non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo.
- È obbligo ridurre al minimo indispensabile l'ingresso di fornitori, visitatori e consulenti.
- Nel caso in cui il loro ingresso sia indispensabile (es. manutentori, elettricisti, prestatori d'opera etc.) dovranno attenersi scrupolosamente alle regole impartite loro dall'azienda. Nel rispetto delle indicazioni riportate nel presente Protocollo di Regolamentazione Valentino spa, sarà consegnata agli stessi una specifica istruzione alla quale devono obbligatoriamente attenersi, normativa che rispetti gli stessi obblighi adottati per i dipendenti. Dovranno sottostare alla registrazione in ingresso, indossare la mascherina e se necessario guanti ed occhiali e rispettare sempre le distanze previste, evitando assembramenti. La loro permanenza in azienda dovrà essere limitata al tempo necessario di svolgimento delle attività.
- Fornitori, visitatori e consulenti dovranno utilizzare esclusivamente i servizi igienici loro riservati, in quanto vige il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente.
- Nel caso specifico di corrieri è richiesto al personale Valentino spa il rispetto della seguente procedura:
i corrieri autorizzati a scendere dal proprio mezzo devono posizionare a terra il pacco e la macchina per far contrassegnare la consegna. Il corriere successivamente dovrà allontanarsi di almeno un metro dal pacco per permettere ravvicinamento del dipendente Valentino spa per la firma di accettazione. A firma avvenuta, il dipendente Valentino spa si allontana dalla suddetta macchina di almeno 1 metro per permetterne il ritiro e solo quando il corriere si è allontanato dal pacco, il dipendente Valentino spa potrà ritirarlo. Nello svolgimento di queste attività il dipendente dovrà indossare i dispositivi di protezione individuali di cui al successivo punto 6.
- Con riferimento alle attività cantieristiche sarà predisposto l'aggiornamento con i fornitori esterni del Piano sicurezza coordinamento cantieri al fine di condividere le modalità di accesso e lavoro all'interno del sito produttivo.
- in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19 e/o che abbiano avuto un sospetto di contagio COVID-19 nel corso della prestazione presso la committente, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.
- L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

4. Pulizia e sanificazione in azienda
- È stata realizzata un'attività straordinaria di sanificazione dei locali aziendali (inclusi spogliatoi e mensa) ove è richiesta la presenza del personale necessario allo svolgimento delle attività produttive. Tale procedura di sanificazione è effettuata secondo quanto previsto nelle circolari del Ministero della Salute, e verrà altresì preventivamente effettuata in ulteriori locali laddove vi fosse successivamente necessità di presenza del personale. Tale sanificazione straordinaria sarà comunque eseguita indicativamente ogni 15 giorni nelle aree dove sì ravvisi maggiore necessità.
- Nel caso in cui fosse accertata la presenza di una persona risultata positiva ai test sul COVID- 19 nei precedenti 14 giorni all'interno dei locali aziendali sarà immediatamente organizzata una procedura di sanificazione da eseguirsi con la ditta precedentemente incaricata e che dovrà prontamente procedere alla sanificazione dei locali interessati e che ovviamente saranno compartimentati con assoluto divieto di accesso per chiunque.
È stata concordata con il fornitore del servizio di pulizie una procedura di attività giornaliera di igienizzazione, tramite l'utilizzo di prodotti idonei, che sarà eseguita su superfici con maggior possibilità di contatto tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
• negli uffici: piani lavoro comprensivi di mouse, tastiere e telefoni;
• nei reparti produttivi: tavoli di lavoro e macchinari;
• nelle sale riunioni al temine di ogni utilizzo
• nella sala break;
• in tutti i luoghi di lavoro: maniglie di tutte le porte;
• in tutti i servizi igienici, con particolare attenzione alla rubinetteria;
• in tutte le aree comuni e dì svago, con particolare attenzione alle tastiere delle vending machine ed erogatori dell'acqua;
• nella mensa: tavoli e banconi di servizio;
• in tutti gli spogliatoi
- A rafforzamento delle misure di cui sopra, il lavoratore precedentemente informato dall'azienda anche con la consegna di un decalogo di comportamento contenente le operazioni di igiene personale, deve provvedere giornalmente alla pulizia anche alla sanificazione della propria postazione di lavoro e delle apparecchiature in uso. Si ordina di liberare gli armadietti da tutto quello che non è indispensabile all'attività di lavoro.
- Sono stati messi a disposizione, in tutti i locali aziendali, produttivi e non produttivi, alcool etilico e rotoli di carta, così da favorire l'igienizzazione in ogni postazione di lavoro. I lavoratori, nei primi 5 minuti del proprio turno e negli ultimi 5 minuti del proprio turno di lavoro, dovranno provvedere alla disinfezione con alcool etilico della propria postazione (elementi di uso delle macchine, attrezzature manuali e non manuali, piani di lavoro, tutto ciò che è nel raggio di azione del lavoratore).
- È stato predisposto un presidio aggiuntivo del servizio di pulizie in ogni sede ove è presente personale necessario al mantenimento delle attività produttive, che effettua attività continuativa di pulizia con appositi detergenti.

5. Precauzioni igieniche personali
- È già stato condiviso tramite mezzi di comunicazione aziendale (email da Risorse Umane e affissione in bacheca) idonea comunicazione predisposta dall'istituto Superiore di Sanità dove sono riportate 10 regole igienico-sanitarie da seguire per la prevenzione del contagio da COVID-19. Tali regole, che qui s'intendono integralmente richiamate, prevedono anche le corrette modalità di lavaggio delle mani.
- In tutti i servizi igienici è presente sapone igienizzante; nonché salviette monouso per l'asciugatura e raccoglitore dedicato perla raccolta dei DPI utilizzati. Un'idonea informativa contenente le corrette modalità di lavaggio delle mani, sia con l'ausilio di acqua e sapone sia con quello di gel sanificante, è affissa nei servizi igienici della sede aziendale.
- I DPI utilizzati dovranno essere smaltiti negli appositi contenitori (muniti di coperchio) che sono stati distribuiti all'interno dello stabilimento (ad es. ingresso, reparti, etc).
- È a disposizione presso tutte la reception, le aree comuni ed all'ingresso della mensa apposito gel sanificante per le mani con percentuale di alcol superiore al 71%.
- Si raccomanda di lavare la divisa e abbigliamento da lavoro frequentemente (con periodicità non inferiore ai 2 giorni)
- Si raccomanda ai lavoratori di disinfettare con cura e frequentemente il proprio cellulare usando idoneo liquido disinfettante e asciugandolo con un fazzoletto monouso.

6. Dispositivi di Protezione Individuale
- L'Azienda ha incrementato la fornitura di dispositivi di protezione individuale per i propri lavoratori. In particolare:
• è prevista la consegna di un kit all'ingresso composto da 3 mascherine facciali chirurgiche: 1 mascherina è fornita per il tragitto casa-lavoro e 2 mascherine da cambiare nel corso della giornata;
• all' arrivo in reparto, il Responsabile consegnerà la dotazione di DPI necessari per la settimana (mascherine facciali e ove richiesto anche guanti monouso e occhiali);
• al personale delle baie di carico, fattorini, autisti, tecnici di produzione e receptionist saranno date in dotazione anche mascherine facciali FFP2, guanti monouso e un paio di occhiali di protezione riutilizzabili per l'espletamento delle attività che potrebbero prevedere contatti con soggetti esterni. La valutazione delle mansioni a cui sia necessario fornire una tipologia di mascherine differenti è in costante aggiornamento e revisione assieme agli RSPP, e medici competenti, con tempestiva informativa alla RLS.
• I guanti monouso sono comunque a disposizione all'interno dei vari reparti ed uffici
- Al momento della consegna dei DPI si richiede al dipendente di firmare apposito modulo di consegna e prendere visione delle istruzioni per il corretto uso e smaltimento dei DPI.
- Sono inoltre stati previsti divisori in plexiglass da installare nelle reception.
- Sono stati posizionati dei dispenser di gel igienizzanti a base alcolica in tutte le aree aziendali, a disposizione dei dipendenti.
- Le postazioni di lavoro utilizzate dal personale in servizio per il mantenimento delle attività
produttive garantiscono la distanza di 1 metro tra i lavoratori.
- Nel caso in cui non fosse possibile per alcune postazioni di lavoro assicurare la distanza di 1 metro dal collega, è fatto l'obbligo assoluto di usare mascherine, guanti e occhiali come previsto nel Protocollo Parti sociali/Governo.

7. Gestione spazi comuni spogliatoi, mensa, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack, sala break, sale riunioni
- Al fine di garantire il rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro, l'accesso agli spogliatoi è contingentato ed apposita cartellonistica ne richiama l'obbligo.
- L'ingresso alla mensa, laddove è presente, è scaglionato in maniera tale che tra i commensali sia rispettata la distanza di almeno 1 metro. Inoltre, il numero delle sedute disponibili all'interno del locale mensa è stato ridotto e le stesse sono state posizionate in modo che sia rispettata almeno la distanza di 1 metro tra i commensali, come da comunicazione da Risorse Umane del 6 marzo 2020.
- L'ingresso e l'uscita dal locale sono stati diversificati.
- Nella mensa vengono utilizzate posate e tovagliolo in confezione.
- I cibi come frutta, verdura e pane vengono distribuiti in monoporzione per evitare possibilità di trasmissione per contatto del contagio.
- Il personale del fornitore del servizio mensa deve indossare guanti e mascherina durante il servizio.
- Laddove sia presente la necessità di un servizio catering, è garantita la presenza di personale del fornitore, dotato di guanti e mascherine, per effettuare lo sporzionamento dei pasti.
- È affissa opportuna cartellonistica nelle aree break che riporta la dicitura: "Si raccomanda di mantenere la distanza di sicurezza e non affollare le aree comuni e di sostare il minimo indispensabile"
- L'Azienda predispone un buon ricambio dell'aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture per favorire una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici, degli odori, dell'umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni.
- Il ricambio dell'aria tiene conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza negli ambienti di lavoro.
- Durante il ricambio naturale dell'aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale nell'ambiente di lavoro.
- In generale si rimanda ai suggerimenti contenuti nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 - Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2, versione del 23 marzo 2020.
Occorre permettere un buon ricambio dell'aria anche negli ambienti/spazi dove sono presenti i distributori automatici di bevande calde, acqua e alimenti.

8. Organizzazione aziendale (smart work, turnazione, trasferte)
È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
- Per i dipendenti che possono svolgere l'attività lavorativa presso il proprio domicilio o in modalità a distanza è richiesta l'attività lavorativa in modalità agile/smart working (Allegato n. 6 - Informativa sullo smart working). Allegata al presente protocollo vi è un documento contenente la policy aziendale che verrà comunicata via mail a tutti i dipendenti.
- È prevista la presenza di un numero ridotto dei dipendenti nei soli reparti ritenuti indispensabili per lo svolgimento delle attività produttive a cui è richiesto, anche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza) e s.m.i di rispettare le prescrizioni dei DPCM emanati, del presente Protocollo di Regolamentazione Valentino spa nonché delle direttive aziendali che possono essere successivamente emanate al fine di garantire la salute del personale e la salubrità dei luoghi di lavoro.
- Sono stati rivisti i turni di lavoro dei dipendenti al fine di permettere il costante rispetto delle distanze di sicurezza previste. In particolare, sarà possibile attuare la turnazione in accordo con la RSU di sito, del personale su due turni per i dipendenti dei siti a vocazione industriale. Potrebbero essere previsti turni di 6 ore con una pausa fra i due turni non inferiore a 30 minuti per permettere la pulizia e igienizzazione della postazione di lavoro.
- Con riferimento al personale di ufficio presente nei siti industriali si predilige l'utilizzo quanto più possibile dello smart working o in alternativa la presenza degli stessi su turni, concordati con la RSU di sito, per garantire il rispetto delle distanze.
- Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate. Nel caso in cui sia urgente ed indifferibile effettuare trasferte di lavoro nel territorio nazionale, qualora fosse possibile in base ai decreti governativi, tale trasferta deve essere preventivamente richiesta al Responsabile di reparto e da lui autorizzata in accordo con HR di riferimento e deve essere svolta solo con auto aziendale che dovrà essere successivamente sanificata prima di assegnarla ad altro dipendente. La trasferta potrà avere luogo con massimo 2 dipendenti, 1 nella postazione guidatore, il 2° nel sedile posteriore lato opposto e dovranno essere messe in atto da parte del dipendete tutte le misure di prevenzione atte a limitare il contagio.

9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti
- Nelle sedi, ove possibile, è stata prevista la separazione tra l'ingresso dei dipendenti e l'uscita ed è fatto obbligo di seguire le indicazioni di controllo e prevenzione basilari (distanza di un metro e divieto di assembramenti, ecc).
- Per le sedi ove non sia possibile la separazione tra l'ingresso e l'uscita dei dipendenti, agli stessi è fatto obbligo di seguire le indicazioni di controllo e prevenzione basiche (distanza di un metro, divieto di assembramenti, etc.).

10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
- Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati per ciascun dipendente in relazione a quanto strettamente necessario per svolgere la propria mansione. Si raccomanda di rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza di un metro.
- Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria anche quelli programmati e già avviati.
- Sono vietate riunioni in presenza. Nei casi eccezionali di necessità e urgenza di riunioni e nell'impossibilità di collegamento a distanza sarà ridotta al minimo la partecipazione necessaria, al fine di garantire il rispetto di almeno un metro di distanza tra le persone e sarà prevista un'adeguata pulizia/areazione dei locali, come da protocollo.
- Il personale, costituente il Comitato, adotta di comunicare tra loro privilegiando le modalità di comunicazione telefonica, utilizzando anche l'applicazione WhatsApp, videoconference ed eventuali riunioni in presenza nel rispetto della distanza di sicurezza e applicazioni di comunicazione video di gruppo.

11. Gestione di una persona sintomatica in azienda
- La disciplina del seguente paragrafo è rimandata all'Allegato n. 7 denominato "Protocollo di emergenza per gestione di caso sospetto riconducibile alla sindrome COVID-19 (di seguito anche Corona Virus).
- È stato individuato un locale apposito per la gestione di un caso sospetto riconducibile alla sindrome COVID- 19; tale stanza sarà provvista di kit di emergenza specifico al cui interno si troveranno i D.P.I. per la corretta gestione del caso sospetto.

12. Sorveglianza Sanitaria/Medico Competente/RLS
- La sorveglianza sanitaria del personale in servizio per il mantenimento delle attività produttive proseguirà rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.
- Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
- Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie, ed in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
- Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
- È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili, anche in relazione all'età (Allegato n. 8-Procedura individuazione casi di "particolare fragilità e patologie attuali e pregresse")
- Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica antecedentemente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (Dlgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
- Saranno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia oltre i 60 giorni.
- La sorveglianza sanitaria periodica non sarà interrotta al fine di intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio e consentire al medico competente di informare e formare i lavoratori in merito alle misure di prevenzione da mettere in atto per evitare la diffusione del contagio.
- Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il Delegato del Datore di Lavoro, le RLS e RSPP.
- Il medico competente, qualora necessario a supporto, può provvedere ad informare i lavoratori sul corretto rispetto delle indicazioni di prevenzione relative al contagio da COVID- 19.
- Il dipendente può chiedere una visita aggiuntiva (fuori da normale periodicità definita da Protocollo Sanitario); perché questa sia accettata dal medico la segnalazione del dipendente e la richiesta deve essere congruente con il rischio a cui il lavoratore è esposto e per il quale è soggetto alla sorveglianza sanitaria.
- È già in atto una procedura di segnalazione che consente ai dipendenti di segnalare al medico competente situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse e stati di gravidanza. Coloro che hanno attivato detta procedura ed hanno avuto prescrizioni dal medico curante di astenersi da attività lavorativa in presenza fisica non rientrano tra il personale chiamato in servizio per il mantenimento delle attività produttive. Detta procedura continua a rimanere in essere nel caso d'insorgere tra i dipendenti in servizio di fragilità, patologie, gravidanze e altresì allattamento in essere durante il periodo di servizio.
- Il medico competente segnala all'azienda, nel rispetto della privacy, i suddetti casi in maniera tale da consentire all'azienda di provvedere alla loro tutela. Il medico competente nella definizione delle misure relative a ciascun caso applica le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

13. Gestione del controllo filiera
- L'Azienda al fine di rendere maggiormente efficace il proprio protocollo di prevenzione COVID-19, si fa parte diligente nel richiedere ai propri fornitori la dichiarazione di avvenuta adozione interna del proprio protocollo ai sensi del DPCM del 11 marzo 2020 e successive modifiche nonché dell'avvenuta costituzione del previsto Comitato nonché nel condividere, ove opportuno, con il fornitore il protocollo dell'azienda per un allineamento sulle linee guida e sulle misure adottate.
- In caso di mancata ottemperanza da parte del fornitore a quanto sopra, l'Azienda si riserva di valutare l'adozione delle opportune misure.

14. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione Valentino spa COVID 19
- Il presente Protocollo di Regolamentazione Valentino spa COVID-19 sarà costantemente e immediatamente aggiornato sulla base delle disposizioni delle autorità e delle necessità che si dovessero manifestare nello svolgimento delle attività produttive al fine di tutelare la salute del personale e la salubrità dei luoghi di lavoro.
- Sono da ritenersi parte integrante del presente Protocollo specifiche procedure e istruzioni operative che si dovessero rendere necessarie per l'attuazione di prescrizioni dovute a successive pubblicazioni di leggi e/o ordinanze non ritenute significative per la struttura principale del presente protocollo.
- Dette procedure ed istruzioni operative sono da intendersi quali misure di prevenzione e protezione da attuare come previsto all'art. 28 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 81/08 e come tali saranno sottoposte agli RLS secondo le attribuzioni previste all'art. 50 del D.Lgs. sopracitato.
- Sarà redatto opportuno aggiornamento del documento di valutazione dei rischi che recepisce le normative e direttive sanitarie di tempo in tempo in vigore in merito alla gestione del rischio da contagio da COVID-19.
- In caso di necessità di maggiori informazioni, dubbi o chiarimenti su qualsiasi delle disposizioni del presente Protocollo di Regolamentazione Valentino spa siete pregati di rivolgervi ai membri del Comitato Aziendale.

15. Obblighi dei lavoratori
- Ogni lavoratore è tenuto al rigoroso rispetto di tutte le misure di sicurezza previste nel presente Protocollo, ogni violazione verrà trattata come previsto dal CCNL di categoria e tramite le sanzioni in esso previste al fine della salvaguardia della salute propria e dei colleghi con il fine del contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID -19.

16. Diritti sindacali
- Sono fatti salvi i diritti sindacali con particolare riguardo alle attività in presenza delle RSU/RLS e alla convocazione delle assemblee retribuite delle Lavoratrici e dei Lavoratori che, qualora non siano garantite le distanze di sicurezza si terranno in via telematica totale o parziale, demandando ad appositi accordi di sito le modalità in base agli spazi.

Allegato 2

 

Allegato 3

Informativa relativa al trattamento di dati personali al sensi dell'art. 13 del regolamento 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (il "Regolamento")


Egregio Signore / Gentile Signora,
a causa dell'emergenza epidemiologica connessa ai numerosi contagi di Covid-19 ed a fronte del recente "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione dei virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", emanato lo scorso 14 marzo 2020 al fine di disporre misure urgenti e di contenimento del virus sull'intero territorio nazionale in relazione alle attività professionali e produttive, la scrivente società ha rilevato la necessità di procedere con le attività di rilevazione in tempo reale della temperatura corporea dei dipendenti e di eventuali terzi che dovessero avere accesso agli uffici, ai magazzini ed agli stabilimenti, al fine di salvaguardare la loro salute e di aderire a quanto previsto dal succitato Protocollo.
Qui di seguito pertanto Valentino spa in qualità di titolare del trattamento ((la "Società" o il "Titolare"), Le fornisce la relativa informativa privacy i sensi dell'art. 13 del Regolamento.
• Categoria di dati trattati e Finalità del trattamento - Il Titolare tratterà i dati personali relativi alla rilevazione della Sua temperatura corporea. La Società potrebbe inoltre raccogliere e trattare alcuni Suoi dati identificativi nel caso in cui fosse necessario documentare le ragioni dell'allontanamento o del Suo mancato accesso alle sedi lavorative. La Società non registrerà i dati relativi alle Sua temperatura corporea salvi i casi di eventuale obbligo di legge. La finalità di tale trattamento risiede nella necessità di prevenire il contagio del virus Covid-19, secondo quanto prescritto dalle vigenti norme.
• Base giuridica del trattamento - La base giuridica del trattamento risiede nell'implementazione dei protocolli di sicurezza anti- contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7 lettera d) del DPCM 11 marzo 2020.
• Durata del trattamento -1 dati di cui al precedente punto a) verranno conservati sino al termine dello stato di necessità connesso all'emergenza epidemiologica in corso.
• Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e periodo di conservazione dei dati - Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia in mancanza di conferimento non potremmo consentire l'accesso o la permanenza nelle sedi lavorative della Società.
• Categorie di soggetti destinatari dei dati - I dati raccolti in tale ambito non verranno in alcun modo diffusi né comunicati a soggetti terzi, salvi i casi di necessità ad Autorità sanitarie Autorità governative e Forze dell'ordine. I dati potranno essere gestiti dall'ufficio HR del gruppo e dalla "Task Force" interna appositamente costituita per la gestione dell'emergenza Covid-19.
• Diritti dell'interessato - Lei avrà sempre il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, ottenere informazioni circa i dati trattati, le finalità e le modalità del trattamento. Potrà, entro i limiti di legge, richiedere la rettifica e l'aggiornamento dei dati e la limitazione del trattamento. Potrà inoltre opporsi per fini legittimi al trattamento dei dati nonché esercitare il proprio diritto alla portabilità dei medesimi. È in ogni caso sempre possibile proporre reclamo alla autorità di controllo.
• Responsabile della protezione dei dati - Potrà contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati nominato dalla società ed esercitare i diritti di cui sopra scrivendo a privacy(E)valentino.com.

Allegato 4

Autodichiarazione relativa al monitoraggio della temperatura corporea

Data _________________
ll/la sottoscritto/a ____________________________________________
nato/a a _______________________________ il _/_/ ______________
 

DICHIARA

che la propria temperatura corporea rilevata
NON SUPERA I 37,5°C.
 

Firma del Lavoratore

__________________________________

 

N.B. Nel caso in cui dovesse rilevare una temperatura uguale o superiore ai 37,5°C il lavoratore non dovrà presentarsi in Azienda e contestualmente avvisare il proprio Responsabile e contattare il proprio Medico di Medicina Generale.
 

Data

Ora

Temperatura

Data

Ora

Temperatura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), la Valentino spa, in qualità di titolare del trattamento (la "Società" o il "Titolare"), Le fornisce l'informativa privacy relativa all'utilizzo dei suoi dati connesso alla presente auto-dichiarazione.
• Categoria di dati trattati e Finalità del trattamento - Il Titolare tratterà i dati personali relativi alla rilevazione della Sua temperatura corporea. La Società potrebbe inoltre raccogliere e trattare alcuni Suoi dati identificativi nel caso in cui fosse necessario documentare le ragioni dell'allontanamento o del Suo mancato accesso alle sedi lavorative. I dati relativi alla temperatura corporea non saranno registrati dalla Società e verranno dalla stessa utilizzati per consentirLe l'accesso ai locali della Società medesima. La finalità di tale trattamento risiede nella necessità di prevenire il contagio del virus Covid- 19, secondo quanto prescritto dalle vigenti norme e protocolli aziendali.
• Base giuridica del trattamento - La base giuridica del trattamento risiede nell'implementazione dei protocolli di sicurezza anti- contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7 lettera d) del DPCM 11 marzo 2020.
• Durata del trattamento -1 dati di cui al precedente punto a) verranno conservati sino al termine dello stato di necessità connesso all'emergenza epidemiologica in corso.
• Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e periodo di conservazione dei dati - Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia in mancanza di conferimento non potremmo consentire l'accesso o la permanenza nelle sedi lavorative della Società.
• Categorie di soggetti destinatari dei dati - I dati raccolti in tale ambito non verranno in alcun modo diffusi né comunicati a soggetti terzi, salvi i casi di necessità ad Autorità sanitarie Autorità governative e Forze dell'ordine. I dati potranno essere gestiti dall'ufficio HR del gruppo e dalla "Task Force" interna appositamente costituita per la gestione dell'emergenza Covid-19.
• Diritti dell'interessato - Lei avrà sempre il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, ottenere informazioni circa i dati trattati, le finalità e le modalità del trattamento. Potrà, entro i limiti
di legge, richiedere la rettifica e l'aggiornamento dei dati e la limitazione del trattamento. Potrà inoltre opporsi per fini legittimi al trattamento dei dati nonché esercitare il proprio diritto alla portabilità dei medesimi. È in ogni caso sempre possibile proporre reclamo all'Autorità di Controllo.
• Responsabile della protezione dei dati - Potrà contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati nominato dalla società ed esercitare i diritti di cui sopra scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Allegato 5

Istruzioni operative per l'addetto alla misurazione della temperatura corporea all'ingresso
 

L'addetto al rilevamento della temperatura corporea per poter svolgere tale incarico deve essere provvisto di: Guanti - Mascherina FFP2 - Visiera/occhiali protettivi - Camice protettivo; deve aver ricevuto e sottoscritto il modulo "Autorizzazione singola per misurazione Covid".
L'incaricato deve verificare lo stato di carica della "pistola" avendo cura di mantenere il sistema sempre operativo/carico durante il suo servizio.
> La temperatura rilevata è conforme a quanto previsto dal Protocollo della sede, ovvero inferiore ai 37.5, il soggetto sottoposto a misurazione ha l'autorizzazione ad accedere al sito.
> Nel caso in cui la temperatura rilevata sia superiore ai 37.5 chiedere al soggetto sottoposto a misurazione di accomodarsi presso il locale che è stato debitamente individuato (adiacente/vicino al luogo in cui si effettua la rilevazione), di sedersi e attendere 5 minuti prima di ri-sottoporsi ad una nuova misurazione comparativa della temperatura. Se, a fronte della seconda lettura, la temperatura è inferiore a quella limite prevista dal Protocollo il soggetto è autorizzato ad entrare.
> Se invece risulta nuovamente uguale o superiore ai 37.5 la persona deve essere informata che:
1. non è autorizzato all'ingresso del sito produttivo;
2. deve rientrare al proprio domicilio, senza fare tappe intermedie;
3. deve chiamare il proprio medico curante informandolo di quanto rilevato e se del caso anche l'Autorità Sanitaria;
4. quindi deve informare il proprio diretto responsabile aziendale e l'HR di riferimento
> Se il soggetto non autorizzato all'ingresso non è un dipendente del Gruppo Valentino si segue sempre la stessa procedura sopraccitata ma alla persona si deve chiedere il nome del referente interno con il quale aveva l'appuntamento di lavoro; quindi si informa il collega che la persona da lui attesa non è autorizzata all'ingresso e si avvisa anche l'ufficio HR della sede.
> Si informa l'incaricato alla misurazione che è suo compito informare il Covid Manager della sede, se il locale adibito alla sosta di una persona con temperatura superiore a quanto previsto è stato utilizzato (ovvero se si è registrato un caso di "non autorizzato ad entrare"), per organizzare la pronta sanificazione del locale stesso.
Al termine del proprio turno di lavoro l'incaricato deve sempre mettere in carica lo strumento, secondo le istruzioni ricevute, e verificare che lo stesso sia sempre prontamente disponibile.

Allegato 6

Informativa Smart Working
 

1. Definizione
Lo Smart Working (SW) è una forma di lavoro flessibile in virtù della quale i lavoratori sono autorizzati a effettuare, in maniera occasionale, le loro attività lavorative da un luogo diverso dalla loro sede di lavoro abituale, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. Scopo
Scopo del presente documento è di fornire una sintesi dei principali fattori da considerare nel corso dell'attività lavorativa in Smart-Working e delle linee guida a cui ogni lavoratore che fa ricorso allo smart working devono attenersi.

Obiettivi dell'implementazione dello SW sono:
> agevolare la conciliazione vita-lavoro;
> accrescere nei dipendenti il livello di autonomia, responsabilizzazione e motivazione nello svolgimento del proprio lavoro, creando un'organizzazione del lavoro maggiormente incline alla flessibilità e più orientata al raggiungimento dei risultati sia individuali che di team;
> aumentare il livello di collaborazione e condivisione, anche 'da remoto', all'interno dei team al fine anche di aumentarne le performance;
> contribuire alla mobilità sostenibile mediante la riduzione delle emissioni di gas inquinanti, del traffico e dei consumi energetici;
> contenere parte dei costi di gestione connessi alla presenza del lavoratore in azienda (i.e. servizio mensa, elettricità, acqua, etc.);
> ridurre il pendolarismo e i problemi a questo connessi (ritardi, assenteismo, reperibilità);
> agevolare il lavoro in regime di emergenza pubblica o privata di azienda,

3. Ambito di applicazione
Lo SW è applicabile a tutti i dipendenti (sia \nfull time, sia in part-time) i cui ruoli e mansioni siano compatibili con l'esercizio della prestazione lavorativa in modalità SW.
Lo SW, quindi, non è fruibile:
- dai dipendenti che per svolgere la loro attività lavorativa, si avvalgano di materiali o attrezzature disponibili solo presso la sede della Società;
- dai dipendenti la cui attività debba necessariamente svolgersi in costante interconnessione fisica con gli altri colleghi di lavoro;
- dai dipendenti che effettuano attività richiedenti l'utilizzo di programmi e/o sistemi informatici tali per cui lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede determinerebbe maggiori costi e minor efficienza.

4. Responsabilità
Il Datore di Lavoro, i Dirigenti e l’ufficio Risorse Umane, sono responsabili di assicurare l'implementazione omogenea della presente Politica.
Eventuali violazioni della presente Politica dovranno, direttamente o attraverso il proprio responsabile di riferimento, essere riportate all’Ufficio Risorse Umane o a persone da lui appositamente delegate.
I dipendenti che violano la presente Policy e il Regolamento allegato potranno essere soggetti ad azioni disciplinari in relazione alla gravità delle circostanze e dei fatti avvenuti e comunque secondo le procedure previste dai CCNL e dalla legislazione vigente.
Tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa riporta i rischi (generali e specifici) di seguito elencati, con riferimento alla Sua salute e sicurezza sul lavoro.

Rischi generali
Sono i rischi derivanti dall'utilizzo prevalente di strumenti informatici e telematici per lo svolgimento della prestazione e possono essere individuati in:
• rischi derivanti dall'adozione di posture non conformi ai canoni dell'ergonomia;
• rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici;
• rischi collegati al pericolo di inciampo;
• rischi derivanti dall'utilizzo di dispositivi ed attrezzature di cui si sia verificata la non efficienza ed integrità;
• rischi derivanti da modifiche, riparazioni o manomissioni posti in essere dall'utilizzatore sugli strumenti di lavoro;
• rischi connessi all'esposizione dei dispositivi a fonti di calore per tempi prolungati ovvero al pericolo di rovesciamento di liquidi;

Rischi specifici
Sono i rischi connessi ai luoghi prescelti per lo svolgimento della prestazione in SW e possono essere identificati in:
• rischi di scivolamento o cadute;
• rischi di incendio;
• rischi derivanti dallo stato dei luoghi: eccessiva rumorosità, non adeguata illuminazione e/o areazione, eccessiva umidità o sottoposizione a sbalzi termici;
• rischi collegati al troppo affollamento o, al contrario, all'isolamento dei luoghi;
• rischi derivanti da distrazione durante l'utilizzo degli strumenti informatici in dotazione (es. uso di
cellulari, pc o tablet in auto o per strada);
• rischio elettrico connesso all'impiego di impianti elettrici non conformi e/o di prese elettriche danneggiate o non isolate ovvero dal sovraccarico delle fonti energetiche (es. utilizzo di adattatori multipli non protetti da interruttori automatici).

5. Procedure
Modalità di accesso:

L'accesso del lavoratore allo SW è volontario e facoltativo e comunque subordinato a:
> alla accettazione scritta delle regole dello SW e relativo impegno al rispetto delle medesime;
> ottenimento della preventiva autorizzazione da parte del proprio Responsabile.
Luogo di svolgimento
Lo SW si applica ai luoghi diversi dalle sedi Valentino spa (i.e. propria abitazione, abitazione altrui, hotel, etc.) e non è riferibile a situazioni di trasferta, distacco o telelavoro.

Strumenti informatici e telematici
Per effettuare lo SW saranno necessari: Il proprio PC portatile, il telefono cellulare (munito di auricolare) e un dispositivo per la connessione dati (Pen Drive/Wi-fi router o connessione personale del lavoratore).
Il telefono cellulare e il dispositivo per la connessione dati ("kit SW"), se non già assegnati al lavoratore, saranno messi a disposizione dalla Società per la singola giornata di SW.
Il PC portatile e il Kit SW sono strumenti di lavoro affidati esclusivamente per l'esercizio delle funzioni assegnate e, pertanto, non dovranno essere utilizzati per uso personale e/o di terzi e, comunque, estraneo all'attività aziendale, né modificati e/o manomessi.
Il lavoratore in SW dovrà garantire la custodia e la salvaguardia della strumentazione assegnata e sarà tenuto a segnalare l'eventuale guasto della stessa al proprio Superiore con la massima tempestività.
La restituzione del Kit SW dovrà avvenire contestualmente al rientro in sede da parte del lavoratore, secondo le istruzioni impartite dal Responsabile.

Accesso allo SW
L'accesso del lavoratore allo SW avviene su base volontaria e facoltativa ma è tassativamente subordinato:
1. alla partecipazione alla formazione/informazione in materia di: a) salute e sicurezza sul luogo di lavoro, che sarà comprensiva di uno specifico modulo sul lavoro 'non in sede'; b) tutela della riservatezza dei dati e informazioni aziendali;
2. alla accettazione, per iscritto, della Informativa e regolamentazione della prestazione lavorativa in SW, con contestuale impegno al rispetto della medesima;

Modalità di svolgimento e obblighi del lavoratore in SW
Il lavoratore, durante l'esercizio della propria prestazione in regime di SW è tenuto a:
1. utilizzare le apparecchiature informatiche necessarie allo svolgimento del lavoro in SW secondo le istruzioni impartite dalla Società e scegliere luoghi di lavoro che consentano il regolare svolgimento dell'attività lavorativa e che siano rispondenti a criteri di idoneità strutturale, sicurezza e riservatezza;
2. verificare, prima di richiedere il lavoro in SW, la disponibilità del predetto kit per la giornata richiesta.
3. garantire, durante il periodo di lavoro svolto in SW, la propria piena disponibilità (i.e. telefono/ messaggistica aziendale / e-mail) durante l'orario di lavoro normale assegnato (8 ore o meno, in caso di part-time); a tal fine il lavoratore in SW dovrà deviare le chiamate in entrata al telefono fisso d'ufficio verso il cellulare utilizzato durante lo SW (inserendo la sequenza *22#0 numero di cellulare# o, laddove non sia attivo il servizio, contattando il Referente Telefonico di Sito).
4. dare avviso immediato al proprio Responsabile nel caso di malfunzionamenti/guasti delle apparecchiature in dotazione;
5. avvisare immediatamente, in caso di infortunio occorso nello svolgimento della prestazione in regime di SW
In particolare l'attività di lavoro in SW dovrà avvenire seguendo le misure di prevenzione e protezione di seguito riportate.

6. Misure di prevenzione e protezione
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il dipendente dovrà:
• applicare con correttezza, diligenza e buona fede le direttive aziendali ricevute in sede di formazione relativa allo SW;
• attenersi alle disposizioni di prevenzione e protezione relative ai rischi connessi alla Sua attività e osservare le norme di sicurezza attinenti;
• verificare l'efficienza ed integrità dei dispositivi e delle attrezzature a Lei in uso prima dell'utilizzo;
• assicurarsi che il luogo di lavoro prescelto risponda ai seguenti requisiti:
o sia asciutto, illuminato e ben areato (naturalmente e/o artificialmente) e non presenti sbalzi termici;
o sia igienicamente adeguato;
o non sia rumoroso, né affollato e, quindi, sia compatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa;
o non sia isolato;
o sia privo di rischi specifici che esulino da quelli della normale vita quotidiana.
• predisporre la propria postazione di lavoro in modo tale da evitare che cavi e/o collegamenti elettrici possano intralciare il passaggio e il normale transito Suo e di altre persone o possano essere sottoposte a danneggiamenti;
• utilizzare gli strumenti di lavoro secondo le opportune modalità d'uso, verificando la stabilità delle superfici d'appoggio e la solidità dei sostegni;
• assumere posizioni di lavoro corrette, adeguando la propria postazione alla disposizione delle apparecchiature utilizzate in modo da evitare l'insorgenza di stati di affaticamento psicofisico e posturale;
• ridurre al minimo i movimenti rapidi e ripetitivi ed evitare di mantenere la stessa posizione per tempi prolungati alternando adeguati tempi di lavoro e tempi di riposo;
• non portare 'documenti sensibili' all'esterno dei locali della Società
• segnalare prontamente al Responsabile eventuali anomalie o malfunzionamenti riscontrati nell'utilizzo delle attrezzature e non intervenire con arbitrarie operazioni di modifica del loro funzionamento, riparazione o manomissione;
• In caso di infortunio occorso durante lo SW, avvisare immediatamente il Suo Responsabile e/o l'ufficio del Personale e dettagliare la dinamica degli eventi

7. Implementazione e monitoraggio
Modalità di implementazione

Lo SW verrà implementato gradualmente secondo le tempistiche e le modalità previste dal Regolamento allegato.

Modalità di monitoraggio
La Società monitorerà attraverso il SPP gli aspetti della prevenzione dei rischi relativi alle modalità di svolgimento della prestazione in SW.
L'azienda, tenuto conto dell'impossibilità di controllare i luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa durante l'utilizzo dello SW da parte del lavoratore provvede a:
• consegnale la presente informativa nella quale sono indicati i rischi generali e specifici connessi alle modalità di svolgimento della prestazione e le misure di prevenzione e protezione da adottare;
• fornirLe strumenti informatici e telematici conformi agli attuali standard tecnici e normativi, costantemente aggiornati e in buono stato di manutenzione

Il/La Sottoscritto/a _______________________________,
Dichiara di ricevere la presente Informativa ai sensi di legge e di aver ricevuto una adeguata formazione/informazione sui temi connessi allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità SW.
Si impegna ad attenersi diligentemente ai comportamenti prescritti nella POLICY SW AZIENDALE e ad attuare le Misure di Prevenzione predisposte dal Datore di Lavoro, anche secondo quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008.
Si impegna a cooperare all'attuazione delle Misure di Prevenzione predisposte dalla Società per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione al di fuori dei locali aziendali.

Data e Firma _______________________


Allegato 7

Protocollo di emergenza per gestione di caso sospetto riconducibile alla sindrome COVID-19 (di seguito anche “CORONAVIRUS") - REV. 01 -11/03/2020
 

Nel caso in cui un dipendente presenti uno o più dei sintomi correlati al Covid-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratorie), il Datore di Lavoro deve:
a) se in azienda - informare il dipendente che è stato individuato un locale apposito in cui dovrà recarsi; tale stanza sarà provvista di kit di emergenza specifico al cui interno si troveranno i d.p.i. specifici per la corretta gestione del caso sospetto; il personale addetto al primo soccorso indossati i d.p.i. effettuerà se necessario le prime procedure di soccorso e rimarrà in attesa dell'arrivo del personale sanitario allertato;
b) se già presso il domicilio - invitare il dipendente a rimanere a casa e a contattare i numeri di emergenza (112/118 o 1500 0 il numero verde messo a disposizione Regione) e il proprio medico per segnalare il caso al Servizio di igiene e sanità della Asl perché venga eseguito il tampone o ne venga valutata l’opportunità;
c) invitare il dipendente a rimanere presso la sua abitazione fino all'esito del tampone e la comunicazione del riscontro;
d) invitare il dipendente a seguire i comportamenti segnalati dal d.p.c.m. del 4 marzo 2020 e successive modifiche.

> In attesa dei risultati del tampone
In via precauzionale, sarebbe opportuno ricostruire i possibili "contatti stretti" avvenuti all'interno della realtà aziendale nei 14 giorni precedenti alla comparsa dei sintomi tra il soggetto in questione e i colleghi. È stato precisato che per "stretto contatto" si intendono le seguenti ipotesi:
- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano/contatto fisico);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell’ospedale) con un soggetto contagiato per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

> In caso il tampone risulti negativo
Qualora il tampone effettuato risulti negativo, non sarà necessario prendere alcuna misura preventiva nei confronti degli altri dipendenti della Società e il dipendente con i sintomi potrà tornare al lavoro alla scomparsa dei sintomi previa attestazione del medico curante. Il periodo di assenza è trattato come normale malattia.

> In caso il tampone risulti positivo
Qualora il tampone effettuato risulti positivo, l’Autorità sanitaria competente procederà al ricovero del dipendente affetto da Coronavirus. L'assenza del dipendente dev'essere inquadrata come malattia.
Anche ai contatti stretti del dipendente (eventualmente anche altri dipendenti della Società) verrà applicata la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per quattordici giorni. Tali eventuali assenze, in quanto non volontarie, dovranno essere trattate come "malattia".
Infatti, sulla base delle Ordinanze ministeriali, le Autorità sanitarie territorialmente competenti devono applicare ai contatti stretti di un caso probabile (esito incerto del primo tampone effettuato) o confermato la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per quattordici giorni.
Per la pulizia di ambienti non sanitari (es. postazioni di lavoro, uffici, mezzi di trasporto) dove abbiano soggiornato casi di COVID-19, applicare le misure di seguito riportate:
a causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto; quelli riutilizzabili vanno invece sanificati.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
All'interno delle varie sedi adibire un locale quale possibile stanza da ricovero per fare temporaneamente soggiornare un sospetto caso di COVID 19 in attesa del personale specializzato.
Adibire il locale di appositi d.p.i. consistenti in dispositivi di protezione delle vie respiratorie (in coerenza con le linee guida dell'organizzazione Mondiale della Sanità è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche), protezione facciale, camice impermeabile a maniche lunghe, guanti.
Fornire agli addetti al Primo Soccorso la formazione e le informazioni adeguate per il corretto utilizzo dei d.p.i. e un corretto comportamento nell'iniziale gestione di un caso sospetto.
 

Dott. J.M.
Specialista in Medicina del Lavoro
Medico Coordinatore Valentino SpA e Controllate


Allegato 8
Procedura per individuazione dei casi di "particolare fragilità'e patologie attuali e pregresse"


Facendo riferimento alle indicazioni operative della SIML (Società Italiana di Medicina del Lavoro) per i medici che operano in qualità di medico competente a seguire indico un protocollo di riferimento per gestire i casi di ipersuscettibilità in azienda,
Le seguenti indicazioni operative vengono adottate nel contesto di assoluta eccezionalità determinato dell'attuale emergenza Covid-19.
Hanno lo scopo di fornire - nei limiti del possibile nell'attuale situazione - un inquadramento per la gestione delle persone con particolari fragilità nei luoghi di lavoro.
Il percorso decisionale di seguito indicato, tiene in particolare conto dell'impossibilità materiale in tutte le situazioni ad assicurare da parte del MC l'accesso fisico alle cartelle sanitarie e di rischio, come anche l'impossibilità di fatto, anche per il Medico Competente che abbia già provveduto a digitalizzare le cartelle, a vagliare puntualmente tutte le condizioni in discussione.

Procedura operativa proposta
Il DDL, in coordinamento con Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e MC, invia comunicazione a tutti i Lavoratori nella quale informa che, ove questi si considerino in situazioni di particolare fragilità, debbano farsi parte attiva nel segnalare tale stato al MC per mezzo mail (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indirizzo mail del MC).
Il MC, ove sia già in possesso di tutte le informazioni sufficienti e vagliati i profili inerenti il rischio specifico, esprime il suo parere al DdL in merito allo stato di ipersuscettibilità.
Nei casi ove il MC non sia in possesso di tutte le informazioni necessarie (ad, es. perché mai comunicate in precedenza al Medico Competente o perché la condizione è insorta successivamente all'ultima visita medica aziendale), richiede al Lavoratore di trasmettergli tutta la documentazione utile a comprovare la sua condizione di particolare fragilità. Va chiarito che può essere accettata a tal fine unicamente documentazione sanitaria prodotta da strutture o professionisti sanitari appartenenti al Sistema Sanitario Nazionale o con esso convenzionati.
Per ovviare all' EVIDENTE contrasto tra quanto indicato dal protocollo d'intesa e quello indicato dalle normative sulla tutela della privacy e dal D.Lgs 81/08 la richiesta del lavoratore verrà inserita in cartella sanitaria come VISITA A RICHIESTA DEL LAVORATORE.
Il Medico Competente emetterà un PARERE (non un giudizio di idoneità) NON VINCOLANTE PER L'AZIENDA a meno che non ritenga necessario ed opportuno che tale valutazione debba comportare anche una variazione provvisoria del giudizio di idoneità lavorativa.
Naturalmente agli atti del Giudizio di Idoneità ed ove sia possibile rispettare integralmente tutte le misure legislative di contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, è facoltà del MC fornire indicazioni al Lavoratore di fare formale richiesta di ulteriore visita ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera c.
Resta inteso il ruolo primario dei Medici di Medicina Generale (MMG) nel supportare tale percorso valutativo, ove siano nelle condizioni concrete di collaborare, anche in virtù della loro facoltà di assegnare alle condizioni in argomento specifici codici diagnostici. Nel caso il MMG avesse già rilasciato la sua certificazione risulta non necessario ogni altro intervento del MC.
A seguire l'elenco delle condizioni di salute che possono indicare una condizione di IPERSUSCETTIBILITA':
- Asma moderato/grave
- Bronchite cronica o enfisema
- Ipertensione arteriosa non ben controllata farmacologicamente
- Cardiopatia Ischemica
- Insufficienza renale cronica
- Diabete non ben controllato farmacologicamente
- In terapia chemio/radioterapica
- Immunodeficienza congenita
- Immunodeficienza acquisita (es. AIDS)
- Immunodeficienza da farmaci (farmaci antirigetto; farmaci per il controllo di malattie reumatologie)