Tipologia: Accordo Federale
Data firma: 27 aprile 2020
Parti: Anpit, Cidec, Confimprenditori, Unica, Aifes, Alim, Anap, Cepi e Cisal Metalmeccanici, Cisal Terziario, Ciu
Settori: Metalmeccanici, Cooperative
Fonte: enbims.it
Accordo Federale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 nelle Aziende Metalmeccaniche e Cooperative
In data 27 Aprile 2020 le Associazioni Datoriali Anpit, Cidec, Confimprenditori, Unica, Aifes, Alim, Anap, Cepi (Federodontotecnica), e le Organizzazioni Sindacali Cisal Metalmeccanici, Cisal Terziario e Ciu stipulanti il CCNL dei Settori “Metalmeccanico, Installazione d'Impianti e Odontotecnico” del 14 Maggio 2019 e “Cooperative esercenti attività nei settori Terziario e Servizi, Facility Management, Lavorazioni Meccaniche e Lavori Edili Ausiliari” del 24 Febbraio 2015, si sono incontrate in modalità telematica per esaminare la gravissima emergenza che ha colpito il Paese a seguito dell'evoluzione dello scenario epidemiologico causato dal COVID-19, con particolare riferimento alle misure da adottare nel settore Metalmeccanico, al fine di tutelare i lavoratori ivi impiegati e, compatibilmente all'attivazione di misure che garantiscano la massima sicurezza nell'ambiente e delle condizioni di lavoro, concorrere ad assicurare la continuità dell'attività produttiva, contribuendo in tal modo al superamento dell'emergenza economica e sanitaria nazionale. Ciò, anche in attuazione dei Protocolli Governativi del 14 Marzo e 24 Aprile 2020, che individuano i Principi generali di tutela dei Lavoratori nei luoghi di lavoro in funzione dei rischi da "Covid-19" e che hanno demandato alle Federazioni di settore la concertazione di ulteriori regole idonee ad operare in sicurezza, tenendo conto delle diverse esigenze esistenti nei vari settori di attività contrattuale.
→ Preso atto che il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione delle disposizioni di sicurezza già previste e quelle aggiuntive individuate riferite all'Emergenza sanitaria "Covid-19";
→ Condivisi i principi dei Protocolli Governativi di Sicurezza nel lavoro;
→ Tenuto conto del Documento Tecnico INAIL del 23 Aprile 2020 sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e sulle strategie di prevenzione;
→ Considerata la possibilità di disposizioni specifiche settoriali aggiuntive a quelle previste dalla legge per far fronte alla diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro;
→ Valutata la necessità di adottare un Accordo Federale di categoria che, nel rispetto dei principi di quello nazionale, li adatti ai rischi specifici previsti nel settore di applicazione contrattuale;
→ Considerato che, secondo i Protocolli Governativi, le misure previste negli stessi possono essere integrate da altre equivalenti o più incisive, secondo la peculiarità della propria organizzazione del lavoro;
→ Tenuto conto degli esiti della previa consultazione delle Rappresentanze Sindacali e dell'Organismo Nazionale Paritetico sulla Sicurezza del lavoro ("ENBIMS Sicurezza" di Categoria);
→ Ricordato che, in attuazione del presente Accordo Federale, dovranno essere aggiornate le misure qui indicate in funzione degli specifici rischi aziendali, che non possono essere stati qui esaustivamente previsti.
Richiamando integralmente le Premesse di cui sopra, le Aziende Metalmeccaniche, d'Installazione d'impianti, Odontotecniche e Cooperative associate Anpit, Cidec, Confimprenditori, Unica, Aifes, Alim, Anap, Cepi (Federodontotecnica), assumono il presente Accordo Federale di regolamentazione anche quale attuazione settoriale dei Protocolli Governativi nazionali sopra richiamati.
1. Partecipazione - Livello Nazionale
Le Parti concordano di istituire un Comitato Nazionale "Covid-19", con il compito di esaminare ed affrontare le tematiche relative a salute e sicurezza poste dal Covid-19 e per consentire alle Strutture territoriali una gestione più informata e meno conflittuale.
Alle attività del Comitato Nazionale, ove necessario, potranno essere chiamati a partecipare i membri dell'Organismo Paritetico Nazionale sulla Sicurezza del lavoro ("ENBIMS Sicurezza"), al fine di prestare consulenza sulle soluzioni che garantiscano, anche in corso di Emergenza sanitaria, le condizioni di salute e sicurezza nel settore Metalmeccanico. Il Comitato si pone anche come mediatore di eventuali situazioni critiche e/o nella richiesta di verifica della correttezza delle prassi aziendali adottate in relazione alle indicazioni del presente Accordo Federale, conformemente al proprio Regolamento.
2. Partecipazione - Livello Aziendale
Nelle Aziende deve essere costituito un Comitato Aziendale per la verifica di attuazione dei Protocolli Governativi e del presente Accordo Federale, con la partecipazione della RSA/RST e degli RLS Aziendali o Territoriali (vedasi successivo paragrafo 17).
Per una efficace gestione dell'organizzazione del lavoro conciliata alla tutela della sicurezza e salute, le Aziende, tenendo conto delle emergenze in corso, assicureranno la corretta, completa e tempestiva informazione nonché il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, in relazione ai rispettivi ruoli e compiti e nel pieno rispetto del metodo partecipativo, sulle scelte adottate e da adottare, anche in merito ai Protocolli di Sicurezza Anti-Contagio.
3. Deroghe contrattuali
Le Parti sottoscrittrici il presente Accordo Federale prevedono che, per il periodo di permanenza dell'Emergenza Sanitaria da Covid-19, si attuino le seguenti deroghe al CCNL applicato “Metalmeccanico, Installazione d'Impianti e Odontotecnico” del 14 Maggio 2019 o “Cooperative esercenti attività nei settori Terziario e Servizi, Facility Management, Lavorazioni Meccaniche e Lavori Edili Ausiliari” del 24 Febbraio 2015:
A. Le assenze dovute alla patologia diretta o indiretta da COVID-19 e quelle qualificate come malattia connessa all'Emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, non saranno influenti ai fini del computo del periodo di comporto contrattuale di cui all'articolo 165 del CCNL Metalmeccanici e articolo 103 del CCNL Cooperative;
B. Si preveda il massimo utilizzo del lavoro agile, di cui al Titolo XVI del CCNL Metalmeccanici e Cooperative, per tutte le attività che possono essere proficuamente svolte nel proprio domicilio o in modalità a distanza;
C. In assenza di ammortizzatori sociali, siano incentivati i congedi contrattuali retribuiti per i dipendenti temporaneamente in esubero, nonché i riposi compensativi di straordinari (Titoli XXXI del CCNL Metalmeccanici e LX del CCNL Cooperative) e dei saldi positivi della Banca delle Ore contrattuale (art. 262 del CCNL Metalmeccanici e art. 155 del CCNL Cooperative);
D. Sia sospesa la facoltà di recedere da parte dell'Azienda nei contratti di lavoro per “giustificato motivo oggettivo”, così come previsto dall'art. 46 del D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020;
E. Siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
F. Si assumano Protocolli Aziendali di Sicurezza Anti-contagio, con adozione di strumenti obbligatori di protezione individuale, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, come principale misura di contenimento;
G. Siano programmate operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche ricorrendo a tal fine agli ammortizzatori sociali, conservando la relativa documentazione da esibire in caso di richiesta della Pubblica Autorità;
H. Si raccomanda che nelle attività produttive siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti ed efficacemente e formalmente contingentato l'accesso agli spazi comuni;
I. Si favoriscano intese tra Azienda ed RSA o RST, con il contributo del RLS o RLST e il coinvolgimento del RSPP e, quando le attività aziendali prevedano la sorveglianza sanitaria anche ausiliaria Covid-19, del Medico Competente.
4. Informazione
L'Azienda, attraverso i modi più idonei ed efficaci, ha l'obbligo di informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità e quelle aggiuntive eventualmente concordate, consegnando e/o affiggendo appositi testi informativi all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali.
In particolare, tale informazione riguarderà:
a) l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi influenzali e di avvertire il proprio Medico di famiglia e l'Autorità sanitaria;
b) la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso in azienda o di potervi permanere, qualora sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti ecc.). Il Lavoratore dovrà tempestivamente segnalare anche quando i sintomi dovessero manifestarsi successivamente all'ingresso in azienda o in tutti i casi in cui i provvedimenti dell'Autorità impongano di informare il Medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
c) l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di lavoro nell'accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene ed i relativi comportamenti corretti, osservare gli obblighi di utilizzo dei DPI e di rispettare le condizioni di lavoro stabilite a fini di prevenzione);
d) l'obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il Datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di porsi ad adeguata distanza dalle persone presenti (vedasi paragrafo 15);
e) la necessità di informare tempestivamente e responsabilmente il Datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale tra i familiari conviventi, trasmettendo tutte le notizie utili alla protezione dei colleghi di lavoro.
5. Regolamentazione degli ingressi in azienda
A. Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea (vedi Allegato 1). Se tale temperatura fosse superiore ai 37.5° non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine e dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguirne le indicazioni, senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede.
B. Il Datore di lavoro informerà preventivamente il personale dipendente, e chiunque intenda fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS e del Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) (vedi Allegato 2).
C. L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da Covid-19 dovrà avvenire solo dopo l'evidenza di "negativizzazione" del tampone rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;
D. Nelle aree maggiormente colpite dal virus, qualora l'Autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, il Datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.
6. Condizioni aggiuntive per il settore metalmeccanico
Il RSPP (Interno) o il RESPP (Esterno), in attuazione del presente Accordo Federale dovrà concorrere a formulare specifiche disposizioni aziendali, aggiuntive a quelle già previste nel DUVRI, sulle seguenti criticità talvolta presenti nelle Aziende metalmeccaniche e il Comitato Aziendale si attiverà per accertarne l'effettiva applicazione:
A. Lavoratori che operano singolarmente in spazi confinati, ristretti o isolati (camerette, cunicoli, entro cabine insonorizzate, cabine di verniciatura, di essicazione, polimerizzazione, lavaggio, sabbiatura, stabilizzazione e simili, vani ascensori, locali caldaie, locali autoclavi o simili): si dovranno prevedere idonei sistemi di allarme personali tipo “uomo a terra” e, nei limiti del possibile e del rispetto delle distanze minime, si favorirà di operare almeno in coppia. In caso d'impossibilità, sarà opportuno predisporre un sistema di videosorveglianza remota.
B. Lavoratori che operano in coppia con impossibile rispetto delle distanze minime di sicurezza: in questo caso, per limitare i rischi, si renderanno possibilmente fisse le coppie di lavoro. Ogniqualvolta possibile, l'attrezzatura delle macchine e delle stazioni di lavoro dovrà avvenire in modo da garantire le distanze minime di sicurezza. Nel caso d'impossibilità a rispettare la distanza minima di almeno due metri, si rende obbligatorio l'uso permanente e corretto delle mascherine protettive.
C. Lavoratori che operano in linee di produzione, montaggio o collaudo, con distanze interpersonali ridotte: prevedere l'uso obbligatorio di mascherine e di altri eventuali DPI (es. guanti). Curare con particolare attenzione la formazione documentata sui corretti comportamenti di sicurezza del personale che lavora con distanze interpersonali ridotte.
D. Lavoratori che operano in cabine di controllo e comando con spazi ridotti: operare come al punto precedente.
E. Lavoratori che non possono utilizzare le mascherine, perché obbligati ad altri supporti (maschere di saldatura, maschere di verniciatura, caschi interattivi ecc.): prevedere il rispetto delle distanze minime di sicurezza e, ove non fosse possibile, prevedere l'obbligo stringente di utilizzo di mascherina regolamentare da parte di tutti gli assistenti vicini. È possibile individuare aziendalmente, con gli interlocutori consueti, eventuali soluzioni alternative e/o procedure di lavoro, che assicurino comunque adeguate condizioni di sicurezza ai Lavoratori.
7. Accesso dei fornitori esterni
A. Per l'accesso dei fornitori esterni, le Aziende stabiliranno procedure d'ingresso, transito e uscita, con percorsi e tempi predefiniti, al fine di ridurre nei reparti o uffici coinvolti le occasioni di contatto tra fornitori e personale presente.
B. Gli autisti dei mezzi di trasporto, per quanto possibile, dovranno rimanere a bordo dei propri mezzi. Non è consentito l'accesso autonomo agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di almeno metri due da altri lavoratori ed indossare correttamente la mascherina di protezione.
C. Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, si dovranno individuare o installare, servizi igienici dedicati. Prevedere il divieto di utilizzare quelli del personale dipendente e garantire un'adeguata pulizia e disinfestazione periodica, documentalmente registrata.
D. Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori. Qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutentori ecc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 5.
E. Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori anche durante gli spostamenti. Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, va evitato che il passeggero occupi il posto vicino al conducente. Nelle auto, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, sui sedili posteriori non potranno essere trasportati più di due passeggeri distanziati il più possibile tra loro. Il Conducente e i passeggeri dovranno indossare i dispositivi di protezione.
F. Le norme del presente Accordo Federale si estendono alle aziende in appalto che abbiamo organizzato sedi e cantieri permanenti o provvisori, all'interno dei siti o delle aree produttive qui regolamentati.
8. Pulizia e sanificazione in azienda
A. L'Azienda, tramite il RSPP, deve disporre un Protocollo sulla pulizia e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
B. Nel caso di avvenuta presenza all'interno dei locali aziendali di una persona con COVID- 19, si procederà tempestivamente alla pulizia e sanificazione dei suddetti locali secondo le disposizioni della Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (vedi Allegato 3), nonché alla loro ventilazione.
C. Negli uffici o nei reparti produttivi, quando possono operare Lavoratori diversi da quelli smontanti, l'Azienda disporrà che alla fine di ciascun turno di lavoro sia effettuata, anche dal lavoratore smontante, la sanificazione di tastiere, schermi, mouse ecc. con adeguati
detergenti e disinfettanti opportunamente resi disponibili.
D. L'Azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute e secondo i modi concordati, organizzerà con il Comitato Aziendale interventi particolari, straordinari o periodici di pulizia, anche ricorrendo agli ammortizzatori sociali attivabili.
E. Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di Covid-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, prima della riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della Circolare 5443 del 22 febbraio 2020 (in Allegato 3).
9. Precauzioni igieniche personali
A. È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche previste, in particolare per le mani, gli occhi e sull'uso di strumenti comuni e dei DPI.
B. L'Azienda deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani ed i necessari DPI, individuando tempestivamente le scelte alternative in caso di irreperibilità degli stessi.
C. Quale prima attenzione, è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone e di evitare di toccare le mucose (occhi, bocca ecc.) senza aver prima accuratamente lavate o disinfettate le mani.
D. I detergenti per le mani di cui al punto B. devono essere accessibili a tutti i Lavoratori anche grazie a specifici distributori collocati in punti facilmente individuabili.
10. Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
A. Vista l'attuale situazione di emergenza, che può determinare limitate disponibilità in commercio dei DPI, l'Azienda provvederà all'adozione di misure suppletive di igiene e dei dispositivi di protezione individuali alternativi a quelli indicati nelle specifiche previsioni. È fondamentale che:
a. le mascherine siano utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni d'uso e dal RSPP aziendale;
b. in caso di documentata difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere temporaneamente utilizzate mascherine di diversa tipologia con previo adeguamento dei parametri di sicurezza (distanze minime; condizioni e tempi di utilizzo ecc.);
c. è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (per mezzo litro di disinfettante: 416 ml Alcol etilico; 21 ml Acqua ossigenata 3%; 7 ml Glicerina Vegetale/Glicerolo; 55 ml Acqua distillata).
B. Qualora le attività impongano di lavorare a distanza interpersonale minore di metri due e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario l'uso delle mascherine, e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici ecc.) conformi alle disposizioni degli aggiornamenti Covid-19 ed al Protocollo Aziendale di Sicurezza Anti-contagio.
C. Ogniqualvolta siano presenti nella specifica area di lavoro gli obblighi di sorveglianza sanitaria, il RSPP, di concerto con il Medico Competente e con il contributo del RLS o dell'RLST, formulerà un Protocollo Aziendale di adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e delle previsioni di tutela (DPI, rotazioni del personale, tempi massimi di esposizione e tipo e frequenza dei controlli preventivi periodici ecc.).
D. Salvo che nella mensa aziendale, tutti i Lavoratori che condividono spazi comuni, dovranno utilizzare una mascherina chirurgica come previsto dal D.L. n° 9, art. 34 (in Allegato 5), in combinato con il D.L. n° 18 c. 1 art. 16 (in Allegato 6).
E. Nella mensa aziendale, i Lavoratori dovranno mantenere la distanza interpersonale di sicurezza, con il contestuale obbligo di utilizzo della mascherina. Per mangiare, a questa condizione e per il periodo strettamente necessario all'assunzione di cibo, potranno togliersi la mascherina.
11. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack...)
A. L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi dovrà essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 2 metri tra le persone che li occupano.
B. Occorre provvedere all'organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi al fine di lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro con idonee condizioni igieniche sanitarie. Dovranno essere individuate le condizioni e procedure che evitino, o almeno riducano al minimo, il rischio di contaminazioni incrociate casa-lavoro.
C. Occorre garantire la sanificazione e la pulizia periodica, con appositi detergenti e disinfettati dei locali mensa e delle tastiere dei distributori di bevande e snack. Tale sanificazione, dovrà essere documentata in apposita scheda riassuntiva.
12. Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte, lavoro agile e rimodulazione dei livelli produttivi)
Limitatamente al periodo d'emergenza COVID-19, le Imprese, avendo a riferimento quanto previsto dal presente Accordo Federale e dal CCNL e dalle intese con la Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA o RST), potranno:
A. Disporre la chiusura di reparti anche diversi dalla produzione, con ricorso agli ammortizzatori sociali o, comunque, di quelli dei quali sia possibile il funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile, o a distanza.
B. Procedere ad una rimodulazione dei lay-out di produzione e dei livelli produttivi.
C. Assicurare, per quanto possibile, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione, con l'obiettivo di garantire le distanze interpersonali, diminuire al massimo i contatti e creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili, evitando rotazioni tra lavoratori diversi o su aree ristrette in uso promiscuo, in modo da diminuire al massimo la diffusione tra i dipendenti di eventuali casi positivi al Coronavirus.
D. Utilizzare il lavoro agile per tutte quelle attività che possano essere proficuamente svolte presso il domicilio o a distanza. Nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, è opportuno valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino un intero settore aziendale omogeneo, limitando per quanto possibile il rischio di aumentare il numero delle esposizioni a causa di rotazioni.
E. Utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili. Quindi, nel rispetto degli istituti contrattuali, utilizzare ROL (art. 157 del CCNL Metalmeccanici e art. 94 del CCNL Cooperative), Banca delle ore (art. 262 del CCNL e 155 del CCNL Cooperative), Riposi compensativi dello straordinario prestato (art. 259 del CCNL e 153 del CCNL Cooperative), generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione.
F. Nel caso in cui, esauriti gli ammortizzatori sociali e che gli istituti di cui al punto E. che precede non fossero sufficienti, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrate anni precedenti (cioè i saldi al 31/08/2019) e non ancora fruite.
G. Sono temporaneamente sospese o annullate le trasferte o i viaggi di lavoro nazionali che interessino zone “rosse”, o internazionali, anche se già concordate o organizzate.
H. Il lavoro a distanza (Titoli: XVI del CCNL Metalmeccanici e CCNL Cooperative), quando possibile e produttivo, va favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro, in quanto efficace strumento di prevenzione. Il Datore di lavoro garantirà adeguate condizioni di supporto al Lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause) ed il Lavoratore assicurerà la quantità e la qualità della prestazione retribuita.
I. Compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi disponibili, è necessario il rispetto del distanziamento sociale, quando possibile, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro. I Lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi aziendali individualmente riservati mediante il recupero di aree diversamente destinate.
J. Per gli uffici ove operino più lavoratori contemporaneamente, potrà effettuarsi il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziandole, ovvero altre idonee soluzioni. Inoltre, l'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale e riducano il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro. Individuare condizioni atte ad evitare assembramenti all'entrata e all'uscita, anche mediante flessibilità di orari.
K. È essenziale evitare di favorire aggregazioni sociali, anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa, con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo, si potrebbero incentivare forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori, favorire l'uso del mezzo privato o di navette o, ancora, modificare gli orari d'inizio o fine del lavoro in modo da diluire le punte di traffico e trasporto conseguenti alle necessità di raggiungere il posto di lavoro o la propria abitazione.
13. Gestione entrata e uscita dei dipendenti
A. Le Aziende favoriscano orari d'ingresso/uscita scaglionati anche per evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).
B. Dove è possibile, nei locali comuni, dedicare una porta di entrata e una diversa porta di uscita e garantire in loco la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
14. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
A. Gli spostamenti all'interno dell'azienda devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.
B. Non sono ordinariamente consentite le riunioni in presenza. Laddove esse fossero connotate dal carattere della necessità, urgenza e nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione richiesta e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale di almeno due metri, la presenza e l'uso dei DPI compatibili e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.
C. Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in aula, anche se prevista come obbligatoria ed anche se già organizzata. È comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in modalità agile.
D. Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza da rischio sanitario, il mancato completamento dell'aggiornamento e della formazione professionale e/o abilitante, entro i termini previsti per tutti i ruoli o funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, causato dall'emergenza in corso e, quindi, dal 1° Febbraio 2020, inteso quale inizio della decorrenza per causa di forza maggiore, non comporta la temporanea impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: anche con il mancato completamento dell'aggiornamento professionale, l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, potrà continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista potrà continuare ad operare come carrellista).
15. Gestione di una persona sintomatica in azienda
A. Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre (oltre 37.5°) e sintomi di infezione respiratoria quali tosse, gola arrossata, starnuti, bruciori agli occhi, spossatezza, improvvisa attenuazione dell'odorato, lo dovrà immediatamente dichiarare all'ufficio del personale. Si dovrà quindi procedere al suo isolamento e a quello degli altri lavoratori già presenti nei medesimi locali. L'Azienda procederà immediatamente ad avvertire le Autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute, attenendosi diligentemente alle relative indicazioni.
B. Nel caso di una persona presente in azienda alla quale sia stata riscontrata positività al tampone COVID-19, l'Azienda deve collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” intervenuti per motivi di lavoro. Ciò, al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'Azienda potrà procedere alla sospensione precauzionale dal lavoro degli eventuali possibili contatti stretti, secondo le indicazioni fornite dell'Autorità sanitaria.
C. Dal momento dell'isolamento, il Lavoratore che ne sia sprovvisto dovrà subito essere dotato di mascherina, che dovrà utilizzare, e di disinfettante per le mani.
16. Sorveglianza Sanitaria/Medico Competente/RLS
A. La Sorveglianza sanitaria dovrà proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (c.d. decalogo), vedi allegato 4.
B. Il Medico Competente privilegerà, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite di idoneità da rientro da malattia.
C. La Sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta un'ulteriore misura di prevenzione di carattere generale; perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio e per l'informazione e la formazione che il Medico competente potrà fornire ai lavoratori al fine di evitare la diffusione del contagio stesso.
D. Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19, il Medico Competente collabora con il Datore di lavoro e il RLS/RLST.
E. Il Medico Competente in funzione di particolari fragilità dei dipendenti o di patologie Covid-19, attuali o pregresse, provvederà a comunicare all'Azienda le eventuali misure di tutela straordinarie, sempre nel rispetto della riservatezza. Il Medico Competente farà applicare in Azienda le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
F. Inoltre, il Medico Competente, in funzione delle concrete situazioni di rischio e di lavoro, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione aziendale del virus e della salute dei lavoratori.
G. Alla ripresa delle attività, è opportuno che il Medico Competente sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da Covid-19.
H. Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da Covid-19, il Medico Competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica di idoneità al lavoro, a seguito di assenza per Covid-19, ciò indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
17. Aggiornamento e verifica del presente accordo federale di regolamentazione
A. Il Datore di lavoro deve costituire in Azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del presente Accordo Federale. Normalmente, tale Comitato avrà la partecipazione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali o, in loro assenza, del RST e del RLS.
B. Laddove, per dimensione aziendale, particolare tipologia di impresa o per il sistema delle relazioni sindacali esistenti, non si desse luogo alla costituzione del Comitato aziendale, si farà riferimento al Comitato Paritetico Territoriale per la salute e la sicurezza o, qualora anch'esso non costituito, all'Organismo Paritetico Nazionale ENBIMS Sicurezza, sempre con il coinvolgimento degli RLS o RLST.
C. Ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, potranno infine essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, comitati per le finalità del presente Accordo Federale, anche con il coinvolgimento delle Autorità sanitarie locali e degli altri Soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19.
D. Tutti gli incontri previsti dal presente Accordo Federale potranno avvenire in teleconferenza o in modalità remota.
18. Documento Tecnico INAIL del 23 Aprile 2020 "Sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione"
A. Le Parti sottoscrittrici il presente Accordo Federale prendono atto del Documento citato nel presente paragrafo, redatto dal Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del lavoro e ambientale dell'INAIL, da poco pervenuto. Il Documento in questione si presenta elettivamente quale testo utile all'aggiornamento del DVR e, pertanto, esso si considera acquisito nel presente Accordo Federale e si riporta in Allegato 7).
B. Nella Tabella del Documento citato che illustra le classi di rischio per alcuni dei principali settori lavorativi (pag. 10 del Documento), le Parti sottoscrittrici rilevano l'esistenza di rischio "medio alto" per l'attività dei Manutentori, dei Corrieri e degli Addetti alle mense, figure che in diversa misura possono essere presenti nelle Aziende Metalmeccaniche. Pertanto, le Parti invitano gli RSPP a prendere atto della necessità di adottare una serie di azioni che integrino il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per prevenire il rischio di infezioni Sars-Cov-2 nei luoghi di lavoro, contribuendo così alla prevenzione della diffusione dell'Epidemia. Tali misure, nel predetto Documento INAIL, sono così classificate:
• Misure Organizzative: che prevedono, Gestione degli spazi di lavoro e Organizzazione e orario di lavoro;
• Misure di Prevenzione e Protezione: che prevedono Informazione e Formazione, tenendo conto delle principali fonti istituzionali di riferimento che sono il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro l'Infortuni sul Lavoro (INAIL), l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC); le Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti; l'Utilizzo di mascherine e Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) per le vie respiratorie, con l'avvertenza che la valutazione dei rischi delle singole realtà aziendali è lo strumento adeguato per la determinazione di specifici DPI anche in relazione al complesso dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori; la Sorveglianza sanitaria per la tutela dei lavoratori fragili. Sul punto, il Documento consiglia: relativamente alle Aziende dove non è già presente il Medico Competente, in via straordinaria, va pensata la nomina di un Medico Competente ad hoc per il periodo emergenziale (tale sorveglianza sanitaria aziendale potrà essere effettuata anche ricorrendo ai Medici Competenti convenzionati con “ENBIMS Sicurezza”) o soluzioni alternative, anche con il coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche che, come per altre attività, possono effettuare le visite, magari anche a richiesta del lavoratore. Parimenti, tenuto conto della maggiore fragilità nelle fasce d'età più elevate, in tale ottica, potrebbe essere introdotta la sorveglianza sanitaria eccezionale che verrebbe effettuata sui lavoratori con età maggiore di 55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta. In aggiunta a quanto precede, per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione di SARS-Cov-2, il Medico Competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la "visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione", anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia, in deroga alla norma;
• Misure Specifiche per la Prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici: si ribadisce l'importanza che sia attuata la procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori prima dell'accesso al luogo di lavoro, secondo le modalità previste dal Protocollo Governativo.
C. Nel Documento seguono delle "CONSIDERAZIONI FINALI", che propongono un modello di analisi del rischio su tre aspetti di particolare interesse:
• l'analisi del processo lavorativo nell'ottica di distanziamento sociale fra i lavoratori;
• il rischio di contagio connesso con la tipologia di attività specifica;
• il coinvolgimento di terzi nei processi lavorativi e il rischio di aggregazione sociale.
D. Da ultimo, in Allegato 1 del Documento, Tabella 1, vi è il riepilogo delle classi di rischio e aggregazione sociale per i singoli Codici Ateco. A seguire, altre interessanti Tabelle.
27 Aprile 2020, le Parti Contrattuali facenti capo alle Federazioni di cui al presente Accordo.
Allegati al presente Accordo Federale:
1) Sul controllo della temperatura corporea
2) Dichiarazione di non provenienza dalle zone e rischio epidemiologico e di assenza di contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al COVID-19
3) Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute
4) "Decalogo" del Ministero della salute
5) D.L. n° 9, art. 34
6) D.L. n° 18, c. 1 art. 16
7) Documento Tecnico INAIL del 23 Aprile 2020 sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - INAIL
Allegati:
1) Sul controllo della temperatura corporea
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:
1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. E possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;
2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;
3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID- 19);
4) in caso d'isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
2) Dichiarazione di non provenienza dalle zone e rischio epidemiologico e di assenza di contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al COVID-19
Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui al precedente allegato n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.
3) Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute
... omissis ...
OGGETTO: Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19 - ulteriori informazioni e precauzioni ed indicazioni operative su utilizzo DPI.
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, in data 30 gennaio 2020, lo stato di emergenza nazionale, per la durata di mesi sei, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da virus SARS-CoV-2 e ha individuato il Capo del Dipartimento della protezione civile quale Commissario straordinario cui è stato affidato il coordinamento degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale.
L'art. 2 dell'Ordinanza del Capo della protezione civile (OCDPC) n. 630 del 3 febbraio 2020 ha istituito il Comitato tecnico-scientifico, di cui il medesimo si avvale per il necessario supporto alla realizzazione degli interventi previsti.
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio, del 1 marzo, del 4 marzo, del 8 marzo, del 9 marzo e da ultimo dello scorso 11 marzo 2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
Il 21 febbraio 2020 il Ministro della Salute ha emanato l'Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020 contenente “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”.
Inoltre, nella giornata del 22 febbraio 2020 il Ministero della Salute ha emanato la circolare n. 5443 contenente “COVID 19. Nuove indicazioni e chiarimenti” che aggiorna le indicazioni sulla gestione dei casi nelle strutture sanitarie, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le precauzioni standard di biosicurezza. La definizione di caso e di contatto stretto è stata da ultimo aggiornata con circolare del Ministero della Salute n. 7922 del 9 marzo 2020.
Con il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 e segnatamente all'art. 21 sono state adottate misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco e al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, prevedendo l'adozione di apposite linee guida al fine di garantire le misure precauzionali per tutelare la salute la profilassi degli appartenenti impegnati in servizi di istituto.
Per quanto applicabili andranno adottate le disposizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020.
Il DPCM 8 marzo 2020 raccomanda l'applicazione delle seguenti misure igienico-sanitarie:
1) lavarsi spesso le mani facendo uso di soluzioni idroalcoliche;
2) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3) evitare abbracci e strette di mano;
4) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie)
6) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce;
9) non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico;
10) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o di alcol;
11) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
Inoltre, è obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi simil-influenzali (febbre superiore a 37,5 °C, tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratoria, malessere), non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiamare al telefono il medico di famiglia, la guardia medica o il numero verde regionale. Utilizzare i numeri di emergenza 112/118 soltanto se strettamente necessario.
Il rischio di contagio per gli operatori di polizia locale e per il personale amministrativo deve essere valutato dal datore di lavoro in collaborazione col medico competente, tuttavia, in linea generale, può essere assimilato a quello della popolazione generale, richiedendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Qualora, durante l'esercizio della propria attività, non possa essere garantita una distanza interpersonale di almeno un metro, il personale dovrà essere munito di mascherina chirurgica. Tutto il personale dovrà ricevere apposita formazione sull'uso e smaltimento dei DPI.
Nel lavarsi le mani gli operatori avranno cura di:
S svolgere accuratamente le seguenti procedure on una durata complessiva tra i 40 e i 60 secondi:
1. bagnarsi le mani con l'acqua,
2. applicare una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superfice delle mani,
3. frizionare le mani palmo contro palmo,
4. portare il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e poi ripetere l'operazione portando il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra di loro,
5. portare il palmo destro contro il palmo sinistro intrecciando le dita tra di loro,
6. portare il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo strette le dita tra di loro,
7. effettuare la frizione rotazionale del pollice sinistro stretto sul palmo destro e poi la frizione rotazionale del pollice destro stretto sul palmo sinistro,
8. effettuare la frizione rotazionale, in avanti ed in dietro, con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e poi la frizione rotazionale, in avanti ed in dietro, con le dita della mano sinistra strette tra loro nel palmo destro,
9. risciacquare accuratamente le mani con l'acqua;
S asciugare accuratamente le mani con una salvietta monouso;
S chiudere il rubinetto facendo uso della salvietta mono uso utilizzata per asciugarsi le mani.
Per gli operatori impiegati nei servizi sul territorio è necessario avere una particolare attenzione nell'ipotesi operativa di “fermo - arresto” di una persona che manifesti una sintomatologia respiratoria (tosse starnuti difficoltà respiratoria).
In tale ipotesi operativa si suggerisce di:
• fare indossare alla persona fermata una mascherina chirurgica per evitare la dispersione di goccioline;
• indossare un paio di guanti monouso e una mascherina chirurgica o, qualora non disponibile, FFP2, un camice monouso, protezione facciale;
• lavarsi le mani dopo il contatto con la persona sospetta;
• pulire con disinfettanti a base di cloro o alcol le superfici potenzialmente contaminate.
Nell'effettuare i controlli dei veicoli gli operatori avranno cura di avvicinarsi al conducente solo per farsi consegnare i documenti e poi allontanarsi con immediatezza onde distanziarsi di almeno un metro dal soggetto controllato e contestualmente operando in modo di essere costantemente coperti dal “copattugliante” secondo le consuete tecniche operative insegnate in occasione delle sessioni di addestramento.
Qualora si debba procedere a sottoporre all'alcoltest un conducente, l'operatore addetto dovrà indossare i guanti monoso e la mascherina di protezione delle vie respiratorie tipo FFP2 o, qualora non disponibile, una mascherina chirurgica, e si posizionerà di fianco al soggetto controllato in modo di non essere investito da eventuali goccioline salivali e colpi di tosse rilasciati dal soggetto controllato in fase di soffiaggio del misuratore. Analoghe precauzioni gli operatori dovranno adottare nel caso sottopongano il conducente o altro fermato al pre test per la ricerca dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Finito l'utilizzo gli operatori avranno cura di pulire le attrezzature con disinfettanti a base di cloro o alcol e di eliminare i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso secondo la normativa vigente, e di provvedere alla sanificazione dei DPI riutilizzabili.
Le rispettive amministrazioni provvedono alla pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali seguendo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 e del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020.
Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all'interno dei locali del comando, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della salute nonché alla loro ventilazione.
Gli operatori, nel caso di interventi a supporto del personale sanitario operante in caso di sospetta infezione da COVID-2019, avranno cura di limitarsi a garantire il contesto di sicurezza e l'operatività del personale sanitario, senza alcun intervento diretto sul soggetto con sospetta infezione.
Eventuali azioni coercitive sul soggetto con sospetta infezione sono riservate a operatori, ovvero alle Forze di polizia che indossano idonei DPI (guanti monoso, mascherina di protezione delle vie respiratorie tipo FFP2, tuta monouso) nonché il casco operativo con visiera calata.
Il personale amministrativo addetto agli Uffici “Accertamenti e notifiche” avrà cura di seguire analoghe precauzioni nell'operare ed in particolare mantenersi a una distanza di almeno un metro dal soggetto interessato per la redazione degli atti amministrativi ed avendo cura di lavarsi le mani frequentamene e dopo ogni contatto interpersonale utilizzando acqua e sapone o prodotti disinfettati a base di soluzioni alcoliche, dovranno essere limitati al massimo gli spostamenti all'interno degli uffici; dovrà altresì essere contingentato agli stessi da parte dell'utenza.
4) "Decalogo" del Ministero della salute
Ecco i comportamenti da seguire e i punti informativi:
1. Lavati spesso le mani;
2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani;
4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci;
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate;
8. I prodotti made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;
9. Contatta il Numero Verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni;
10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.
Visti gli sviluppi dell'epidemia da Coronavirus il decalogo è stato così aggiornato nel caso ci siano dei dubbi sull'aver preso la malattia:
11. Non recarti al pronto soccorso: chiama il tuo medico di base e se pensi di essere stato contagiato chiama il 112".
5) D.L. n° 9, art. 34
Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali
... omissis ...
Art. 34
1. Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all'ordinanza del medesimo in data 3 febbraio 2020 n. 630, sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonchè a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.
3. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.
... omissis ...
6) D.L. n° 18, c. 1 art. 16 - Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività
... omissis ...
1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
... omissis ...
7) Documento Tecnico INAIL del 23 Aprile 2020 sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - INAIL
... Segue Documento ...