Tipologia: Accordo interconfederale regionale
Data firma: 2 maggio 2020
Parti: Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato, Veneto
Fonte: filctemcgil.it


Accordo interconfederale regionale per gli interventi straordinari legati all'emergenza COVID-19" Coronavirus" nell'artigianato veneto

Il giorno 2 Maggio 2020 si sono incontrati in videoconferenza: Confartigianato Imprese Veneto […], Cna Veneto […], Casartigiani Veneto […], e Cgil Regionale Veneto […], Cisl Regionale Veneto […], Uil Regionale Veneto […]

Premesso
a) che l'emergenza epidemiologica Covid-19 manifestatasi anche nella Regione del Veneto dal mese di Febbraio 2020, come dichiarata dai diversi DPCM adottati dal Governo e dagli altri atti normativi adottati dalle autorità competenti, è ancora in essere ed è stata definita dall'OMS pandemia mondiale per numero di contagiati e di morti;
b) il Veneto è stato colpito duramente dal virus sia per quanto riguarda il contagio, sia sul fronte delle vittime, sia per quando riguarda l'economia, limitando drasticamente la produzione di beni e i consumi e l'erogazione di servizi ad imprese e a persone;
c) In questo contesto l'artigianato, un settore diffuso nel nostro territorio, formato da piccole e medie aziende è uno dei settori maggiormente colpiti, risulta alla data odierna che oltre il 60% dei dipendenti del settore artigiano non edile è sospeso dal lavoro con l'ammortizzatore sociale di settore FSBA con causale covid-19;
d) che in data 14 Marzo è stato siglato tra Governo e le parti sociali il "protocollo condiviso per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del covid-19 negli ambienti di lavoro", protocollo recepito in pari data in Veneto con accordo tra e parti sociali regionali e la Regione Veneto poi integrato dal protocollo condiviso del 24 Aprile 2020 come allegato al DPCM del 26 Aprile 2020;
e) nella Regione Veneto esiste una lunga e consolidata storia di relazioni sindacali che ha sempre messo in campo attraverso lo strumento della bilateralità risposte puntuali per far fronte a beneficio di imprese e lavoratori a congiunture economiche sfavorevoli o alla drammaticità di eventi atmosferici, sismici ed emergenziali in genere a beneficio della/e collettività colpite;
f) Ebav è già stato in grado di rispondere garantendo ai dipendenti delle imprese artigiane nel mese di aprile 2020 l'erogazione di due milioni e seicento mila euro a titolo di pagamento di FSBA con causale covid-19;
g) Sani.in.Veneto ha già deliberato un serie di prestazioni sanitarie e di interventi di solidarietà all'interno della speciale iniziativa #maicosìvicini#controilcoronavirus per un impegno di spesa pari ad un milione e mezzo di euro.
tutto quanto sopra premesso
Le parti concordano di avviare un nuovo piano di intervento straordinario, denominato "riaprire sicuri".
E' necessario infatti approntare misure che siano di sostegno per lavoratori ed imprese impegnati a ripartire e propedeutiche a favorire l'occupazione, il sostegno al reddito, l'accesso alla liquidità, le azioni per la sicurezza a beneficio del mondo del lavoro dell'artigianato.
Per questo motivo si intende impegnare la bilateralità artigiana del Veneto al fine di destinare le risorse economiche disponibili per il rilancio in sicurezza delle attività artigiane di produzione, di servizi alle imprese e di servizi alle persone.
I sostegni devono essere attuati in modo paritetico tra gli interventi a favore dei lavoratori e quelli a favore delle imprese e questo obbiettivo sarà raggiunto con la partecipazione di tutte le articolazioni espressione della bilateralità dell'Artigianato Veneto:
- Ebav darà risposte, in egual misura a favore di imprese e lavoratori, ad interventi di sostegno con prestazioni mirate alla riapertura delle aziende artigiane e al sostegno dei loro lavoratori e delle loro famiglie;
- COBIS tramite l'attività degli sportelli provinciali delle associazioni artigiane e quella dei rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza (RLST) presenti nell'intera regione del Veneto sostiene la corretta applicazione dei protocolli sicurezza a beneficio dei lavoratori e dei titolari e dei collaboratori anche familiari che lavorano nelle imprese artigiane e contribuisce altresì alla crescita della cultura in materia di sicurezza sul lavoro con specifici interventi di studio sulle soluzioni anticontagio da adottare;
- Sani.In.Veneto, anche nelle sue declinazioni Sani.In.Azienda e Sani.In.famiglia, opera sul versante sanitario con gli interventi definiti a favore dei lavoratori di titolari, soci e collaboratori e loro familiari e anche tramite le innovative linee di intervento della speciale iniziativa #maicosìvicinittcontroilcoronavirus.

Fondo EBAV per l'emergenza COVID-19
art. l
Viene costituito in EBAV un fondo straordinario e temporaneo denominato "Riaprire Sicuri" (di seguito il Fondo) che utilizzando le risorse messe a disposizione tra i due livelli (1° e 2°) ha la finalità di erogare le prestazioni condivise nel presente accordo per lavoratori e aziende.
L'attivazione del Fondo viene assunto nel rispetto dei seguenti principi:
- salvaguardia dei servizi in essere di 1° e 2° livello;
- restituzione proporzionale di eventuali residui ai medesimi fondi di 1° e 2° livello di competenza esaurita la finalità di cui sopra;
- pagamento prestazioni del presente accordo fino a capienza delle risorse stanziate;
- possibilità per le parti di rifinanziarlo con ulteriore accordo;
- controllo contabile e autonomia dispositiva delle risorse per il pagamento delle prestazioni in applicazione del presente accordo in capo al CDA di EBAV.
Alla costituzione del Fondo affluiscono:
a) le risorse residue accantonate ai vari fondi di 1° livello EBAV nell'ammontare di cinque milioni di euro, sulle base delle determinazioni del CDA di EBAV;
b) le risorse residue accantonate di 2° livello in attuazione di una percentuale da applicare trasversalmente a tutti i comitati di categoria ed a tutti i fondi esistenti, per un ammontare complessivo di cinque milioni di euro.
L'adesione di tutti i comitati di categoria al presente accordo sarà formalizzata da apposite delibere.
La disponibilità complessiva del Fondo ammonta ad un totale di dieci milioni di euro.
Le parti ritengono importante, stante il contesto emergenziale in essere, che la tempistica di pagamento delle prestazioni emergenziali covid-19 introdotte dal presente accordo sia la più celere possibile e quindi ove tutte le condizioni previste siano rispettate il termine di liquidazione viene fissato normalmente entro tre mesi dalla data presentazione domanda allo sportello EBAV.

Le prestazioni a favore dei dipendenti
Art. 2 Sostegno al reddito emergenza covid-19

Le parti intendono sostenere le lavoratrici e i lavoratori particolarmente colpiti dagli effetti dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali per sospensioni dovute a covid 19.
La nuova prestazione per il sostegno al reddito interviene nei seguenti casi:
a) Nucleo famigliare nei quale nel corso dei mesi da Marzo a Giugno 2020 due componenti siano stati entrambi sospesi in modo intensivo dal lavoro con gli ammortizzatori sociali di legge per l'emergenza covid-19 e di cui almeno uno sia FSBA con causale covid-19 realizzato da un dipendente iscritto ad EBAV.
La sospensione di almeno un dipendente/componente famigliare, iscritto ad EBAV con FSBA, deve aver comportato in almeno un mese tra quelli di cui sopra, un imponibile fiscale < 300 euro.
La sospensione del componente famigliare, con un ammortizzatore sociale diverso da FSBA causale covid-19, deve essere stata a zero ore lavorate in almeno un mese tra quelli di cui sopra. Per il componente famigliare non iscritto ad EBAV la condizione viene altresì realizzata anche ove lo stesso sia sospeso con FSBA causale covid-19 in qualità di lavoratore iscritto a FSBA perché dipendente di un'impresa avente sede in una regione diversa dal Veneto.
Tale indennità sarà corrisposta ad un solo componente per nucleo familiare.
Ai fini dell'istruttoria della domanda ad EBAV dovrà essere prodotto:
• documentazione inerente allo stato di famiglia;
• cedolino o altro elemento probatorio del componente famigliare dipendente non iscritto ad EBAV che dimostri l'utilizzo di ammortizzatori sociali covid 19 in almeno uno dei mesi sopra indicati.
b) Nucleo famigliare, anche unipersonale, composto da lavoratore/lavoratrice iscritto/a ad EBAV monoreddito che sia stato sospeso con FSBA causale covid-19 nei mesi da Marzo a Giugno 2020.
La sospensione del lavoratore/lavoratrice con FSBA causale covid-19 deve aver comportato, in almeno un mese tra quelli di cui sopra, un imponibile fiscale < 300 euro.
Ai fini dell'istruttoria della domanda allo sportello EBAV dovrà essere prodotta:
• documentazione inerente allo stato di famiglia;
• documentazione idonea a dimostrare la condizione di monoreddito.
La prestazione consisterà in una indennità pari a 250 euro per lavoratore. L'ammontare massimo di questa prestazione sarà pari tre milioni di euro. Sarà cura di EBAV predisporre l'apposita scheda servizio e dame visibilità sul sito dell'ente.

art. 3 Sostegno alla genitorialità emergenza covid-19
Le parti intendono sostenere i lavoratori che in questa fase di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado devono conciliare la gestione dei figli con l'attività lavorativa.
La nuova prestazione a sostegno della genitorialità verrà erogata nel caso di utilizzo del congedo parentale straordinario connesso all'emergenza covid 19 da parte di un lavoratore/lavoratrice iscritto ad EBAV.
La prestazione consisterà in una indennità pari a 250 euro per i lavoratori che individualmente avranno utilizzato almeno 10 giorni lavorativi (art. 23 del D.L. 18/2020 e successive modifiche ed integrazioni).
Ai fini dell'istruttoria della domanda allo sportello EBAV dovrà essere prodotto idonea documentazione Inps e/o altra che possa dimostrare la fattispecie individuata.
L'ammontare massimo di questa prestazione sarà pari due milioni di euro.
Sarà cura di EBAV predisporre l'apposita scheda servizio e darne visibilità sul sito dell'ente.

art. 4 Sostegno alle famiglie con figli studenti emergenza covid-19
Viene istituita una nuova prestazione a sostegno dei maggiori costi sostenuti dalle famiglie, di cui almeno un genitore è un lavoratore/lavoratrice dipendente di un'impresa iscritta ad EBAV, per far fronte alla didattica on line quale conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi nelle scuole di ogni ordine e grado.
Tale prestazione consisterà in un contributo forfettario una tantum pari a 100 euro come rimborso sostenuto per i costi di strumenti (computer, tablet, telefonini, ecc.) e/o per i costi dei canoni relativi ad un più inteso utilizzo della rete internet.
Ove entrambi i genitori siano dipendenti di imprese iscritte ad EBAV l'importo resta complessivamente pari a 100 euro.
Ai fini dell'istruttoria della domanda allo sportello EBAV dovrà essere prodotta:
• documentazione inerente allo stato di famiglia;
• idonea documentazione attestante che almeno un figlio sia iscritto/frequenti all'anno scolastico 2019/2020 in una istituzione scolastica:
- primaria,
- secondaria di primo grado,
- secondaria di secondo grado,
- istruzione superiore (università/alta formazione).
L'ammontare massimo di questa prestazione sarà pari un milione di euro.
Sarà cura di EBAV predisporre l'apposita scheda servizio e darne visibilità sul sito dell'ente.

Le prestazioni a favore delle aziende
art. 5 Sostegno per la liquidità delle imprese emergenza covid-19.

Le parti intendono contribuire a sostenere la liquidità necessaria alla ripresa introducendo una nuova prestazione EBAV finalizzata a sostenere le imprese nell'accesso alle garanzie necessarie per l'ottenimento dei finanziamenti.
La nuova prestazione per la liquidità consiste in un rimborso delle spese di istruttoria della pratica e del costo di eventuali commissioni per il rilascio delle garanzie per le imprese che accedono a nuovi finanziamenti per il tramite dei Confidi dell’artigianato veneto.
I Confidi abilitati a supportare il servizio sono esclusivamente quelli di cui alla lista già in uso come pubblicata sul sito di EBAV per il modello A52.
La prestazione in oggetto consiste in un rimborso pari al 100% delle spese sostenute fino ad un massimo di 300 euro ad impresa.
Ai fini dell'istruttoria della domanda allo sportello EBAV dovrà essere prodotta adeguata documentazione (fattura o ricevuta) che comprovi l'ammontare della spesa sostenuta.
Le spese ammissibili sono quelle a partire dal 17 marzo 2020 fino al 31 Dicembre 2020.
Eventuali novità legislative sopraggiunte in materia di accesso al credito per le imprese che incidano significativamente sulla finalità e portata dell'intervento saranno valutate dalle parti per adottare gli adeguamenti del caso.
L'ammontare massimo di questa prestazione sarà pari un milione e mezzo di euro.
Sarà cura di EBAV predisporre l'apposita scheda servizio e darne visibilità sul sito dell'ente.

art. 6 Sostegno per l'applicazione dei protocolli sicurezza anticontagio covid-19
Le parti intendono contribuire a sostenere azioni che favoriscano l'applicazione diffusa nell'intero territorio regionale delle misure in materia di sicurezza anticontagio sui luoghi di lavoro di cui alla lettera d) in premessa (le cui sopraggiunte modifiche ed integrazioni nel tempo si danno per acquisite dal presente accordo) introducendo l'attivazione di un nuovo servizio EBAV per l'applicazione dei protocolli e delle condizioni sicurezza aziendali anticontagio che avvengano in sinergia con il comitato paritetico per la sicurezza regionale COBIS.
L'attuazione del protocollo da parte del singolo datore di lavoro per essere rimborsato deve essere realizzato con il coinvolgimento degli RLST da evincersi nella forma della consultazione di cui all'art. 50 d.lgs. 81/2008 come disciplinata dagli accordi interconfederali vigenti che regolano l'attività del sistema COBIS.
Le parti recepiscono la delibera del 7 Aprile 2020 del COBIS che ha provveduto ad aggiornare i modelli di consultazione vigente (mod. 1 e mod. 8 di cui alle linee guida per l'esercizio dei diritti di accesso e consultazione da parte degli RLST attuative dell'accordo interconfederale del 31.10.2003), inserendo la specifica fattispecie relativa all'attuazione dei protocolli sicurezza anticontagio covid-19 in premessa. Il servizio rimborsa le spese sostenute dai datori di lavoro per consulenza sull'attuazione dei protocolli anticontagio rese dalla struttura associativa (associazione e/o società emanata) e/o da altro professionista. Ai fini dell'istruttoria della domanda allo sportello EBAV dovrà essere prodotta:
- fattura quietanziata;
- dichiarazione datoriale (scaricabile dal portale www.cobis.it) di applicazione delle misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative e i protocolli vigenti, così come richiamati nell' elaborato informativo del COBIS, che lo stesso mantiene aggiornato sul sito istituzionale in base all'evoluzione delle fonti in materia;
- copia dell'avvenuta comunicazione di consultazione del RLST territorialmente competente del comitato paritetico regionale per la sicurezza COBIS (ai sensi delibera 7.4.2020 Cobis).
Il rimborso è:
- del 100% delle spese sostenute con un massimo di 200 euro per aziende che hanno conferito mandato ad uno sportello territoriale COBIS istituito presso le sedi provinciali delle associazioni artigiane e ove il servizio sia stato reso dalla struttura associativa;
- del 50 % delle spese sostenute con un massimo di 100 euro per aziende che non hanno conferito mandato ad uno sportello territoriale COBIS istituito presso le sedi provinciali delle associazioni artigiane e il cui servizio non sia stato reso dalla struttura associativa.
Nel periodo di vigenza del presente servizio l'impresa ha diritto ad un solo rimborso.
Le risorse necessarie saranno ricavate dal Fondo di cui all'art. 1 del presente accordo e sarà cofinanziato dal COBIS al 50 % per una cifra fino a seicento mila euro. S'intende che il servizio resta garantito anche in caso di esaurimento del cofinanziamento COBIS e fino a capienza del Fondo di cui all’art. 1.
La prestazione trova decorrenza per gli interventi di cui sopra perfezionati dal 15 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
L'ammontare massimo di questa prestazione sarà pari due milioni euro a carico del fondo dell'art. l. Sarà cura di EBAV predisporre l'apposita scheda servizio e darne visibilità sul sito dell'ente.

art. 7 Dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza per emergenza covid-19
Le parti confermano come strategica la scelta adottata da Sani.In.Veneto in merito al nuovo servizio dì rimborso a beneficio dei datori di lavoro, iscritti al fondo sanitario integrativo regionale costituito dalle parti firmatarie, dei costi da loro direttamente sostenuti per l'acquisto e/o fornitura ai lavoratori dipendenti dei dispostivi individuali di sicurezza e di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici di cui alla lista seguente.
Le parti potranno integrare la lista che segue in base all'evoluzione delle soluzioni anticontagio che nel tempo la tecnologia e la comunità scientifica riterrà come adeguate e necessarie da adottare contro il contagio da covid-19 nei luoghi di lavoro e nei cantieri edili.
Lista:
• mascherine protettive delle vie respiratorie (tipo ffp2, ffp3 o mascherina chirurgica),
• guanti di protezione,
• occhiali e visiere protettive,
• disinfettanti, gel per igienizzazione mani, altri detergenti adatti al covid-19.
Il contributo per i dispositivi di cui alla lista che Sani.In.Veneto erogherà sarà pari al 50% di quanto sostenuto dal datore di lavoro per l'acquisto degli stessi con un tetto massimo di 30 euro per ogni dipendente iscritto in forza al momento della domanda allo sportello.
Il contributo di cui sopra sarà esteso anche alla fornitura necessaria per il titolare dell'impresa regolarmente iscritta a Sani.In.Veneto.
Per ciascun titolare, socio, collaboratore iscritto a Sani.In.Azienda con o senza dipendenti è previsto un ulteriore rimborso per acquisto dei dispositivi di cui alla lista sopra per ciascuno titolare, socio, collaboratore regolarmente iscritto.
Viene altresì previsto un contributo per l'acquisto da parte di datori di lavoro iscritti a Sani.In.Veneto o a Sani.in.Azienda di termometri a distanza e/o monouso e/o altri idonei pari al 50% del costo sostenuto con un tetto massimo per azienda di 80 euro.
I datori di lavoro beneficiari degli interventi di cui sopra da parte di Sani.In.Veneto saranno tutti quelli con qualunque numero di addetti e di qualunque natura giuridica con almeno un dipendente al momento della richiesta ( perfezionamento della domanda tramite sportello territoriale accreditato di Sani.In.Veneto ) in regola con i pagamenti al fondo.
Le parti richiedono a Sani.in.Veneto per l'intervento straordinario di cui sopra un impegno di spesa complessivo di due milioni di euro, sarà cura del CDA di Sani.in.Veneto del fondo allocare la risorsa stanziata all'interno di quelle assegnate per il medesimo titolo nell'iniziativa #maicosìvicini#controìlcoronavirus.
Sani.in.Veneto eroga la prestazione fino a copertura delle risorse stanziate.
La prestazione trova decorrenza per gli interventi di cui sopra perfezionati dal 17 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

art. 8 Sostegno alle attività di sanificazione emergenza covid-19.
Le parti intendono contribuire a sostenere azioni di sanificazione introducendo l'attivazione di un nuovo servizio EBAV dedicato.
Per sanificazione s'intende, ai fini della presente prestazione, quella che è necessaria nel caso di presenza di una persona con caso confermato di covid-19 che abbia soggiornato nei luoghi di lavoro o utilizzato i veicoli di lavoro, di un'impresa iscritta ad EBAV, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute prot. 5443 del 22.2.2020 e s.m.i.
La prestazione in oggetto consiste nel rimborso delle spese sostenute e documentate dai datori di lavoro iscritti ad EBAV per attività di sanificazione di ambienti, strumenti e veicoli di lavoro.
Il rimborso sarà pari al 50% con un massimo di 200 euro per singola sanificazione.
In alternativa alla soluzione per servizi di sanificazioni realizzati da imprese esterne di cui sopra il datore di lavoro potrà optare per il rimborso fino al 50% dei costi sostenuti per l'acquisto di macchinari per la sanificazione diretta dei locali/strumentazione da lavoro e fino ad un massimo di 200 euro, ferma la definizione di sanificazione di cui sopra.
Per l'istruttoria della domanda allo sportello EBAV il datore di lavoro deve produrre:
• la fattura da cui si evinca l'intervento di ditta esterna o l'acquisto;
• idonea documentazione che attesti la presenza negli ambienti/veicoli di lavoro di una persona con caso confermato covid-19.
La prestazione trova decorrenza per gli interventi o gli acquisti di cui sopra perfezionati dal 17 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Nel periodo di vigenza del presente servizio l'impresa ha diritto ad un solo rimborso.
L'ammontare massimo di questa prestazione sarà pari a cinquecento mila euro.
Le parti potranno rimodulare le caratteristiche di accesso al servizio sanificazione.
Sarà cura di EBAV predisporre l'apposita scheda servizio e darne visibilità sul sito dell'ente.

art. 9 FSBA causale covid-19
Con riferimento alla prestazione di cui all'art. 14 dell'accordo interconfederale regionale del 14 Gennaio 2020 per i soli interventi di FSBA con causale covid-19 l'importo di cui alla lettera e) del medesimo articolo è pari a 30 euro con riferimento ai mesi da Marzo a Giugno 2020.

Azioni del COBIS per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19
art. 10

Le parti confermano come strategico il ruolo del COBIS (comitato paritetico regionale dell'artigianato per la sicurezza sul lavoro), ai sensi del protocollo condiviso del 24 Aprile 2020 come allegato al DPCM del 26 Aprile 2020 (e successive integrazioni), nella prevista azione di supporto ad imprese e lavoratori per la ripresa in sicurezza delle attività produttive e di servizio alle imprese e alle persone.
Per RLST nel presente articolo s'intendono i rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza espressi dal sistema COBIS i cui nominativi e riferimenti sono rinvenibili al sito www.cobis.it.
A tal fine le parti danno mandato al medesimo Comitato Regionale:
a) di mantenere aggiornate gli elaborati informativi ricercando anche la collaborazione con centri universitari;
b) di predisporre apposito materiale informativo a beneficio di datori di lavoro e lavoratori anche tramite "pillole" audio/video;
c) di monitorare l'attività di coinvolgimento degli RLST nell'attuazione dei protocolli sicurezza favorendo la prevista sinergia con gli sportelli territoriali provinciali istituiti presso le associazioni artigiane in base alle procedure di cui agli accordi istitutivi del COBIS e atti successivi;
d) di dotare gli RLST e gli sportellisti dei Cobis provinciali dei DPI necessari per proseguire le rispettive attività in sicurezza;
e) di definire e mantenere aggiornato un programma di formazione a distanza a beneficio degli RSLT e degli sportellisti delle associazioni artigiane dedicato all'assistenza alle imprese e ai lavoratori in materia di attuazione dei protocolli sicurezza;
f) di favorire azioni ed iniziative di coinvolgimento dei medici competenti e dei medici di base;
g) di rendere disponibile il Cobis al confronto con le autorità regionali competenti;
h) che le azioni di controllo previste in merito all'attuazione dei protocolli si realizzeranno nelle forme e secondo le procedure previste dalle linee guida regionali per l'esercizio dei diritti di accesso e consultazione degli RLST del sistema COBIS come adottate dagli accordi istitutivi del COBIS e atti successivi.

art. 11 Disposizioni finali
Le parti danno incarico ad EBAV di monitorare e rendicontare al CDA e alle parti sociali l'erogazioni e gli impegni delle singole prestazioni del presente accordo.
Le parti s'incontreranno per ogni sopraggiunta esigenza necessaria per dare piena ed efficace attuazione al presente accordo, comprese le eventuali riallocazioni delle risorse già stanziate in base all'effettivo consumo registrato dalle prestazioni individuate.

2 Maggio 2020

Letto e confermato.