Regione Toscana
Deliberazione 11 maggio 2020, n. 594
COVID-19 - Disposizioni tecniche nei cantieri.
B.U.R. 13 maggio 2020, n. 20 suppl. n. 85

LA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'articolo 32;
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6bis, e dell'articolo 4;
Visto il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerato che il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto tra Presidenza del Consiglio e parti sociali il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, che contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con l'obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative;
Considerato che il 19 marzo 2020 è stato sottoscritto tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e parti sociali il Protocollo “Regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID - 19 nei cantieri edili”, che contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese edili nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio;
Visto il documento dell'Istituto superiore di Sanità del 23 marzo 2020 “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2.”;
Considerato che il 24 marzo 2020 è stato sottoscritto il un Protocollo dalle parti datoriali e sindacali del settore edile;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, che ai sensi dell'articolo 2, comma 3 fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;
Considerato che il 24 aprile 2020 è stato sottoscritto tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e parti sociali il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid - 19 negli ambienti di lavoro tra il Governo e parti sociali”, che contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con l'obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, integrando ed aggiornando il precedente protocollo del 14 marzo;
Considerato, in particolare, che il 24 aprile 2020 è stato sottoscritto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca - CISL e Fillea CGIL il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 22 aprile 2020 “Covid -19 Disposizioni per la tutela della salute degli operatori dei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati” ed in particolare l'Allegato 1, che riporta disposizioni tecniche;
Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 48 del 3 maggio 2020 “Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca dell'ordinanza n.38/2020 e nuove disposizioni”, che si applica a tutti gli ambienti di lavoro esclusi quelli sanitari e i cantieri, con la quale si è provveduto ad adeguare le disposizioni regionali alle misure contenute nell'allegato 6 del DPCM 26/04/2020, con particolare riferimento alla misura minima di distanziamento interpersonale;
Considerato che con le Ordinanze di cui sopra allo scopo di non vanificare gli effetti contenitivi del contagio ad oggi conseguiti, sono state adottate specifiche misure atte a garantire la salute e sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro con la garanzia dell'applicazione delle procedure standard di contenimento in corso di eventi epidemici, in conformità ai documenti dell'OMS, dell'Istituto Superiore di Sanità e delle disposizioni ministeriali vigenti;
Considerato che, in analogia a quanto previsto negli altri luoghi di lavoro con l'ordinanza 48, si rende necessario adeguare e uniformare i contenuti tecnici dell'Allegato 1 dell'Ordinanza 40/2020 alle nuove disposizioni dettate dall'entrata in vigore dell'allegato 7 del DPCM 26/04/2020, nonché all'Ordinanza 48/2020 medesima;
Vista la ricerca effettuata presso la School of Medicine dell'Università di Washington, monitorata dall'OMS, con l'obiettivo di studiare quanto lontano possono viaggiare i virus prima che non costituiscano più una minaccia, in cui si è ipotizzato che la gravità della carica infettiva dovrebbe precipitare a circa due metri di distanza dall'emissione;
Considerato che i risultati di tale ricerca sono stati fatti propri dalla Center for Disease Control ed Prevention (CDC) che, nelle sue raccomandazioni prescrive una distanza di almeno 6 piedi (circa 1,8 metri);
Visto il d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i;
Tenuto conto che con ordinanza n. 23 del 3 aprile 2020 sono state dettate disposizioni per l'esecuzione di test sierologici rapidi e che è volontà estendere tali disposizioni ad un numero sempre più esteso di lavoratori ed operatori economici, come da ultimo disposto dall'ordinanza n. 54 del 6 maggio 2020;
A voti unanimi
 

DELIBERA

1. Come previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, Allegato 7 al DPCM del 26 aprile 2020, le disposizioni dell'Ordinanza del Presidente della giunta regionale 40/2020 relative all'obbligo del distanziamento interpersonale e alla misurazione della temperatura corporea per tutti i cantieri in corso e per i nuovi cantieri che apriranno durante la fase emergenziale sono superate dalle disposizioni contenute nell'Allegato 7 del DPCM 26/04/2020 e si applicano come di seguito specificato:
a) All'interno dei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati e dei relativi ulteriori luoghi di lavoro, “qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie” Laddove possibile, è consigliato io mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m;
b) Il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere”;
2. Di dare mandato alla struttura competente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di coordinare le Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati di cui all'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 40/2020 con i contenuti della presente deliberazione, pubblicando il documento coordinato sul sito della Regione Toscana;
3. I cantieri in corso si adeguano alle disposizioni della presente delibera entro sette giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. della delibera medesima;
4. Il presente provvedimento non comporta oneri per l'amministrazione regionale.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.