Regione Valle d’Aosta
Ordinanza 13 maggio 2020, n. 203
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Modifica dell’ordinanza n. 201 del 12 maggio 2020.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 “Disciplina del sistema regionale di emergenza- urgenza sanitaria”;
VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 “Organizzazione delle attività regionali di protezione civile”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. ’833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l’art. 32 che dispone “z7 Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RICHIAMATI i seguenti atti e provvedimenti:
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”',
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”',
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale ”',
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”',
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale ".
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
- ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
- ordinanza del Ministero della Salute 22 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”',
- decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020 “Modifica dell’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020f
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”'.
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”',
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79 che, nell’abrogare le disposizioni di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dispone che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
RILEVATO che l’Organizzazione mondiale e della sanità 1’11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 come pandemia e un’emergenza pubblica di rilevanza intemazionale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale'”',
ATTESO che:
- Part. 2, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 prevede che “Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3. L'elenco dei codici di cui all'allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze”',
- Part. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 prevede che “le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile”',
-Part. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile che “Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione ”;
- Part. 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 prevede che “le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonché', per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”',
CONSIDERATO che, a decorrere dal 4 maggio 2020, termine iniziale di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, il medesimo ha aggiornato e modificato la disciplina negli ambiti di cui alle norme soprarichiamate;
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 201 in data 12 maggio 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca dell’ordinanza n. 192 del 3 maggio 2020);
ATTESO che la predetta ordinanza reca le seguenti disposizioni in merito alle piccole attività artigianali: “Z ’attività dei laboratori in cui si svolgono attività artigianali, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo laboratori artigianali di piccola carpenteria metallica, legno, vetro, ceramica, è consentita a condizione che nel laboratorio non siano presenti contemporaneamente più di tre persone compreso il titolare, nel rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020. Alle medesime condizioni è consentita l’attività delle botteghe scuola di cui all’art. 13 della l.r. 2/2003”.
CONSIDERATO che - in relazione ai dati fomiti dalle Autorità Sanitarie e stanti le proiezioni sulla prosecuzione del contagio che attestano che l’indice del contagio “R con zero” è in progressivo calo - non sia al momento necessario prevedere misure ulteriormente restrittive secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, rispetto a quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, in ordine alle piccole attività artigianali, comprese nell’allegato 3 allo stesso decreto;
RITENUTO, dunque, possibile revocare la misura, ulteriormente restrittiva, stabilita nell’ordinanza n. 201 del 12 maggio 2020, relativa alla limitazione della presenza massima in contemporanea di tre persone compreso il titolare all’interno dei laboratori in cui si svolgono attività artigianali di cui all’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di piccola carpenteria metallica, legno, vetro e ceramica;
RICHIAMATA la stretta osservanza nell’esercizio di tali attività del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
ATTESO di dover mantenere la limitazione sopraindicata per quanto concerne l’attività delle botteghe scuola di cui all’art. 13 della l.r. 2/2003, istituite al fine di consentire ai giovani, sotto la guida di un maestro artigiano, di apprendere le tecniche di produzione di oggetti dell’artigianato di tradizione;
CONSIDERATA la necessità di conseguire un sempre ragionevole equilibrio nel bilanciamento dei principi di tutela della salute, che resta ovviamente prevalente, e della tutela del tessuto socioeconomico regionale, in funzione dell’andamento dell’evoluzione della crisi epidemiologica nello specifico contesto regionale;
CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
 

ORDINA

È disposta la modifica dell’ordinanza n. 201 del 12 maggio 2020 relativamente al paragrafo “Piccole attività artigianali” di cui a pag. 12 della stessa, come di seguito indicato:
 

PICCOLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI

L’attività dei laboratori in cui si svolgono attività artigianali comprese nell’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo laboratori artigianali di piccola carpenteria metallica, legno, vetro, ceramica, è consentita nel rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020.
L’attività delle botteghe scuola di cui all’art. 13 della l.r. 2/2003, è consentita nel rispetto del predetto protocollo e a condizione che nel laboratorio non siano presenti contemporaneamente più di tre persone compreso il maestro artigiano.

***

Conservano validità le ordinanze n. 104 in data 10 marzo 2020, n. 114 in data 17 marzo 2020, n. 115 in data 19 marzo 2020, n. 123 in data 26 marzo 2020, n. 124 in data 27 marzo 2020 e n. 201 del 12 maggio 2020, quest’ultima per le parti non oggetto della presente ordinanza di modifica.
L’inottemperanza della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute, nonché ai Sindaci dei Comuni della Regione e alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.