Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 ottobre 2000, n. 13447 - Nozione di occasione di lavoro



 

 

Composta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
 

 

sul ricorso proposto da:
M.MA., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato CONCETTI DOMENICO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
-ricorrenti -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, NOTO ANTONIO VINCENZO, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 8206/98 del Tribunale di TORINO, depositata il 20/01/98, R.G.N. 1184/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/00 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS; udito l'Avvocato CONCETTI; udito l'Avvocato CATANIA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

 

 

Fatto

 


Con ricorso depositato il 23.10.1996 M.MA., dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Torino con qualifica di impiegata e mansioni di addetta a video terminale, ha convenuto avanti al Pretore di quella città, giudice del lavoro, l'Inail, al fine di sentire dichiarare che costituisce infortunio sul lavoro indennizzabile l'evento lesivo avvenuto con le seguenti modalità: recatasi dal proprio ufficio all'Ufficio concessioni recando con sé un faldone, era scivolata e caduta in terra riportando "frattura del collo chirurgico e trochide omero destro".
Il Pretore ha respinto la domanda.
Il Tribunale di Torino, investito dall'appello della M.MA., ha riconosciuto che l'attività del trasporto del faldone può considerarsi connessa alle mansioni di video terminalista, ma ha respinto l'appello, con la motivazione che la ricorrente non ha provato, e neppure dedotto, che l'evento dannoso rappresenti l'estrinsecazione di un rischio caratteristico inerente al trasporto del faldone, e non del rischio generico connesso agli spostamenti spaziali di ogni individuo.
Ha proposto ricorso per cassazione la M.MA., con unico motivo.
L'intimato Istituto, ritualmente costituito con controricorso, ha resistito.
 

 

Diritto

 


Con unico motivo di ricorso la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, 2697 cod. civ., 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c. p. c. censura la sentenza impugnata per contraddittorietà tra i suoi enunciati ed erronea interpretazione della norme citate, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia.
Il motivo è fondato.
Avendo il Tribunale affermato, con accertamento di fatto, che il trasporto del faldone ineriva alle mansioni della ricorrente quale videoterminalista, ne consegue che anche l'attività motoria necessaria al trasporto inerisce alle mansioni della ricorrente.
La giurisprudenza più recente di questa Corte, nel valutare se l'attività motoria di un impiegato, necessaria per l'espletamento delle sue mansioni, rientri nell'attività protetta e nella nozione di occasione di lavoro, ha dato risposta positiva" al quesito (Cass. 22 novembre 1999 n. 12930, che ha cassato la pronuncia .di merito che aveva ritenuto non indennizzabile per mancanza di occasione di lavoro l'infortunio occorso ad un impiegato, assicurato per il rischio derivante da macchine elettrocontabili, caduto mentre percorreva le scale dell'ufficio; Cass. 2 giugno 1999 n. 5419, in fattispecie analoga riguardante un archivista dattilografo Inail).
Questa Corte ritiene condivisibili le ragioni che sono a base delle decisioni citate; tuttavia, poiché trattasi di un tema estremamente dibattuto (in senso contrario Cass. 8.4.1998 n. 3620, ma in fattispecie di informatore medico scientifico caduto per le scale di un ospedale di cui non era dipendente), è opportuna una succinta ricapitolazione ed una rivisitazione del percorso giurisprudenziale, anche costituzionale, sulle norme fondamentali sull'assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L'art. 1 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, intitolato "attività protette", elenca le tipologie lavorative nelle quali è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; l'art. 2 definisce l'oggetto dell'assicurazione ("tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o una invalidità permanente..."); l'art. 4 elenca le persone assicurate. Attraverso queste tre coordinate, nonché quella dell'art. 9 relativa ai datori di lavoro, vengono individuati, come in un ideale piano cartesiano, gli eventi protetti.
Ne deriva che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro non ha una portata universalistica (come può essere ad es. la previdenza pensionistica, per la quale opportunamente si parla di forme esclusive, sostitutive ed esonerative, rispetto appunto alla impostazione universalistica di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, in Legge 6 aprile 1936, n. 1155) ma costituisce una tutela differenziata per i rischi professionali (Corte Cost. 19/27 luglio 1989 n. 462), selezionando allo scopo determinate situazioni e persone meritevoli di tutela.
Nella individuazione di tali situazioni vi è contrasto nella giurisprudenza di questa Corte.
Secondo un orientamento più rigoroso, che argomenta dal combinato disposto delle norme richiamate, e dalla nozione di rischio assicurato, occorre che l'evento dannoso dipenda da un atto intrinseco a determinate prestazioni e, in ogni caso, astrattamente connesso all'esecuzione di questo ed alle relative finalità (ex plurimis: Cass. 1.1.4.1998 n. 3752, 10.9.1995 n. 10869).
Secondo l'orientamento più lato, viceversa, è indennizzabile anche l'infortunio determinatosi per tutte quelle condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolge e nelle quali è possibile il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che esso dipenda da terzi, ovvero da fatti e situazioni proprie del lavoratore, col solo limite, in tale ultimo caso, del cosiddetto "rischio elettivo". (Cass. 23.8.1997 n. 7918, 2.6.1999 n. 5419, 22.11.1999 n. 12930, 15.2.1986 n. 925).
Secondo altre formulazioni, inerenti anche alla fattispecie sottoposta a giudizio, occorre che l'evento lesivo sia ricollegabile, in modo non marginale, alla esposizione dell'infortunato al rischio indotto dagli elementi (inerenti all'ambiente, alle macchine o alle persone), costituenti le condizioni oggettive dell'attività protetta (Cass. 6.5.1995 n. 4940, 6.11.1993 n. 10973, 13.9.1997 n. 9143).
Questa Corte ritiene il primo orientamento più aderente all'impostazione originaria dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (tuttora riflessa nel d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), che prende le mosse dal contratto di assicurazione privata con cui l'assicurazione infortuni esordi nel nostro Paese con la legge Luzzati 9 luglio 1883 n. 1473, la quale poneva un obbligo di stipulare un contratto di assicurazione infortunistica con private compagnie sul modello dell'attuale RCA; ma ritiene altresì il secondo orientamento più rispondente all'assetto normativo che tale forma assicurativa ha assunto (pur nella permanente identità di alcune formulazioni lessicali, a volte risalenti alla legge introduttiva 17 marzo 1898 n. 80, ma con significato normativo profondamente mutato, come si vedrà infra), per effetto del processo storico di espansione dell'assicurazione infortuni (Corte cost. 7 aprile 1981 n. 55) dovuto ai successivi interventi del legislatore, della giurisprudenza costituzionale, adeguatrice del sistema ai precetti di cui agli artt. 3 e 38 della carta costituzionale, e di quella di legittimità, nella sua opera di interpretazione ed armonizzazione dei plurimi apporti normativi.
Sul piano soggettivo, che interessa in questa sede data la qualifica impiegatizia della ricorrente (ed anche in relazione alle modalità dell'infortunio), si deve ricordare che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro sorse per tutelare il lavoro operaio, cosi espressamente delimitata nella L. 89/1898 e nel r.d. 31 gennaio 1904, n. 51; sicché in quel quadro la qualifica professionale costituiva un requisito soggettivo determinante ai fini della delimitazione della tutela infortunistica. L'art. 18 r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, nel riformulare tale requisito, richiese, tra gli elementi soggettivi, che si debba trattare di opera manuale, poi mantenuto nell'art. 2 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, espressione da interpretare anche in relazione all'art. 4 "comma 3 t.u. 1124, che prevede separatamente l'obbligo assicurativo per alcune nominate figure impiegatizie.
La interpretazione giurisprudenziale della nozione di opera manuale é partita da una prima concezione che faceva riferimento al rapporto tra la persona ed una fonte di rischio esterna ad essa, costituita principalmente dall'energia meccanica, o di altro tipo, di cui erano dotate le macchine e le altre fonti di rischio di cui all'art. 1, cui era diretta l'attività applicativa corporea degli operai.
Successivamente, evidenziato il carattere residuale di tale espressione rispetto alla concezione originaria ottocentesca della assicurazione infortuni (Corte cost. 21 marzo 1989 n. 137), e la difficoltà di un suo utile impiego rispetto alla diffusione delle macchine elettriche (Cass. sez. Un. 14.4.1994 n. 3476) in specie informatiche, le quali non caratterizzano la professionalità dell'utilizzatore (come può essere il tornio, la fresa, etc) ma possono costituire ausili generalizzati dell'attività intellettuale, é stato rilevato che anche gli impiegati, ed altresì i dirigenti (Cass. 15.4.1996 n. 3510) possono venire a contatto con tali fonti di rischio, a causa delle loro mansioni, richiedendosi però in un primo tempo che l'attività manuale dell'impiegato fosse prevalente e continua, e pervenendo poi all'assetto attuale, per cui l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro concerne tutti i lavoratori i quali, anche se incaricati in via principale di mansioni diverse, ad anche se queste abbiano carattere intellettuale e ne comportino l'inquadramento in categorie impiegatizie, si trovino, in ragione dei compiti loro affidati, a dover fare uso, non necessariamente continuativo, purché non occasionale (Cass. 3510/1996 cit.) dei congegni fonte di rischio (Cass. 27.4.1987 n. 4071); sicché la manualità non costituisce più un requisito soggettivo, con l'originaria valenza selettiva delle categorie assicurate, insita nella collocazione sistematica dell'art. 2 tuttora in vigore, bensì, come ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza (Cass. 23.1.1987 n. 660; Cas. S.u. 3476/1994 cit.; Corte cost. 17 dicembre 1969 n. 152 e 9 giugno 1977 n. 114) un requisito oggettivo inerente alla prestazione.
La estrema diffusione delle macchine elettriche quale supporto del lavoro intellettuale, le quali, anche se a bassa tensione, non sono mai a rischio zero (ex plurimis Cass. 26.1.1982 n. 523, 25.7.1978 n. 3741 10.3.1979 n. 1515, 3.7.1990 n. 6800, 4071/87 cit.; Corte Cost. 14/16 ottobre 1986 n. 221) ha portato alla generalizzazione dell'obbligo assicurativo per gli impiegati ed i dirigenti, per effetto di un processo giurisprudenziale, il cui carattere evolutivo dipende anche dalla evoluzione tecnologica delle modalità lavorative, ora codificato nell'art. 4 del D.Lgs 23 febbraio 2000, n. 38.
Pertinente alle modalità dell'infortunio di cui alla presente causa é altresì l'evoluzione in tema di causa violenta, applicata, nell'ottica dualistica originaria, anche agli sforzi rivolti a vincere una resistenza esterna alla persona o una forza antagonista (Cass. 12.12.1980 n. 6425; tra le più recenti 16.1.1988 n. 300, 27.5.1994 n. 5198, 14.5.1994 n. 4736) e successivamente estesa al movimento corporeo in sé stesso, alla mera gestualità, nella quale può consistere la prestazione lavorativa, come in certe espressioni artistiche e sportive (Corte Cost. 8/21 marzo 1989 n. 137, in tema di ballerini e tersicorei, coerentemente applicata dall'Inail anche agli animatori turistici).
Sul piano oggettivo, l'insegnamento tradizionale di questa Corte è nel senso che non è sufficiente, perché un evento lesivo possa essere qualificato come infortunio sul lavoro, che esso sia avvenuto nell'ambito delle attività protette individuate nell'art. 1 t.u. 1124, ma occorre un elemento ulteriore costituito dal collegamento causale con il lavoro, desumibile dai requisiti indicati nell'art. 2, ed in particolare dall'espressione "occasione di lavoro".
L'elaborazione concettuale di tale ultima nozione costituisce uno dei processi interpretativi giurisprudenziali più significativi.
É ormai universalmente sottolineato, dalla dottrina e dalla giurisprudenza di questa Corte, il significato normativo estensivo della scelta semantica del legislatore del 1898, conservata fino ai giorni nostri, di una espressione siffatta, ben più ampio e comprensivo che non quello di causalità (Cass. 17 maggio 2000 n. 6431, 18 marzo 1987 n. 2740). Mentre il termine causa indica un nesso necessario tra un fatto ed il suo effetto, il termine occasione indica una circostanza o un concorso di circostanze che rendono meramente possibile l'avverarsi di un fatto, e cioé l'azione lesiva di una causa violenta.
Ed è altresì acquisito che tale fatto causale non è tipizzato dal legislatore, ma può essere anche straordinario ed imprevedibile, può derivare da atto o fatto di terzi ed anche da colpa dello stesso infortunato, con l'unico limite che non sia estraneo all'attività lavorativa (Corte cost. 19/27 luglio 1989 n. 462; Cass. 22.5.1997 n. 4557).
Nell'ambito delle attività protette di cui all'art. 1 t.u. 1124, occorre distinguere, com'é ben noto, le tre ipotesi: quella delle macchine, apparecchi ed impianti pericolosi, ivi indicati; quella degli ambienti organizzati nei quali tali macchine operano; e quella delle attività intrinsecamente e globalmente pericolose indicate nel comma 3, nn. 1-28 (cui adde ora la conduzione di autoveicoli, divenuta un'attività oggettivamente pericolosa, a seguito della sent. Corte Cost. 9 giugno 1977 n. 144, la quale ha affermato il carattere meramente esemplificativo della disposizione di cui all'art. 4 c.3 t.u.1124, che riservava la tutela infortunistica ad alcune nominate figure impiegatizie; Cass. 15.11.1983 n. 6785. Sul tema vedi ora art. 5 D.Lgs 23 febbraio 2000, n. 38, che pone 11 obbligo assicurativo per i lavoratori parasubordinati (in quanto l'art. 4 c.3 riguarda i lavoratori subordinati, ed in tali limiti va intesa 19 citata giurisprudenza espansiva) che si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti per l'esercizio delle proprie mansioni, rientranti nella previsione dell'art. 1 t.u. 1124).
La giurisprudenza ha individuato, nell'ambito della previsione di cui alla prima parte del comma 1 (ipotesi della fonte di rischio isolata) un rischio specifico proprio, insito nello svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro affidato, ed un rischio, pur sempre specifico, ma improprio, insito nelle attività prodromiche, accessorie ma immediatamente e necessariamente connesse, o strumentali, allo svolgimento di quelle mansioni (ex plurimis: Cass. 24.7.1991 n. 8292, 22.5.1997 n. 4557).
Ha poi rilevato che la separata previsione legislativa nella seconda parte del lo comma dell'art. 1 degli opifici, laboratori ed ambienti organizzati, nei quali operano le fonti di rischio nominate nella prima parte, fonte di per sé di obbligo assicurativo, implica un ambito ed un nesso di collegamento con il lavoro più ampio del precedente rapporto con la fonte di rischio di cui alla prima parte, ed ha qualificato tale situazione come rischio ambientale; pervenendo alla conclusione che la seconda parte del 1^ comma dell'art. 1 t.u. 1124 tutela il lavoro in sé e per sé considerato, e non soltanto quello reso presso le macchine, essendo la pericolosità data dallo spazio delimitato e dal complesso dei lavoratori in esso operanti, oltre che dalle macchine (Cass. S.U. 3476/1994 cit.).
Coerentemente è stata affermata la sussistenza dell'occasione di lavoro in atti lesivi posti in essere da terzi, siano essi compagni di lavoro (Cass. 18 marzo 1987 n. 2740), siano estranei (Corte Cost. 7 aprile 1981 n. 55; Cass. 28 gennaio 1999 n. 774, che ha ritenuto avvenuto in occasione di lavoro (non in itinere) l'infortunio occorso a dipendente, impiegato come addetto agli ordini di acquisto, colpito da colpi di arma da fuoco mentre a bordo della propria vettura faceva ritorno alla sua abitazione, il quale era stato in precedenza aggredito e minacciato perché "non lasciava vivere altri candidati alle forniture").
La giurisprudenza ha quindi ricondotto al rischio specifico improprio, che costituisce una categoria generale, le c.d. pause fisiologiche e le attività locomotorie interne (Cass. 11.5.1999 n. 4676, 3.6.1985 n. 3296, 19.11.1983 n. 6904, 21.2.1987 n. 1883, 15.2.1986 n. 925).
Si deve notare che la qualificazione di tali attività fisiologiche o locomotorie come rischio specifico comporta la individuazione di un nesso di collegamento tra di esse (che essendo comuni alla generalità degli individui costituiscono di per sé rischio generico) ed il lavoro, che non può risiedere in altro che nell'obbligo giuridico di svolgere quelle attività biologiche o fisiche sul luogo e durante il lavoro.
Infine, per le attività di cui al comma 3, ritenute intrinsecamente e globalmente pericolose nelle varie modalità con cui esse si svolgono, è evidentemente impossibile una tipizzazione degli atti intrinsecamente pericolosi; sicché la giurisprudenza di questa Corte, con il plauso della dottrina, è pervenuta alla conclusione che qualsiasi evento occorso in situazione nella quale il lavoratore assicurato si trova a causa delle sue mansioni realizza il collegamento con l'attività lavorativa (Cass. 21 luglio 1988 n. 4716; Cass. 774/1994 cit.).
La nozione di occasione di lavoro ha costituito altresì il fondamento della elaborazione giurisprudenziale sul tema dell'infortunio in itinere.
Com'é ben noto, questo è disciplinato dall'art. 6 t.u. 1124 esclusivamente per quanto riguarda il personale di cui all'art. 4 ultimo comma, e cioé i componenti dell'equipaggio delle navi e galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto (riassuntivamente marittimi).
L'art. 31 Legge 19 gennaio 1963, n. 15 aveva concesso delega al Governo ad emanare norme per la disciplina dell'infortunio in itinere in maniera che fossero compresi nella tutela assicurativa gli eventi occorsi al lavoratore durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di lavoro, salvo il caso di interruzione o deviazione per motivi di interesse personale o, comunque, indipendenti dal lavoro.
Non avendo l'Esecutivo esercitato la delega, pur rinnovata con le Leggi 11 marzo 1965, n. 158, e 1 dicembre 1966, n. 1206; non avendo le prescrizioni della legge delega, dirette al legislatore delegato, unico destinatario di esse (Cass. 10.3.1992 n. 2883, 9.3.1982 n. 1487, 6431/2000 cit.) vigore normativo diretto; non avendo il mancato esercizio della delega altro effetto che la responsabilità politica del Governo (Corte cost. 12 gennaio 1977 n. 8), questa Corte, chiamata a dichiarare il diritto in fattispecie di infortunio in itinere, le ha dovute vagliare alla luce delle norme generali sugli infortuni sul lavoro, ed in particolare dell'art. 2 che fornisce la nozione base di occasione di lavoro, provvedendo cosi ad una ampia opera ricostruttiva dell'istituto.
A tale riguardo, partendo dalla considerazione, da una parte che il percorso casa - lavoro può essere considerata un'attività preparatoria alla prestazione vera e propria, come tale potenzialmente iscrivibile nel rischio specifico improprio, dall'altra che il rischio. della strada è un rischio generico gravante su tutti gli utenti, ha richiesto un quid pluris, connesso alle esigenze lavorative, che rendesse il rischio generico della strada aggravato per il lavoratore.
Attraverso una pluridecennale elaborazione giurisprudenziale, questa Corte ha fissato i criteri generali per valutare quando l'infortunio nel percorso casa - lavoro possa ritenersi avvenuto in occasione di lavoro e sia perciò indennizzabile, nonché una casistica degli aggravamenti tipici, per causa di lavoro, del rischio generico.
La prima ipotesi è stata, ovviamente, quella della strada che presenti rischi diversi da quelli delle ordinarie vie di comunicazione, come sarebbe ad. es. una strada di montagna (Cass. 20.3.1985, n. 2050), o che conduca esclusivamente al posto di lavoro.
Perso l'interesse, per ragioni storiche, alle antiche ipotesi delle strade infestate dal banditismo, l'elaborazione si è concentrata su quelle, attualmente dominanti, di uso del mezzo meccanico proprio.
L'attenzione si è cosi spostata dalle obiettive caratteristiche di pericolosità del percorso (potremmo dire di hardware) alle condizioni soggettive dello spostamento del singolo lavoratore, derivanti dalla organizzazione dei mezzi pubblici di trasporto, assunti ' come parametro di parità di rischio con i comuni utenti della strada; sicché da una parte l'uso del mezzo pubblico non consentiva la qualificazione di infortunio in itinere (Cass. 11.4.1998 n. 3742), dall'altra l'aggravamento di rischio derivante dal mezzo meccanico proprio è stato ritenuto giustificante il nesso eziologico con il lavoro quando il lavoratore sia costretto ad usarlo per l'assenza di mezzi pubblici tra la dimora ed il luogo di lavoro (Cass. 12.6.1982 n. 3583), o perché imposto o autorizzato, per interesse aziendale, dal datore di lavoro.
Nella considerazione delle esigenze personali del lavoratore, la giurisprudenza si è ulteriormente affinata dando rilievo ai particolari obblighi di orario e alle altre caratteristiche della prestazione del lavoratore, ed a quelle attinenti alla salute, alla funzione familiare, alle condizioni economiche.
Ricapitolando la propria giurisprudenza, la Corte ha richiesto che il giudice del merito accerti se le esigenze e le modalità della prestazione della specifica attività lavorativa siano tali da determinare la necessità di detti mezzi; ed ha precisato che siffatto accertamento va operato valutando, alla stregua dei fondamentali principi espressi negli artt. 3, 31 (e con questo riferimento si dà ingresso e rilievo giuridico alle particolari funzioni familiari della donna lavoratrice, ed alla sua esigenza di abbreviare al massimo il tempo di trasferimento casa - lavoro), 32, 35 e 36 della Costituzione: a) se i mezzi pubblici di trasporto coprano l'intero percorso tra il luogo di abitazione e quello di lavoro; b) se gli orari dei servizi pubblici siano compatibili con l'orario di lavoro; c) se, comunque, le condizioni del servizio pubblico siano tali da creare rilevante disagio per il lavoratore, prolungandone oltre misura l'assenza dalla famiglia; d) se siano approntati, da parte del datore di lavoro, mense ed alloggi idonei (anche in relazione alla loro ubicazione rispetto all'azienda) a consentire la sosta o il pernottamento dei lavoratori, qualora la distanza dal luogo di abitazione sia tale da rendere indispensabile detto pernottamento; e) se rimanga salvaguardata per il cittadino la libertà di scelta del luogo di abitazione, in relazione sia alle esigenze umane e familiari sia alla situazione economico - sociale del medesimo (Cass. 27.5.1982 n. 3273).
In questo quadro giurisprudenziale, affinatosi ma rimasto sostanzialmente stabile per decenni nel suo unitario schema logico giuridico, dunque, l'elemento finalistico del viaggio, non avente con il lavoro alcun criterio di collegamento né topografico né temporale, non era sufficiente ad integrare l'occasione di lavoro, ma occorreva un ulteriore individuo elemento di aggravamento del rischio generico.
Focalizzando l'attenzione sul rapporto di necessaria connessione dell'iter con gli specifici obblighi lavorativi, già presente nella giurisprudenza citata, questa Corte (sent. 19.1.1998 n. 455) è infine pervenuta alla meditata conclusione che tale rapporto finalistico (o strumentale) dell'iter con il lavoro è sufficiente ad integrare il quid pluris richiesto perché l'infortunio in itinere possa considerarsi avvenuto in occasione di lavoro; con la conseguenza che vi è indennizzabilità dell'infortunio in itinere tutte le volte che il lavoratore abbia coperto la distanza casa - lavoro a piedi (Cass. 5.5.1998 n. 4535) o facendo uso del mezzo pubblico.
Su tale conclusivo approdo si è attestata la giurisprudenza di legittimità successiva (Cass. 19.2.1998 n. 1751, 27.2.1998 n. 2210, 16.10.1998 n. 10272, 24.10.1998 n. 10582, 3.11.1998 n. 11008, 17.5.2000 n. 6431), e tale quadro normativo è stato recepito dal legislatore, il quale con la Legge 17 maggio 1999, n. 144, ha delegato il Governo (art. 55 lett. U) a dettare una specifica normativa per la tutela dell'infortunio in itinere, ponendogli come criterio direttivo il recepimento dei princìpi giurisprudenziali consolidati in materia; ed il legislatore delegato, nell'attuare la delega con l'art. 12 del D.Lgs 23 febbraio 2000, n. 38, si è ispirato al conclusivo approdo della giurisprudenza di legittimità da ultimo ricordato, disponendo che, limitatamente alle persone assicurate (con ciò superando alcune perplessità di carattere costituzionale che avevano ostacolato l'esercizio della delega negli anni sessanta), l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro; ed aggiungendo, con perfetta coerenza con i criteri della legge delega, che l'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato.
Se dunque l'evento lesivo occorso durante il percorso a piedi casa - lavoro si deve ritenere avvenuto in occasione di lavoro, a causa del carattere prodromico del viaggio rispetto alla prestazione di lavoro e della sua finalità lavorativa, analoga valutazione deve essere effettuata per l'evento lesivo di egual natura avvenuto nella locomozione interna nel luogo della prestazione (specie se aggravata, come nel caso in esame, dal trasporto di materiali inerenti alla prestazione),"in funzione strumentale alla prestazione lavorativa, stante la unitarietà della nozione di occasione di lavoro, e la connessa configurazione dell'infortunio in itinere come prolungamento dell'assicurazione cui il lavoratore sia soggetto in ragione della natura o delle modlaità (*) delle mansioni dedotte nel contratto di lavoro (Corte cost. 3 ottobre 1990 n. 429), e stante il principio costituzionale di parità di trattamento assicurativo a parità di rischio, il quale, seppure enunciato per estendere la tutela assicurativa in senso soggettivo, a figure professionali prima non contemplate (Corte cost. 7 aprile 1981, n. 55, per i cassieri; sent. 8/21 marzo 1989 n. 137 per i ballerini e tersicorei; 2/15 luglio 1992 n. 332 per gli associati in partecipazione; 21 febbraio/2 marzo 1990 n. 98 per gli assistenti contrari) , non può mancare di costituire un doveroso canone ermeneutico, per l'interpretazione costituzionale di situazioni oggettivamente paritarie.
Si deve concludere che l'obbligo assicurativo costituisce nell'infortunio in itinere, come nel rischio specifico improprio e nel rischio ambientale, il presupposto per una più estesa tutela a tutti gli eventi in qualche modo collegati con la necessità del lavoratore di trovarsi nella situazione di rischio per obblighi nascenti dal contratto di lavoro.
La sentenza impugnata va quindi cassata, e gli atti trasmessi al giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'Appello di Torino, il quale deciderà la causa attenendosi al seguente principio di diritto:
"Nella nozione di occasione di lavoro di cui all'art. 2 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine o alle persone, sia dei colleghi, sia di terzi, ed anche dello stesso infortunato, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell'obbligo assicurativo, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'unico limite in questo ultimo caso del rischio elettivo".
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti rimessi al giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'Appello di Torino, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

 



P.Q.M.

 


accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese." alla Corte d'Appello di Torino.
Cosi deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro il 5 luglio 2000.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 OTT. 2000

(*) (ndr così nel testo)