Regione Toscana
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 17 maggio 2020, n. 57
ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AVVIO DELLA FASE 2

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2003 n.67 (Ordinamento del sistema regionale di protezione civile e disciplina della relativa attività);
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'articolo 32;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravita raggiunti a livello globale;
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020 con cui il sottoscritto è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020;
Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.7 del 04 marzo 2020 avente ad oggetto “Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n. 4/2020”;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito, con modificazioni,dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6bis, e dell'articolo 4;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, che ai sensi dell'articolo 2, comma 3 fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 10/04/2020, sono efficaci fino al 17 maggio 2020;
Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19);
Considerato che ai sensi del suddetto decreto legge a partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all'interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica;
Considerato inoltre che fino al 2 giugno 2020 sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
Vista l'ordinanza n.50 del 3 maggio 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la quale ha validità dal 4 maggio fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dello stesso d.l.19/2020;
Ritenuto di confermare il contenuto del punto 1) dell'ordinanza n.50/2020, relativamente agli spostamenti ammessi ai sensi dell'art. 1 lett. a) del DPCM 26 aprile 2020, consentendo il rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza in Toscana solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia; non è, pertanto, consentito il rientro in Toscana verso le seconde case utilizzate per vacanze;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 16 del d.l. 33/2020, le Regioni, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, informato il Ministro della salute, possono introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2;
Visto il DPCM del 17/05/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, che definisce la tempistica per la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali, sospese ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, e individua le attività di cui ancora non è consentita la riapertura;
Ritenuto che la situazione epidemiologica della Toscana presenta un andamento positivo e tale da non dover introdurre misure restrittive rispetto alla tempistica dettata dalle disposizioni nazionali per la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali;
Ritenuto pertanto che ai sensi del d.l.33/2020 a partire dal 18 maggio 2020 le attività economiche, produttive e sociali, sospese ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, potranno riprendere la loro attività, nel rispetto della tempistica indicata in tale DPCM;
Viste le linee guida finalizzate ad assicurare i necessari livelli di protezione per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16.5.2017 e trasmesse al Governo in data 17 maggio, unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei Presidenti in cui si chiede che le stesse siano allegate al DPCM;
Tenuto conto della tempistica di pubblicazione del DPCM e di approvazione delle ordinanze regionali e della conseguente necessità di utilizzare a far data dall'entrata in vigore della presente ordinanza i protocolli di cui sopra allegato 17 al DPCM 17.5.2020;
Ritenuto opportuno stabilire ulteriori disposizioni per la riapertura delle attività sospese, nel rispetto dei principi di tutela della salute;
Richiamate le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale: n. 40 del 22.4.2020; n. 48 del 3.5.2020; n. 53 del 6.5.2020, con cui sono state definite le misure di contenimento per tutti gli ambienti di lavoro, per gli esercizi commerciali, per i cantieri e per gli studi radiotelevisivi, le quali hanno validità dal 4 maggio fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dello stesso d.l.19/2020;
Ritenuto di confermare quanto disposto con le sopra richiamate ordinanze fino al termine dello stato di emergenza sanitaria in corso;
Vista l'ordinanza n.26 del 6 aprile 2020 - Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di utilizzo di mascherine;
Ritenuto di confermare l'utilizzo obbligatorio della mascherina protettiva, in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente;
Considerato di confermare l'utilizzo obbligatorio della mascherina protettiva, in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;
Considerato che in tutti i casi in cui le disposizioni nazionali stabiliscono la distanza minima interpersonale di almeno un metro, è opportuno raccomandare, per una migliore tutela della salute propria e della collettività, in presenza di più persone, di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1,80metri;
Ritenuto di confermare che, fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento interpersonale, le disposizioni relative all'obbligo di indossare le mascherine non si applicano ai bambini di età inferiore ai sei anni e alle persone che non tollerino l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione rilasciata da mmg/pls;
Ritenuto che sia opportuno evitare ogni forma di assembramento di persone in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico e in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, e a tal fine il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
Considerato che al fine di evitare il peggioramento della situazione epidemiologica del Covid 19 e per garantire lo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali in condizioni di sicurezza, la Regione monitora con cadenza giornaliera tramite gli indicatori del sistema sanitario ed in linea con quanto stabilito nel DL e nel DPCM l'andamento dei contagi, a cura della Direzione regionale competente in materia di tutela della salute;
Stabilito che in caso di peggioramento degli indicatori forniti al Presidente della Giunta regionale, lo stesso, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre, anche nell'ambito delle attività economiche, produttive e sociali svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;
Ritenuto che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell'adozione di misure di contenimento rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi tuttora fondamento negli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione oltre che negli articoli 32 della l.833/1978 e 117 del d.lgs n. 112/1998;
 

ORDINA

ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica le seguenti misure:

Quadro normativo di riferimento
1. di assumere le disposizioni del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 e del DPCM del 17 maggio 2020 in merito alle misure relative agli spostamenti individuali e alle riprese delle attività economiche e sociali, alle relative date e alle condizioni di svolgimento ivi previste;
2. di assumere le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17 del DPCM 17.5.2020, salvo quanto precisato ai successivi paragrafi;
3. di riservarsi, visto anche il limitato tempo intercorso fra la diffusione del testo definitivo del DPCM e la data di entrata in vigore della presente ordinanza, la possibilità di successivi aggiornamenti a tali disposizioni;

Disposizioni sanitarie
4. di stabilire che la Direzione regionale competente in materia di tutela della salute monitora con cadenza giornaliera tramite gli indicatori del sistema sanitario ed in linea con quanto stabilito nel d.l. 33/2020 e nel DPCM l'andamento dei contagi e ne comunica quotidianamente gli esiti al Presidente della Regione;
5. di stabilire che in caso di miglioramento o aggravamento della situazione epidemiologica registrata dagli indicatori di cui al paragrafo precedente possano essere adottate misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

Disposizioni generali
6. di confermare, in conformità a quanto previsto nelle disposizioni nazionali, la distanza interpersonale minima di almeno un metro, salvo che per lo svolgimento delle attività sportive, raccomandando tuttavia per una migliore tutela della salute propria e della collettività, in presenza di più persone, di adottare un distanziamento interpersonale di almeno 1,80 metri;
7. di confermare, in presenza di più persone, l'utilizzo obbligatorio della mascherina, in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente;
8. di confermare l'utilizzo obbligatorio della mascherina, in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;
9. di confermare che, fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento interpersonale, alle disposizioni relative all'obbligo di indossare le mascherine non sono soggetti i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina nonché i soggetti che se ne prendono cura;
10. di confermare che le persone conviventi non sono obbligate, tra loro, al mantenimento della distanza interpersonale e all'uso di mascherina.
11. di evitare ogni forma di assembramento di persone in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico e in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico;
12. di confermare quanto disposto con le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Ordinanza n. 40 del 22.4.2020, n. 48 del 3.5.2020, n. 53 del 6.5.2020. , con cui sono state definite le misure di contenimento per tutti gli ambienti di lavoro, per gli esercizi commerciali, per i cantieri e per gli studi radiotelevisivi, con esclusione dell'obbligo di consentire l'ingresso ad una sola persona per nucleo familiare negli esercizi commerciali, negli uffici pubblici e privati e negli studi professionali;

Disposizioni per attività specifiche
13. di confermare, relativamente agli spostamenti ammessi ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020, che è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza in Toscana solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia; non è, pertanto, consentito il rientro in Toscana verso le seconde case utilizzate per vacanze;
14. di disporre, tenuto conto del quadro epidemiologico regionale e fatto salvo quanto stabilito dalle “disposizioni generali” sopra riportate, la riapertura di tutte le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei settori e della tempistica indicata dal governo nel DPCM del 17 maggio 2020 e delle misure previste nelle Linee guida di cui all'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;
15. di disporre che l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (ivi compresi mercati coperti e all'aperto; mercati su strada; posteggi isolati o fuori mercato; fiere, fiere promozionali, fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, manifestazioni commerciali a carattere straordinario; attività su area pubblica in forma itinerante; mercati dei produttori agricoli) è soggetta alla regolamentazione da parte dei Comuni che dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;
16. di disporre, che l'attività degli stabilimenti balneari si svolge, pur con decorrenza dal 18 maggio, in conformità alla DGRT n.136 del 02-03-2009, relativa ai periodi di apertura degli stabilimenti;
17. di consentire fino al 24 maggio lo svolgimento delle attività sportive in forma individuale, ivi compreso tennis e golf, nonché l'allenamento individuale di sport di squadra, anche in impianti pubblici o privati e all'interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all'aperto, che consentano nello svolgimento dell'attività il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Resta sospesa ogni altra attività collegata all'utilizzo delle strutture di cui al periodo precedente compreso l'utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, spazi comuni al chiuso; dal 25 maggio si applicano le disposizioni del DPCM 17 maggio 2020;
18. di confermare, anche per coloro che svolgono tirocini extra-curriculari, le disposizioni già previste per i dipendenti del corrispondente comparto lavorativo;
19. di disporre la possibilità di somministrazione di alimenti e bevande, limitando la fruizione alle sole aree di somministrazione, anche in quelle attività tutt'ora non consentite dal DPCM del 17 maggio 2020. Si conferma anche in questo caso l'applicazione delle citate Linee guida regionali nonché, ove previsto, la limitazione ai soli associati;
20. di disporre, nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, che l'utilizzo della mascherina non è obbligatorio nel momento della consumazione degli stessi, fatto salvo quanto disposto nei protocolli o nelle linee guida;
21. il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli regionali o delle linee guida regionali, o in assenza nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
22. le attività economiche, produttive e sociali già in esercizio applicano le disposizioni in materia di sicurezza contenute nei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno consentito l'attività o la ripresa;
23. a decorrere dal 18 maggio, previa comunicazione congiunta da parte dei sindaci dei Comuni tra loro confinanti ai Prefetti competenti, è ammesso lo spostamento anche al di fuori della Regione Toscana, nei limiti del comune confinante, da parte di coloro che abitano in comuni collocati a confine tra Toscana e altre Regioni;

DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza entra in vigore il 18 maggio 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.
Tale periodo di validità si applica anche alle ordinanze di cui al successivo punto la cui vigenza era stata stabilita ai sensi dell'art.1 comma 2 del DL 19/2020.
È confermata la validità delle ordinanze n. 40 del 22.4.2020, n. 47 del 2.5.2020, n. 48 del 3.5.2020 con esclusione della lett. e) relativamente alle disposizioni specifiche per esercizi commerciali, uffici pubblici e privati e studi professionali, n. 49 del 3.05.2020, n. 53 del 6.5.2020, n. 54 del 6 maggio 2020.
Cessano di avere efficacia:
- l'Ordinanza n.50 del 3 maggio 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'Ordinanza 44 del 26 aprile 2020 - Disposizioni per le attività manutentive e conservative del distretto e delle imprese del settore tessile;
- l'Ordinanza 43 del 24 aprile 2020 - COVID-19 - Disposizioni per le attività manutentive e conservative del pellame nel distretto industriale di Santa Croce sull'Arno;
- l'ordinanza 37 del 16 aprile 2020 - Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di manutenzione dei cantieri navali e stabilimenti balneari;
- l'ordinanza 36 del 14 aprile 2020 - Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 in materia di controllo fauna selvatica e forestazione;
- l'ordinanza 30 del 9 aprile 2020 - Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 (in materia di commercio);
- l'ordinanza 26 del 6 aprile 2020 - Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di utilizzo di mascherine;
- lett. e) Ordinanza 48 del 3 maggio 2020 relativamente alle disposizioni specifiche per esercizi commerciali, uffici pubblici e privati e studi professionali.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:
al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
ai Prefetti;
ai Sindaci;
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l.33/2020 e dall'articolo 4 del d.l.19/2020;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.
 

Il Presidente