Regione Sicilia
Assessorato della Salute
Decreto Assessoriale 24 aprile 2020, n. 351
Esecuzione dell’Ordinanza, del Presidente della Regione Siciliana n. 17 del 18 aprile 2020, in materia di attivazione del regime di sorveglianza sanitaria per il personale delle imprese di opere e servizi connessi alle attività di cui all'allegato 3 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020.

L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la l.r. n. 28 del 29 dicembre 1962;
VISTA la Lr. n. 2 del 10 aprile 1978;
VISTA la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii.;
VISTA la Lr. n. 30 del 3 novembre 1993 e ss.mm.ii.;
VISTA la l.r. n. 19 del 16 dicembre 20.08;
VISTA la Lr. n. 5 del 14 aprile 2009 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R.S. n. 6 del 18 gennaio 2013;
VISTO l’art. 68, co. 4 l.r. n. 21 del 12 agosto 2014 e successive modificazioni, che prevede che i Decreti Assessoriali. contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono essere per esteso pubblicati nel sito internet della Regione Siciliana;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il D.L. n.6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-20199"  pubblicato in G.U.R.I. n.45 del 23 febbraio 2020, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
VISTO il D.P.C.M. dell’l marzo 2020, pubblicato in G.U.R.I. n.52 dell’1 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19";
VISTO il D.L. n.9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19";
VISTO il D.L. n. 14 del 9 marzo 2020, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19";
VISTO il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 e, in particolare, l'articolo 8, secondo cui “dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale”;
VISTO l'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, che indica le attività produttive industriali e commerciali escluse dal divieto di esercizio;
CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 12, del citato DPCM del 10 aprile 2020 dispone che “per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione”;
VISTA la disposizione n. 3 del 15 aprile 2020 (prot. n. 8056) del Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia-Calabria, recante “Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Fase 2 - Disposizioni per il riavvio dei cantieri edili”;
VISTA l’ordinanza contingibile e urgente n, 17 del 18 aprile 2020, con la quale il Presidente della Regione ha, tra le altre cose, stabilito, all’art. 11, co. 1 lett. e), che è esonerato dall’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 9 in materia di isolamento domiciliare, tra le altre categorie, “il personale delle imprese di opere e servizi connessi alle attività di cui all’allegato 3 del DPCM del 10 aprile 2020”, che tuttavia deve essere sottoposto al regime di sorveglianza sanitaria in luogo della quarantena obbligatoria e, infine, che “Le modalità di esecuzione della suddetta sorveglianza e di svolgimento delle attività lavorative, con adeguata protezione individuale e collettiva, sono disciplinate con Decreto dell’Assessore per la Salute, previo parere del Comitato Tecnico-Scientifico per l’emergenza coronavirus”;
VISTA la nota prot. n. 18688 del 20 aprile 2020, con la quale l’Assessore per la Salute ha chiesto al Dirigente Generale del D.A.S.O.E. di provvedere alla predisposizione del necessario Decreto Assessoriale, previa acquisizione, sul relativo schema, del parere del Comitato Tecnico-Scientifico per l’emergenza Coronavirus, istituito con disposizione n. 2 del 13 marzo 2020 del Presidente della Regione-Soggetto Attuatore ex O.C.D.P.C. n. 630/2020;
CONSIDERATO il parere del Comitato Tecnico-Scientifico per l’emergenza Coronavirus, che tra le altre cose propone l'individuazione di criteri aggiuntivi per la conduzione della sorveglianza sanitaria nonché procedure differenziate in relazione alle aree geografiche di provenienza del personale interessato;
PRESO ATTO che è tuttora in corso un Tavolo istituzionale con il Governo per la definizione di specifiche linee guida da applicare in maniera omogenea sull'intero territorio nazionale, di guisa che le indicazioni di cui al presente Decreto debbono intendersi valevoli fino all'eventuale adozione di nuove decisioni a livello centrale e che, per la stessa ragione, non appare possibile, in questa fase, introdurre procedure differenziate di sorveglianza in relazione all'area geografica di provenienza e in assenza di atti di indirizzo chiari, in ragione dell'andamento epidemiologico, da parte del Comitato Tecnico-Scientifico istituito presso l'Unità di Crisi nazionale;
 

DECRETA
 

Art. 1

1. Alla luce delle superiori premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, è adottato in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 11, co. 1 lett. e) dell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 17 del 18 aprile 2020, tenuto conto dell’impatto sociale ed economico delle attività in esame, il protocollo di sorveglianza sanitaria per il personale delle imprese di opere e servizi connessi alle attività di cui all'allegato 3 del D.P.C.M, del 10 aprile 2020.
 

Art. 2

1. I lavoratori appartenenti alla categoria del “personale delle imprese di opere e servizi connessi alle attività di cui all'allegato 3 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020" e provenienti da aree geografiche diverse da quelle della Regione Siciliana sono esonerati dal regime di quarantena obbligatoria di cui all’art. 9 dell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 17 del 18 aprile 2020 e sono assoggettati al differente regime della sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro trasmette al Dipartimento di Prevenzione dell’Asp territorialmente competente l’elenco dei dipendenti che hanno fatto ingresso in Sicilia per essere impiegati nelle attività di cui all'allegato 3 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020. Dell’arrivo nell’isola del personale deve essere data comunicazione nelle quarantotto ore precedenti al Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, secondo lo schema allegato al presente Decreto.
3. Di ogni lavoratore occorre avere chiara conoscenza: 1) delle condizioni di salute del lavoratore, mediante certificazione medica adeguata; 2) dell’eventuale condizione di sorveglianza attiva cui lo stesso sia stato sottoposto ed in che periodo ovvero, in alternativa, di certificazione del medico competente dell’azienda di appartenenza; 3) di eventuali circostanze di isolamento domiciliare tenuto nei 14/21 giorni antecedenti l’ingresso nel territorio regionale e delle motivazioni per il quale ciò sia avvenuto; 4) di pregressi regimi di quarantena; 5) dell’effettuazione di eventuali tamponi o test sierologici presso la propria regione di provenienza; 6) della presenza o meno di contatti con Covid-19 positivi o soggetti a rischio.
4. La previsione di cui al superiore comma è valida ed efficace a condizione del rispetto degli obblighi di comunicazione dell’ingresso dei suddetti lavoratori nel territorio regionale, con contestuale allegazione delle comprovate esigenze lavorative che legittimano il suddetto ingresso, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente. -
 

Art. 3

1. I Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. territorialmente competenti, ricevute le comunicazioni di cui al superiore articolo 2, attivano nei confronti di ciascun lavoratore interessato, in analogia con quanto previsto dai vigenti protocolli, anche per il tramite delle U.S.C.A., il regime di sorveglianza sanitaria.
2. La sorveglianza sanitaria nei confronti del personale delle imprese di opere e servizi connessi alle attività di cui all'allegato 3 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 è realizzata mediante indagine anamnestica ed epidemiologica, da compiersi almeno due volte al giorno, sulle condizioni di salute dei soggetti interessati. All’inizio di ogni turno di lavoro e all’ingresso delle aree di lavoro deve essere previsto un punto di controllo della temperatura corporea, cui saranno sottoposti tutti i lavoratori. Nel caso di temperatura pari o superiore a 37,5 gradi centigradi, il lavoratore non potrà accedere al turno di servizio e sarà inviato al medico competente, previa informativa al Dipartimento di Prevenzione dell’Asp. La detta operazione di controllo della temperatura corporea dovrà essere ripetuta all’uscita dal cantiere.
3. Ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 14/2020 e dell’art. 11, co. 3 dell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 17 del 18 aprile 2020, nel caso di sintomatologia respiratoria o di esito positivo per Covid-19, i lavoratori interessati dalle disposizioni del presente Decreto sospendono immediatamente l'attività lavorativa e provvedono ad informare, anche mediante il medico competente aziendale, il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, ponendosi in isolamento presso la propria residenza o presso il proprio domicilio.
4. L’accertamento dell’RNA virale attraverso l’esame rinofaringeo ovvero la sottoposizione a test sierologici per la ricerca degli anticorpi igG e igM è normata con circolare del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute, tenuto conto dei pareri resi dal Comitato Tecnico Scientifico. Nelle more della emanazione di detta circolare, si applicano le linee guida vigenti.
 

Art. 4

1. Ai fini della migliore attuazione della prescritta sorveglianza sanitaria, i datori di lavoro del personale di cui all’articolo 2 sono onerati di vigilare sull’assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 e, in genere, di prestare la massima collaborazione con le AA.SS.PP. territorialmente competenti.
2. Tutti i lavoratori dovranno essere informati dal datore di lavoro sulla sintomatologia tipica della infezione da Covid-19 e dovranno autodichiarare di non aver avuto alcuno dei sintomi nei 15 giorni antecedenti l’inizio della prestazione d’opera.
3. Il datore di lavoro dovrà assicurare che ciascun proprio dipendente venga ospitato in luoghi adeguati, privilegiando quelli nei quali possano essere garantiti spazi autonomi di vita.
4.1 datori di lavoro del suddetto personale debbono altresì prevedere modalità di conduzione delle attività lavorative, da comunicare ai Dipartimenti di Prevenzione e ai Servizi SPRESAL delle Aziende Sanitarie Provinciali, che tengano conto dei vigenti obblighi di distanziamento sociale e dell’utilizzo di adeguate modalità di protezione, individuali e collettive nel rispetto delle linee guida in materia di sicurezza nel lavoro di cui al Protocollo adottato in data 14 marzo 2020 e ss.mm.ii.
5. Il datore di lavoro dovrà assicurare ai propri dipendenti gli adeguati mezzi di protezione individuale, adeguati a proporzionali alla attività da essi chiamata a svolgere.
6. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui alla presente disposizione determina l’estensione ai datori di lavoro delle medesime sanzioni previste per l’ipotesi di inosservanza della decretazione governativa d’urgenza e dell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 17 del 18 aprile 2020.
 

Art. 5

1. Le Aziende sanitarie provinciali provvedono a informare, dell’elenco di lavoratori di cui all’arti-colo che precede, le Prefetture competenti per territorio e il Sindaco del Comune ove ha sede l’attività di cantiere.
2. La inosservanza della predetta disposizione costituisce grave inadempimento ai sensi dell’art. 20, commi 6 e 7 della legge regionale n. 5 del 2009.
 

Art. 6

1. Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato l’Assessorato per la Salute della Regione Siciliana, sarà notificato per opportuna conoscenza alle Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R. e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, contemporaneamente, per esteso nel sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 68, co. 4, della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014.

Palermo, 24 aprile 2020

Allegato