Regione Abruzzo
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 22 maggio 2020, n. 63
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. - ordinanza n. 61/2020: superamento comma 1 in materia di nautica da diporto.

IL PRESIDENTE

VISTI l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;
VISTI l'art. 32 Legge n. 833/1978, il D.Lgs. n. 112/1998, l'art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTI:
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il Decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territoriale nazionale;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) con particolare riguardo all'articolo 3 secondo cui “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione aspecifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020 con cui sono stati modificati i codici ATECO di cui all'Allegato 1 del citato D.P.C.M. 22 marzo 2020;
- il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
- D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare l'emergenza con efficacia dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020;
- la Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 15350/117(2) Uff. III-Prot. Civ. Del 2020;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale, successivamente all'adozione delle Ordinanze sopra richiamate, si dispone, tra l'altro, all'articolo 1, comma 14, che ”Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale”
VISTO il DPCM 17 maggio 2020 recante '“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e VISTI gli allegati al DPCM da 1 a 17 recanti le Linee Guida redatte e approvate dalla Conferenza delle Regioni e accolte dal Governo;
RICHIAMATA l'Ordinanza O.P.G.R. n. 61 del 15 maggio 2020: “Misure urgenti in merito di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COBID 19. Disposizioni per moto turismo, sport equestre, natanti e imbarcazioni da diporto”;
RITENUTO che, pur a fronte di un forte abbattimento della diffusione del contagio, rimane in corso lo stato di emergenza e sussiste la necessità di adottare misure di prevenzione nei rapporti sociali ed economici, contestualmente all'ampliamento delle attività ammesse;
VISTE le Linee Guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID 19 in materia di trasporto - nautica da diporto.” pubblicate sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
RITENUTO necessario adeguare la citata O.P.G.R. 61/2020 alle dette sopravvenute Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;
 

ORDINA

1. che il comma 1 della O.P.G.R. n. 61/2020 è sostituito dal seguente:
“è consentita la navigazione con unità da diporto; il luogo di partenza e quello di destinazione devono essere entrambi situati nella Regione Abruzzo. È obbligatoria l'osservanza di tutte le misure e le norme di sicurezza per la tutela dal contagio e del distanziamento sociale, anche negli spostamenti per recarsi all'imbarcazione, sulle banchine e in porto;”;
2. che l'allegato “LINEE GUIDA PER LA NAVIGAZIONE DA DIPORTO”, estratto dalle “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID 19 in materia di trasporto e nautica da diporto” emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
3. che l'efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione della stessa sul sito istituzionale della Regione e sino a nuovo provvedimento;
4. che la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale;
5. che la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

 

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER LA NAVIGAZIONE DA DIPORTO
(estratto da “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID 19 in materia di trasporto e nautica da diporto” - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)
 

NAVIGAZIONE DA DIPORTO

Si forniscono di seguito agli utenti del diporto nautico alcune specifiche indicazioni sulle modalità di utilizzo di unità da diporto con l'obiettivo di conciliare le norme di distanziamento sociale con l'esercizio della navigazione da diporto, nell'ottica di una graduale ripresa delle attività.
La responsabilità individuale di tutti gli utenti delle attività da diporto rimane elemento essenziale per dare efficacia alle generali misure di distanziamento sociale quali:
• evitare contatti stretti tra occupanti dell'unità da diporto laddove più di uno; - adeguata sanificazione degli ambienti dell'unità;
• distanza interpersonale di almeno un metro;
• protezione del naso e della bocca per i passeggeri a bordo.
In particolare, è responsabilità di tutti gli utenti segnalare con tempestività l'emergere di particolari sintomatologie quali febbre, sintomi di infezione respiratoria, tosse ed ogni altro evento riconducibile ad una possibile presenza del virus, al fine di assicurare il pronto isolamento del soggetto a rischio secondo le procedure individuate dal Ministero della salute, avvertendo le autorità sanitarie competenti ed i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione in cui si verifica l'evento e dal Ministero della salute.


Disciplina delle attività con unità da diporto private.
Con riguardo all'utilizzo delle unità da diporto per ragioni puramente ludico/ricreative e di svago, possono essere applicate in termini generali - per analogia - le regole proprie di una unità abitativa. Dovrà quindi essere seguita la regola generale del metro di distanza tra gli occupanti dell'unità quale primaria misura di “distanziamento sociale”. È ammessa la deroga a tale misura di distanziamento sociale nel caso siano presenti a bordo persone che vivono nella stessa unità abitativa, indipendentemente dalla lunghezza fuori tutto dell'unità.
Anche in presenza di congiunti che non vivono nella stessa unità abitativa dovrà essere adottato il distanziamento sociale di una persona per ogni metro lineare dell'imbarcazione. È obbligatoria la dotazione, a bordo, di dispositivi di protezione individuale per ciascun occupante ed igienizzante per le relative superfici.
L'emergere di particolari sintomatologie quali febbre, sintomi di infezione respiratoria, tosse ed ogni altro evento riconducibile ad una possibile presenza del virus COVID-19 va immediatamente segnalato alle autorità sanitarie competenti ed ai numeri di emergenza forniti dalla Regione in cui si verifica l'evento e dal Ministero della salute, al fine di assicurare il pronto isolamento del soggetto a rischio secondo le procedure individuate dal Ministero della salute.

1. Tipologie particolari di utilizzo dell'unità: la locazione
Per l'utilizzo di un'unità da diporto in locazione, valgono le stesse norme di prevenzione previste nel caso di utilizzo dell'unità da diporto privata.
Nel caso in cui l'unità sia locata da più gruppi di persone che non vivono nella stessa unità abitativa, l'alloggiamento delle stesse nelle cabine dovrà tenere conto di tale circostanza in modo che nella medesima cabina non siano alloggiate persone che non vivono nella stessa unità abitativa.
Per il locatore, invece, è necessario prevedere un obbligo specifico di sanificazione dell'unità ad ogni utilizzo, anche nel caso si tratti di utilizzo a ore (ad esempio, nel caso di locazione di piccoli natanti a vela o a motore per brevi navigazioni). Ovviamente l'obbligo di sanificazione si estende a tutti i locali di cui si compone l'unità da diporto locata, con particolare riferimento ai locali di vita (cabine, servizi igienici, locali cucina e pranzo, prendisole esterni e interni, piscine, zone di passaggio, plancia comandi, ecc.), ma anche ai locali motori e servizi.
Sarà altresì necessario, per il locatore, dotare l'unità di opportune provviste di prodotti di igienizzazione, unitamente all'affissione di vari cartelli informativi, redatti in più lingue, per sensibilizzare il locatario ed i suoi ospiti sulla necessità delle misure di igiene per profilassi.
Nel caso di ingaggio di uno skipper da parte del locatario, si applicheranno le disposizioni previste nel noleggio per l'equipaggio.

2. Tipologie particolari di utilizzo dell'unità da diporto: il noleggio
Trattandosi di utilizzazione di unità da diporto che prevede la presenza di un equipaggio che svolge a bordo una attività lavorativa, occorre distinguere tra obblighi in capo al noleggiante, obblighi in capo all'equipaggio e obblighi in capo agli ospiti noleggiatori.
Per quanto concerne il noleggiante/armatore, valgono gli stessi obblighi sopra visti per il locatore (sanificazione dell'unità ad ogni utilizzo, con particolare riferimento ai locali di vita quali cabine, servizi igienici, locali cucina e pranzo, prendisole esterni e interni, piscine, zone di passaggio, plancia comandi, ecc.).
Anche i locali di vita dell'equipaggio (loro cabine e locali igienici) devono essere periodicamente sanificati, o comunque, in ogni caso in cui uno o più membri dell'equipaggio vengano avvicendati.
Per quanto concerne l'equipaggio, gli obblighi di prevenzione in capo agli stessi non sono diversi da quelli propri di ciascun lavoratore che abbia contatti con l'utenza: obbligo di utilizzo di mascherine e guanti e di ogni altro dispositivo di protezione in funzione della tipologia dell'unità. In particolare, l'utilizzo dei citati dispositivi di protezione è sempre obbligatorio durante le operazioni di ormeggio, disormeggio, bunkeraggio e eventuale rimorchio da parte di mezzi nautici dei marina.
Per l'equipaggio inoltre, trattandosi in taluni casi di soggetti che possono essere chiamati ad effettuare manovre di primo soccorso (come nel caso del Comandante per il quale è obbligatorio il corso di primo soccorso elementare e BLS) dovrebbe essere previsto l'obbligo di sottoposizione preventiva (prima dell'imbarco) e periodica al test di positività al CoVid-19, il cui esito dovrà essere custodito a bordo. È comunque prevista la misurazione obbligatoria della temperatura dei membri dell'equipaggio, con cadenza giornaliera.
L'equipaggio dovrà, altresì, aver cura di impedire l'accesso a bordo di altre persone, quando l'unità si trova ferma in un porto o in una marina.
Nel caso in cui l'unità sia noleggiata da più gruppi di persone che non vivono nella stessa unità abitativa, l'alloggiamento delle stesse nelle cabine dovrà tenere conto di tale circostanza in modo che nella medesima cabina non siano alloggiate persone che non vivono nella stessa unità abitativa.
Per quanto concerne gli ospiti noleggiatori, valgono le regole generali sul distanziamento sociale e sulle misure di prevenzione interpersonali: in materia di distanziamento sociale, potrebbe non essere previsto un limite numerico (entro il massimo di 12 passeggeri previsto per il noleggio) solo nel caso in cui gli ospiti noleggiatori vivano nella stessa unità abitativa. In tutti gli altri casi l'armatore/noleggiante deve prevedere una rimodulazione del numero massimo di persone ospitabili in funzione del suddetto parametro di una persona ogni metro di lunghezza lineare dell'unità, compresi i membri di equipaggio.