Regione Abruzzo
Ordinanza 27 maggio 2020, n. 66
Emergenza COVID-19. Ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti provenienti dalle attività produttive ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e art. 53 della L.R. 45/07 e s.m.i. - Disposizioni tecnico-gestionali per il corretto smaltimento dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), provenienti dalle attività economico-produttive.
PREMESSO che uno studio del Politecnico di Torino stima che nella Fase 2 riferita all'emergenza COVID-19 e nei mesi a venire serviranno almeno un miliardo di mascherine al mese e la produzione complessiva di rifiuti derivanti dall'utilizzo di mascherine e guanti, fino alla fine del 2020, si stima sarà ricompresa tra le 160.000 e le 440.000 tonnellate;
RITENUTO che, se solo l'1% delle mascherine utilizzate in un mese (su una stima di un totale di un miliardo a livello nazionale) venisse smaltito non correttamente (la maggior parte delle mascherine chirurgiche monouso sono realizzate in materiali sintetici non biodegradabili che oltre ad inquinare l'ambiente rappresentano un potenziale rischio sanitario e biologico), si stima che si avrebbero 10 milioni di mascherine al mese disperse in natura, ca. 40.000 kg/mese di plastica e altri materiali sintetici;
CONSIDERATO pertanto, che la lotta alla pandemia da CODIV-19 richiede l'impiego considerevole di Dispositivi di Protezione Individuale (cd. “DPI”), utilizzati per proteggersi dal virus (es. mascherine, guanti in lattice, .. etc.) ed é quindi necessario prestare molta attenzione affinché vengano correttamente utilizzati e smaltiti, per evitare che questi rifiuti vengano dispersi nell'ambiente, causando un danno ambientale e un potenziale rischio per la salute umana;
VALUTATA quindi, la necessità di rendere più incisive le sanzioni da irrogare in violazione di disposizioni degli Enti Locali, al fine di scoraggiare l'inidoneo ed indiscriminato abbandono dei DPI, invitando i Comuni ad adottare misure di controllo e sorveglianza in loco da parte degli Agenti della Polizia Locale e invitando gli stessi ad emanare l'applicazione inasprita di sanzioni pecuniarie in base alle violazioni commesse;
DATO ATTO altresì che si rende opportuno prevedere disposizioni per il corretto smaltimento dei DPI provenienti da attività economico-produttive, come segnalato anche da numerosi operatori economici pubblici e privati, che hanno manifestato la necessità di chiarire le modalità di smaltimento dei DPI (es. mascherine, guanti in lattice, .. etc.);
VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;
VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;
VISTI i seguenti provvedimenti emanati:
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” e s.m.i.;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 “Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, cd. “Cura Italia”, come convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110);
- Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
RICHIAMATI i provvedimenti relativi all'emergenza COVID-19 emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:
VISTO l' art. 32 della legge 23/12/1978, n. 833, recante: “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
VISTA la DGR n. 125 del 04/03/2020, che ha istituito l'Unità di Crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
RILEVATO che la situazione di emergenza sanitaria in corso ha delle evidenti ripercussioni anche sulle attività di gestione dei rifiuti, di cui occorre garantire lo svolgimento corretto e continuativo;
CONSIDERATO che ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12/06/1990, n. 146, tra i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 30/12/1993, n. 593, sono previsti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
VISTO l'articolo 74 del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), che definisce il Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”;
DATO ATTO che il recente decreto-legge economico per l'emergenza COVID-19, cd. “Decreto cura Italia”, indica (all'art. 16) che, fino alla fine dell'emergenza, sono considerabili “DPI”, in relazione all'articolo 74 del D.lgs. 81/2008, anche le mascherine chirurgiche;
CONSIDERATO che l'ISPRA, nella Circolare “I rifiuti costituiti da dpi usati”, ha valutato che i DPI di cui ci si disfa sono considerati rifiuti che possono essere ricondotti alla seguente coppia di voci specchio nel capitolo 15, sub-capitolo 15 02 dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER), che individua tipologie di rifiuti comuni a tutte le attività (imballaggi, assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi):
- 15 02 02*: assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose;
- 15 02 03: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02.
CONSIDERATO altresì, che i rifiuti costituiti da DPI, possono essere anche ricondotti al capitolo 18, relativo al settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate ed, in particolare, facendo riferimento alle attività di diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani e tenendo conto delle disposizioni contenute nel DPR 254/2003, ai seguenti codici del sub-capitolo 18 01:
- 18 01 03*: rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni;
- 18 01 04: rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare
infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici);
RICHIAMATA la Circolare dell'ISPRA “I rifiuti costituiti da dpi usati”, in particolare, i seguenti punti:
- 1.2.2 DPI prodotti dalle utenze produttive assimilate alle utenze domestiche (anche a seguito di specifiche ordinanze regionali);
- 1.2.3 DPI prodotti dalle utenze produttive non assimilate alle utenze domestiche;
DATO ATTO che, al momento, le recenti normative in materia di contenimento dell'emergenza COVID-19, non esplicitano le modalità di gestione dei DPI, utilizzati in questo periodo in luoghi di lavoro, diversi dalle strutture sanitarie o assimilate, ove non si siano riscontrati casi di persone affette dalla malattia;
RICHIAMATI i contenuti di cui al “Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro relativo a tutti i settori produttivi” del 14 aprile 2020 (agli atti del SGR - dpc026), integrato in data 24 aprile 2020, sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca - CISL e Fillea CGIL, che si richiama integralmente in questo provvedimento e che, in particolare, prevede che le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;
RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione (OPGR) n. 1 del 26/02/2020 avente per oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” e le successive Ordinanze emanate e pubblicate sul sito web della Regione Abruzzo https://www.regione.abruzzo.it/content/come-fare-la- raccolta-dei-rifiuti ;
RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione (OPGR) n. 13 del 22/03/2020, avente per oggetto: “Emergenza COVID-19. Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e s.m.i. - DPCM23/02/2020 e provvedimenti successivi - D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 191 - D.lgs. 13/01/2003 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 53 - Ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani - Disposizioni tecnico gestionali per il sistema dei rifiuti urbani”;
RICHIAMATA la Circolare n. 1/2020 “Adeguamenti tecnico-gestionali“, in attuazione delle disposizioni di cui all'OPGR n. 13/2020 (agli atti del SGR - dpc026);
RICHIAMATE le seguenti disposizioni emanate a livello nazionale:
- Circolare dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 12/03/2020 (prot.n. AOO-ISS 0008293), con cui sono state fornite una serie di raccomandazioni in ordine alla corretta gestione dei rifiuti;
- Il documento “Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti - emergenza COVID-19””, approvato dal Consiglio del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale in data 23 marzo 2020, che fornisce indicazioni sulla gestione dei rifiuti nel periodo di emergenza da COVID-19, e in particolare stabilisce che, al fine di prevenire eventuali criticità nel sistema di raccolta e gestione dei rifiuti, si potrebbero valutare interventi per incrementare le capacità di stoccaggio e deposito temporaneo;
- Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2020 (prot.n. 22276), con la quale sono state fornite una serie di indicazioni per le Regioni che intendano avvalersi dello strumento dell'ordinanza contingibile e urgente ex art. 191, D.lgs. 152/2006, per disciplinare forme speciali di gestione dei rifiuti sul proprio territorio al fine di superare l'attuale momento di forte criticità del sistema;
DATO ATTO che la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020 specifica che: “dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto”, anche quando non sono stati utilizzati per finalità sanitarie ma esclusivamente di pulizia dei locali non sanitari potenzialmente contaminati; ma anche in questo caso ci si riferisce a locali dove hanno soggiornato persone affette da COVID-19;
VISTA la Decisione della Commissione 2014/955/UE del 18/12/2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE del 30/12/2014, n. L 370/44), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;
VISTE le seguenti disposizioni:
- il D.lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., che l'articolo 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dispone che qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
- la L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i., in particolare l'art. 53 “Provvedimenti regionali straordinari”;
- il DPR 15 luglio 2003, n. 254 recante: “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179” (GU Serie Generale n. 211 dell'11/09/2003);
- la Delibera del Comitato Interministeriale 27/07/1984 avente per oggetto: “Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 915/1992, concernente lo smaltimento dei rifiuti”;
CONSIDERATO che la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., prevede in particolare:
- all'art. 4 “Competenze della Regione”;
- all'art. 6 “Competenze dei Comuni”, in particolare i commi 1 e 2, lett. f);
- all'art. 53 “Provvedimenti regionali straordinari”, comma 1, che prevede: “omissis .. Il Presidente della
Giunta regionale emana atti per fronteggiare situazioni di necessità e urgenza, in applicazione delle disposizioni e delle procedure di cui all'art. 191 del D.lgs. 152/2006, anche in deroga alle previsioni dei piani vigenti. .. omissis”;
RITENUTO necessario disporre il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, in deroga alle disposizioni vigenti, prevedendo l'assimilazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all'interno di attività economiche-produttive per la tutela da COVID-19, quali mascherine, guanti in lattice, .. etc., ai rifiuti urbani (codice EER 200301), con possibilità di conferimento al Gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, al fine di gestire in modo ordinato e semplificato le conseguenze derivanti dall'emergenza pandemica in corso, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente secondo quanto previsto dall'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
RITENUTO che sussistono i presupposti di cui all'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 53 della L.R. 45/07 e s.m.i., di urgenza, contingibilità e mancanza di strumenti ordinari idonei ad affrontare la situazione determinatasi;
RITENUTO con il presente provvedimento di individuare le disposizioni che sono derogate temporaneamente con il presente provvedimento, ovvero:
• Delibera del Comitato Interministeriale 27/07/1984 avente per oggetto: '“Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 915/1992, concernente lo smaltimento dei rifiuti”;
• DPR 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”;
• L.R. 19/12/2007, n. 45 - art. 6 “Competenze dei Comuni”, commi 1 e 2, lett. f);
VISTA la Relazione del Servizio Gestione Rifiuti - dpc026, con la quale è stato espresso il parere tecnico favorevole del SGR, ai sensi dell'art. 191, co. 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, in deroga alle disposizioni vigenti e con specifico riferimento alle conseguenze tecnico-gestionali e ambientali;
RICHIAMATA la DGR n. 254 del 28.04.2016 “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della DGR n. 790 del 03.08.2007”;
CONSIDERATO altresì, che necessita chiarire in relazione alle disposizioni emanate con l'Ordinanza n. 13/2020 che hanno previsto deroghe temporanee, limitate al periodo emergenziale COVID-19, al quantitativo di rifiuti per operazioni di gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (Messa in Riserva (R13), Deposito preliminare (D15), Deposito temporaneo, .. etc.), per le stesse non è dovuto l'adeguamento delle garanzie finanziarie, ai sensi della DGR n. 254 del 28.04.2016;
RITENUTO pertanto, di disporre con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 53, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i.,
- che i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all'interno di attività economiche-produttive per la tutela da COVID-19, quali mascherine, guanti in lattice, .. etc., sono assimilati ai rifiuti urbani (codice EER 200301), con possibilità di conferimento al Gestore del servizio pubblico nella frazione di rifiuti indifferenziati, previa raccolta degli stessi all'interno di almeno 2 sacchetti, uno dentro l'altro, ben sigillati nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore della Sanità con nota del 12/03/2020 (prot.n. AOO-ISS 0008293) ed a seguito di valutazioni regionali eseguite “caso per caso”, in relazione alle caratteristiche della realtà economico- produttiva e indicazioni, in materia di sicurezza e tutela della salute, delle Autorità sanitarie territorialmente competenti;
- che in caso di presenza nelle attività economiche-produttive di casi positivi al COVID-19, si applicano le vigenti disposizioni di cui all'OPGR n. 13/2020 e Circolare n. 1/2020, riferite alle utenze domiciliari positive al COVID- 19, secondo un principio di precauzione, in accordo con le disposizioni dell'Autorità sanitaria e del Gestore del servizio pubblico;
- che in relazione alle deroghe quantitative per le attività di gestione dei rifiuti, concesse con l'OPGR n. 13/2020 e disposizioni attuative (Circolare n. 1/2020), tenuto conto del carattere temporaneo e straordinario delle misure ivi previste, non sono dovuti gli adeguamenti relativi alle garanzie finanziarie di cui alla DGR n. 254 del 28.04.2016;
RITENUTO inoltre disporre che i Comuni provvedano ad informare la popolazione sul corretto smaltimento dei DPI utilizzati dai cittadini ed al fine di scoraggiare l'inidoneo ed indiscriminato abbandono dei DPI e a rendere più incisive le sanzioni da irrogare in violazione di disposizioni locali, i Comuni devono adottare misure di controllo e sorveglianza in loco da parte degli Agenti della Polizia Locale ed emanare l'applicazione inasprita di sanzioni pecuniarie in base alle violazioni commesse;
RITENUTO che le presenti disposizioni trovano applicazione dalla data della loro approvazione, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria e comunque in relazione ai provvedimenti del Governo in materia di emergenza COVID-19 riferiti all'uso dei DPI;
DATO ATTO che è in corso sul territorio regionale la massima collaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione della gestione dei servizi e l'implementazione delle disposizioni regionali richiede, in ragione dell'evolversi quotidiana dell'emergenza pandemica COVID-19, che siano improntati alla massima operatività, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnico-economica, in un quadro di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti; nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;
RITENUTO di demandare al competente Servizio Gestione Rifiuti - dpc026 le iniziative e gli interventi necessari per il corretto adempimento delle disposizioni di cui al presente provvedimento (es. vademecum con istruzioni da pubblicare sul sito web) e per eventuali adeguamenti di carattere tecnico-gestionale previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale e/o suo delegato e con il Direttore del Dipartimento competente;
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., pubblicata nella G.U. 18.08.1990, n. 192;
VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i., pubblicato nella G.U. 28.09.2000, n. 227, S.O.;
VISTO il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013”;
DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Territorio - Ambiente, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Territorio - Ambiente, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla coerenza del presente provvedimento con i programmi dello stesso;
RILEVATO che non risultano elementi ostativi all'emanazione del presente provvedimento;
ORDINA
per le motivazioni espresse in narrativa che di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte,
1. che i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all'interno di attività economiche-produttive per la tutela da COVID-19, quali mascherine, guanti in lattice, .. etc., sono assimilati ai rifiuti urbani (codice EER 200301), con possibilità di conferimento al Gestore del servizio pubblico nella frazione di rifiuti indifferenziati, previa raccolta degli stessi all'interno di almeno 2 sacchetti, uno dentro l'altro, ben sigillati nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore della Sanità con nota del 12/03/2020 (prot.n. AOO-ISS 0008293) ed a seguito di valutazioni regionali eseguite “caso per caso”, in relazione alle caratteristiche della realtà economico-produttiva e indicazioni, in materia di sicurezza e tutela della salute, delle Autorità sanitarie territorialmente competenti;
2. che in caso di presenza nelle attività economiche-produttive di casi positivi al COVID-19, si applicano le vigenti disposizioni di cui all'OPGR n. 13/2020 e Circolare n. 1/2020, riferite alle utenze domiciliari positive al COVID-19, secondo un principio di precauzione, in accordo con le disposizioni dell'Autorità sanitaria e del Gestore del servizio pubblico;
3. che in relazione alle deroghe quantitative per le attività di gestione dei rifiuti, concesse con l'OPGR n. 13/2020 e disposizioni attuative (Circolare n. 1/2020), tenuto conto del carattere temporaneo e straordinario delle misure ivi previste, non sono dovuti gli adeguamenti relativi alle garanzie finanziarie di cui alla DGR n. 254 del 28.04.2016;
4. che i Comuni provvedano ad informare la popolazione sul corretto smaltimento dei DPI utilizzati dai cittadini e, al fine di scoraggiare l'inidoneo ed indiscriminato abbandono dei DPI;
5. che i Comuni rendano più incisive le sanzioni da irrogare in violazione di disposizioni locali, adottando misure di controllo e sorveglianza in loco da parte degli Agenti della Polizia Locale ed emanando l'applicazione inasprita di sanzioni pecuniarie in base alle violazioni commesse;
6. che in relazione ai punti 1) e 2), ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 53, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i. sono derogate temporaneamente le seguenti normative riferiti all'uso e smaltimento dei DPI:
a. Delibera del Comitato Interministeriale 27/07/1984;
b. DPR 15 luglio 2003, n. 254;
c. L.R. 45/07 e s.m.i.,
7. di demandare al competente Servizio Gestione Rifiuti - dpc026, le iniziative e gli interventi necessari per il corretto adempimento delle disposizioni di cui al presente provvedimento (es. vademecum con istruzioni da pubblicare sul sito web) e per eventuali adeguamenti di carattere tecnico-gestionale previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale e/o suo delegato e il Direttore del Dipartimento competente;
8. che le disposizioni del presente decreto trovino applicazione dalla data di approvazione del presente atto fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria COVID-19 e comunque in relazione a quanto disposto in merito da provvedimenti nazionali;
9. di comunicare il presente provvedimento, a cura del SGR - dpc026, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive; nonché alle Prefetture, al Presidente dell'AGIR, alle Province abruzzesi ed all'ARTA - Direzione Generale;
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione.