Regione Autonoma Valle d’Aosta
Ordinanza, 28 maggio 2020, n. 222
Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978. n. 833 e dell’art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti urbani provenienti da abitazioni di pazienti positivi al SARS-Cov-2 in isolamento obbligatorio, nonché per il conferimento di rifiuti presso residenze socioassistenziali e il conferimento di rifiuti presso le isole ecologiche.


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'art.32 della costituzione;
VTSTO lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta approvato con Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4:
VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n.5 “Organizzazione delle attività regionali di protezione civile”;
VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 “Disciplina del sistema regionale di emergenza - urgenza sanitaria”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RICHIAMATI i seguenti atti e provvedimenti:
- decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COV1D-19”. pubblicalo nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19";
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19" ;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. applicabili sull'intero territorio nazionale";
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuati ve del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'ordinanza del Ministero della salute 20 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" ;
- ordinanza del Ministero della salute 22 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale";
- decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020 "Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020";
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. pubblicalo sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 che, nell’abrogare le disposizioni di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dispone che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, l1 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
RILEVATO che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato il COV1D-I9 come pandemia e un'emergenza pubblica di rilevanza internazionale;
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 207 del 17 maggio 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca dell’ordinanza n. 201 del 12 maggio 2020 e n. 203 del 13 maggio 2020);
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COV1D-19”;
VTSTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
ATTESO che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 prevede:
- all'art. 3. comma 2, che "Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19. È fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi ì mezzi di trasporlo e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti
- all'art. 3, comma 3. che "Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso";
- all'art. 3, comma 4, che "L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene, costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie
VISTA la parte quarta, recante "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e in particolare Part. 191;
CONSIDERATO quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare: “Ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 191, d.lgs. 152/2006 Chiarimenti interpretativi” del 22 aprile 2016, n. 5982;
VISTA la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 “Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti”;
RITENUTO necessario garantire la continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, prevedendo anche misure efficaci per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
CONSIDERATA la necessità, per quanto concerne la raccolta e il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, di dare supporto allo smaltimento dei rifiuti ai cittadini risultati positivi al virus SARS- Cov-2 che dimorano in edifici adibiti ad uso di civile abitazione, in isolamento obbligatorio;
CONSIDERATA la necessità di fornire indicazioni per quanto concerne la raccolta e il conferimento dei rifiuti urbani prodotti nell'ambito di residenze socio-assistenziali;
CONSIDERATA la riapertura dei centri di conferimento comunali e che risulta necessario normare il conferimento di tutte le tipologie di rifiuti ivi ammessi in estensione a quanto disposto dalla revocata ordinanza n. 201 del Presidente della regione del 12 maggio 2020;
CONSIDERATA la nota prot. 8293 del 12/03/2020 dell'Istituto Superiore della Sanità, ed il conseguente Rapporto ISS COVID-19 n.3/2020 aggiornato al 31/03/2020;
VISTA la circolare del 27 marzo 2020 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COV1D 19 - indicazioni”;
CONSIDERATI inoltre i contenuti del documento del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente datato 24 marzo 2020 e denominato “Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti - Emergenza Covidl9”, nel quale vengono specificate alcune ulteriori indicazioni sulla gestione dei rifiuti indifferenziati, specificando tra l’altro che i rifiuti urbani indifferenziati sono classificati con il codice 20 03 01;
RITENUTO tuttavia, visti i dati forniti dalle Autorità Sanitarie e le proiezioni sulla prosecuzione del contagio, sia necessario, in ogni caso, prevedere, nell'ambito del quadro normativo esistente, misure al fine di limitare il più possibile la diffusione del contagio;
ATTESO che la comunità scientifica ha indicato quale unico strumento di prevenzione, in assenza di vaccino o di farmaci specifici, il cosiddetto "distanziamento sociale", oltre ad alcune misure precauzionali;
CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità cd urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
SU PROPOSTA dell'unità di Crisi;
 

ORDINA

Articolo 1
Smaltimento DPI

1. I rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, fazzoletti, visiere, tute monouso, camici, etc.), utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19, da soggetti non positivi al virus SARS-Cov-2 presso utenze domestiche e non domestiche diverse dalle strutture sanitarie, debbono essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato e gestiti con codice 20 03 01.
 

Articolo 2
Gestione dei rifiuti provenienti da abitazioni in cui dimorino soggetti risultati positivi al virus SARS-Cov-2, in isolamento obbligatorio

1. 1 rifiuti, provenienti da abitazioni in cui dimorino soggetti risultati positivi al virus SARS-Cov-2, in isolamento obbligatorio, sono conferiti e raccolti in maniera indifferenziata, senza adempiere agli obblighi di raccolta differenziata; tali rifiuti devono essere confezionati secondo le modalità previste dal Rapporto ISS COVID-19, relativo alle “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”.
2. La raccolta dei rifiuti provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento obbligatorio, è eseguita mediante il sistema “Porta-a Porta”, a seguito di richiesta specifica fatta dall'utente, secondo le modalità che verranno comunicale dal comune territorialmente competente.
3. I soggetti deputati al servizio di prelievo dei rifiuti presso le abitazioni dei soggetti di cui al presente sono le aziende incaricate del servizio di raccolta e smaltimento che devono operare in conformità alle raccomandazioni del Rapporto ISS COV1D-19, relativo alle “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”.
4. È altresì ammesso il ricorso a operatori addestrati tra cui i volontari attivati dal Sindaco ai sensi della legge regionale n. 37/2009 che devono operare in conformità alle raccomandazioni del Rapporto ISS COVID-19, relativo alle “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV- 2".
5. i rifiuti provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al virus SARS- Cov-2, in isolamento obbligatorio, raccolti dai soggetti di cui al punto 4) devono essere conferiti presso uno o più punti di raccolta temporanei comunali dove saranno stuccati in idonei contenitori messi a disposizione dai gestori e utilizzati in maniera tale che possano essere fruibili unicamente dal personale preposto alla raccolta di tale tipologia di rifiuti presso le residenze, ovvero luoghi protetti ed inaccessibili ad altri utenti.
6. I SubATO per la gestione dei rifiuti, in accordo con i Comuni, possono individuare dei punti di raccolta che aggreghino più comuni nel caso in cui sia presente un numero molto limitato di utenze da raggiungere.
7. I rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui dimorino soggetti risultati positivi al virus SARS-Cov-2, sono classificati con codice 20 03 01 e conferiti in discarica avendo cura di garantire la sicurezza nel trasporto e nello stoccaggio degli stessi, in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita del materiale nonché il loro confinamento in zone definite della discarica con copertura giornaliera con un adeguato strato di materiale protettivo, allo scopo di evitare ogni forma di dispersione.
 

Articolo 3
Gestione dei rifiuti prodotti da residenze socio assistenziali pubbliche, e private

1. Residenze socio assistenziali che non hanno pazienti COVID 19 positivi:
• Rifiuti sanitari speciali (se presenti, sono gestiti in accordo al DPR 254/03): il ritiro e lo smaltimento rimangono in capo al produttore degli stessi o. nel caso in cui la gestione infermieristica sia affidata all’Azienda USL della Valle d’Aosta, dall’Azienda stessa;
• Rifiuti assimilati agli urbani: raccolta e trattamento/smaltimento secondo le normali modalità vigenti.
2. Residenze socio assistenziali con pazienti COVID 19 positivi o sospetti COVID 19:
• Tutti i rifiuti sono gestiti come rifiuti sanitari speciali, in accordo al DPR 254/03: il ritiro e lo smaltimento rimangono in capo al produttore degli stessi o, nel caso in cui la gestione infermieristica sia affidata all’Azienda USL della Valle d’Aosta, dall’Azienda stessa.
3. Strutture socio assistenziali che ospitano soggetti aventi funzione di strutture collettive di assistenza per garantire l’isolamento richiesto ai pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivizzati a tampone o dimessi dall’ospedale in condizioni stabili, ma ancora positivi, nonché ai pazienti in assenza di tampone nei quali è stata indicata la necessità di un periodo di quarantena:
• Tutti i rifiuti sono considerati urbani con codice 20 03 01 e gestiti in analogia a quanto disposto dall’art. 1, ad eccezione di eventuali rifiuti sanitari speciali provenienti da limitate attività di cura o infermieristiche, per cui, se presenti, il ritiro e lo smaltimento rimangono in capo al produttore degli stessi o, nel caso in cui la gestione infermieristica sia affidata all'Azienda USL della Valle d’Aosta, dall’Azienda stessa.
4. I rifiuti sanitari speciali di cui ai precedenti tre punti devono essere posizionati all’interno di idonei contenitori e locali di stoccaggio temporaneo;
 

Articolo 4
Computo dei quantitativi

1. I gestori delle discariche mantengono un registro nel quale viene indicata la zona di conferimento ed i quantitativi conferiti giornalieri dei rifiuti di cui agli articoli 2 e 3, comma 3, conferiti per ogni giorno.
2. I quantitativi dei rifiuti urbani indifferenziati di cui agli articoli 2 e 3, comma 3, calcolati secondo le modalità definite al precedente comma non hanno rilievo ai fini del calcolo delle percentuali di raccolta differenziata previsti dalla vigente normativa.
 

Articolo 5
Accesso ai centri di conferimento e isole ecologiche

1. Le misure previste, in merito al “CONFERIMENTO DI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ AGRICOLE PER AUTOCONSUMO, RIFIUTI DERIVANTI DALLA CURA E MANUTENZIONE DI PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI E RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI", dell’ordinanza n. 201 in data 12 maggio 2020, revocata con l’ordinanza 207 del 17 maggio 2020, sono ridefinite nel modo seguente:
• il conferimento è consentito a ciascun soggetto preferibilmente una volta alla settimana e preferibilmente su appuntamento, fatti salvi i soggetti che esercitano attività di impresa;
• durante l’accesso, la permanenza e la circolazione nei centri di raccolta autorizzati è vietato ogni assembramento di persone;
• i gestori dei centri di raccolta adottano, dandone debita informazione al pubblico, specifiche regole in ordine a modalità e orari di accesso e di conferimento, al fine di evitare ogni assembramento di persone;
• all'interno dei centri di raccolta è obbligatorio, da parte di addetti e conferitori, l'uso di guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermo restando l'obbligo di osservanza della distanza interpersonale di almeno un metro.
La presente ordinanza ha validità fino al 31 luglio 2020.
L’inottemperanza alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive e all'autorità d'ambito, nonché ai Sindaci dei comuni della Regione e alla commissione straordinaria presso il Comune di Saint- Pierre.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

Il Presidente della Regione