Tipologia: Accordo Regionale
Data firma: 12 maggio 2020
Parti: Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato-P.M.I., Veneto
Fonte: cpredilizia.veneto.it


Accordo Regionale Settore Edile Artigiano e PMI per la costituzione del Comitato Regionale Veneto Edilizia Artigiana e PMI emergenza COVID-19

Il giorno 12 Maggio 2020 si sono incontrati in videoconferenza: Confartigianato Imprese Veneto, rappresentata dal Presidente ***, assistito dal Presidente della Federazione Edilizia ***, dal Direttore *** e dal Responsabile della divisione Relazioni Sindacali *** e dal Responsabile della categoria edilizia ***; Cna Veneto, rappresentata dal Presidente *** dal Segretario Regionale ***; Casartigiani Veneto, rappresentata dal Presidente ***, assistito dal Segretario Generale *** e dal Responsabile Regionale per le Relazioni Sindacali ***; e Feneal Uil, regionale Veneto rappresentata dal Segretario Generale regionale ***; Filca Cisl, regionale Veneto rappresentata dal Segretario Generale regionale ***; Fillea Cgil, regionale Veneto rappresentata dal Segretario Generale regionale ***.

Art. 1 Premesse
a) che nell'artigianato e nelle piccole e medie imprese edili in Veneto esiste una consolidata storia di relazioni sindacali che ha da sempre privilegiato, tramite la contrattazione collettiva, bilateralità nella dimensione regionale quale sede per la composizione delle istanze e la definizione delle soluzioni attuative a favore delle imprese e dei lavoratori anche nel settore edile artigiano e pmi;
b) che in data 24 Marzo 2020 tra le associazioni nazionali datoriali delle costruzioni tra cui Anaepa Confartigianato, Cna costruzioni, Fiae Casartigiani e Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil nazionali è stato siglato il "Protocollo condiviso per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti del settore edile" e che potrà essere aggiornato e integrato nel tempo dalle medesime parti firmatarie;
c) che il DPCM del 26 Aprile 2020 prevede:
• all'allegato 6 il protocollo del 24 aprile 2020 per le imprese di tutti i settori produttivi condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto tra il Governo e le parti sociali e che tale protocollo all'art. 13 prevede oltre al comitato aziendale anche la costituzione di un comitato territoriale;
• all'allegato 7 il protocollo condiviso del 24 aprile 2020 di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19,già specificazione di quello di cui all. 6, per i cantieri che è stato sottoscritto tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero del lavoro con le associazioni nazionali datoriali delle costruzioni, successivamente sottoscritto anche da Anaepa Confartigianato, Cna costruzioni, Fiae Casartigiani e Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil nazionali per i cantieri pubblici e che tale protocollo all'art. 10 prevede oltre al comitato di cantiere anche la costituzione di un comitato territoriale;
d) che le fonti di cui ai punti b e c del presente articolo sono di seguito definite come i "Protocolli";

Art. 2 Costituzione del Comitato Territoriale per l'emergenza COVID-19
Tutto quanto sopra premesso, con specifico riferimento al secondo punto dell'art. 13 del protocollo di cui all'allegato 6 e al secondo punto di cui all'art. 10 di cui all'allegato 7 del DPCM del 26 Aprile 2020, le parti con il presente accordo costituiscono il comitato territoriale di cui ai Protocolli citati.
Il comitato territoriale ha le seguenti caratteristiche.
a) è denominato "Comitato Regionale Veneto Edilizia Artigiana e Pmi Emergenza COVID-19", di seguito nel presente articolo anche il "Comitato";
b) è composto dai seguenti otto componenti:
• tre rappresentanti delle associazioni datoriali rispettivamente, individuati e sostituibili nel tempo, uno da Confartigianato Imprese Veneto, uno da CNA Veneto e uno da Casartigiani Veneto,
• tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali rispettivamente, individuati e sostituibili nel tempo, uno da Feneal Uil Veneto, uno da Filca Cisl Veneto e uno da Fillea Cgil Veneto;
• due coordinatori in carica nel tempo del Comitato Paritetico Regionale per la promozione della sicurezza e della tutela degli ambienti di lavoro dell'edilizia artigiana e PMI del Veneto (di seguito il CPR);
c) saranno coinvolti nei lavori del Comitato gli RLST previsti dagli accordi istitutivi del CPR;
d) ha la sede in quella del CPR che ne cura anche le funzioni di segreteria nella persona del referente tecnico del CPR che ne cura la convocazione degli incontri;
e) i riferimenti mail, telefono, sito, ecc. sono i medesimi del CPR;
f) non ha personalità giuridica e nei rapporti verso i terzi utilizzerà ove necessario la struttura del CPR;
g) non dispone di un patrimonio in quanto non raccoglie fondi, non gestisce risorse e non ha oneri o costi a carico delle parti costituenti in quanto la partecipazione all'attività del Comitato da parte dei componenti pro tempore individuati è a titolo gratuito;
h) scopo: è la realizzazione di quanto previsto a suo carico dai Protocolli e dalla normativa vigente come applicabile nel tempo in materia;
i) per gli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro opera in applicazione degli accordi sindacali istitutivi il CPR e quelli che regolano l'attività degli RLST, per gli altri aspetti di competenza del Comitato lo stesso si limita a segnalare le esigenze emerse alle parti sociali che adotteranno le eventuali soluzioni e/o le azioni necessarie solo per il tramite di stipula di contratti collettivi o accordi di livello regionale;
j) competenza territoriale: svolge la sua funzione a favore dei datori di lavoro e dei loro dipendenti che applicano il contratto collettivo nazionale e quello regionale del Veneto, siglato dalle parti sociali firmatarie, per i lavoratori delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia ed affini e che aderiscono ad Edilcassa Veneto, la sua funzione permane anche in caso di attività presso cantieri ubicati fuori dal Veneto ove vi operino i medesimi datori di lavoro e/o i loro dipendenti di cui sopra, nella misura in cui permangono gli obblighi di versamento della contribuzione contrattualmente dovuta ad Edilcassa Veneto;
k) durata: temporanea ed emergenziale in quanto la sua funzione è limitata al perdurare del periodo di emergenza dovuta al Covid-19, come determinato dalle autorità competenti con i provvedimenti normativi del caso, cessato lo stato di emergenza Covid-19 viene meno il suo scopo, cessa la sua funzione e il Comitato si scioglie senza necessità di ulteriori atti.
Il Comitato potrà essere unitariamente indicato dalle rispettive associazioni datoriali e organizzazioni sindacali di livello provinciale, quale comitato territoriale competente per ogni Provincia del Veneto per il settore edile artigiano e PMI:
• alle autorità sanitarie locali e agli altri soggetti istituzionali coinvolti in iniziative provinciali/territoriali per il contrasto della diffusione del Covid-19;
• agli organi ispettivi provinciali/territoriali competenti in materia.
Sarà cura delle associazioni artigiane e delle organizzazioni sindacali provinciali di categoria segnalare unitariamente al Comitato le eventuali esigenze emerse nel confronto con i soggetti istituzionali e gli organi di controllo di modo che il Comitato possa adottare le azioni conseguenti.

Art. 3 Adesione al Comitato Territoriale per l'emergenza COVID-19
Dal giorno successivo a quello di stipula del presente accordo si considerano aderenti al costituito Comitato Regionale Edilizia Artigiana e PMI emergenza Covid-19 tutte le imprese che applicano il contratto collettivo nazionale e quello regionale del Veneto siglato dalle parti sociali firmatarie per i lavoratori delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia, vi aderiscono nelle more della loro iscrizione e del perfezionamento dell'invio della prima denuncia mensile alla cassa anche quelle imprese che effettuano la loro prima assunzione.
Le organizzazioni sindacali firmatarie e le associazioni di categoria firmatarie avviseranno le rispettive organizzazioni provinciali per un'opportuna ed efficace diffusione della notizia relativa alla costituzione del Comitato.
Il Comitato potrà fornire su richiesta del singolo datore ove necessario (es. accesso in cantiere in qualità di subappaltatore e/o ove richiesto dal coordinatore dei lavori), idonea attestazione della costituzione del Comitato territoriale con richiesta da veicolare al CPR utilizzando il modello allegato 1.
La richiesta datoriale di attestazione al Comitato potrà avvenire anche per il tramite delle associazioni artigiane provinciali. Il CPR provvederà a dare tempestivo riscontro.
Le imprese che hanno costituito o costituiranno nella propria azienda e/o nei cantieri in cui operano il comitato aziendale o di cantiere dovranno comunicarne gli estremi costitutivi al Comitato Regionale Edilizia Artigiana e PMI emergenza Covid-19 inviando il modello allegato 2 anche ai sensi dell'art. 2 comma 6 del DPCM del 26 Aprile 2020 e s.m.i.
Per la costituzione del comitato aziendale o di cantiere non potranno essere utilizzati gli RLST.
L'azione di eventuali comitati aziendali o di cantiere dovrà uniformarsi alle linee guida e agli ulteriori materiali informativi in materia presenti e mantenuti aggiornati all'evoluzioni delle fonti sul sito www.cpredilizia.veneto.it.
Per RLST nel presente articolo s'intendono i rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza espressi dal sistema CPR i cui nominativi e i riferimenti sono rinvenibili al sito www.cpredilizia.veneto.it

Art. 4 Azioni
Le parti firmatarie per conto del Comitato danno mandato al CPR:
a) di mantenere aggiornati gli elaborati informativi, utili alla corretta applicazione da parte delle imprese delle regole previste dai protocolli e loro s.m.i., ricercando a tal fine anche la collaborazione con centri universitari;
b) di predisporre apposito materiale informativo a beneficio di datori di lavoro e lavoratori anche tramite "pillole" audio/video;
c) di monitorare l'attività di coinvolgimento degli RLST nell'attuazione dei protocolli sicurezza da parte delle imprese artigiane edili e PMI nei cantieri edili;
d) di monitorare l'attività di costituzione di comitati aziendali o di cantiere nel settore;
e) di dotare gli RLST dei DPI necessari per proseguire la loro attività in sicurezza;
f) di definire e mantenere aggiornato un programma di formazione a distanza a beneficio degli RLST e degli addetti individuati delle associazioni artigiane che seguono l'assistenza alle imprese in materia di attuazione dei protocolli sicurezza anticontagio.
Le parti stabiliscono che le azioni di verifica del Comitato delle regole dei protocolli si realizza per il tramite del coinvolgimento degli RLST nelle due seguenti modalità:
4.A
Per le imprese iscritte ad Edilcassa Veneto che utilizzano lo specifico servizio CPR dedicato all'attuazione delle regole dei Protocolli, seguendo le procedure di coinvolgimento previste dall'accordo del 23 Aprile 2020;
4.B
Per le imprese iscritte ad Edilcassa Veneto che non utilizzano lo specifico servizio CPR dedicato di cui all'accordo regionale del 23 Aprile 2020, il coinvolgimento deve avvenire inviando il modello allegato 3 al RLST competente per territorio e al CPR, quale segreteria del Comitato, anche con riferimento ad attuazioni delle regole dei Protocolli sicurezza anticontagio da parte del datore di lavoro già realizzate a far data dal 25 Marzo 2020.
4.C - Attività formative e seminariali
I. Si stabilisce di favorire azioni seminariali e/o formative anche a distanza sincrona o in webinar, che possano anche riconoscere, in convezione con gli albi di riferimento crediti ECM/crediti formativi professionali a favore dei medici competenti, dei medici di base, dei coordinatori di cantieri anche nel dialogo con gli albi professionali di riferimento (periti, geometri, ingegneri, architetti, ordine dei medici, ecc.); a tal fine i soggetti promotori di queste azioni saranno le associazioni artigiane provinciali per il tramite delle loro società di formazione.
II. Si stabilisce che potranno essere attivate azioni formative e/o informative anche a distanza sincrona o webinar rivolte a imprese (titolari, soci, collaboratori) e lavoratori che abbiano per oggetto tematiche relative alla ripresa dell'attività nei cantieri edili e nei luoghi di lavoro in genere in costanza di Covid-19 sia con riferimento alla materia anticontagio (applicazione protocolli, DPI e gestione dei potenziali fattori di rischio derivati da Covid-19, ecc.) che a quella relativa agli strumenti a sostegno delle aziende e dei lavoratori per la ripresa delle attività (incentivi, bonus, indennità, ammortizzatori sociali, accesso al credito, ecc.).
Tali attività formative anche a distanza o seminari anche webinar saranno attivabili in applicazione del presente accordo ad insistere sulle risorse di cui al fondo formazione professionale 0,20% a beneficio dell'immediata operatività in tutte le province venete seguendo le regole e le procedure di cui agli accordi regionali vigenti; a tali eventi sono invitate le organizzazioni sindacali provinciali.

Art. 5 Chiarimento protocolli applicabili al settore
Le parti chiariscono che il protocollo di riferimento per le imprese aventi sede nel Veneto:
• per i cantieri privati è quello di cui all'allegato 6 del DPCM del 26 Aprile 2020
(ART. 1 C presente accordo);
• per i cantieri pubblici è quello di cui all'allegato 7 del DPCM del 26 Aprile 2020
(ART. 1 C presente accordo);

Art. 6 Disposizioni finali
Le parti s'incontreranno per ogni sopraggiunta esigenza necessaria per dare piena e efficace attuazione al presente accordo, comprese eventuali armonizzazione a novità sopraggiunte in materia di competenza del Comitato.

12 maggio 2020
Letto e confermato

Allegati