Tipologia: Accordo
Data firma: 4 giugno 2020
Parti: Società Reale Mutua di Assicurazioni e RSA/Fisac-Cgil, First-Cisl, Uilca, Fna, Snfia
Settori: Credito Assicurazioni, Reale Mutua
Fonte: fisac-cgil.it


Accordo sulla “Distanza fisica di sicurezza” nei locali aziendali per il contenimento dell'emergenza COVID-19

Il giorno 04/06/2020, tra la Capogruppo Società Reale Mutua di Assicurazioni, in proprio e per le Società Italiana Assicurazioni spa, Reale Immobili spa, Reale Ites srl, Banca Reale spa e Blue Assistance spa […], e le RSA delle Società Reale Mutua di Assicurazioni, Italiana Assicurazioni spa, Reale Immobili spa, Reale Ites srl, Banca Reale spa e Blue Assistance spa […] Fisac/Cgil, […] First/Cisl, […] Uilca, […] Fna, […] Snfia

Premesso che
a) con il DPCM 26 aprile 2020 sono state specificate le misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 nella cosiddetta "fase due” e da ultimo, con il DPCM 17 maggio 2020, sono state definite le misure di prevenzione e contenimento per la convivenza con il coronavirus su base nazionale;
b) Reale Group, dal 18/5 u.s., ha avviato il percorso di uscita dal lockdown denominato “Back to Reality”, con la riapertura delle Sedi Direzionali di Torino, Milano e Udine - nel frattempo trasformate per migliorare ulteriormente gli alti standard di protezione già esistenti - creando le basi per un progressivo rientro dei dipendenti in condizioni di sicurezza;
c) in tale ottica e al fine di favorire il mantenimento della distanza fisica di sicurezza tra le persone all'interno dei locali aziendali, le Parti condividono l'utilità di avvalersi di strumenti tecnologici in grado di segnalare a ciascun dipendente il verificarsi delle condizioni di “prossimità critica”;
si conviene quanto segue:
1. in via sperimentale a decorrere dalla data di firma del presente accordo e fino al 31/7/2020, a ciascun dipendente che presta l'attività lavorativa nelle sedi di Torino (via Corte d'Appello 11 e Bertola Building), Milano (Via Traiano 18) e Udine (Via Puintat 2) verrà consegnato un “sensore di prossimità indossarle", sotto forma di badge (in allegato le specifiche tecniche), in grado di segnalare in tempo reale al possessore il verificarsi di condizioni di “prossimità critica", attraverso segnalazioni acustiche e/o luminose;
2. tale dispositivo, che deve essere indossato da tutti i dipendenti presenti nelle sedi indicate al precedente punto 1, è attivo esclusivamente all'interno dei locali aziendali e non prevede l'associazione con gli identificativi personali del possessore, il tracciamento dei dati, né alcuna tecnica di geolocalizzazione: l'evento di “prossimità critica" viene infatti rilevato dalla distanza tra i sensori (uguale o inferiore a 1,5 m.) e non dalla loro posizione reciproca; ciò premesso il dipendente dovrà portare il dispositivo con sé ogni qualvolta si sposta dalla propria postazione di lavoro; il mancato utilizzo del dispositivo non avrà tuttavia conseguenze sul piano disciplinare;
3. ferme le condizioni di anonimato e di assenza di tracciamento indicate al punto 2), per finalità igienico-sanitarie il badge è assegnato in custodia al dipendente per tutta la durata della sperimentazione; l'Azienda fornirà ulteriori dettagli operativi all'atto della consegna;
4. le Parti si incontreranno entro il 7/7/2020 per una verifica congiunta della sperimentazione di cui al presente accordo e, nel contesto delle misure di contenimento della pandemia Covid-19, per confrontarsi sulla necessità di una diversa configurazione del sistema e/o dei dispositivi in uso.
Il presente accordo e l'allegato si intendono sottoscritti essendo tutte le persone indicate presenti in collegamento video e reciprocamente riconoscibili.

Allegato