• Datore di Lavoro
  • Infortunio sul Lavoro
  • Informazione, Formazione, Addestramento

Responsabilità per la caduta di un lavoratore mentre stava smantellando un tetto in lastre di cemento-amianto di un capannone.

Il reato di lesioni colpose era stato addebitato al M., quale datore di lavoro: la sua responsabilità era ritenuta proprio sotto il duplice profilo della mancanza di organizzazione nell'impresa dei mezzi antinfortunistici e del loro mancato utilizzo nel caso concreto e per aver omesso di fornire al lavoratore un'adeguata formazione in materia di sicurezza del lavoro, comprendente la conoscenza dei rischi specifici derivanti dalle mansioni svolte.

Era poi stato contestato il reato di favoreggiamento allo S., altro dipendente del datore di lavoro, perchè, dopo che era stato commesso il reato di lesioni, aiutava il M. a mutare lo stato dei luoghi (ripristino della copertura del tetto, eliminazione delle tracce di sangue, posizionamento in loco, all'interno del capannone, di un ponte mobile), in modo da far credere che il P. fosse caduto da detto ponte mobile anzichè dal tetto; lo S., inoltre, aveva reso dichiarazioni mendaci alla polizia giudiziaria.

Propongono entrambi ricorso in Cassazione.

Il ricorso di M. non merita accoglimento.

Con riferimento alla posizione di tale ricorrente, osserva preliminarmente la Corte che il reato contestatogli è prescritto.
Correttamente, afferma la Corte, "i giudici di merito hanno ritenuto, con riferimento alla specie, assolutamente inadeguato il tipo di formazione nei riguardi del P. che rivestiva la qualifica di apprendista, rispetto agli obiettivi del D.Lgs. n. 626 del 1994.
Per quel che riguarda, poi, le misure di sicurezza approntate nel cantiere in cui è avvenuto l'incidente e l'effettivo utilizzo di tali misure, la sentenza ritiene motivatamente confermate da riscontri, e non smentite in modo decisivo da elementi di segno contrario, le dichiarazioni del P. il quale ha riferito che i responsabili dell'impresa lo stimolavano a eseguire in fretta il lavoro; che lo invitavano a trascurare di adottare le misure di sicurezza; che nessuno aveva controllato il modo in cui stava eseguendo lo smontaggio del tetto; che gli era stato detto di camminare sul ferro, cioè sulla intelaiatura costituita da ferri che assicuravano l'amianto alla struttura dell'edificio proprio per evitare di mettersi la cintura e fare prima; che non erano state collocate sul tetto le assi di legno per evitare di camminare direttamente sopra l'amianto di copertura.
La Corte d'appello, su tali questioni, ha replicato che, se il teste Sc. ha riferito che, in effetti, la fune di aggancio delle cinture di sicurezza era stata posta in opera, nulla ha detto sulla presenza dei tavoloni di legno che dovevano assicurare l'operazione di smantellamento senza camminare direttamente sulle lastre di amianto.
L'assicurazione di tali tavoloni era prevista nel piano di lavoro approvato dalla ASL e non ha senso giungere al giudizio di legittimità per sollevare, per la prima volta, la questione (di cui non v'è traccia nell'atto di appello) che i tavoloni non potevano essere alloggiati nel caso di specie, perchè ciò non risulta dalla sentenza impugnata e non può essere fatto luogo a tale accertamento in questa sede. Sono rimaste poi senza smentita tutte le altre affermazioni ora riportate del P..
L'imputato M., che non era presente in cantiere pur essendo anche direttore dei lavori, doveva assicurasi circa l'effettivo impiego da parte del P. dei mezzi di sicurezza predisposti anzichè pretendere il contrario dai propri dipendenti per ragioni di celerità del lavoro."

Per quanto riguarda S., la Corte, nell'accogliere il ricorso, prende atto che l'imputato svolgeva funzioni di operaio anziano da lungo tempo dipendente dell'impresa ed era la persona di maggiore esperienza e anche di autorità al momento dell'incidente occorso nella attività di smontaggio del tetto, tanto che svolgeva le funzioni di caposquadra.
S. doveva dunque verificare le condizioni di lavoro e impedire al P. di avventurarsi sul tetto senza mezzi di protezione.
La sua posizione lo esponeva al rischio di un'imputazione di concorso nel reato sub a). Nel mutare lo stato dei luoghi dopo l'incidente per far apparire che esso si era verificato in modo diverso e nel rispetto delle misura antinfortunistiche, in realtà non rispettate, egli, oltre a favorire il suo datore di lavoro finiva per favorire anche se stesso. 
La Corte continua affermando di essere "consapevole del persistente contrasto giurisprudenziale in punto di volontarietà della causazione del pericolo da parte dello stesso agente ai fini della applicabilità dell'esimente di cui all'art. 384 c.p. nel senso che una parte considerevole della giurisprudenza (come pure della dottrina) ritiene che la causa di esclusione della punibilità di cui alla citata norma sia un'ipotesi speciale della esimente di carattere generale dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p., onde si dovrebbe estendere alla causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p. il requisito implicito della "non volontarietà" del pericolo causato. Non reputa però la Corte di poter aderire a tale impostazione, ritenendo comunque quest'ultima norma specificamente volta a garantire il diritto di difesa.
Per tali considerazioni la Corte ritiene che debba essere applicata allo S. la causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p., in quanto egli ha posto in essere le attività addebitategli essendo stato costretto dalla necessità di salvare sè medesimo da un grave e inevitabile nocumento nella libertà."


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AGRO' Antonio Stefano - Presidente -
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere -
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere -
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere -
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.A., n. a (OMISSIS);
S.M., n. a (OMISSIS);
nei confronti della:
sentenza in data 17 luglio 2008 della Corte d'appello di Firenze;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLLA Giorgio;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione;
udito il difensore avvocato NICOLAIS Lucio per M..

FattoDiritto

Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze, a seguito di impugnazione di M.A. e S.M., ha confermato quella del Tribunale di Lucca in data 21 maggio 2007 che aveva condannato alle pene ritenute di giustizia, il primo per il reato di lesioni colpose aggravate, e il secondo per il reato di favoreggiamento (reati rispettivamente di cui ai capi A e B).
(Commessi in (OMISSIS)).
Ha condannato, altresì, i predetti al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede e al pagamento di una provvisionale, provvisoriamente esecutiva, di Euro 15.000,00 a carico del M. e di Euro 5.000,00 a carico dello S..
Il reato di lesioni colpose era stato addebitato al M., quale legale rappresentante della "Edilpi s.a.s" per avere cagionato al proprio dipendente P.M. lesioni (dalle quali conseguiva un indebolimento permanente delle funzioni della deambulazione e della masticazione) conseguenti alla caduta da un'altezza di circa sei metri mentre stava lavorando allo smantellamento di un tetto in lastre di cemento - amianto di un capannone, che cedeva sotto il peso dello stesso P., a causa della mancata predisposizione e della mancata concreta utilizzazione di mezzi di protezione collettiva e personale.
Al M. era stato contestata la produzione dell'evento per avere omesso di fornire al lavoratore un'adeguata formazione in materia di sicurezza del lavoro, comprendente la conoscenza dei rischi specifici derivanti dalle mansioni svolte.
Il reato di favoreggiamento era stato, invece, contestato allo S., perchè, dopo che era stato commesso il reato di lesioni, aiutava il M. a mutare lo stato dei luoghi (ripristino della copertura del tetto, eliminazione delle tracce di sangue, posizionamento in loco, all'interno del capannone, di un ponte mobile), in modo da far credere che il P. fosse caduto da detto ponte mobile anzichè dal tetto; lo S., inoltre, aveva reso dichiarazioni mendaci alla polizia giudiziaria circa il luogo dove lavorava l'infortunato e la presenza del ponte mobile al momento dell'infortunio.
La Corte d'appello riteneva fondato l'assunto accusatorio in ordine alla mancata predisposizione e alla mancata concreta loro utilizzazione delle misure di protezione in base, anzitutto, alle dichiarazione della vittima la quale aveva riferito che mentre era sul tetto per la sua rimozione questo si era improvvisamente sfondato; che era caduto all'interno del capannone; che era rimasto privo di sensi e che si era risvegliato in terra.
Aggiungeva il P. di essere stato sollecitato a svolgere il lavoro senza l'adozione di cautele antinfortunistiche per una rapida esecuzione dell'appalto.
Osservava, in linea generale, la Corte che, anche ammesso che l'impresa disponesse dei necessari mezzi antinfortunistici, ciò non esonerava da responsabilità il datore di lavoro, essendo necessario che "a detta disponibilità si accompagnino un'adeguata organizzazione dei mezzi medesimi ed il controllo sul loro utilizzo da parte dei lavoratori".
La responsabilità del M. era ritenuta - sempre secondo le dichiarazioni del P. - proprio sotto il duplice profilo della mancanza di organizzazione nell'impresa dei mezzi antinfortunistici e del loro mancato utilizzo nel caso concreto.
Era stato disatteso, in particolare, il "piano di lavoro", predisposto dalla "Edilpi s.a.s." che prevedeva la sistemazione ai lati del tetto di una corda di acciaio in tensione in modo da consentire agli operai di lavorare sempre con le cinture di sicurezza date in dotazione agganciate alla corda, e che contemplava l'utilizzo di tavole di legno poste, via via, sul tetto, in modo di permettere di smontare quelle che si trovavano davanti all'operatore.
Il teste Sc., che aveva partecipato alle indagini sull'incidente, aveva riferito circa la presenza della fune di acciaio, ma nulla aveva detto sulla presenza delle tavole di legno, la cui disponibilità era stata espressamente esclusa dalla parte lesa.
Sulla concreta utilizzazione dei mezzi di cautela, il P. ribadiva che più volte l'impresa aveva sollecitato a non osservare le norme di sicurezza relative piuttosto che a osservarle; ciò che era confermato dall'accertamento che P., il quale stava operando sul tetto insieme con altri operai, non era risultato dotato di alcun mezzo di trattenuta al momento del fatto, e che nessuno gli aveva mosso obiezioni o richiami in proposito.
La veridicità del racconto del P. era stata definitivamente confermata dall'accertato tentativo, posto in essere subito dopo l'infortunio, da parte dell'impresa, di impedire la ricostruzione dei fatti, mettendo in essere attività volte a far apparire che l'infortunio si era verificato in altro modo.
Dalle deposizioni dei testi Pr. e Se., soccorritori che erano sul posto alle 13,30, e del teste Sc., tecnico della prevenzione della ASL (OMISSIS) di Lucca, giunto sul luogo alle ore 16,30, si ricavava che in tale lasso di tempo si era eliminata dal pavimento del capannone ogni traccia di sangue e ogni altro elemento probatorio, e si era provveduto alla immediata chiusura del foro che si era aperto sul tetto e nel controsoffitto.
Con riferimento alla posizione dello S., costui, aveva dichiarato, allo scopo di far apparire agli intervenuti una dinamica diversa dell'incidente, che l'infortunato, al momento dell'incidente, si trovava all'interno del capannone, e, dopo l'incidente, era stato soccorso disteso in terra a poca distanza da un "ponte svilupparle" che si trovava in posizione sollevata, all'evidente scopo - secondo la Corte d'appello - di far capire che l'operaio non era caduto dal tetto bensì "per qualche strano accidente" dal ponte stesso, del quale peraltro i soccorritori non avevano trovato alcuna presenza in prossimità del punto in cui la vittima era caduta in terra.
Tali dichiarazioni erano palesemente false in base agli accertamenti eseguiti.

Avverso la sentenza propongono ricorso entrambi gli imputati, per mezzo dei difensori, che deducono quanto segue.
In via preliminare osservano che la mancata sospensione del pagamento della provvisionale richiesta alla Corte d'appello avrebbe potuto pregiudicare, in caso di esito del giudizio loro favorevole, le restituzioni, non essendo la parte lesa in condizioni economiche tali da poterlo fare.
Hanno chiesto che fosse sospesa l'esecuzione della condanna civile in pendenza di ricorso per cassazione.
La difesa del M., con un primo mezzo, censura la sentenza impugnata per mancanza di motivazione e violazione di legge processuale (art. 546, comma 1, lett. e)) e sostanziale (D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 4 e 5).
La Corte d'appello ha completamente omesso di motivare, nonostante specifico motivo di appello, su uno dei tre fondamentali profili della contestazione, vale a dire quello di non avere fornito la "Edilpi s.a.s." al P. adeguata informazione e formazione sui rischi inerenti al suo lavoro (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 22), sia con riferimento ai rischi di contaminazione da amianto, sia da un punto di vista specifico del rischio del lavoro tipico nei cantieri edilizi e in particolare sui rischi di cadute, laddove le prove assunte in giudizio dimostravano che tali informazioni e formazione erano state fornite garantendo la partecipazione del lavoratore a un corso ad hoc.
Ciò sarebbe emerso in particolare da un documento firmato dal P. in cui costui riconosceva di avere preso parte a corsi di formazione aventi a oggetto i temi anzidetti.
Tale profilo era decisivo ai fini della decisione, perchè incideva direttamente sulla valutazione dei due ulteriori profili di responsabilità contestati al datore di lavoro, riguardanti la mancata predisposizione e concreta utilizzazione sui mezzi di sicurezza su cui si sofferma la sentenza (D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 4 e 5).
Una preliminare valutazione dell'adempimento di tale obbligo da parte del datore di lavoro sarebbe stata essenziale per l'apprezzamento degli ulteriori due profili di responsabilità che risulterebbero falsati se non esaminati alla luce dell'aspetto di cui al presente motivo di ricorso.
Con altro mezzo, lamenta la contraddittorietà e illogicità della motivazione relativamente alla ritenuta attendibilità del P., sulla quale la Corte d'appello ha motivato per relationem alla sentenza del Tribunale che ha ritenuto la deposizione precisa e circostanziata, oggettivamente credibile, coerente e ragionevole, nonchè corroborata da elementi obiettivi di prova, quali le deposizioni dei soccorritori in ordine al foro nel soffitto e alla mancanza di piattaforma mobile, e la consulenza medico - legale, che ha riconosciuto la compatibilità delle lesioni col racconto della parte lesa.
Sennonchè, tali attributi si riferiscono alla parte della deposizione con cui si è ricostruito l'infortunio, ma non alla parte in cui si riferiscono alla pretesa violazione del M. in tema di misure protettive e di frequentazione del corso formativo e informativo che la società aveva predisposto e al quale anche il P. aveva partecipato.
L'attendibilità di quest'ultimo era stata contestata dal ricorrente e la Corte d'appello sarebbe incorsa in vizio logico nel giustificare la riconosciuta attendibilità del teste con riguardo a tale ultima parte delle dichiarazioni, con le quali la parte lesa ha riferito in modo generico circa gli stimoli da parte del datore di lavoro a non osservare le norme di sicurezza e in contrasto con altre risultanze dibattimentali (lo Sc. ha riferito della esistenza dei cavi di tenuta e della presenza nel cantiere delle prescritte imbracature).
Della testimonianza di quest'ultimo non si era tenuto conto, come non si era tenuto conto delle testimonianze M. - sorella dell'imputato - e Ma. senza che si fosse dato conto dei motivi per cui la deposizione P. doveva prevalere sulle altre.
Deduce ancora, con altro motivo, la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 27 Cost. e art. 40 c.p. in relazione all'art. 609 c.p.p., comma 2.
Non si comprende per quale motivo la sentenza estenderebbe anche al ricorrente la mutazione dello stato dei luoghi per la quale S. è stato condannato per favoreggiamento.
Tale vicenda non ha a che vedere con l'accusa mossa al M. e non può costituire prova a carico del M..
Con riferimento all'art. 609 c.p.p., comma 2, deduce, con il quarto motivo, le stesse doglianze relativamente al D.P.R. n. 164 del gennaio 1956, art. 10.
La mancata organizzazione dei mezzi per la sicurezza si sarebbe quindi risolta nella mancanza dei tavoloni che avrebbero consentito di procedere al lavoro evitando lo sfondamento del tetto.
Tale mancanza sarebbe stata ritenuta dalla Corte d'appello solo per il fatto che il teste Sc. non aveva fatto riferimento, nella sua deposizione, a tali tavoloni.
La circostanza, però, sarebbe dovuta risultare dal verbale di accertamento e irrogazione di prescrizioni redatto da Sc. e da B.R., perchè non sarebbe certo potuta sfuggire ai verbalizzanti. Comunque, tali tavoloni non avrebbero potuto essere collocati ontologicamente su un tetto che non si prestava a tale tipo di operazione, perchè non potevano coprire l'intera superficie del tetto.
Quindi la carenza non avrebbe avuto alcuna efficienza causale in ordine al verificarsi dell'evento. L'unico mezzo di sicurezza sarebbe stato quello di indossare le cinture con bretelle (D.P.R. n. 164 del gennaio 1956, art. 10) agganciandole al cavo di acciaio, ciò che il P. non aveva fatto, laddove il sistema era stato regolarmente approntato.
Quanto alle sollecitazioni del datore di lavoro riferite dal P. a operare senza l'osservanza delle regole di cautela, il ricorrente deduce, con il quinto motivo, che la sentenza impugnata si limita a riportarsi a quella di primo grado, affermando che nessuno aveva mosso obiezione o rilievi a che il P. si avventurasse sul tetto senza cintura nonostante la presenza di altri colleghi, e che, stanti le dichiarazioni della vittima, era indifferente se sul cantiere si trovasse o meno il padre dell'imputato.
La difesa di S. deduce, con un primo motivo, l'assenza di motivazione e la violazione di legge con riferimento agli artt. 378 e 43 c.p.
La Corte d'appello non avrebbe motivato in alcun modo sull'esistenza dell'elemento soggettivo consistente nella volontà e consapevolezza di favorire il M., desunta dalla Corte sulla base delle semplici dichiarazioni mendaci dello stesso imputato sulla dinamica del sinistro.
Con altro mezzo, lamenta la conferma della misura della pena da parte della Corte d'appello, pur dopo avere dubitato sul contributo dato dall'imputato alla artificiosa ricostruzione dei luoghi.
Infine, con l'ultimo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'art. 384 c.p.
Il giorno dell'incidente l'imputato aveva il ruolo di caposquadra.
Esistevano dunque circostanze obiettive attuali e concrete per essere coinvolto nelle indagini per violazione dei suoi obblighi di controllo. Egli pertanto non era punibile ai sensi della norma ora richiamata (la questione sarebbe rilevabile ex officio in cassazione anche in mancanza di motivo di appello).

Il ricorso di M. non merita accoglimento.

Con riferimento alla posizione di tale ricorrente, osserva preliminarmente la Corte che il reato contestatogli è prescritto.
Il fatto si è verificato il (OMISSIS). Il termine di prescrizione applicabile è quello previsto dalla nuova disciplina della prescrizione, poichè era ancora in corso il processo di primo grado alla data di entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005.
La lesione personale (grave) cagionata rientra nella previsione di cui all'art. 590, comma 3.
Il termine di prescrizione è dunque quello massimo di sei anni di cui al nuovo testo dell'art. 157 c.p., comma 1. Considerato l'aumento di un quarto previsto dall'art. 160 c.p., comma 3, e art. 161 c.p., comma 2, detto termine deve ritenersi prolungato sino a sette anni e sei mesi.
E' quindi scaduto il 19 agosto 2008.
Vertendosi in ipotesi di procedimento in cui l'imputato è stato condannato al risarcimento dei danni con provvisionale, questa Corte deve decidere ai sensi dell'art. 578 c.p.p. sulla impugnazione ai soli effetti dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
In proposito va osservato che il peculiare giudizio demandato ai Giudici di legittimità dalla norma in esame non può essere condotto che secondo le regole e i limiti del sindacato istituzionale della Corte suprema.
Essendo stati dedotti, nel caso, tutti vizi di motivazione della sentenza impugnata vanno ricordati i principi consolidati, più volte affermati dalle sezioni unite, secondo i quali esula dal sindacato della Corte di cassazione il potere di dare una rilettura dei fatti posti a fondamento della decisione, la cui ricostruzione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. un., n. 6402, dep. 2 luglio 1997, Dessimone).
Va anche ricordato che le sezioni unite (Sez. un., n. 930, dep. 29 gennaio 1996, Clarke), nel ribadire tali principi, hanno osservato che compito del giudice di legittimità in caso di deduzione di vizio di motivazione è quello di verificare se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione dando esaustiva risposta alle deduzioni delle parti e abbiano applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di tali conclusioni.
E ancora, di particolare rilievo è l'ulteriore principio stabilito dalle sezioni unite (Sez. un., n. 24 dep. 16 dicembre 1999, Spina), secondo cui il sindacato di legittimità sulla illogicità della motivazione riguarda i rilievi di macroscopica evidenza, restando irrilevanti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento.
Uno dei corollari fondamentali di tali principi è quello indicato ancora una volta dalle sezioni unite (Sez. un., n. 2110, dep. 23 febbraio 1996, Fachini) in forza del quale la Corte suprema non può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, giacchè tale giudizio è attribuito al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottrae al sindacato di legittimità.
Tali ultimo principio ha un'importanza decisiva nel caso di specie in cui la doglianza cruciale del ricorrente concerne la inattendibilità del P., le cui dichiarazioni sono state, invece, ritenute capaci, dai Giudici di merito, di contrastare efficacemente, sulla ricostruzione dei fatti, ogni altra risultanza processuale.
Il nucleo fondamentale dei motivi di ricorso, come accennato, riguarda l'asserita (dai giudici di merito) attendibilità del P., ritenuto invece dalla difesa teste inattendibile.
Tale filo conduttore del ricorso, consente di affrontare l'esame congiunto dei motivi 1 ) 2) 4) e 5) del M., motivi che hanno tutti per presupposto la contestazione dell'adeguatezza della motivazione su tale punto.
Sulla attendibilità del P., la Corte d'appello si riporta in linea generale, del tutto legittimamente, alla conforme sentenza di primo grado (v., in proposito, Sez. un., n. 17, dep. 21 settembre 2000, Primavera), osservando che nella sede di appello erano state sollevate solo generiche considerazioni sulle dichiarazioni di detto teste, definite contraddittorie e prive di valore dimostrativo.
La sentenza di primo grado da, al contrario, una completa e logica motivazione sulla attendibilità, in generale, del teste P., ritenendo la sua deposizione precisa e circostanziata e osservando come la vittima abbia dato una versione del tutto precisa sull'incidente; versione corroborata da tutti i riscontri sulla sua esatta dinamica (pagg. 5 - 7 della sentenza del Tribunale).
Ma, al di là delle considerazioni della difesa, la sentenza impugnata, anche servendosi del meccanismo della motivazione per relationem, offre una esaustiva e adeguata giustificazione su ciascuno dei capisaldi delle dichiarazioni fornite dal P. e poste a base della dichiarazione di responsabilità.
Quanto alla mancata offerta da parte della ditta del M. di un'adeguata informazione e formazione del P. sui rischi del lavoro che doveva eseguire in generale in seno all'azienda, la risposta ai motivi di appello è data dalla sentenza impugnata con rinvio alla motivazione della sentenza del primo giudice, capace di contrastare e superare ogni doglianza del ricorrente.
Alle pagg. 10 e 11 di tale sentenza si ricorda che P. ha affermato di avere sottoscritto "pro forma" un documento di partecipazione a un corso sui danni da amianto (danni che non hanno a che vedere sul tipo di evento del reato contestato nel presente giudizio), consistito in un solo colloquio nella settimana anteriore al fatto, come confermato in una pur generica testimonianza dello stesso teste a discarico Ma. (che peraltro, come si legge nel ricorso, ha detto di non ricordare di avere mai visto l'imputato nei corsi da lui tenuti per conto della "Edilpi s.a.s.").
La sentenza di primo grado da conto anche della deposizione di M.M. (sorella dell'imputato) prospettando giustificati dubbi sulla sua attendibilità, ma comunque rilevando che proprio la stessa teste ha confermato che la formazione cui era stato sottoposto il P. era più che altro finalizzata al rischio di contaminazione da amianto e che l'istruzione sulla sicurezza sul rischio da lavori edili era data sui cantieri.
Correttamente i giudici di merito hanno ritenuto, con riferimento alla specie, assolutamente inadeguato tale tipo di formazione, nei riguardi del P. che - non si dimentichi - rivestiva la qualifica di apprendista, rispetto agli obiettivi del D.Lgs. n. 626 del 1994.
Per quel che riguarda, poi, le misure di sicurezza approntate nel cantiere in cui è avvenuto l'incidente e l'effettivo utilizzo di tali misure, la sentenza ritiene motivatamente confermate da riscontri, e non smentite in modo decisivo da elementi di segno contrario, le dichiarazioni del P. il quale ha riferito che i responsabili dell'impresa lo stimolavano a eseguire in fretta il lavoro; che lo invitavano a trascurare di adottare le misure di sicurezza; che nessuno aveva controllato il modo in cui stava eseguendo lo smontaggio del tetto; che gli era stato detto di camminare sul ferro, cioè sulla intelaiatura costituita da ferri che assicuravano l'amianto alla struttura dell'edificio proprio per evitare di mettersi la cintura e fare prima; che non erano state collocate sul tetto le assi di legno per evitare di camminare direttamente sopra l'amianto di copertura.
La Corte d'appello, su tali questioni, ha replicato che, se il teste Sc. ha riferito che, in effetti, la fune di aggancio delle cinture di sicurezza era stata posta in opera, nulla ha detto sulla presenza dei tavoloni di legno che dovevano assicurare l'operazione di smantellamento senza camminare direttamente sulle lastre di amianto.
L'assicurazione di tali tavoloni era prevista nel piano di lavoro approvato dalla ASL e non ha senso giungere al giudizio di legittimità per sollevare, per la prima volta, la questione (di cui non v'è traccia nell'atto di appello) che i tavoloni non potevano essere alloggiati nel caso di specie, perchè ciò non risulta dalla sentenza impugnata e non può essere fatto luogo a tale accertamento in questa sede. Sono rimaste poi senza smentita tutte le altre affermazioni ora riportate del P..
L'imputato M., che non era presente in cantiere pur essendo anche direttore dei lavori, doveva assicurasi circa l'effettivo impiego da parte del P. dei mezzi di sicurezza predisposti anzichè pretendere il contrario dai propri dipendenti per ragioni di celerità del lavoro.
E se anche il M. aveva nominato suo vice il padre A., risulta dalle dichiarazioni dei soggetti richiamate a pag. 6 della sentenza di secondo grado che quest'ultimo era giunto in cantiere dopo l'incidente.
Infine è da osservare che la mancata considerazione delle dichiarazioni di M.M. in punto di reale fornitura ai dipendenti dell'impresa dei sistemi di sicurezza (in particolare le imbracature a cosciale) resta priva di significato, in quanto la fornitura degli apparati di sicurezza ai lavoratori non esaurisce l'obbligo del datore di lavoro (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) se non si pongano in essere, da parte dei soggetti tenuti a garantire una continua vigilanza, tutte quella attività volte ad assicurare che nel singolo caso concreto i dipendenti ne facciano effettivamente uso.
Tanto è sufficiente per affermare la corretta applicazione della legge penale da parte della Corte d'appello nel ritenere la responsabilità del M..
Appare circostanza accessoria (motivo sub 4), valevole per confermare l'attendibilità del P., e assolutamente non necessaria per confermare la colpa del M. nell'accaduto, quella della attribuzione anche a costui dei comportamenti posti in atto materialmente dal coimputato S., volti a mutare lo stato dei luoghi subito dopo l'incidente in modo da far apparire che lo stesso si sia verificato in circostanze difformi da quelle reali.
Vi è in atti un gravissimo elemento indiziario sul fatto che tali comportamenti siano attribuibili anche al M. riportato nella pag. 4 della sentenza di primo grado. M. e S. sono andati a trovare l'infortunato in ospedale istigandolo a riferire che l'incidente si era verificato nel modo rappresentato ad arte dal S.. Ciò che lo S. in un primo tempo aveva fatto, per poi ritrattare e riferire la verità.
Le sentenza di primo grado da per scontato che tale comportamento sia stato posto in essere d'accordo tra i due imputati.
Sta di fatto che in ordine a tale ricostruzione non vi sono se non generiche contestazioni nell'atto di appello.
In ogni caso La Corte d'appello considera il fatto, del tutto legittimamente, come riscontro importante della attendibilità del P. e non come elemento di prova della responsabilità del M..

Per quanto attiene al ricorso di S.M., ritiene la Corte che esso debba essere accolto essendo fondato il motivo terzo di ricorso con assorbimento degli altri.
Tale imputato, da quel che risulta dalle decisioni di merito, svolgeva funzioni di operaio anziano da lungo tempo dipendente dell'impresa ed era la persona di maggiore esperienza e anche di autorità al momento dell'incidente occorso nella attività di smontaggio del tetto, tanto che svolgeva le funzioni di caposquadra (al momento dell'incidente erano presenti nel cantiere lo S., altro operaio (OMISSIS) assunto da pochi giorni e l'infortunato: v. pag. 3 della sentenza di primo grado).
S. doveva dunque verificare le condizioni di lavoro e impedire al P. di avventurarsi sul tetto senza mezzi di protezione. La sua posizione lo esponeva al rischio di un'imputazione di concorso nel reato sub a). Nel mutare lo stato dei luoghi dopo l'incidente per far apparire che esso si era verificato in modo diverso e nel rispetto delle misura antinfortunistiche, in realtà non rispettate, egli, oltre a favorire il suo datore di lavoro finiva per favorire anche se stesso.
Il problema della applicabilità nei suoi confronti della esimente di cui all'art. 384 c.p. si pone ex officio nonostante la questione non sia stata dedotta dal ricorrente con l'atto di appello, vertendosi in ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p..
La Corte è consapevole del persistente contrasto giurisprudenziale in punto di volontarietà della causazione del pericolo da parte dello stesso agente ai fini della applicabilità dell'esimente di cui all'art. 384 c.p. nel senso che una parte considerevole della giurisprudenza (come pure della dottrina) ritiene che la causa di esclusione della punibilità di cui alla citata norma sia un'ipotesi speciale della esimente di carattere generale dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p., onde si dovrebbe estendere alla causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p. il requisito implicito della "non volontarietà" del pericolo causato.
Non reputa però la Corte di poter aderire a tale impostazione, ritenendo comunque quest'ultima norma specificamente volta a garantire il diritto di difesa.
Per tali considerazioni la Corte ritiene che debba essere applicata allo S. la causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p., in quanto egli ha posto in essere le attività addebitategli essendo stato costretto dalla necessità di salvare sè medesimo da un grave e inevitabile nocumento nella libertà.
Conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti del M. perchè il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili a suo carico.
La sentenza stessa va invece annullata senza rinvio nei confronti di S.M., trattandosi di persona non punibile perchè il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del M.A. perchè il reato è estinto per prescrizione ferme restando le statuizioni civili. Annulla senza rinvio la medesima sentenza nei confronti di S.M. trattandosi di persona non punibile perchè il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art 384 c.p..
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2009