- Datore di Lavoro
- Infortunio sul Lavoro
- Informazione, Formazione e Addestramento
- Committente
- Appalto e Contratto d'opera
Responsabilità, per omicidio colposo, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato di una spa committente in cooperazione colposa tra di loro e con i rappresentanti della ditta appaltatrice s.n.c. Budelli & Galfrascoli quali datori di lavoro della vittima.
Il lavoratore, trovandosi ad eseguire intervento di manutenzione sul tetto del capannone "reparto trance" della s.p.a., poggiava i piedi su di una copertura di lastre di vetroresina che cedeva rovinosamente, facendolo precipitare all'interno del capannone e provocandogli lesioni personali gravissime costituite da un diffuso e grave politraumatismo, da cui derivava pressocchè immediato decesso.
L'addebito mosso agli imputati è di aver omesso l'obbligo di fornire adeguate informazioni sui rischi presenti in modo da consentire alll'appaltatore di approntare il piano di sicurezza.
Ricorrono in Cassazione - Rigetto.
Nel confermare la condanna dei ricorrenti, la Corte esamina i rapporti tra committente ed appaltatore "riguardo agli obblighi di garanzia della sicurezza dei lavoratori ed alla conseguente responsabilità penale. Si osserva che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quantunque l'obbligo di cooperazione tra committente e appaltatore (o tra appaltatore e subappaltatore) ai fini della prevenzione antinfortunistica non esiga che il committente intervenga costantemente in supplenza dell'appaltatore quando costui, per qualunque ragione, ometta di adottare le misure di prevenzione prescritte, deve tuttavia ritenersi che, quando tale omissione sia, come nella fattispecie, immediatamente percepibile (consistendo essa nella palese violazione delle norme antinfortunistiche), il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch'egli delle conseguenze dell'infortunio eventualmente determinatosi (Cass. 14/07/2006 n. 30857).
Nel caso in esame l'infortunio mortale si è verificato per una palese contravvenzione alle misure antinfortunistiche costituita dalla mancanza delle cinture di sicurezza che il committente poteva e doveva facilmente rilevare.
Fra l'altro, come pure affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di tutela dei lavoratori, la responsabilità del datore di lavoro appellante non è esclusa dal fatto che questi abbia, a sua volta, subappaltato l'esecuzione dell'opera ad altra ditta, che ha così assunto il ruolo concreto di impresa esecutrice dei lavori, atteso che in caso di lavori affidati in appalto la ditta, appaltante o subappaltante, deve fornire le informazioni necessarie sui rischi specifici e sulle misure da essa stessa adottate in relazione all'attività da svolgere, ed entrambe le ditte debbono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi inerenti all'esecuzione dell'opera appaltata; così che in presenza di tale obbligo generale di collaborazione antinfortunistica è esclusa la possibilità che il solo affidamento a terzi della esecuzione dei lavori liberi l'appaltante, o il subappaltante, dalla propria responsabilità penale."
"Nel caso in esame la cooperazione, con riguardo specifico alle cinture di sicurezza la cui mancanza, come detto e come è evidente, è stata la causa prima dell'incidente, doveva essere concretamente realizzata con l'approntamento da parte della ditta appaltante con punti di ancoraggio.
A tale riguardo i giudici di merito hanno escluso che tali punti potessero essere costituiti dalle prese per l'areazione presenti sul tetto del capannone ove è avvenuto l'incidente."
"La responsabilità del committente non può essere esclusa dalla circostanza che egli abbia impartito le direttive da seguire allo scopo di garantire la sicurezza dei lavoratori, essendo comunque necessario che ne abbia controllato, con prudente e continua diligenza, la puntuale osservanza, circostanza questa esclusa nel caso in esame."
SEZIONE QUARTA PENALE
Dott. MARZANO Francesco - Presidente -
Dott. IACOPINO Silvana Giovann - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -
Dott. IZZO Fausto - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
1) C.G. N. IL (OMISSIS);
2) G.A. N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 14/06/2006 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAISANO Giulio;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito, per la parte civile, l'avv. MATTIA Rosa del Foro di Roma che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore avv. CICORELLA Cesare del Foro di Busto Arsizio che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
In particolare omettendo di garantire che per l'esecuzione di lavori di riparazione o manutenzione fossero adottate misure, usate attrezzature e disposte opere provvisionali tali da consentirne l'effettuazione in condizioni di sicurezza; di garantire che per l'intervento manutentivo l'accesso al posto di lavoro sopraelevato di edificio fosse reso sicuro ed agevole mediante l'impiego di mezzi appropriati, come andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montatali, ovvero idonei dispositivi; di garantire che tutti i lavoratori esposti a rischio di caduta dall'alto fossero provvisti di adatta cintura di sicurezza; di prendere le misure appropriate affinchè solo i lavoratori che avessero ricevuto adeguate istruzioni accedessero alle zone che li esponessero a rischio grave e specifico; di disporre, esigere e controllare che i singoli lavoratori osservassero le norme di sicurezza ed utilizzassero i mezzi di protezione messi a loro disposizione; di richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, delle disposizioni aziendali in tema di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione individuale; di informare, nel più breve tempo possibile, i lavoratori esposti a pericolo grave ed immediato circa il rischio medesimo; di provvedere a che i lavoratori ricevessero un'adeguata informazione sui rischi generali e specifici connessi alla personale attività lavorativa; di formare adeguatamente, nel settore della sicurezza, il singolo dipendente con particolare riguardo al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni; di garantire che, in un lavoro sopra un tetto, che comunque esponeva a rischio di caduta dall'alto, e nel caso eventuale di impossibilità di disporre impalcati o altre opere provvisionali, l'operaio addetto facesse uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta a sua volata assicurata a parti stabili delle opere fisse provvisionali; di garantire che in un lavoro ad altezza superiore a due metri da terra fossero adottate, seguendo lo sviluppo dell'intervento, adeguate impalcature, ponteggi odo opere provvisionali o ancora precauzioni atte ad eliminare il pericolo di cadute di persone; di redigere il piano operativo di sicurezza non generico nè una tantum o a futura memoria, ma da predisporsi in occasione di ciascun separato intervento e soprattutto tale da affrontare i singoli rischi specifici dell'attività del cantiere; di garantire, in presenza di luoghi di lavoro che includevano zone di pericolo, in funzione di rischi di caduta del lavoratore, che tali luoghi fossero dotati di dispositivi tali da impedire che i lavoratori non autorizzati potessero in concreto accedere alla zona di pericolo; di garantire, alternativamente, l'adozione di misure appropriate a proteggere il lavoratore invece autorizzato ad accedervi; di garantire che la superficie di passaggio del lavoratore fosse in condizioni tali da rendere sicuro il movimento e il transito delle persone; di garantire che, in occasione di attività lavorativa da svolgersi all'aperto, i dipendenti interessati non potessero cadere o scivolare; di garantire, in alternativa, che a punto pericoloso non proteggibile fossero apposte segnalazioni opportune, al fine di evitare cadute dei lavoratori; di verificare, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, l'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice in relazione ad ogni singolo intervento appaltato; di fornire all'impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui era chiamata ad operare, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate; di promuovere la cooperazione e di cooperare, e in primo luogo attraverso l'esazione della redazione del POS da parte dell'impresa appaltatrice che avrebbe dovuto accuratamente esaminato anche al fine di adempiere al proprio dovere di informazione circa i rischi specifici del luogo in cui gli operai della ditta appaltatrice avrebbero dovuto lavorare, all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi sul lavoro ed incidenti sull'attività da espletarsi; cagionavano all'operaio T.A. dipendente della s.n.c. Budelli e Galfrascoli che, trovandosi ad eseguire intervento di manutenzione sul tetto del capannone "reparto trance" della SIAC s.p.a., poggiava i piedi su di una copertura di lastre di vetroresina che cedeva rovinosamente, facendolo precipitare all'interno del capannone, lesioni personali gravissime costituite da un diffuso e grave politraumatismo, da cui derivava pressocchè immediato decesso.
La Corte territoriale ha motivato il proprio provvedimento considerando la violazione da parte della ditta appaltante dell'obbligo di fornire informazioni sui rischi specifici in modo da consentire all'appaltatore di approntare il piano di sicurezza cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 2 e 9.
Avverso questa sentenza gli imputati propongono distinti ricorsi per cassazione contenenti i medesimi motivi.
Si sono costituite le parti civili Te.An. e B.G. nella loro qualità di genitori di T.A. chiedendo il rigetto dei ricorsi e la conferma della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e): inosservanza del disposto di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996, artt. 2 e 6 si deduce che la nomina del responsabile dei lavori esonera da responsabilità il committente da cui l'aprioristicità ed illogicità delle tesi motive.
Con il quarto ed ultimo motivo si lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e): inosservanza del combinato disposto di cui all'art. 40 c.p., comma 1 e art. 41 c.p., commi 2 e 3, illogicità della motivazione sul punto, difetto assoluto di nesso di causalità tra la presunta omissione ascritta ai ricorrenti e l'evento, piena ed adeguata conoscenza dello stato dei luoghi da parte del l'appaltatore, responsabile dei lavori, per annosa conoscenza.
Nel caso in esame l'infortunio mortale si è verificato per una palese contravvenzione alle misure antinfortunistiche costituita dalla mancanza delle cinture di sicurezza che il committente poteva e doveva facilmente rilevare.
Va poi considerato sul punto che, come pure affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 15/3/2007 n. 19372), la responsabilità del committente non può essere esclusa dalla circostanza che egli abbia impartito le direttive da seguire allo scopo di garantire la sicurezza dei lavoratori, essendo comunque necessario che ne abbia controllato, con prudente e continua diligenza, la puntuale osservanza, circostanza questa esclusa nel caso in esame.
Va infine considerato che, anche a voler ritenere che l'obbligo di cooperazione imposto al committente è limitato all'attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pencoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità, nel caso in esame, come esattamente messo in rilievo dalla Corte d'Appello nella sentenza impugnata, i lavori in questione e la situazione di pericolo determinata dall'assenza delle misure di sicurezza che hanno determinato l'evento mortale, riguardavano certamente anche l'azienda committente i cui dipendenti continuavano a prestare la loro attività nel medesimo immobile.
La possibilità che qualcosa o qualcuno, senza la predisposizione di misure che impedissero la caduta, potesse precipitare al suolo e coinvolgere le persone sottostanti, era prevedibile in relazione alle caratteristiche della copertura.
Anche il secondo motivo è infondato.
Il quarto motivo riguardante il nesso di causalità fra la condotta degli imputati e l'evento è altresì infondato.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili liquidate in dispositivo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2009