Tipologia: Accordo Interconfederale Integrazione Protocollo Covid-19
Data firma: 23 aprile 2020
Parti: Unimpresa, Ebinforma, Confail
Settori: P.M.I.
Fonte: ebinforma.it


Comportamenti da assumere per il contenimento del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro
Integrazione Protocollo Covid-19 23 Aprile 2020


Indicazioni Generali di prevenzione e protezione
Da esporre in azienda

 

Lavaggio Mani


Istruzioni uso mascherina:
1. prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica (igienizzanti per le mani concentrazione di alcool di almeno il 60%);
2. copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto;
3. evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani;
4. quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; infatti sono maschere
5. monouso;
6. togli la mascherina prendendola dall'elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani.
Procedura
1. Aprire la maschera;
2. Sagomarla sulle fattezze del naso;
3. Infilare la sezione inferiore della cinghia sulla testa attorno al collo;
4. Infilare successivamente quella superiore sopra le orecchie.
1. Dopo avere sagomato la clip attorno al naso e avere garantito una buona adesione sul viso, e necessario eseguire due test di controllo:
5. Portare le mani come mostrato nella fig.5 ed espirare in modo vigoroso.
6. Portare le mani come nella fig.6 ed inspirare vigorosamente.

Istruzioni


 

Istruzioni per il controllo della temperatura con termometro ad infrarossi:
1. Prima di misurare la temperatura con il termometro a infrarossi, una buona prassi e quella di lasciare ambientare il dispositivo nell'ambiente di utilizzo, normalmente sono sufficienti 15 minuti;
2. I termometri a infrarossi sono sensibili a campi magnetici e umidita, ed e indispensabile che siano allontanati da telefoni cellulari;
3. La persona controllata deve rimanere ferma per tutto il tempo necessario al per rilevare la temperatura. La temperatura misurata NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 37.5°C.
Le medesime precauzioni devono essere adottate anche per il personale esterno all'azienda (es. impresa di pulizie, visitatori, trasportatori).

Procedura per la sanificazione degli ambienti di lavoro
Sanificazione degli ambienti non sanitari

Di seguito si riporta una lista non omnicomprensiva delle superfici da sottoporre a trattamento:
• Scrivanie
• Porte
• Sedie
• Muri
• Schermi
• Finestre
• Tavoli
• Maniglie
• Tastiere
• Telecomandi
• Pulsantiere
• Interruttori
• Telefoni
Tutte le altre superfici esposte.

Fase 2 - Riapertura attività lavorative
In considerazione, quindi, della specificità dei processi produttivi e delle modalità di organizzazione del lavoro al fine di consentirne un progressivo ritorno, garantendo, nel contempo, adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori, il seguente testo, che prende a modello il documento tecnico presentato dall'INAIL, ha lo scopo di indicare in modo semplice ed efficace le misure giornaliere da adottare per ridurre il rischio di ritorno del Coronavirus.
Il sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo, con il consolidamento dell'assetto normativo operato dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., offre la naturale infrastruttura per l'adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all'attuale emergenza pandemica.
Nell'ottica di un approccio partecipato ed integrato all'attuazione delle procedure individuate, è imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, medico competente, RSPP, RLS/RLST, nel coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell'attuazione attenta e responsabile delle suddette misure, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all'esterno del setting lavorativo.
Ebinforma, nel precedente Protocollo di Sicurezza (23/03/2020) distribuito alle imprese unitamente ad un video esplicativo, ha attuato una serie di misure organizzative che continuano ad operare come base per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e lo stesso va integrato con il presente documento.
Ebinforma, si propone come guida formativa per la RLS, così come previsto dal Dlg.s  n. 81/2008 e dal conseguente accordo Stato - Regioni del 07/07/2016 e nello specifico a quanto indicato al punto 2. lettera l) - “Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento”, per lo svolgimento della formazione e aggiornamento anche in modalità E-Learning.
Il rischio da contagio da COVID-19 negli ambienti di lavoro può essere classificato in 3 variabili. A questa classificazione è associata una scala¹ di “probabilità” di esporsi al rischio di contagio.
ESPOSIZIONE: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.).
0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
1 = probabilità medio-bassa;
2 = probabilità media;
3 = probabilità medio-alta;
4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).
PROSSIMITÀ: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità.
0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).
AGGREGAZIONE: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).
Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:
1.0 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).
Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all'interno della matrice seguente.

Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto
Dalla precedente matrice si può costruire una TABELLA ad esempio in relazione alla Classe di Rischio


 

CODICE

Ateco

2007

Descrizione

Classe di

Rischio

A

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

BASSO

C

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

BASSO

 

MANUTENTORI

MEDIO-ALTO

D

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

BASSO

E

FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO

BASSO

 

OPERATORI ECOLOGICI

MEDIO-BASSO

F

COSTRUZIONI

BASSO

 

OPERAI EDILI

MEDIO-BASSO

G

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

BASSO

 

FARMACISTI

ALTO

 

CASSIERI

MEDIO-BASSO

H

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

BASSO

 

CORRIERI

MEDIO-ALTO

I

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

BASSO

 

ADDETTI ALLE MENSE

MEDIO-ALTO

 

CAMERIERI

MEDIO-ALTO

J

SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

BASSO

K

ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE

BASSO

M

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

BASSO

 

MICROBIOLOGI

MEDIO-ALTO

O

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA

BASSO

 

FORZE DELL'ORDINE

ALTO

P

ISTRUZIONE

MEDIO-BASSO

Q

SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

ALTO

R

ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

MEDIO-BASSO

 

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

MEDIO-ALTO

 

INTERPRETI

MEDIO-ALTO

 

ATLETI PROFESSIONISTI

ALTO

S

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

BASSO

 

AGENZIE FUNEBRI

ALTO

 

PARRUCCHIERI

ALTO

T

ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE

DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E

SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE

MEDIO-BASSO

 

BADANTI

MEDIO-ALTO



Prevenzione
Sulla base di questa “matrice di rischio” si possono adottare una serie di misure atte a prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori.
Gestione degli spazi di lavoro
Gli spazi di lavoro devono essere rimodulati nell'ottica del distanziamento sociale compatibilmente con la natura dei processi produttivi.
Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi possono essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni, ecc.
Negli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, le postazioni di lavoro devono essere riposizionate adeguandole alle nuove distanze (1,5/2,00 mt) tra loro, introducendo, ove possibile, barriere separatorie in plexiglass, mobilio, ecc.
Per gli spazi comuni, comprese le mense aziendali, i punti di ristoro e gli spogliatoi, i servizi igienici deve essere prevista una ventilazione continua degli ambienti, prevedendo altresì una turnazione nella fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza all'interno degli stessi, naturalmente con adeguato distanziamento.
Non sono consentite le riunioni in presenza, favorendo il collegamento a distanza o, se le stesse sono necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato distanziamento e riducendo al minimo il numero di partecipanti.
L'accesso di fornitori esterni potrà avvenire con le modalità già indicate nel precedente documento Ebinforma e comunque rispettando il distanziamento e le indicazioni definite dall'azienda.
Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici
Nella fase di transizione, va considerato il rischio di una riattivazione di focolai nei luoghi di lavoro, mettendo quindi in atto una serie di misure volte a contrastarli.
Pertanto, vanno rafforzate, in azienda, tutte le misure di igiene già richiamate e va altresì attuata la procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori, prima di entrare nel luogo di lavoro, secondo le modalità di cui al citato Protocollo. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede (ove presenti), ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
Laddove un lavoratore che presenta sintomi mentre è al lavoro e sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali tosse, deve chiamare immediatamente l'ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento, procedendo come sopra descritto, ovvero: isolamento, mascherina e l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. L'azienda, anche attraverso il coinvolgimento del medico competente, collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.
Organizzazione e orario di lavoro
L'articolazione dell'orario di lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscono il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze contemporanee nello stesso luogo di lavoro.
Nella gestione dell'entrata e dell'uscita dei lavoratori devono essere favoriti orari scaglionati e laddove possibile, prevedere una porta di entrata ed una di uscita dedicate.
Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie respiratorie
Vanno mappate tutte le attività, prevedendo di norma, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1) che di seguito si riporta:
_____________________________________
Art. 16
(Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)
1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

Si sottolinea che la valutazione dei rischi nelle singole realtà aziendali è lo strumento adeguato per la determinazione di specifici DPI anche in relazione al complesso dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da SARS-CoV-2, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la “visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione” (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 412 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia, in deroga alla norma.
L'azienda, pur tenendo conto della commisurazione della produttività rispetto alla reale disponibilità dei lavoratori nella fase di transizione, previa valutazione del medico competente, alcuni lavoratori potranno essere ricollocati in altra mansione.
Tra le misure organizzative già ampiamente utilizzate nella prima fase, si richiamano le diverse forme di lavoro a distanza, ove compatibili, soprattutto per le attività di supporto gestionale/amministrativo. L'utilizzo di tali forme di lavoro a distanza necessita tuttavia di rafforzare le misure di supporto per la prevenzione dei rischi connessi a questa tipologia di lavoro, in particolare fornendo assistenza nell'uso di apparecchiature e software nonché degli strumenti di videoconferenza, incoraggiando a fare pause regolari.
Informazione e formazione
Devono essere adeguate, contestualizzate e, allo stesso tempo, adattate allo specifico ambito lavorativo, in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere puntualmente ed esattamente le modalità del rischio, sia valorizzando l'ampia attività comunicativa già fatta rispetto al periodo di chiusura passato, sia anche valorizzando la consapevolezza reciproca del rischio che, proprio per la sua tipologia, vede la prevenzione intrinseca nel distanziamento sociale, nei comportamenti e nelle misure di prevenzione anche individuali.
Laddove necessita una ulteriore informazione, ricordarsi di rivolgersi soltanto presso le fonti istituzionali, quali:
• Ministero della Salute
• Istituto Superiore di Sanità (ISS)
• Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
• Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
• Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).
In sintesi:
- analisi di processo lavorativo nell'ottica del distanziamento sociale fra i lavoratori;
- rischio di contagio connesso con la tipologia di attività specifica;
- coinvolgimento di terzi nei processi lavorativi e il rischio di aggregazione sociale.
Le attività produttive con rischio basso o medio-basso potrebbero avere priorità in un processo graduale di rimodulazione delle misure contenitive, unitamente ad una adeguata e partecipata strategia di prevenzione anche mirata al contenimento del rischio di aggregazione correlato.
Le attività del settore manifatturiero e delle costruzioni, oltre ad essere settori vitali per l'economia del Paese, presentano per le tre variabili considerate, un indice di rischiosità complessivo mediamente basso che può ulteriormente essere migliorato con attente e puntuali misure organizzative e di prevenzione e protezione come proposto nel documento. Vanno tuttavia tenute presenti le specificità e le complessità dei singoli ambiti aziendali, specialmente nelle piccole e medie imprese.
Analoghe valutazioni, pur nella necessità di considerare l'impatto sulla mobilità di terzi e di garantire il distanziamento sociale, possono essere fatte per alcuni settori del commercio e dei servizi.

Numeri verdi regionali
Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia:
• Basilicata: 800 99 66 88
• Calabria: 800 76 76 76
• Campania: 800 90 96 99
• Emilia-Romagna: 800 033 033
• Friuli Venezia Giulia: 800 500 300
• Lazio: 800 11 88 00
• Lombardia: 800 89 45 45
• Marche: 800 93 66 77
• Piemonte: A. 800 19 20 20 attivo 24 ore su 24 800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20
• Provincia autonoma di Trento: 800 867 388
• Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751
• Puglia: 800 713 931
• Sardegna: 800 311 377
• Sicilia: 800 45 87 87
• Toscana: 800 55 60 60
• Umbria: 800 63 63 63
• Val d'Aosta: 800 122 121
• Veneto: 800 462 340

Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus:
Abruzzo
Nella Regione Abruzzo per l'emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:
ASL n. 1 L'Aquila:118
ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146
ASL n. 3 Pescara: 118
ASL n. 4 Teramo: 800 090 147
Liguria
Nella Regione Liguria e attivo il numero di emergenza coronavirus 112
Molise
Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri: 0874 313000 e 0874 409000
Piacenza
Nel Comune di Piacenza per informazioni contattare il 0523 317979: attivo dal lunedì al
venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13
Numero di pubblica utilità 1500
Attivo anche il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute.
Numero unico di emergenza
Contattare il 112 oppure il 118 soltanto se strettamente necessario.
____
¹ adattata da un modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) integrando i dati del contesto lavorativo italiano delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e ISTAT).