Regione Toscana
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 8 giugno 2020, n. 62
Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n. 48/2020 e nuove disposizioni
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Visto l’articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2003 n.67 (Ordinamento del sistema regionale di protezione civile e disciplina della relativa attività);
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da Covid-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo con la quale l’epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravita raggiunti a livello globale;
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020 con cui il sottoscritto è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.7 del 04 marzo 2020 avente ad oggetto “Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n. 4/2020”;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito, con modificazioni,dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6bis, e dell’articolo 4;
Considerato che il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto tra Presidenza del Consiglio e parti sociali il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, che contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con l’obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, integrato con successivo accordo del 24 aprile ;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, che ai sensi dell’articolo 2, comma 3 fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6;
Tenuto conto che con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n° 38 del 18 aprile 2020 “Ordinanza del 18 aprile 2020 su misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sono state dettate disposizioni per la tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, finalizzate al contenimento della diffusione dell’epidemia;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Tenuto conto che con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n° 48 del 3 maggio 2020 “Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n.38/2020 e nuove disposizioni” è stata revocata la sopra citata ordinanza n. 38 e sono state dettate ulteriori e nuove disposizioni per la tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, finalizzate al contenimento della diffusione dell’epidemia;
Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19);
Visto il DPCM del 17/05/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, che definisce la tempistica per la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali, sospese ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, e individua le attività di cui ancora non è consentita la riapertura;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.57 del 17 maggio 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della Fase 2 - con la quale:
- è stata disposta, a partire dal 18 maggio, la riapertura di tutte le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei settori e della tempistica indicata dal governo nel DPCM del 17 maggio 2020 e delle misure previste nelle Linee guida di cui all’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;
- sono state confermate le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale: n. 40 del 22.4.2020; n. 48 del 3.5.2020; n. 53 del 6.5.2020, con cui sono state definite le misure di contenimento per tutti gli ambienti di lavoro, per gli esercizi commerciali, per i cantieri e per gli studi radiotelevisivi, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria in corso;
- visto anche il limitato tempo intercorso fra la diffusione del testo definitivo del DPCM e la data di entrata in vigore dell’ordinanza 57/2020, è stata prevista la possibilità di successivi aggiornamenti;
Viste le linee guida finalizzate ad assicurare i necessari livelli di protezione per la riapertura delle attività economiche e produttive, allegato 17 al DPCM del 17/05/2020, approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16.5.2017 e trasmesse al Governo in data 17 maggio, unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei Presidenti,;
Considerato che come indicato nello stesso DPCM, le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche di cui all’Allegato 17, devono intendersi come integrazioni alle disposizioni fondamentali di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione del virus COVID -19 in tutti i contesti di vita e sociali;
Considerato che il DPCM 17/05/2020 all’articolo 2 ha confermato l’applicazione del sopra citato protocollo del 24 aprile 2020, sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio e parti sociali “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, riportato in allegato 12 al medesimo DPCM;
Considerato che la suddetta ordinanza n. 57, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria in corso, conferma quanto disposto dalle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale: n. 40 del 22.4.2020; n. 47 del 2.5.2020, n. 48 del 3.5.2020; n. 53 del 6.5.2020, con cui sono state definite le misure di contenimento per tutti gli ambienti di lavoro, per gli esercizi commerciali, per i cantieri, per il trasporto pubblico e per gli studi radiotelevisivi;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.59 del 22 maggio 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della Fase 2;
Viste Linee guida per la riapertura delle Attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.60 del 27 maggio 2020 - Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.61 del 30 maggio 2020 - Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2 relative a centri estivi e spiagge libere;
Visti i rapporti ISS COVID-19 n.19/2020; n.5/2020; n.21/2020; n.25/2020; n. 33/2020, relativi all'effettuazione delle operazioni di pulizia, disinfezione e igienizzazione e aerazione;
Considerato che il quadro epidemiologico nel territorio della Toscana presenta una evoluzione positiva e risulta quindi necessario aggiornare le disposizioni dell’ordinanza n.48 del 3 maggio 2020 alla nuova situazione epidemiologica, nonché alle nuove disposizioni nazionali emanate al fine di prevenire la diffusione del contagio negli ambienti di lavoro;
Considerato che fino ad oggi la Regione Toscana, tenuto conto della situazione emergenziale in atto e che molte attività erano ancora sospese, ha ritenuto opportuno monitorare l’applicazione delle misure di prevenzione dell’epidemia prevedendo l’obbligo di redazione e trasmissione dei protocolli aziendali anti contagio, secondo le modalità di cui alla Ordinanza 48 del 3 maggio 2020 e alla DGR 595 dell’11 maggio 2020;
Considerato che le attività economiche, produttive, professionali e sociali, sospese ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, sono ripartire ed è, pertanto, necessario fornire chiarimenti in merito alla redazione dei protocolli anti contagio da parte dei soggetti obbligati;
Considerato, altresì, che la riapertura delle suddette attività, nell’ambito della cosiddetta “Fase 2”, delinea un contesto socio-produttivo caratterizzato da nuove esigenze per le quali è opportuno ripensare alle modalità di monitoraggio da parte della Regione in ordine all’applicazione delle misure di prevenzione dell’epidemia;
Tenuto conto che con Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n.23, 39, 54 e 61 sono state dettate disposizioni per l’esecuzione di test sierologici rapidi e che è volontà estendere tali disposizioni ad un numero sempre più esteso di lavoratori ed operatori economici;
Ritenuto che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell’adozione di misure di contenimento rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi tuttora fondamento negli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione oltre che negli articoli 32 della l.833/1978 e 117 del d.lgs n. 112/1998;
ORDINA
ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica le seguenti misure di contenimento per tutti gli ambienti di lavoro esclusi quelli sanitari e i cantieri. Le presenti disposizioni si applicano anche al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico e a tutti i lavoratori autonomi.
Attività di monitoraggio della siero prevalenza
Al fine di valutare le migliori azioni di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a garantire spazi, quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell’azienda che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite dalle specifiche Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana.
Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro
1. Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliato anche l’uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici).
2. E’ recepito quanto previsto dall’allegato 12 al DPCM del 17 maggio 2020 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, del 24 aprile 2020.
3. Come stabilito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, del 24 aprile 2020, allegato 12 al DPCM del 17 maggio 2020, all’interno dei luoghi di lavoro “è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica”. Inoltre “qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie”. Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m.
4. In presenza di febbre, e comunque quando la temperatura corporea supera 37,5°, o di altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro potrà attivarsi per sottoporre il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea;
5. Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone;
6. Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti si rimanda alle indicazioni contenute nei rapporti dell’istituto Superiore di Sanità ISS COVID-19 n. 19/2020; n.5/2020; n.21/2020; n.25/2020; n. 33/2020 e successivi aggiornamenti;
7. Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro. Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m. E' necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.
8. Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.
Disposizioni specifiche per il commercio al dettaglio
Oltre a quanto previsto nei precedenti punti dall’1 al 8 della presente ordinanza, per il commercio al dettaglio sono disposte le seguenti ulteriori misure di contenimento:
a) prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi e alle disposizioni ad essi correlati, in modo da evitare assembramenti e assicurare che all’interno sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
E’ comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m;
b) l’ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l’adozione di entrambe le misure. All’ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso;
c) ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza; in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
d) l’obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. E’ comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m;
e) nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, si raccomanda di posizionare presso la zona di prelievo dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del cliente per la relativa pulizia;
f) in particolar modo nelle medie e grandi strutture di vendita anche in forma di centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5 °C;
Disposizioni specifiche per il settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico
Per il settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi aperti al pubblico valgono le disposizioni di cui ai punti dall’1 al 8 della presente ordinanza e di cui ai punti dalle lettere da a) a d).
Protocollo Anti-Contagio
i. Tutte le attività economiche, produttive, sociali e professionali sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza e delle disposizioni per attività specifiche ad oggi emanate e di futura emanazione a livello regionale e nazionale;
ii. E’ opportuno che le disposizioni di cui al punto i), eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
iii. Con riferimento a tutte le attività economiche, produttive, sociali e professionali cessa l’obbligo di trasmissione alla Regione Toscana dei Protocolli anti contagio, previsti dall’ordinanza 48/2020;
iv. I servizi PISLL della Regione Toscana, nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19, verificano l’adozione delle procedure di sicurezza anti-contagio. La suddetta attività è principalmente finalizzata a valutare l’efficacia delle procedure di sicurezza anti contagio adottate, a informare e assistere imprese, attività commerciali e lavoratori in genere per l’applicazione di corrette misure di tutela della salute nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di contenere al massimo la diffusione del COVID-19;
v. E’ dato mandato al settore regionale competente per la sicurezza dei luoghi di lavoro all’adozione di provvedimenti tecnici, condivisi nell’ambito del Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, finalizzati ad individuare procedure standardizzate di controllo da parte dei servizi PISLL del rispetto delle procedure di sicurezza anti-contagio;
DISPOSIZIONI FINALI
Con la presente ordinanza cessa di avere efficacia l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 48 del 3 maggio 2020;
La presente ordinanza entra in vigore il 9 giugno 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:
• al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
• ai Prefetti;
• ai Sindaci;
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 2 del d.l.33/2020 e dall’articolo 4 del d.l.19/2020;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge.
Il Presidente