Decreto legislativo 1 giugno 2020, n. 44
Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
G.U. 9 giugno 2020, n. 145

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;
Vista la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018, e in particolare l'articolo 1 e l'allegato A, punto 11;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare il Titolo IX, Capo II, concernente la protezione dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Sentite le parti sociali nelle riunioni del 16 e 20 gennaio 2020;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2020;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 31 marzo 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della salute;
 

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche all'art. 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.».
 

Art. 2
Modifiche agli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Gli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dagli allegati I e II del presente decreto.
 

Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Amendola, Ministro per gli affari europei
Catalfo, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Bonafede, Ministro della giustizia
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze
Speranza, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

 

Allegato I

ALLEGATO XLII
Elenco di Sostanze, Miscele e Processi
 

Elenco di sostanze, miscele e processi
1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polveri di legno duro.
6. Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.
 

Allegato II

Allegato XLIII
Valori limite di esposizione professionale

NOME AGENTE

N. CE (1)

CAS (2)

VALORI LIMITE (3)

Misure transitorie

mg/m³

(4)

ppm

(5)

f/ml

(6)

Osservazioni

Polveri di legno duro

-

-

2 (7)

-

-

-

Valore limite: 3mg/m³ fino al 17 gennaio 2023

Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell'art. 2, lettera a), punto i) della Direttiva 2004/37, (come cromo)

--

--

0,005

--

Valore limite: 0,010mg/m³ fino al 17 gennaio 2025

Valore limite: 0,025mg/m³ per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025

Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell'art. 2, lettera a), punto i) della Direttiva 2004/37

--

--

--

--

0,3

   

Polvere di silice cristallina respirabile

--

--

0,1 (8)

--

--

--

 

Benzene

200-753-7

71-43-2

3,25

1

Cute (9)

 

Cloruro di vinile monomero

200-831-0

75-01-4

2,6

1

 

Ossido di etilene

200-849-9

75-21-8

1,8

1

--

Cute (9)

 

1,2 - Epossipropano

200-879-2

75-56-9

2,4

1

 

Acrilammide

201-173-7

79-06-1

0,1

--

--

Cute (9)

 

2-Nitropropano

201-209-1

79-46-9

18

5

--

--

 

o-Toluidina

202-429-0

95-53-4

0,5

0,1

--

Cute (9)

 

1,3-Butadiene

203-450-8

106-99-0

2,2

1

--

--

 

Idrazina

206-114-9

302-01-2

0,013

0,01

 

Cute (9)

 

Brometilene

209-800-6

593-60-2

4,4

1

--

--

 

(1) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione Europea come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
(2) CAS: numero registrazione CAS (Chemical Abstract Service).
(3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.
(4) mg/m³: milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa. (corrispondenti alla pressione di 760mm di mercurio).
(5) ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m³).
(6) f/ml: fibre per millilitro.
(7) Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.
(8) Frazione respirabile.
(9) Contribuisce in modo significativo all'esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.