Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 26 maggio 2004
Parti: Istituzioni, OO.AA., OO.SS.
Settori: Edilizia, Torino 2006
Fonte: Regione Piemonte

Sommario:

 Premessa
Art. 1 - Costituzione tavolo paritetico
Art. 2 - Informazione delle Parti Sociali
Art. 3 - Attività di assistenza
 Art. 4 - Formazione ed informazione dei lavoratori
Art. 5 - Piano di vigilanza
Art. 6 - Risorse economiche
Art. 7 - Disposizioni finali

Protocollo d'intesa

Tra: Regione Piemonte […] e l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Torino […] e Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali "Torino 2006" - (nel seguito, per brevità, chiamata "Agenzia"), con sede in Galleria San Federico 16 - Torino […] e le Parti Sociali di seguito precisate: le Organizzazioni Sindacali: Cgil Piemonte […], Cisl Piemonte […], Uil Piemonte […], Filca-Cisl Piemonte […], Feneal-Uil Piemonte […], Fillea-Cgil Piemonte […], le Associazioni Datoriali: Ance Piemonte […], Artigianato Torino Casa […], Assistal Sezione Piemonte […], Collegio costruttori della provincia di Torino - Ance Torino […], Cna […], Confapi Piemonte - Federapi […], Confartigianato Imprese Piemonte […], Unione industriale di Torino […]

Premesso che:
- l'articolo 24 del D.Lgs. 626/94 (così come modificato dal successivo D.lgs. 242/96 ) prevede che le Regioni e altri Enti competenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro svolgano attività di informazione, consulenza e assistenza nella predetta materia ed in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese e delle associazioni dei datori di lavoro, nonché di coordinamento di tali attività al livello centrale e locale;
- il Decreto Legislativo 626/94 e successive modificazioni dedica il titolo V alla consultazione e partecipazione dei lavoratori ai processi di attuazione della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, gli artt. 18 e 19 prevedono la nominai e le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e l'art. 20 la costituzione di Organismi Paritetici Territoriali tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro, al fine di realizzare uniformità negli interventi, fornire orientamenti e promuovere iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Quanto sopra in raccordo con la Commissione consultiva permanente ex art. 26 e con il Comitato regionale di coordinamento ex art.27;
- con DGR n. 21 - 7994 del 16.12.2002 è stato approvato il progetto di prevenzione per le grandi opere pubbliche; con la doppia finalità di aumentare la sicurezza e la salute dei lavoratori impegnati nei cantieri di realizzazione di tali opere e di cogliere l'occasione per diffondere il più possibile, in un consistente numero di addetti al settore, la cultura della sicurezza del lavoro;
- in data 10.03.2003 è stato definito il Protocollo d'intesa per la sicurezza dei cantieri degli interventi dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, sottoscritto da: Regione Piemonte, Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Torino, Provincia di Torino, Provincia di Cuneo, Città di Torino, Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 (TOROC), Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali (Agenzia Torino 2006), Anas, Ativa spa, Sitaf spa.
Il suddetto protocollo è stato inoltre sottoscritto per adesione da: Ordine degli Ingegneri della) Provincia di Torino, Inail Direzione Regionale del Piemonte, Cisl provinciale di Torino, Uil regionale del Piemonte, Cgil Torino, Filca-Cisl, Feneal-Uil, Fillea-Cgil, Collegio Costruttori Edili di Torino, Assistal - Sezione Piemonte. In particolare, il Protocollo individua le azioni necessarie al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. Favorire la consapevolezza del ruolo dei committenti nell'applicazione della sicurezza e della salute dei lavoratori, e del lavoro regolare, non soltanto mediante il rispetto delle norme, ma promuovendo, insieme al Sistema Pubblico di Prevenzione, azioni mirate e specifiche atte a garantire l'informazione, la formazione e l'assistenza a tutto il sistema interessato dalla realizzazione degli interventi olimpici.
2. Incrementare la consapevolezza del ruolo dei coordinatori in fase di progettazione e di esecuzione, e delle imprese nella gestione sostanziale della sicurezza, mediante una coerente azione di assistenza continua da parte del Sistemai Pubblico di Prevenzione.
3. Favorire lo sviluppo di un rapporto costruttivo e partecipativo con i lavoratori e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) coinvolti nella realizzazione delle opere, mediante la promozione di un'attività di informazione e formazione continua, in collaborazione con gli enti paritetici costituiti dalla contrattazione collettiva.
4. Favorire la trasparenza del mercato del lavoro e la conoscenza del fenomeno infortunistico correlato, mediante l'istituzione di osservatori a ciò dedicati, al fine di promuovere conseguenti azioni di prevenzione.
5. Informare puntualmente le Parti Sociali sulla progettazione delle iniziative strategiche, anche attraverso il coinvolgimento operativo degli Organismi Paritetici Territoriali.
6. Assicurare al personale coinvolto nella realizzazione delle opere standard assistenziali analoghi a quelli dei cittadini residenti ih Piemonte.
7. Verificare, attraverso gli organi preposti, il rispetto delle condizioni di sicurezza nei cantieri e l'impiego di lavoro regolare, assumendo specifici progetti di vigilanza coordinata e programmata, sulla base della tipologia delle opere, della previsione dei lavori e delle specificità degli, approntamenti di sicurezza adottati.
- in data 9-10-2003 è stato sottoscritto un apposito accordo tecnico fra la Regione Piemonte e l'Agenzia Torino 2006, finalizzato ad avviare in tempi brevi alcune attività attuative dei principi indicati nella deliberazione e nel protocollo d'intesa sopra citati. Nello specifico, sono stati definiti gli impegni dei soggetti firmatari per lo svolgimento delle seguenti attività:
1.1 Approccio coordinato per la gestione del sistema
1.2 Assistenza alla redazione dei documenti
1.3 Assistenza in cantiere
1.4 Attività di assistenza sanitaria e di guardia medica
1.5 Attività di emergenza/urgenza
1.6 Istituzione Osservatorio Sanitario
- nel medesimo accordo l'Amministrazione regionale si è inoltre impegnata a far fronte) all'accresciuta domanda di erogazione di prestazioni derivante dall'aumento dei lavoratori presenti sul territorio potenziando, tramite il Servizio Sanitario Regionale, i servizi di assistenza sanitaria e di guardia medica, assicurando in tal modo ai lavoratori impegnati nella costruzione delle opere olimpiche, per tutta la durata dei lavori, standard di assistenza sanitaria analoghi a quelli stabiliti dalla programmazione regionale per i cittadini residenti;
- nel predetto accordo tecnico, la Regione Piemonte si è altresì impegnata a potenziare le proprie strutture dedicate alle attività di prevenzione, in modo da assicurare, con carattere di priorità ed in relazione all'effettivo stato di avanzamento e tipologia delle lavorazioni, i controlli per la sicurezza ed igiene dei lavori che risulteranno necessari, sia in fase preventivo - autorizzativa, sia in corso d'opera, nonché le azioni di prevenzione e di vigilanza sulle attività svolte nei cantieri, sui lavori di scavo e sulle opere connesse.

Preso atto che:
- per quanto riguarda le attività della Amministrazione regionale previste dall'Accordo trai la Regione Piemonte e l'Agenzia Torino 2006 (Rep. n. 8464 del 9/10/2003) di cui all'art. 1, sottopunti 1.4 "Attività di assistenza sanitaria e di guardia medica", 1.5 "Attività di emergenza, urgenza", 1.6 "Istituzione dell'Osservatorio sanitario", le parti prendono atto dello svolgimento di tali attività, senza introdurre modifiche con il presente Protocollo;
- per quanto attiene le attività della Regione Piemonte previste nel suddetto Accordo tecnico, di cui all'art. 1, sottopunti 1.1 "Approccio coordinato per la gestione del sistema", 1.2 "Assistenza alla redazione dei documenti", 1.3 "Assistenza in cantiere", che restano tutte confermate, le stesse saranno svolte secondo le modalità indicate al successivo art. 3.

Tanto premesso si concorda e si sottoscrive quanto segue:

Art. 1 - Costituzione tavolo paritetico
Sì costituisce un tavolo paritetico composto dai rappresentanti dei soggetti firmatari del presente accordo, che si riunirà di norma ogni tre mesi o su richiesta di uno dei soggetti componenti, al fine di valutare e verificare la situazione complessiva; delle problematiche inerenti la salute, lai sicurezza, l'impiego di lavoro regolare nelle opere Olimpiche e la programmazione dei lavori per il trimestre successivo. La segreteria viene assicurata dal Settore regionale Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro.

Art. 2 - Informazione delle Parti Sociali
Al fine di informare puntualmente le Parti Sociali, in attuazione a quanto riportato al punto 5 del protocollo d'intesa del 10.03.2003, si ritiene necessario convocare, di norma con cadenza trimestrale, il Comitato regionale di Coordinamento ex art. 27 D.Lgs. 626/94, estendendone la partecipazione alle Associazioni Datoriali e alle Organizzazioni Sindacali, sia confederali sia di categoria, firmatarie del presente Protocollo, per valutare e verificare le iniziative assunte e per esaminare i dati relativi alle attività svolte dai soggetti pubblici che a vario titolo si occupano di sicurezza e regolarità dei rapporti di lavoro. A tali incontri saranno invitati i committenti delle opere olimpiche.

Art. 3 - Attività di assistenza
Per dare attuazione agli obiettivi di cui ai punti 1 e 2 del protocollo d'intesa del 10.03.2003, la Regione Piemonte, in data 9.10.2003, ha sottoscritto un accordo tecnico con l'Agenzia Torino 2006, che istituisce, tra l'altro, un apposito Gruppo di Lavoro con la collaborazione degli enti componenti il Comitato di Coordinamento di cui all'art. 27 del D.Lgs. 626/94 e delle Parti Sociali, attraverso il coinvolgimento operativo dei Comitati Paritetici Territoriali.
Nello specifico, il Gruppo di Lavoro, denominato "Gruppo Assistenza Olimpiadi", fornisce alle figure, coinvolte nel "sistema di gestione della sicurezza" un orientamento in fase progettuale ed esecutiva, attraverso l'esame dei documenti riguardanti la sicurezza e mediante apposite visite in cantiere durante la fase esecutiva.
Il predetto Gruppo, che dovrà dotarsi di apposito regolamento operativo, è costituito da rappresentanti degli Organismi di cui all'art. 20 del D.lgs. 626/94 operanti nel territorio in cui vengono realizzate le opere olimpiche, facenti capo alle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente Protocollo, sulla base di specifiche convenzioni da stipularsi entro 30 giorni dalla firma del presente Protocollo, nonché, su problematiche di particolare complessità, da figure di alta professionalità individuate dalla Direzione Sanità Pubblica. Il Gruppo svolge la propria attività anche sulla base di indicazioni e di verifiche sull'efficacia della stessa effettuate dal Settore regionale Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro

Art. 4 - Formazione ed informazione dei lavoratori
Per dare attuazione agli obiettivi di cui al punto 3 del Protocollo d'intesa del 10.03.2003, la Regione Piemonte, di concerto con gli Organismi di cui all'art. 20 del D.lgs. 626/94, definisce i contenuti ed i programmi dei corsi di formazione aggiuntiva, che saranno realizzati da agenzie formative accreditate ai sensi del DM 166/01 e che, potranno beneficiare dei finanziamenti previsti dalla DGR n. 15-11520 del 19.01.2004. La Regione Piemonte, di concerto con le Associazioni datoriali firmatarie del presente accordo, promuoverà i corsi, di formazione di cui sopra, presso le imprese che ai vario titolo sono impegnate nella realizzazione delle opere olimpiche, al fine di acquisire dalle imprese stesse l'impegno alla partecipazione dei! propri lavoratori.
La formazione aggiuntiva, finalizzata ad integrare la formazione di base prevista dalla norma, sarà articolata in moduli da definirsi secondo le specificità dei rischi presenti in cantiere e tenuto conto delle necessità delle imprese, per un totale di almeno 8 ore annue/ per ogni lavoratore.
Per la manodopera proveniente da altri Paesi viene prevista una informazione in madre lingua e corsi di formazione volti a garantire un'adeguata conoscenza e percezione del rischio. A tale proposito la Regione, sentiti gli Organismi Paritetici Territoriali, sulla base del materiale di formazione acquisito, dagli stessi ovvero dagli enti scuoia, produrrà materiale informativo sulla sicurezza e salute dei lavoratori e sulla regolarità dei rapporti di lavoro da distribuire alle maestranze.
Particolare attenzione dovrà essere posta nella realizzazione di momenti formativi destinati alle figure coinvolte nel sistema di prevenzione, nell'ambito di specifici programmi di formazione.

Art. 5 - Piano di vigilanza
La Regione si impegna ad assumere specifici progetti di vigilanza coordinata e programmata, sulla base della tipologia delle opere, della previsione dei lavori e degli approntamenti di sicurezza adottati.
Tali progetti saranno soggetti ad un periodico aggiornamento nell'ambito del Comitato Regionale di Coordinamento ex art 27 D.lgs. 626/94, al fine di adeguarli al mutare delle condizioni di riferimento La Regione si impegna, per la durata dei lavori, a garantire la presenza continuativa di un tecnico della prevenzione dedicato a ciascuna delle tre aree geografiche interessate dalle opere olimpiche: Torino, Val di Susa, Val Chisone.

Art. 6 - Risorse economiche
Per la copertura degli oneri relativi all'attività del Gruppo Assistenza Olimpiadi, di cui agli articoli 3 e 4, la Regione Piemonte mette a disposizione degli Organismi Paritetici Territoriali la somma complessiva di 400.000 euro.
Tale somma sarà riconosciuta a fronte delle attività e delle prestazioni professionali fornite dai soggetti appartenenti al Gruppo Assistenza Olimpiadi, che vengono quantificate in almeno 400 giornate uomo all'anno, per gli anni 2004 e 2005.
La somma sarà erogata, secondo apposite; convenzioni, agli Organismi di cui all'art. 20 del D.lgs. 626/94 appartenenti al Gruppo di Lavoro a seguito di rendicontazione delle attività effettivamente svolte.
Tali rendicontazioni dovranno essere presentate alla Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte al termine di ciascun anno solare.
Le somme derivano da quanto previsto dall'art. 2 dell'Accordo tra la Regione Piemonte e l'Agenzia Torino 2006 (Rep. n. 8464 del 9/10/2003)

Art. 7 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo si rinvia a quanto sottoscritto nell'Accordo del 9.10.2003.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì 26 maggio 2004

Regione Piemonte
Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Torino
Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali "Torino 2006”
Cgil Piemonte
Cisl Piemonte
Uil Piemonte
Filca-Cisl Piemonte
Feneal-Uil Piemonte
Fillea-Cgil Piemonte
Ance Piemonte
Artigianato Torino Casa
Assistal Sezione Piemonte
Collegio costruttori della provincia di Torino - Ance Torino
Cna
Confapi Piemonte Federapi
Confartigianato Imprese Piemonte
Unione Industriale di Torino

Sottoscrivono inoltre per adesione:
Provincia di Torino
Provincia di Cuneo
Città di Torino
Comitato organizzatore dei giochi olimpici invernali Torino 2006
Inail
Compartimento Anas
Sitaf Spa
Ativa Spa
Inps
Direzione Regionale del Lavoro