Regione Basilicata
Legge Regionale 4 giugno 2020, n. 16

Norme in materia di tutela e prevenzione dei rischi di caduta dall'alto
B.U.R. 5 giugno 2020, n. 54 S.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
 

la seguente legge:
 

Articolo 1
Finalità

1. Nell’ambito della prevenzione dei rischi d'infortunio sul lavoro a seguito di cadute dall'alto nei cantieri temporanei o mobili, fermo restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni, la presente legge detta disposizioni nella progettazione ed esecuzione di interventi edilizi ed impiantistici che interessino coperture di nuove costruzioni o di edifici esistenti, svolti in quota e tali da poter mettere a rischio la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
 

Articolo 2
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) manutenzione ordinaria o straordinaria comportante il rifacimento, anche parziale del manto di copertura per la cui esecuzione sia necessario l’accesso in copertura, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 6;
c) restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia previsti dall'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia "Testo A") che interessano le coperture mediante interventi strutturali;
d) installazione di nuovi impianti tecnici, telematici e fotovoltaici, qualora essi riguardino le coperture.
2. Sono esclusi:
a) gli interventi che interessano le coperture, sia pubbliche che private, con tetto a falda inclinata o piana, che presentano un'altezza alla linea di gronda inferiore o uguale a 2 metri rispetto al suolo naturale o artificiale sottostante o che comunque possono essere svolti senza l'accesso in copertura;
b) le opere di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001 che non prevedono interventi sulla copertura, salvo l'esecuzione contestuale di opere rientranti nelle previsioni di cui alle lettere b) e d) del comma 1;
c) interventi su coperture piane o a falda inclinata già dotate di dispositivi di protezione collettiva con idonee caratteristiche nel rispetto della normativa vigente a difesa dei bordi nonché delle eventuali aree non calpestatoli;
 

Articolo 3
Definizione di copertura

1. Per copertura si intende una delimitazione superiore dell'involucro edilizio o un aggetto, finalizzata alla protezione dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura e finitura.
 

Articolo 4
Misure di tutela e prevenzione

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, i progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 2 devono:
a) prevedere, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l'applicazione di misure di prevenzione e protezione dirette ad evitare i rischi di caduta dall'alto, quali in particolare sistemi di ancoraggio permanenti, che consentono lo svolgimento di attività in quota sulla copertura, il transito e l'accesso in condizioni di sicurezza;
b) essere integrati da un elaborato tecnico della copertura che, con riferimento alle misure di prevenzione e protezione di cui alla lettera a), deve contenere le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità dei sistemi che si intendono utilizzare e ogni altra informazione necessaria ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall'alto, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 6.
2. L'elaborato tecnico della copertura integra il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008, quando ne è prevista la redazione; altrimenti costituisce documento autonomo.
3. L'elaborato tecnico della copertura è aggiornato nell'ipotesi di interventi che determinano modifiche strutturali dell'edificio ovvero che rendano necessarie modifiche riguardanti le misure di prevenzione e protezione contro le cadute dall'alto; è messo a disposizione di coloro che, successivamente alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, svolgono attività in quota sulla copertura medesima e, in caso di passaggio di proprietà, è consegnato al nuovo proprietario o avente titolo.
 

Articolo 5
Improcedibilità dell’istanza del titolo abilitativo edilizio e interruzione del termine per l’ottenimento dell’assenso all’esecuzione dei lavori

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale, la mancata presentazione o l’incompletezza dell’elaborato tecnico di cui all’articolo 4, costituisce condizione ostativa al rilascio del titolo autorizzativo ovvero all'inizio dei lavori.
2. Le segnalazioni certificate presentate ai fini dell’agibilità devono contenere attestazione a firma di tecnico abilitato, circa la sussistenza delle misure di prevenzione e protezione adottate ai sensi del precedente articolo 4.
 

Articolo 6
Regolamento di attuazione

1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta il regolamento attuativo della presente legge e in particolare individua definizioni comuni, misure di prevenzione e protezione, con relative prescrizioni tecniche, da adottare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), nonché specifica il contenuto e le modalità di presentazione dell’elaborato tecnico di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b).
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle comunicazioni, segnalazioni e istanze relative agli interventi edilizi presentate successivamente all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo. Nel caso di interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo ai sensi dell’art. 6 DPR 380/2001, le disposizioni della presente legge si applicano agli interventi edilizi i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore del predetto regolamento.
 

Articolo 7
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

Articolo 8
Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 4 giugno 2020

 

BARDI