Tipologia: Appendice Protocollo condiviso 24 marzo 2020
Data firma: 29 aprile 2020
Parti: Ania e First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Assicurazioni
Fonte: uilca.it


Protocollo condiviso sulle misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 marzo 2020
Appendice 29 aprile 2020


L'Ania e First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia e Uilca

Premesso che
• le Parti seguono costantemente l'evoluzione della situazione relativa alla diffusione del virus Covid-19 e collaborano con prioritaria attenzione alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con responsabilità per adottare in modo immediato le misure idonee per dare concreta attuazione ai provvedimenti volta per volta assunti dal Governo e dalle altre Autorità;
• la diffusione dell'emergenza epidemiologica sul territorio nazionale ha prodotto importanti mutamenti anche nell'organizzazione del lavoro delle Compagnie di assicurazione;
• in data 24 marzo u.s. l'Ania e le Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto il “Protocollo condiviso sulle misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, con il quale hanno concordato un insieme di indicazioni operative finalizzate a incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di Covid-19 fornite dal legislatore e dall'Autorità sanitaria alle Imprese del settore assicurativo e alle Società di assicurazione/assistenza, misure che hanno come obiettivo la prioritaria attenzione a garantire le condizioni di salute e sicurezza per tutte le persone interessate, lavoratrici/lavoratori e la clientela;
• in particolare per quanto attiene al punto 8 del suddetto Protocollo, relativo alla “Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte, lavoro agile, assenze)” le Parti hanno condiviso di predisporre misure utili, da un lato, ad assicurare la continuità del servizio assicurativo e, dall'altro, a salvaguardare la salute delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso il ricorso al lavoro agile, a tutti gli istituti contrattuali indicati dai CCNL di settore e dai Contratti Integrativi Aziendali quali ad esempio banca ore, permessi retribuiti, congedi, nonché utilizzare l'istituto delle ferie salvaguardando, per quanto possibile, la dotazione di ferie dell'anno in corso; a ricorrere, altresì, alle misure in favore dei lavoratori introdotte dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge il 24 aprile 2020, ivi compreso il ricorso Ania e First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia, Uilca
all'assegno ordinario del Fondo Intersettoriale di Solidarietà Ania secondo le modalità semplificate previste dal Decreto medesimo anche per tutte le tipologie di lavoratori (a esempio venditori e/o produttori dipendenti) che stanno subendo un nocumento economico immediato;
• la Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle modalità di accesso all'assegno ordinario e in particolare alla necessità, comunque, di sottoscrivere l'accordo sindacale, previo confronto con le organizzazioni sindacali aziendali in via telematica, anche se successivamente alla domanda presentata al Fondo per il tramite di INPS;
• in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 del Protocollo medesimo, a fronte del perdurare della situazione di emergenza, le Parti si sono incontrate in data 17 aprile 2020, nel quadro di un percorso di confronto più ampio, per verificare l'andamento dell'applicazione del Protocollo, sulla base dell'evoluzione della situazione di emergenza anche nel contesto del mercato assicurativo e dei provvedimenti - anche in materia di ammortizzatori sociali - tempo per tempo emanati;
• nel corso dell'incontro le Parti hanno confermato che le indicazioni operative contenute nel Protocollo impegnano tutte le Imprese del settore assicurativo alla loro attuazione;
• per quanto attiene, in particolare, all'accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà di cui al Decreto Interministeriale n. 78459 del 17 gennaio 2014, le Parti, nell'ottica di proseguire un percorso includente e condiviso - che da sempre contraddistingue le relazioni sindacali del settore, salvaguardandone le specifiche peculiarità — hanno condiviso di integrare il Protocollo del 24 marzo u.s., con linee guida che rappresentino un punto di riferimento univoco per le Imprese e le Rappresentanze Sindacali Aziendali;
tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue:
1. la domanda di assegno ordinario presentata dall'Impresa sarà preceduta da un'informativa, confronto ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali aziendali che potranno essere svolti anche in via telematica e si concluderanno entro tre giorni dall'informativa medesima con l'obiettivo di addivenire a un accordo (si veda format di riferimento in allegato) che potrà prevedere l'utilizzo dell'istituto “per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020”;
2.la domanda dovrà essere inviata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa;
3. il ricorso all'assegno ordinario con causale “Covid-19 nazionale”, ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 18 del 2020 avverrà fermo restando quanto stabilito dal punto 8 del Protocollo del 24 marzo 2020;
4. ferma restando la piena copertura contributiva attraverso il versamento della contribuzione correlata, comprensiva della quota a carico dei lavoratori, l'accesso alla predetta prestazione ordinaria avviene senza pregiudizio e nocumento per la retribuzione imponibile ai fini previdenziali che sarebbe stata percepita dalla lavoratrice/lavoratore in assenza della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, traducendo, a livello aziendale, gli elementi integrabili e ricercando soluzioni condivise idonee a salvaguardare la retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori;
5. le Parti condividono che i periodi di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa con accesso alle prestazioni ordinarie sono neutralizzati per gli effetti sul rapporto di lavoro di ciascun lavoratore interessato (a puro titolo esemplificativo, previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, maturazione delle ferie, etc.);
6. come consentito dalla normativa vigente, l'Impresa secondo le modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio sul flusso Uniemens (anticipazione da parte dell'Impresa e successivo recupero sulla contribuzione previdenziale del mese successivo) provvederà all'anticipazione dell'assegno ordinario alle lavoratrici e ai lavoratori;
7. Le Parti convengono di incontrarsi nuovamente, sempre in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 del Protocollo medesimo, per proseguire nel percorso fin qui concordato e al fine di condividere aggiornamenti e analisi dei futuri provvedimenti legislativi in ordine all'evoluzione dell'emergenza (si veda DPCM del 26 aprile u.s.), all'andamento del ricorso all'assegno ordinario del Fondo e alla preparazione della cosiddetta “fase due”.
L.c.s.

Allegato
Format di riferimento per la redazione del verbale di accordo per l'accesso all'assegno ordinario del Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA - causale “COVID-19-Nazionale”

 

Data....
 

Azienda (o Capogruppo)
e
RSA (o delegazione sindacale aziendale)
 

Le Parti si sono incontrate in data .................., (specificare se in via telematica), ai fini di quanto previsto dall'art. 19 Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge il 24 aprile 2020, richiamato nell' “Appendice al Protocollo condiviso sulle misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 marzo 2020 sottoscritto da ANIA e FIRST-CISL, FISAC-CGIL, F.N.A., SNFIA e UILCA” firmata il 29 aprile 2020, al fine di presentare la domanda di assegno ordinario al Fondo Intersettoriale di Solidarietà di cui al Decreto Interministeriale n. 78459 del 17 gennaio 2014.
Detta istanza è presentata per il periodo dal _________ al ___________ per un numero di giornate pari a..... nel rispetto del limite massimo previsto dalle norme vigenti. La domanda di assegno ordinario riguarda n° ______ dipendenti (in forza alla data del 17 marzo 2020).
Ferma restando la piena copertura contributiva attraverso il versamento della contribuzione correlata, comprensiva della quota a carico dei lavoratori, l'accesso alla predetta prestazione ordinaria avviene senza pregiudizio e nocumento per la retribuzione imponibile ai fini previdenziali che sarebbe stata percepita dalla lavoratrice/lavoratore in assenza della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa (inserire eventuali specificità a livello aziendale).
I periodi di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa con accesso alle prestazioni ordinarie sono neutralizzati per gli effetti sul rapporto di lavoro di ciascun lavoratore interessato (a puro titolo esemplificativo, previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, maturazione delle ferie, etc.).
Con l'accordo le Parti si danno atto di aver dato attuazione a quanto previsto nel Protocollo ANIA -OO.SS. del 24 marzo 2020 e nell'Appendice al Protocollo del 29 aprile 2020.
L.c.s.
Azienda (o Capogruppo) e RSA (o delegazione sindacale aziendale)