Regione Marche
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 giugno 2020, n. 193
Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica Nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 per sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere anche viaggianti; produzioni liriche, sinfoniche e orchestrali; produzioni teatrali; produzioni di danza, ai sensi del DPCM 11/06/2020.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto predisposto dal Dirigente della P.F. Beni e Attività Culturali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggi';
VISTA la L.R. n.4/2010 Norme in materia di beni e attività culturali;
VISTA la Legge 30 aprile 1985, n. 163, recante “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”, e successive modificazioni;
VISTA la Legge 22 novembre 2017, n.175 Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia;
VISTA la L.R. n. 11/2009 - Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo;
VISTA la Legge 14 novembre 2016, n. 220 - Disciplina del cinema e dell'audiovisivo;
VISTA la L.R. 7/2009 - Norme per il cinema e l’audiovisivo;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: “Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante: “Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto 2 del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID - 19”;
VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;
VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento protezione civile n. 628 del 27 febbraio 2020 con il quale viene nominato il Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19”, pubblicato nella GU n° 52 del 1 marzo 2020;
VISTO il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19" che, tra l'altro, all'art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19 applicabili sull'intero territorio nazionale;
VISTO il DPCM 1 aprile 2020 e “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale ”, con il quale è stata prorogata fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;
VISTA la legge n. 27 del 29.4.2020 di conversione con modifiche del citato Decreto Legge n.18/2020, pubblicata nella G.U. Nr 110 supplemento 16;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTO il DPCM 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale le cui disposizioni si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 , a eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 7 e 9, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 n. 5443;
VISTO il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, come integrato dalle stesse parti sociali il 24 aprile 2020;
VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, INAIL, aprile 2020;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);
VISTA altresì l'ordinanza del Ministero della salute 20/03/2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il DPCM 17 maggio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
VISTO il DPCM 18 maggio 2020 - Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020;
VISTO il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
VISTE le proprie ordinanze nn. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 22/2020, 23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020, 27/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020; VISTO il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 126 del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833”;
VISTI i decreti del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 142 e n. 143 del 30 aprile 2020, recante D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” - Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 144 del 4/05/2020, recante Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche D.P.C.M. 26 aprile 2020;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 145 del 4/05/2020, recante Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) in materia di artigianato, servizi e commercio;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 146 del 5/05/2020, recante Servizi di cura degli animali da compagnia e adozione presso canili e gattili. Variazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali di vicinato;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 147 del 6/05/2020, recante Pratica delle attività sportive e motorie svolte in forma individuale;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 148 del 9/10/2020, in materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 151 del 15/05/2020, recante corsi voga e nuoto per conseguimento titolo di bagnino di salvataggio;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 152 del 15/05/2020, recante Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di artigianato, servizi e commercio - Fissazione della data del 18/05/2020 di apertura delle attività produttive i cui protocolli sono stati approvati con DGR 565/2020 e DGR 569/2020;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 153 del 16/05/2020, recante riapertura dal 18 maggio attività turistiche ricettive di cui al titolo II L.R. n. 9/2006;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 154 del 16/05/2020, recante riaperture al 18 maggio settore Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza automobilistica;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 155 del 16/05/2020, recante agriturismo;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 156 del 18/05/2020, recante del 18/05/2020 Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di cultura per riapertura di musei, archivi, biblioteche e degli altri luoghi della cultura, ai sensi del DPCM del 17/05/2020;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 15 7 del 18/05/2020 recante riapertura gestione parchi e luoghi di attrazione turistico-ricreativa;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 158 del 20/05/2020, recante riapertura palestre e piscine;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 159 recante spostamenti verso regioni limitrofe per comuni confinanti;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 160 del 20/05/2020 caccia ungulati;
VISTA altresì l'ordinanza del Ministero della salute 20/03/2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Considerato il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;
Preso atto dell'andamento del contagio anche a livello regionale;
Considerata la necessità di provvedere ad un graduale allentamento delle misure restrittive per consentire la ripartenza, in sicurezza, dei settori economici e della vita sociale da parte della popolazione;
Tenuto conto che obiettivo prioritario è sempre quello di garantire la salute della cittadinanza e dei lavoratori;
Tenuto contro altresì della necessità di ripristinare, progressivamente anche le consuete abitudini di vita in massima sicurezza;
Ritenuto necessario e urgente mantenere il rafforzamento delle misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;
VISTE le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (20/83/CR01/COV19 del 09/06/2020)”;
VISTE le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (20/96/CR1/COV19del 11/06/2020)”;
VISTO il DPCM 11 giugno 2020” Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla G.U. anno 161°, n. 147 dell'11 Giugno 2020.
 

DECRETA

1. di stabilire, ai sensi dell'art. 1 lettera m) del DPCM 11 giugno 2020, che le attività relative a spettacoli aperti al pubblico in sale cinematografiche, teatri, sale da concerto, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere anche viaggianti; produzioni liriche, sinfoniche e orchestrali; produzioni teatrali; produzioni di danza sul territorio regionale - sono assicurati a decorrere dalla data del 15 giugno 2020, in coerenza con previsioni e principi di cui all'allegato 9 del medesimo DPCM, recante le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (20/95/CR1/COV19 del 11/06/2020)”, contenenti la scheda n. 18 “Cinema e spettacolo dal vivo” di cui all'allegato 1), che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di stabilire che nelle fasi di sospensione degli spettacoli, le medesime indicazioni valgono per le rispettive prove di produzioni liriche, sinfoniche e orchestrali; produzioni teatrali e produzioni di danza, come indicato nelle “Linee guida” di cui al punto 1;
3. di stabilire che le medesime linee guida si applicano alle attività di Bande e Cori in quanto compatibili;
4. di stabilire che eventuali rivalutazioni del numero massimo consentito di spettatori potranno essere effettuate in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi interessati;
5. ai fini della sanificazione nei luoghi di cui al punto 1 valgono le disposizioni di rilevanza per la tutela dei beni culturali, nonché eventuali evoluzioni delle stesse derivanti da nuove risultanze scientifiche sulla persistenza del virus Covid 19 sulle superfici di beni culturali, di cui al DDPF n. 152 del 18/05/2020 e quanto riportato nelle “Linee guida” di cui al punto 1.
Resta fermo quanto stabilito in sede di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro aggiornato al 24 aprile 2020 di cui all'Allegato 10 - Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 del DPCM del 17/05/2020 e all'allegato 10 del DPCM 11 giugno 2020.
Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.
 

Il Presidente della Giunta
Luca Ceriscioli
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e pertanto in Italia gran parte delle attività produttive e commerciali, così come del settore culturale in particolare dei musei, archivi, biblioteche e di tutti gli istituti e luoghi della cultura, sono state chiuse al fine di fronteggiare e bloccare l'epidemia da COVID-19.
Il DPCM 17 maggio 2020 articolo 1, comma 1, lettera m), consente il ripristino delle attività di spettacolo e di cinema dopo il 14 giugno 2020. A tal fine sono necessarie precauzioni per prevenire la potenziale diffusione dell'infezione, al contempo cercando di favorire il flusso delle persone e il piacere delle opportunità offerte dal godimento di spettacoli dal vivo e delle rassegne cinematografiche. Gli ambienti dedicati alla cultura, al cinema e allo spettacolo, dovrebbero, infatti, continuare a essere ambienti ospitali e di interesse per tutti, seppure riadattati nelle loro funzioni per tener conto del nuovo contesto di emergenza sanitaria. Linee guida con raccomandazioni organizzative e di comportamento rappresentano quindi uno strumento necessario per mettere in sicurezza il personale addetto all'erogazione dei servizi al pubblico come quelli del settore spettacolo e cinema ma, a loro volta, anche i visitatori e i fruitori del servizio stesso. Il DPCM 17 maggio 2020 articolo 1, comma 1, lettera m) prevede, all' Allegato 9, indicazioni generali relative alle modalità organizzative per le attività di spettacolo e cinema.
Per agevolare il ripristino delle attività di spettacolo e cinema in vista della riapertura del 15 Giugno, la Conferenza Stato Regioni ha elaborato, condiviso e integrato il suddetto Allegato 9 con linee guida coerenti relative alle misure da adottare per il pubblico e sul palcoscenico, sia in caso di produzione di spettacoli che di prove, con validità a partire dal 15 Giugno 2020. Le indicazioni sono contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome (20/83/CR01/COV19 del 09/06/2020), precisamente nella scheda n. 18. Le Linee guida sono state approvate all'unanimità, con il supporto tecnico degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica, ai sensi dell'art. 1 comma 14 del Decreto legge n. 33/2020. I n considerazione della necessità di assicurare coerenza giuridica all'ordinamento, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome ha richiesto, in data 9 giugno 2020, che le Linee guida fossero allegate al nuovo DPCM in fase di elaborazione da parte del Governo, come avvenuto per il DPCM 17 maggio 2020; nella richiesta veniva sottolineata la necessità nel nuovo provvedimento normativo, di voler intervenire sul limite numerico dei 200 posti per gli spettatori degli eventi culturali, riparametrandola alla capienza dei locali.
Le Linee guida adottate dalla Conferenza sono risultate dal lavoro di confronto e condivisione delle Regioni e Province Autonome in sede sia tecnica che politica, lavoro al quale la Regione Marche ha partecipato attivamente con propri contributi, nonché dal confronto in ambito regionale con i principali organismi preposti ovvero il Consorzio Marche Spettacolo, la Fondazione Orchestra Regionale delle Marche, l'Amat Associazione marchigiana Attività teatrali, e la Fondazione Marche Cultura per le rispettive competenze.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Giugno 2020, art. 1, comma1, lettera m) sono approvate le indicazioni generali in merito alla ripresa di attività di cinema e spettacolo, conferendo alle regioni, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, la possibilità di stabilire un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e caratteristiche dei luoghi. Il DPCM 11 Giugno 2020, inoltre, approva recependole, “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome (20/95/CR1/COV19del 11/06/2020)”, consultabili all'Allegato 9, al cui interno figura la scheda 18 “Cinema e Spettacolo dal vivo”, riportata integralmente nell'Allegato 1), che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto. Nella scheda viene riportata la seguente indicazione: “Per spettacoli al chiuso, il numero massimo di spettatori è 200, per quelli all'aperto il numero massimo di spettatori è 1000, installando le strutture per lo stazionamento del pubblico nella loro più ampia modulazione. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi”. La Regione Marche, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nel proprio territorio, si riserva di approfondire e stabilire con successivi decreti un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi interessati.
Le Linee guida si applicano anche alle attività di prova e di spettacolo di Bande e Cori in quanto compatibili.
Anche il personale del settore spettacolo e cinema dovrà attenersi a un rigido protocollo normativo che impedisca la diffusione del contagio, con alcune condizioni garantite dal datore di lavoro. In generale, molte di queste norme sono comuni agli altri ambienti lavorativi e si possono ritrovare nei testi emanati in precedenza, come la Normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii.) o il “Protocollo condiviso con le parti sociali” di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 e quelle elencate nell'Allegato 10 - Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 previste nel DPCM del 17/05/2020.
Per quanto riguarda le istruzioni su sanificazioni di spazi e oggetti di rilevanza culturale si fa riferimento al documento predisposto dalla Soprintendenza ABAP delle Marche, per quanto di competenza, con il quale si è inteso fornire delle linee guida a carattere generale e che siano riassuntive della documentazione disponibile in merito alla gestione delle operazioni di sanificazione degli ambienti interni ed esterni di cose ed edifici di interesse storico-artistico e/o a qualunque titolo contenitori di Beni Culturali (come ad esempio i teatri storici, anfiteatri e teatri romani).
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014.
In riferimento a quanto sopra esposto si propone l'adozione del presente atto.

 

Allegato 1)

DPCM 11 Giugno 2020- Allegato 9 -Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (20/95/CR1/COV19del 11/06/2020).

SCHEDA 18 - CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO

Le presenti indicazioni si applicano a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti.
■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
■ Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
■ Non sono tenuti all'obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali disposizioni.
■ Privilegiare, se possibile, l'accesso tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
■ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
■ La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
■ È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto in particolare nei punti di ingresso.
■ I posti a sedere (comprese, se consentite, postazioni prive di una seduta fisica vera e propria) dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Per questi soggetti vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di 1 m, nonché possibilità di ridurre il distanziamento sociale di un metro in presenza di divisori in plexiglass, anche rimovibili, da installare tra un nucleo di spettatori ed un altro.
■ L'eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico- comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri.
■ Per il personale devono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico.
■ Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall'ingresso fino al raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso.
■ Per spettacoli al chiuso, il numero massimo di spettatori è 200, per quelli all'aperto il numero massimo di spettatori è 1000, installando le strutture per lo stazionamento del pubblico nella loro più ampia modulazione. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.
■ Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
■ Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
■ Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.
■ Per eventuale servizio di ristorazione, attenersi alla specifica scheda tematica.

PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED ORCHESTRALI E SPETTACOLI MUSICALI

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per le produzioni liriche e sinfoniche e per gli spettacoli musicali. Si precisa che, nella fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.
■ L'entrata e l'uscita dal palco dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà essere tolta durante l'esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni più lontane dall'accesso (in fase di uscita dal palco, si procederà con l'ordine inverso).
■ I Professori d'orchestra dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il Direttore d'orchestra, la distanza minima con la prima fila dell'orchestra dovrà essere di 2 metri. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
■ Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante.
■ I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
■ Si dovrà evitare l'uso di spogliatoi promiscui e privilegiare l'arrivo in teatro degli orchestrali già in abito da esecuzione.

PRODUZIONI TEATRALI

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per il personale impegnato nelle produzioni teatrali e coreutiche (artisti, costumisti, truccatori, regista, assistenti, produttori, tecnici, etc.). Si precisa che, nella fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.
■ L'accesso alla struttura che ospita le prove deve avvenire in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale; lo stesso distanziamento va garantito al termine delle prove in uscita dalla struttura.
■ Negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini degli artisti, al laboratorio sartoriale, alla sala/area trucco ed ai locali/aree che ospitano i sistemi di gestione delle luci e dei suoni, all'ufficio di produzione, etc. deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale e individuati passaggi che consentano di escludere interferenze.
■ L'uso promiscuo dei camerini è da evitare salvo assicurare un adeguato distanziamento interpersonale unito ad una adeguata pulizia delle superfici.
■ Il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica e sartoria, addetti allestimento e disallestimento della scenografia, etc.) deve indossare la mascherina quando l'attività non consente il rispetto del distanziamento interpersonale. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
■ Per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni previste per i settori di riferimento; per la vestizione, l'operatore e l'attore per il periodo in cui devono mantenere la distanza inferiore a 1 metro devono indossare una mascherina a protezione delle vie aeree, l'operatore deve indossare anche i guanti.
■ Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli attori muniti di guanti.
■ I costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai singoli artisti prima di essere stati igienizzati.

PRODUZIONI DI DANZA
Oltre alle misure di carattere generale e a quelle previste per le produzioni teatrali, data la specificità delle attività di danza, si ritiene di precisare ulteriori misure per questa disciplina.
Premesso che le principali misure di prevenzione del contagio (distanziamento, l'igiene delle mani e delle superfici e la prevenzione della dispersione di droplets tramite l'utilizzo di mascherine e visiere) sono di difficile attuazione nella pratica della danza, devono essere prese in considerazione anche altre misure di mitigazione, definite dalle singole compagnie e mutuate dai protocolli per gli allenamenti sportivi messi a punto per lo sportivo professionista di squadra, a cui la categoria “danzatori” può considerarsi assimilabile. In generale, gli allenamenti/spettacoli di una compagnia di danza si svolgono solitamente in una struttura apposita (la sala prove o il palcoscenico) assimilabile ad una palestra.
In particolare, vanno attuate:
■ la riduzione del numero totale delle persone (compresi eventuali accompagnatori) presenti nel sito, anche tramite turni;
■ la riorganizzazione delle attività e la formazione sulle stesse, ricorrendo anche a strumenti di collegamento a distanza;
■ l'obbligo, per i danzatori, quando non direttamente impegnati in allenamento/spettacolo, di mantenere la distanza di almeno 1 metro tra loro e gli altri operatori presenti e di indossare la mascherina.