Tipologia: Protocollo di sicurezza anti-contagio per lo svolgimento dell'attività di studio legale
Data: 12 maggio 2020
Settori: Servizi-Studi professionali, Ordine Avvocati Firenze
Fonte: ordineavvocatifirenze.eu


Protocollo di sicurezza anti-contagio per lo svolgimento dell'attività di studio legale

1. Premessa
L'Ordine degli Avvocati di Firenze, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19, ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, di seguito illustra le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro con speciale riferimento alle attività degli studi legali.
La presente documentazione vuole essere una guida pratica illustrativa utile alla gestione delle problematiche emerse in questa grave pandemia. Obiettivo delle seguenti indicazioni è rendere le attività degli studi legali, in questa fase di emergenza, sicure dal rischio di diffusione virus sia per i titolari che per i lavoratori e la clientela.
Da chiarire inoltre che le attività soggette al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche potranno e dovranno apportare le necessarie modifiche al Documento di Valutazione del Rischio secondo le indicazioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente.
Il datore di lavoro ove e se presente per lo studio legale, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.
I datori di lavoro hanno l'obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l'impegno all'attuazione delle misure anti-contagio al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori.
L'adozione del protocollo anti-contagio da parte del titolare dell'attività è necessaria per lo svolgimento dell'attività; il protocollo anti-contagio dovrà essere compilato sul sito https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari, a partire dal 6 maggio 2020. Per tutte le attività aperte alla data del 18 aprile 2020, per le quali non sia stato ancora trasmesso il protocollo secondo le disposizioni dell'ordinanza 48/2020, dovrà essere compilato il format on line all'indirizzo sopra riportato, entro la data del 18 maggio 2020. Per le altre attività la compilazione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura. La compilazione è esclusivamente on line seguendo le istruzioni indicate nello speciale COVID-19 presente sul sito ufficiale della regione https://wwwregione.toscana.it. Coloro che hanno già inviato il protocollo secondo le disposizioni dell'ordinanza 48/2020, non devono compilare il format on line, ferma restando l'applicazione dei limiti, di cui alla presente ordinanza.
I servizi PISLL della Regione Toscana, nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19, verificano l'adozione da parte dei datori di lavoro delle procedure di sicurezza anti-contagio.
Il protocollo anti-contagio dovrà essere stampato e sempre reso disponibile presso l'attività per i controlli previsti dalla legge.
È dato mandato al settore regionale competente per la sicurezza dei luoghi di lavoro, all'adozione di provvedimenti tecnici, condivisi nell'ambito del Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, finalizzati ad individuare procedure standardizzate di controllo da parte dei servizi PISLL del rispetto delle procedure di sicurezza anti-contagio.

2. Informazione
Lo studio legale informa tutti i dipendenti, i clienti, i fornitori e chiunque entri nei locali circa le disposizioni di sicurezza contenute nel “Protocollo di sicurezza anti-contagio per lo svolgimento dell'attività della sede in oggetto”.
Il protocollo nella forma semplificata della presente documentazione, potrà essere efficacemente utilizzato in via generica informativa, salvo situazioni o specifiche particolari.
Le disposizioni legislative anti-covid19 e le relative indicazioni operative dovranno e potranno essere diffuse consegnando o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dello studio, appositi dépliant e grafiche informative.
In allegato alla presente si rimette copia cartellonistica semplificata destinata a piccoli studi legali che potrà essere stampata ed esposta in via immediata.
In particolare, le informazioni riguardano:
• L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5 °C), o altri sintomi influenzali, e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
• La consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nei locali in oggetto , e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, qualora sussistano condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.), i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
• L'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso nei locali in oggetto, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro dagli altri lavoratori (si consiglia 1,8 metri), osservare le regole di pulizia delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;
• L'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad un'adeguata distanza dalle persone presenti.
Si rimanda per maggiori dettagli, nel caso di attività di lavoro con dipendenti ed equiparabili previsto nella documentazione integrativa relativa alla tematica Covid-19, al Documento di Valutazione del Rischio D.Lgs. 81/08 a firma del Responsabile del sevizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente.

3. Procedure generali
Di seguito si riportano le indicazioni generali al fine di ridurre la diffusione del virus COVID-19:

• Secondo quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, lo studio legale, per quanto possibile, si è attivato per svolgere lavoro a distanza, attraverso l'utilizzo del lavoro agile “smart working”, mettendo i propri lavoratori nelle condizioni di svolgere l'attività presso il proprio domicilio;
• È garantita la distanza di almeno un 1 m, ma consigliata quella di 1,8 m, tra i lavoratori all'interno degli uffici (in questi casi risulta necessario prevedere anche la ventilazione, senza ricircolo, e il ricambio d'aria negli ambienti di lavoro), o in alternativa viene predisposta la dotazione di mascherine di tipo chirurgico. Se si utilizzano mascherine di tipo chirurgico, si prevede che queste siano indossate da tutti i presenti (compresi quelli che operano nello stesso ambiente, anche se generalmente a distanze maggiori di quella minima prevista dalla legge). Le due azioni, tuttavia, non possono essere considerate equivalenti: è garantito che i soggetti osservino sempre distanze adeguate e, pertanto, viene eseguita la vigilanza affinché questo obiettivo venga perseguito e raggiunto. Negli ambienti di lavoro unici, di particolare estensione, si valuta il loro distanziamento, anche con separazioni di tipo fisico, in modo da evitare occasioni di contatto tra gruppi di lavoro diversi, in particolare tra lavoratori dotati e lavoratori privi di mascherina, garantendo la necessaria ventilazione, senza ricircolo, e ricambio d'aria;
• Relativamente al personale adibito al trasporto, questi, per quanto possibile, devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per il necessario approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi rigorosamente alla distanza di almeno 1 m dagli altri soggetti (consigliati 1,8 m);
• Per l'accesso di fornitori esterni sono individuate le modalità di ingresso, transito e uscita, mediante percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti e negli uffici coinvolti;
• L'orario di lavoro è organizzato al fine di limitare la compresenza dei lavoratori, ove possibile, e comunque con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti, creando gruppi autonomi, distinti e riconoscibili, evitando il “potenziale contatto” fra gruppi diversi;
• Sono limitati gli spostamenti all'interno dei luoghi di lavoro e contingentati gli accessi agli spazi comuni, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi, e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 m tra le persone che li occupano (consigliati 1,8 m);
• Al momento le aree mensa e di ristoro e svago sono sospese;
• L'ingresso di esterni per appuntamenti viene gestito attraverso file ordinate che prevedano la distanza di almeno 1 m tra le persone. È fatto divieto di predisporre sale di attesa. Tutti gli incontri si svolgono su appuntamento;
• Ogni mezzo o strumento non deve essere usato da persone diverse durante il turno, se non dopo sanificazione prima del passaggio da un lavoratore all'altro. Prima di prendere o di riporre tale strumento, i lavoratori devono disinfettare le parti con cui abbiano avuto contatto. Anche le attrezzature informatiche sono soggette a tali indicazioni, come ad esempio postazioni computer tastiere e similari. Perciò è vietata in via assoluta la condivisione di postazioni di lavoro senza una adeguata e curata sanificazione preliminare;
• Eventuale uso di mezzi o strumenti in comune, se non evitabile, deve essere effettuato con l'utilizzo esclusivo di guanti monouso, In tal caso, comunque, si dovranno effettuare sanificazioni delle postazioni condivise in via regolare e programmata. Lo stesso dicasi per apparecchi di somministrazione automatica di cibi e bevande, per i quali potranno essere previsti distributori di gel sanificante, per disinfezione delle mani e/o guanti;
I mezzi utilizzati per gli spostamenti per motivi di lavoro, devono essere sanificati giornalmente.

4. Modalità di ingresso nella sede
Ingresso nello studio legale dei titolari e dei lavoratori:
I titolari e i dipendenti/collaboratori potranno fare accesso nello studio legale seguendo queste linee guida:
• Eventuale controllo della temperatura corporea a mezzo di termometro a laser monouso o similari, non da contatto. Nel caso di dipendenti la misurazione della temperatura è obbligatoria; in alternativa può essere richiesta al lavoratore una autocertificazione comprovante l'avvenuta misurazione al momento dell'ingresso sul lavoro;
• Igienizzare le mani con accurato lavaggio o disinfettante idro-alcoolico al momento dell'ingresso. Si consiglia l'uso di un distributore disinfettante idro-alcoolico predisposto ad uopo all'ingresso;
• Potranno essere resi disponibili all'ingresso guanti monouso, assicurando un'idonea modalità di indossare gli stessi senza possibilità di contaminazione;
• Riporre soprabiti e borse in spazi separati e non accessibili a chiunque, ma soprattutto non condivisi;
• Potranno essere previsti copri scarpe monouso in via di ulteriore presidio non obbligatorio, per la sicura non contaminazione delle superfici calpestabili, soprattutto laddove esiste una grande condivisione dei percorsi di accesso dall'esterno. Le stesse devono essere disponibili all'ingresso.
Ingresso nello studio legale del cliente
• Il ricevimento dei clienti presso lo studio legale dovrà essere limitato al massimo, preferendo i collegamenti da remoto.
• Il cliente potrà essere ricevuto personalmente previo appuntamento. Il cliente dovrà essere preventivamente informato sulle condizioni necessarie per accedere alla sede; in ogni caso, l'informativa (cartello 1) con le tre condizioni necessarie, dovrà essere affissa all'ingresso dei locali in oggetto.
L'informativa per i clienti prima del ricevimento è la seguente:
• Non deve presentare febbre (>37,5 °C), raffreddore, tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, mal di testa insorti negli ultimi 14 giorni;
• Non deve essere stato in contatto con persone con i suddetti sintomi negli ultimi 14 giorni;
• Non deve essere stato in contatto con persone affette da COVID-19 negli ultimi 14 giorni.
• Invitare il cliente a dotarsi, prima di entrare nella sede, di mascherina chirurgica ed, eventualmente, di guanti monouso nel caso non sia disponibile all'ingresso distributore di gel igienizzante per mani.
Si consiglia la predisposizione, per i clienti all'ingresso, di una postazione con disponibilità di guanti monouso, mascherina monouso, gel igienizzante ed eventualmente di copri scarpe monouso.
Ingresso nello studio legale di fornitori e corrieri esterni
Il ricevimento di fornitori, rappresentanti o venditori è preferibile se effettuato per telefono, e-mail o altri strumenti di comunicazione a distanza. Qualora ciò non fosse possibile, deve avvenire con l'utilizzo di guanti monouso, mascherina e distanza interpersonale adeguata tra rappresentante/fornitore e legale o suo incaricato e, al termine della visita, si devono disinfettare tutte le superfici con le quali il rappresentante/fornitore è venuto a contatto.
Per quanto riguarda i corrieri e i postini, la consegna deve avvenire tramite l'utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con detergente o per mezzo di una soluzione idroalcolica).
In ogni modo valgono le prescrizioni indicate e consigliate per l'accesso allo studio legale dei clienti.

5. Gestione della sala d'attesa dello studio
Il processo da seguire dal momento dell'ingresso del cliente nella sede è il seguente:
Appena varcata la soglia, il cliente, già munito di mascherina chirurgica ed eventualmente di guanti monouso e copri scarpe, deve provvedere all'igienizzazione delle mani; è consigliata la rilevazione della temperatura del cliente a mezzo termometro a scanner; il titolare/dipendente/collaboratore invita il cliente a detergere le mani con amuchina o disinfettante analogo nel caso non sia provvisto di guanti monouso. Nello studio legale deve essere affissa ben visibile l'informativa anti-contagio.
La cassa, le operazioni contabili e, in generale, di ricevimento del cliente vengono gestite dal personale munito di mascherina chirurgica e guanti monouso.
La tastiera e gli apparecchi PoS vengono disinfettati ad ogni utilizzo. Disinfettare tutte le maniglie e parti delle porte che, le sedute e ogni superficie della sala d'aspetto con cui il cliente è venuto a contatto.
Evitare di avere più clienti in sala d'attesa ove possibile; in alternativa è obbligatorio far mantenere una distanza adeguata fra una persona e quella più vicina. Posizionare le sedie della reception a tale distanza e togliere tutte le altre.
Nel caso ciò non fosse possibile fare attendere i clienti fuori dallo studio oppure gestire i flussi con appuntamenti ad orari stabiliti.
Rimuovere dalla sala d'attesa riviste, cuscini, tappeti e ogni altro oggetto causa di promiscuità che non sia sanificabile.
Gli appuntamenti verranno fissati in maniera sufficientemente distanziata tra loro.

6. Gestione del ricevimento del cliente

Il personale deve indossare mascherina chirurgica e guanti monouso quando riceve il cliente, mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 m (consigliati 1,8 m).
È preferibile limitare il più possibile il numero di persone per ogni ricevimento onde evitare assembramenti nel locale di ricevimento.
Riservare, ove possibile, una stanza esclusiva dello studio legale al ricevimento dei clienti.
Alla fine del colloquio si deve arieggiare la stanza per un tempo sufficiente per consentire il ricambio di aria. Smaltire adeguatamente il materiale monouso utilizzato nel corso del colloquio.

7. Gestione della sede
All'interno dello studio è preferibile che il titolare, dipendenti e collaboratori soggiornino uno per stanza. Ove ciò non fosse possibile le postazioni di lavoro dovranno essere posizionate in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale d'obbligo di almeno 1 m (consigliati 1,8 m).
Durante l'orario di lavoro titolare/dipendenti/collaboratori dovranno limitare il più possibile gli spostamenti all'interno dello studio legale e la permanenza negli spazi comuni in modo da evitare assembramenti.
L'uso della mascherina chirurgica da parte di titolare/dipendenti/collaboratori è d'obbligo nel caso in cui non possa essere rispettata la distanza minima interpersonale.
La sede dello studio deve essere priva di arredamenti di difficile igienizzazione.
Perciò si dovranno rimuovere tappeti, cuscini, arredi tessili in genere ed oggetti passibili di contaminazione difficilmente controllabile.
Tale attività determinerà una semplificazione delle operazioni di sanificazione giornaliera.

8. Pulizia, igiene e sanificazione dei locali
Nel caso di studi legali con personale dipendente deve essere garantita la sanificazione degli ambienti, con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell'aria; la sanificazione di cui al punto precedente può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia, utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro con concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici etc).
Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione.
Comunque e in ogni caso alla fine di ogni colloquio con clienti, si deve effettuare la sanificazione di tutte le superfici entrate in contatto con il visitatore. È garantita la pulizia con appositi detergenti, di pc, tablet, telefoni, citofoni, maniglie, reception, superfici dei servizi igienici e sanitari.
Si raccomanda, durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, di assicurare la adeguata ventilazione degli ambienti.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali in oggetto si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro necessaria successiva ventilazione.
La biancheria, come le tende e altri materiali di tessuto, deve essere sottoposta a un lavaggio con sapone e acqua calda a 90 gradi. Se non è possibile a causa delle caratteristiche del tessuto, va aggiunto al ciclo di lavaggio candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio.

9. Manutenzione igienica impianti di trattamento e ricambio aria
Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali.
Ricordiamo che deve essere garantito un buon ricambio dell'aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale. Negli edifici dotati di specifici impianti di Ventilazione Meccanica Controllata, questi devono mantenere attivi l'ingresso e l'estrazione dell'aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (possibilmente con un decremento dei tassi di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell'edifico). In questo periodo di emergenza per aumentare il livello di protezione, deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell'aria per evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell'aria.

10. Obblighi dei lavoratori
• Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 375°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria seguendone le indicazioni;
• Obbligo di non fare ingresso o di permanere nei locali in oggetto e di doverlo dichiarare tempestivamente al datore di lavoro/impresa/committente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, o temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per le quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio;
• Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso ai locali (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
• Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
• Quale promemoria, il datore di lavoro deve affiggere nei bagni e in prossimità dei lavandini e/o dispenser cartellonistica riportante le corrette modalità di lavaggio delle mani.


11. Gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori
Nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria effettuata ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008, laddove l'attività ne risultasse eventualmente soggetta, si dovrà seguire la seguente condotta:
• La Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute;
• La sorveglianza sanitaria periodica non deve essere interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale; sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
• Devono essere privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
• Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente deve collaborare con il datore di lavoro e le RLS/RLST;
• Il medico competente deve segnalare all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy; il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;
• In merito alla gestione dei singoli casi di maggiore fragilità, ove il lavoratore presenti patologie acute o riacutizzazione di patologie croniche dovrà rivolgersi al proprio MMG (medico di medicina generale).
• Negli altri casi di maggior rischio i lavoratori sono tenuti ad inviare al Medico Competente una certificazione aggiornata delle patologie e trattamenti in atto redatta a cura del Medico Curante con allegata refertazione rilasciata da una struttura pubblica per l'inquadramento diagnostico e i provvedimenti del caso.
• La documentazione dovrà essere inviata al Medico Competente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica.

12. Misure da adottare in presenza di un caso sospetto
Nel caso in cui una persona presente nello studio legale sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, mal di gola, alterazioni dell'olfatto, lo deve dichiarare immediatamente al titolare o suo delegato; si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e all'isolamento degli altri presenti dai locali; il titolare procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
Il titolare collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente nello studio legale che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

13. Precauzioni igieniche personali
• È necessario che le persone presenti presso lo studio legale adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani e inoltre:
• evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
• evitare abbracci e strette di mano;
• igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
• evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani durante la frequentazione del luogo di lavoro; a riguardo si consiglia l'uso di guanti monouso che oltre alla protezione rendono il riflesso di toccarsi il viso meno immediato.
• È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o igienizzazione con gel disinfettanti specifici.
 

14. Dispositivi di protezione individuale
L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente protocollo è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio.
Per questi motivi data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria.
È comunque obbligatorio l'uso della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici e privati in spazi chiusi in presenza di più persone; in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il man-tenimento della distanza interpersonale.
Quando, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, non fosse possibile il mantenimento della distanza interpersonale di 1 m, è necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l'utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 o FFP3 senza valvola, per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente. Qualora tali mascherine non fossero reperibili, è sufficiente utilizzare contemporaneamente due mascherine chirurgiche. Nel caso di irreperibilità di mascherine chirurgiche marcate CE, dall'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 17 del 19 Marzo 2020 viene data la possibilità di utilizzare le mascherine di Tessuto non Tessuto TNT a 3 veli come sostitutive, anche senza marcatura CE, per il solo periodo dell'emergenza.
Molto utili a riguardo sono le indicazioni dello stabilimento Chimico Farmaceutico Militare relative alla manutenzione e igienizzazione delle mascherine.
Senza tali misure di sicurezza deve essere vietata la lavorazione.
Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l'uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l'utilizzo degli stessi. Nel caso dell'auto privata con due persone si raccomanda l'utilizzo della mascherina.

 

15. Cartelli (pagine successive)
1: Informativa per l'accesso alla sede
2: Come lavarsi le mani con acqua e sapone
3: Come frizionare le mani con soluzione alcolica