Regione Autonoma della Sardegna
Ordinanza 14 giugno 2020, n. 29
Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica

IL PRESIDENTE

VISTO l'art.32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e in particolare l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 che nomina il Presidente della Regione Sardegna, soggetto attuatore degli interventi di cui all'OCDPC 630/2020;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art.4;
VISTO Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n.33, recante “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020;
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n.34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l'art. 5, comma 4 che sancisce che “Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 circa “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 circa “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;
VISTO l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»,
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;
VISTI i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero della Salute 14 marzo 2020, n. 117; 18 marzo 2020, n. 122; 3 aprile 2020, n. 145; 12 aprile 2020, n. 153; 29 aprile, n. 183; 5 maggio 2020, n. 194; 17 maggio 2020, n. 207; 02 giugno 2020, n. 227; 4 giugno 2020, n. 231;
VISTO il DPCM 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla GU serie generale n. 108 del 27/04/2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con efficacia fino al 14 giugno 2020”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 e relativi allegati recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con efficacia fino al 14 luglio 2020;
VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 23/02/2020, n. 3 del 27/02/2020, n. 4 dell'08/03/2020, n. 5 del 09/03/2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 10/03/2020, n. 6 , 7 e 8 del 13/03/2020, n. 9 del 14/03/2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16/03/2020, n. 10 del 23/03/2020, n. 11 del 24/03/2020, n. 12 e 13 del 25/03/2020, n. 14, 15 e 16 del 03/04/2020, n. 17 del 04/04/2020, n. 18 del 07/04/2020 e n. 19 del 13/04/2020, n. 20 del 02/05/2020, n. 21 del 03/05/2020 e relativa nota esplicativa n. 8EM del 09/05/2020, n. 22 del 13/05/2020, n. 23 del 17/05.2020, n. 24 del 19/05/2020, n. 25 del 23/05/2020, n. 26 del 29/05/2020, n. 27 del 02/06/2020 e n. 28 del 07/06/2020, tutte pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, nonché sul BURAS;
CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'andamento dei casi sul resto del territorio nazionale;
CONSIDERATO che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire l'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, graduando le misure in base alla specificità del contesto territoriale interessato, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio regionale;
PRESO ATTO degli allegati 1, 2 e 3 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, i quali elencano le attività imprenditoriali, al commercio ed al dettaglio consentite in tutto il territorio nazionale, con la previsione di riaperture graduali di ulteriori attività commerciali, di servizi e di impresa;
CONSIDERATO che nel corso della riunione tra Governo e Presidenti di Regione in data 11 maggio 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato l'obiettivo di riattivare il commercio al dettaglio, rinviando altresì a disposizioni delle singole Regioni la decisione di riaprire ulteriori tipologie di attività, in ragione degli esiti della valutazione del rischio emergente dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020;
VISTE “le linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 11 giugno 2020 - Allegato 9 al DPCM 11.06.2020 - le cui schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori;
VISTI i pareri espressi sulle precedenti ordinanze nn.19, 20, 21, 22, 23, 26 e 27, dal Comitato Tecnico Scientifico istituito per fronteggiare la diffusione epidemiologica del Covid-19 in Sardegna con deliberazione della Giunta regionale n. 17/4 del 01/04/2020, come integrato con deliberazione n. 24/9 dell'08/05/2020, con particolare riguardo alla possibilità di adeguare le restrizioni finora previste sul territorio della Sardegna al contenuto dei DPCM del 26/04/2020 e del 17/05/2020 ed alle peculiarità e specificità del contesto regionale, sia in relazione all'andamento della diffusione epidemiologica, sia con riferimento al sistema socio-economico e produttivo;
PRESO ATTO della posizione espressa dal testé richiamato Comitato tecnico scientifico sulle suindicate ordinanze, comunque ispirata ad un criterio di massima cautela, nel senso di un progressivo ulteriore e graduale allentamento delle misure di chiusura finora previste, con riserva di una successiva valutazione, in dipendenza dall'andamento delle curve di diffusione del virus;
VISTO l'art. 11, comma 3, del DPCM 11 giugno 2020, giusta il quale “le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione”;
DATO ATTO delle potestà primarie attribuite alla competenza regionale dalla Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
ATTESO che rientri nelle competenze primarie della Regione Autonoma della Sardegna riferite alle materie rimesse alla propria potestà legislativa ed amministrativa e, per essa, spetti al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, anche in qualità di Autorità Sanitaria Regionale nonché soggetto attuatore degli interventi di cui all'OCDPC 630/2020, valutare e ponderare gli interventi necessari per la tutela della salute pubblica;
RITENUTO di dover adottare, con propria ordinanza, le necessarie misure cautelari volte a contenere l'esposizione al rischio di diffusione epidemiologica del virus Sars- CoV-2, conseguente alla mutata regolamentazione della circolazione delle persone da/e per la Sardegna;
CONSIDERATO che ai fini del monitoraggio degli effetti delle riaperture della cosiddetta “Fase 2”, Stato e Regioni hanno concordato l'utilizzo di un paniere più ampio di indicatori, trasfusi nel Decreto del Ministro della Salute in data 30 aprile 2020, il cui calcolo è curato dallo Stato sulla base del flusso dei dati comunicati dalle Regioni;
VALUTATO pertanto, di poter confermare la riapertura sull'intero territorio regionale delle attività già consentite con proprie ordinanze n.20 del 2 maggio 2020, n.22 del 13 maggio 2020, n.23 del 17 maggio 2020, n.26 del 29 maggio 2020 e n. 27 del 02 giugno 2020, adottando tutte le misure di sicurezza e prevenzione igienico sanitarie previste nel richiamato documento tecnico realizzato dall'INAIL in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità ed approvato il 12 maggio 2020 dal Comitato tecnico scientifico, istituito presso la Protezione Civile nazionale, integrato dalle ulteriori e più restrittive misure già previste a livello regionale;
VALUTATA inoltre, l'urgenza ed indifferibilità di adeguare alle ulteriori mutate condizioni epidemiologiche locali le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini sardi per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio della Regione Sardegna del COVID-19, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità;
 

ORDINA
 

Art. 1) Sono prorogate, salvo diverse esplicite previsioni in relazione all'andamento della curva epidemiologica, le disposizioni di apertura delle attività già consentite dalle ordinanze nn. 20 del 2 maggio 2020, 22 del 13 maggio 2020, 23 del 17 maggio 2020, 26 del 29 maggio 2020 e 27 del 02 giugno 2020, fino al 14 luglio 2020. Sono altresì prorogate, fino alla medesima data del 14 luglio 2020, le attività di aviazione generale negli aeroporti dell'intero territorio regionale, già consentite con le ordinanze n. 23 del 17 maggio 2020 e n. 27 del 02 giugno 2020. Sono altresì prorogate fino al 14 luglio 2020, l'ordinanza n. 27 del 2 giugno 2020 e n. 28 del 7 giugno 2020, così come modificate dalla presente ordinanza.

Art. 2) L'articolo 1 dell'ordinanza n. 27 del 2 giugno 2020 è modificato come segue:
“Art.1) In armonia con le previsioni del DPCM 11 giugno 2020 e con l'esigenza di una riapertura modulare e progressiva del traffico passeggeri da e per la Sardegna, al fine del controllo preventivo di una potenziale nuova diffusione epidemiologica del SARS-CoV-2, fermi i collegamenti già autorizzati con decreto interministeriale n. 231/2020, è disposto il riavvio dei collegamenti aerei e marittimi internazionali da e per la Sardegna, operativi in tutti i porti e aeroporti regionali, secondo il seguente calendario:
a) con decorrenza dal 25 giugno 2020 i collegamenti con le seguenti destinazioni: Stati membri dell'Unione Europea; Stati parte dell'accordo di Schengen; Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; Andorra e Principato di Monaco; Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano;
b) fino al 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui alla lettera a), salvo che per comprovate esigenze
lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
c) a decorrere dal 1° luglio 2020 i collegamenti con tutti i territori diversi da quelli indicati alla lettera a)”.

Art. 3) L'articolo 3 dell'ordinanza n.28 del 7 giugno 2020 è soppresso.

Art. 4) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 11 giugno 2020 e relativi allegati per costituirne parte integrante e sostanziale.


Art. 5) Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 15 giugno 2020 e fino al 14 luglio 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell'amministrazione e delle aziende.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul B.U.R.A.S. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 del DL n. 19 del 25 marzo 2020).
La presente ordinanza viene, altresì, trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna, agli Assessori regionali, agli amministratori straordinari delle Province, al Sindaco della Città metropolitana di Cagliari ed ai Sindaci dei Comuni della Sardegna, alle Società di Gestione Aeroportuale e all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

Christian Solinas                    
 

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