Regione Toscana
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 16 giugno 2020, n. 67
Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure sulla igiene e pulizia delle mani
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2003 n. 67 (Ordinamento del sistema regionale di protezione civile e disciplina della relativa attività);
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'articolo 32;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravita raggiunti a livello globale;
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020 con cui il sottoscritto è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6 bis, e dell'articolo 4;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, che ai sensi dell'articolo 2, comma 3 fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”,
Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19);
Visto il DPCM 17/05/2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto- legge 16 maggio 2020, n.33;
Visto il DPCM del 11/06/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 17/05/2020, sono efficaci fino al 14 luglio 2020;
Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.57 del 17 maggio 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della Fase 2 - con la quale - è stata disposta, a partire dal 18 maggio, la riapertura di tutte le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei settori e della tempistica indicata dal governo nel DPCM del 17 maggio 2020;
Viste l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 59 del 22 maggio 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2;
Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 27 Maggio 2020 “Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2” con la quale sono state recepite in parte le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020;
Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 61 del 30 Maggio 2020 “Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2”,
Viste le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 62 dell'8 giugno - Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n. 48/2020 e nuove disposizioni; n.63 dell'8 giugno - Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2 relative a formazione, attività corsistica e commercio al dettaglio su area pubblica;
Vista l'ordinanza n.65 del 10 giugno “Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per il riavvio di varie attività dal 13 giugno”
Considerato che l'organizzazione mondiale della sanità ha recentemente raccomandato, al fine di contenere la diffusione del contagio da coronavirus, di non indossare i guanti, in quanto ritenuti non utili per proteggersi dall'infezione, ma anzi potenzialmente dannosi, anche nell'utilizzo “usa e getta”, poiché danno un falso senso di protezione e sicurezza e possono essere usati in maniera non corretta, portando alla auto-contaminazione o alla trasmissione ad altri, ed ha quindi ribadito l'importanza invece di ricorrere al lavaggio regolare delle mani con acqua e sapone e ai gel disinfettanti;
Considerato che, tenuto conto delle indicazioni scientifiche emanate fino ad oggi per la prevenzione da contagio da COVID 19, è stato raccomandato in numerose ordinanze, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo ordinanza 40 del 22 aprile sui cantieri, ordinanza 47 del 2 maggio sul trasporto pubblico, ordinanza 57 del 17 maggio, ordinanza 59 del 22 maggio, ordinanza 60 del 27 maggio, ordinanza 61 del 30 maggio, ordinanza 62 dell'8 giugno, che si applica specificatamente a tutti gli ambienti di lavoro esclusi quelli sanitari e i cantieri, ordinanza 63 del 8 giugno, ordinanza 65 del 10 giugno, ordinanza 66 del 12 giugno, l'utilizzo di guanti monouso in alternativa o in aggiunta alla sanificazione delle mani, anche in linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive redatte e approvate dalla Regione o dalla Conferenza delle Regioni e adottate dalla Regione Toscana;
Considerata l'evoluzione delle indicazioni scientifiche sviluppatasi presso l'OMS in ordine all'utilizzo dei guanti, si raccomanda, nel territorio toscano, in luogo dell'utilizzo degli stessi di ricorrere al lavaggio regolare delle mani con acqua e sapone e ai gel disinfettanti;
Ritenuto che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell'adozione di misure di contenimento rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi tuttora fondamento negli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione oltre che negli articoli 32 della l.833/1978 e 117 del d.lgs n. 112/1998;
ORDINA
ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica le seguenti misure:
Al fine di incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento di disporre:
1 - che, nel territorio toscano per la prevenzione dal contagio da coronavirus si raccomanda una minuziosa e frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con gel disinfettanti senza ricorrere, anche qualora raccomandato nelle ordinanze ad oggi emanate dal Presidente della Giunta regionale, all'utilizzo di guanti monouso;
2 - che quanto disposto al punto 1 non si applica agli ambienti di lavoro socio-sanitari e agli ambienti di lavoro in cui i guanti costituiscono dispositivo di protezione individuale;
DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza entra in vigore il 17 giugno 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa: al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute; ai Prefetti;
ai Sindaci;
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l.33/2020 e dall'articolo 4 del d.l.19/2020;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.
Il Presidente