Regione Molise
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 21 giugno 2020, n. 36
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e del d.p.c.m. del 11 giugno 2020. Riapertura ulteriori attività e aggiornamento delle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate con ordinanza del presidente della giunta regionale del Molise n. 31 del 17 maggio 2020 e successivamente aggiornate con ordinanze del presidente della giunta regionale del Molise n. 32 del 28 maggio 2020 e n. 34 del 10 giugno 2020.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Molise;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il DPCM dell'11 giugno 2020;
RICHIAMATE
l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 31 del 17 maggio 2020 con la quale, nel disporre la ripresa delle attività dei servizi di ristorazione, delle attività inerenti ai servizi alla persona e delle attività degli stabilimenti balneari, sono state recepite le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive ratificate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16 maggio 2020 con conseguente obbligo da parte di tutti gli esercenti le attività in esse contemplate di ottemperare alle relative prescrizioni;
le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 32 del 28 maggio 2020 e n. 34 del 10 giugno 2020 con le quali sono state aggiornate le linee guida approvate con la precedente ordinanza n. 31 del 17 maggio 2000;
RILEVATO che l'art. 1 del DPCM dell'11 giugno 2020 ha subordinato la ripresa delle attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e delle attività di centri benessere, di centri termali non inclusi nell'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, già erogate nel rispetto della vigente normativa, di centri culturali e di centri sociali al preventivo accertamento da parte delle regioni della “compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori” e all'individuazione di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
CONSIDERATO che in relazione alla compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nel territorio regionale l'Unità di Crisi Regionale e il Comitato Scientifico per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella riunione del 19 giugno 2020, dopo aver esaminato il “Report 5" del Ministero della Salute - Istituto Superiore della Sanità concernente “ Monitoraggio fase 2” trasmesso in data 19 giugno 2020, hanno ritenuto compatibile la ripresa delle medesime attività con l'andamento epidemiologico;
LETTO il documento prot. 20/96/CR1/COV19 recante “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta dell'11 giugno 2020, allegato alla presente di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che il suindicato documento contiene degli aggiornamenti alle originarie linee guida, introducendo misure di prevenzione anche per ulteriori attività originariamente non regolamentate in modo specifico;
RICHIAMATO il parere favorevole espresso dalla Direzione Generale della Salute della Regione Molise con atto prot. n. 98290 del 16 giugno 2020 in ordine al contenuto delle suindicate linee guida;
CONSIDERATO che, pertanto, ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per consentire la ripresa delle attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e delle attività di centri benessere, di centri termali non inclusi nell'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, già erogate nel rispetto della vigente normativa, di centri culturali e di centri sociali;
RITENUTO inoltre opportuno aggiornare le linee guida approvate con l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 31 del 17 maggio 2020 e già aggiornate con le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 32 del 28 maggio 2020 e n. 34 del 10 giugno 2020;
EMANA LA SEGUENTE
ORDINANZA
Articolo 1
1. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e le attività di centri benessere, di centri termali non inclusi nell'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, già erogate nel rispetto della vigente normativa, di centri culturali e di centri sociali nell'intero territorio regionale sono consentite alle sole strutture che abbiano recepito gli indirizzi operativi di cui all'allegato 1 della presente ordinanza.
2. Fermo restando i divieti imposti ad alcune attività dal DPCM dell'11 giugno 2020 le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative di cui all'allegato 1 della presente ordinanza si applicano anche agli altri settori economici e produttivi ivi contemplati nonché a quelle attività che, seppure non espressamente contemplate nelle medesime linee guida, si svolgano con modalità analoghe a quelle regolamentate.
3. Dall'entrata in vigore della presente ordinanza è fatto obbligo agli esercenti le attività dei settori economici, produttivi e ricreativi di cui ai precedenti commi 1 e 2 di attuare e adeguarsi alle linee guida di cui all'allegato 1 della presente ordinanza.
4. Fermo restando gli obblighi di cui al precedente comma 3 i titolari delle attività di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 31 del 17 maggio 2020 sono esonerati dall'obbligo di trasmissione di un nuovo documento di valutazione.
5. Lo svolgimento delle attività economiche, produttive e ricreative in violazione delle disposizioni di cui al comma 3 determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 2, comma 2, de medesimo decreto-legge.
Articolo 2
1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino al 31 luglio 2020.
2. La presente ordinanza è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia, e al Ministro della Salute, ai sensi dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 33 ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.
3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Campobasso, 21-06-2020
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DONATO TOMA
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 20/96/CR1/COV19
Nuovo coronavirus SARS-CoV-2
Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative
Roma, 11 giugno 2020