Tipologia: Accordo
Data firma: 9 giugno 2020
Validità: 09.06.2020 - 31.12.2020
Parti: Fipe, Federalberghi, Fiavet, Faita/Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Commercio-Turismo
Fonte: dottrinalavoro.it


Accordo intervento straordinario bilateralità turismo

Addì 9 giugno 2020, In modalità videoconferenza, si sono incontrati: Fipe […], Federalberghi […], Fiavet […], Faita […] con l'assistenza di Confcommercio Imprese per l'Italia, Filcams Cgil […], Fisascat Cisl […], Uiltucs […]

Premesso che
a) Il CCNL Turismo 18 gennaio 2014, Il CCNL Pubblici esercizi, ristorazione commerciale e collettiva e Turismo dell'8 febbraio 2018 e il CCNL Agenzie di viaggio 24 luglio 2019, nell'ambito delle attività poste in capo agli Enti bilaterali territoriali, prevedono l'istituzione del Fondo sostegno al reddito del lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività o di rilevante riduzione della stessa;
b) gli ammortizzatori sociali di derivazione legislativa, pur Interessati da provvedimenti di riforma nel corso degli ultimi anni, non rispondono in modo adeguato alle esigenze dei comparti che compongono il settore Turismo, sia sotto il profilo dell'ambito di applicazione che delle causali di accesso nonché in termini economici rispetto alla perdita salariale dei lavoratori;
c) il Paese è stato colpito dall'emergenza sanitaria COVID 19. Il Governo italiano, alcuni enti locali e molti Governi stranieri hanno emanato provvedimenti che hanno limitato l'ingresso e la circolazione e/o l'attività su tutto il territorio nazionale, con pesanti ripercussioni su tutti i comparti del settore Turismo, sia immediati che differiti nei prossimi mesi;
d) il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27) e il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 hanno disposto un'estensione della copertura degli strumenti di sostegno al reddito (Cassa integrazione guadagni in deroga, Fondo di integrazione salariale) rispetto alla quale le Parti sodali, attraverso il sistema degli Enti bilaterali, intendono agire in maniera sinergica, Incrementando il livello di protezione sociale dei lavoratori del settore e mettendo a disposizione delle imprese strumenti per garantire la continuità operativa nel rispetto dei criteri di sicurezza sul lavoro concordati con il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono:

A. Fondo Straordinario
1) è Istituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo un Fondo straordinario volto a cofinanziare, nella misura del 50%, il costo dell'intervento realizzato dagli enti bilaterali del settore Turismo in favore dei dipendenti delle aziende in regola con il versamento delle quote di contribuzione contrattualmente previste;
2) per l'accesso al Fondo straordinario di cui al punto 1), le organizzazioni territoriali aderenti alle parti firmatarie del presente accordo dovranno stipulare specifici accordi per riconoscere interventi straordinari secondo quanto indicato al successivo punto B del presente accordo.
3) la dotazione del Fondo straordinario di cui al precedente punto 1) è pari a 7,000.000 €. Gli Organi Statutari di EBNT, con specifica deliberazione, individuano le poste di bilancio utili alla creazione del predetto Fondo.
4) l'importo è suddiviso per comparti e per provincie del settore Turismo sulla base della contribuzione incassata nell'anno 2019 (Tabella 1)
5) ogni Ente Bilaterale Territoriale procederà a riconoscere gli interventi in proporzione alla ripartizione del gettito di provenienza calcolato per comparti e per provincie secondo il medesimo schema di cui al punto precedente.
6) per beneficiare del contributo da parte di EBNT, l'Ente bilaterale territoriale deve fornire:
- copia dell'accordo stipulato dalle Parti sociali e delibera di approvazione da parte del Consiglio direttivo;
- dati relativi ai beneficiari del Contributo di Solidarietà (punto B1): numero dei lavoratori coinvolti ed entità degli importi erogati;
tabella di ripartizione tra I comparti e le provincie di cui al precedente punto 5), che dovrà essere progressivamente aggiornata in caso di presentazione di una pluralità di richieste.
L'Ente bilaterale territoriale deve altresì essere In regola con le norme statutarie, il versamento delle quote annuali dovute a EBNT sulla contribuzione incassata direttamente, aver presentato il rendiconto 2019 nei termini previsti.

B. Interventi
1) Contributo di solidarietà

In considerazione del carattere eccezionale dell'emergenza di cui al punto c) della Premessa, nonché del considerevole impatto nel ricorso agli ammortizzatori sociali che coinvolge migliaia di lavoratori e lavoratrici dei comparti che compongono il settore Turismo, tenuto conto delle risorse disponibili, l'intervento consiste in un CONTRIBUTO di SOLIDARIETÀ In favore dei lavoratori e delle lavoratrici che siano collocati in Cassa Integrazione Guadagni in deroga o in Fondo di Integrazione Salariale nell'arco temporale compreso tra il 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
2) L'importo, eventuali ulteriori requisiti soggettivi dei lavoratori e delle lavoratrici nonché le modalità di erogazione del CONTRIBUTO di SOLIDARIETÀ saranno definiti nell'ambito dell'accordo sindacale di cui al precedente punto A.2.
3) Il riconoscimento del CONTRIBUTO di SOLIDARIETÀ avviene previa comunicazione da parte dell'azienda all'Ente Bilaterale Territoriale secondo le procedure da esso definite.

2) Salute e sicurezza
In considerazione del carattere eccezionale dell'emergenza di cui al punto c) della Premessa, tenuto conto delle misure straordinarie previste al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza sul lavoro di cui al "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto tra Governo e Parti Sociali il 24 aprile 2020, gli enti bilaterali territoriali, nell'ambito dell'accordo di cui al punto A.2, concordano Interventi destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro riferendosi, prioritariamente, alle misure concordate nel predetto Protocollo. Lo stanziamento in favore di detta misura, di norma, non potrà essere inferiore al 16% della contribuzione complessiva versata dalle imprese non multilocalizzate di ciascun comparto nel periodo 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019.
Il riconoscimento del contributo avviene previa comunicazione da parte dell'azienda all'Ente Bilaterale Territoriale secondo le procedure da esso definite.
Tenuto conto della particolare situazione che si determina nell'anno 2020, tali interventi saranno finanziati ricorrendo alle risorse tradizionalmente destinate alle Attività ordinarie dell'Ente Bilaterale Territoriale (formazione, contributi a vario titolo ecc.), con esclusione delle risorse destinate al sostegno al reddito.
Ogni Ente Bilaterale Territoriale procederà a riconoscere l'intervento in proporzione alla ripartizione del gettito di provenienza calcolato per comparti secondo lo schema di cui al punto A.5).

3) Stagionalità
Ogni Ente Bilaterale Territoriale, fermo restando quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2) del Capitolo "Interventi", potrà deliberare interventi in favore dei lavoratori stagionali.
Anche questo intervento beneficia del co-finanziamento da parte del Fondo straordinario EBNT.

4) Altri interventi
Ogni Ente Bilaterale Territoriale, fermo restando quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2) del Capitolo "Interventi", con risorse proprie, potrà deliberare ulteriori interventi in favore di iniziative volte a favorire II lavoro agile, permessi e congedi o sussidi rivolti a lavoratori e lavoratrici per ragioni di genitorialità o per assistenza a familiari affetti da COVID-19.

C. Imprese multilocalizzate
1) L'intervento del Fondo Sostegno al reddito per le imprese multilocalizzate, di cui al Regolamento EBNT, oltre che per le causali già previste, è ammesso per cause di forza maggiore (calamità naturali, emergenze sanitarie), anche connesse a ordinanze della Pubblica Autorità, nonché per le situazioni di crisi direttamente derivanti da tali eventi, che determinino periodi di sospensione o di riduzione collettiva a livello giornaliero, settimanale o mensile dell'attività lavorativa.
2) Gli interventi relativi ai dipendenti di una singola azienda non potranno impegnare risorse di ammontare superiore ai contributi versati al Fondo dalla stessa azienda negli anni precedenti. In casi eccezionali, previa delibera del Consiglio Direttivo di EBNT, potranno essere autorizzati ulteriori interventi per un importo massimo pari ai contributi da versare al Fondo dall'azienda entro l'anno di riferimento.
3) Condizione per usufruire degli interventi del presente accordo è essere in regola con il versamento delle quote di contribuzione contrattualmente previste in favore di EBNT da almeno 24 mesi e la sottoscrizione di un'apposita Intesa tra l'azienda e le OO.SS. nazionali relativo agli interventi di cui ai punti 1) e 2) del capitolo "B. Interventi".
4) Al fine di garantire criteri omogenei nell'erogazione degli interventi di cui ai punti 1) e 2) del capito "B. Interventi", tenuto conto della dislocazione pluri-territoriale delle imprese multilocallzzate, si conviene che:
Per quanto attiene il CONTRIBUTO di SOLIDARIETÀ, lo stesso è riconosciuto ai lavoratori ed alle lavoratrici delle imprese multilocalizzate dei comparti del settore del Turismo ricorrendo alle risorse accantonate per ciascuna di esse in apposito c/c dedicato presso EBNT, secondo criteri e requisiti di accesso coerenti con le predette risorse. Il riconoscimento del CONTRIBUTO di SOLIDARIETÀ avviene previa comunicazione da parte dell'azienda che compila il modulo già in uso per le richieste di intervento del Fondo Sostegno al Reddito. La comunicazione aziendale deve essere trasmessa entro 30 giorni dal raggiungimento del requisito individuale. L'importo complessivo di ciascuna richiesta di CONTRIBUTI di SOLIDARIETÀ viene erogato da EBNT all'azienda che provvede a corrisponderlo ai lavoratori entro la prima scadenza di paga utile, operando in qualità di sostituto di imposta.
Per quanto attiene l'intervento in tema di SALUTE e SICUREZZA, si provvede alla costituzione di apposito Fondo, cui sarà assegnata una quota pari al 16% della contribuzione complessiva versata da ciascuna impresa multilocallzzata nel periodo 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019. Tale importo sarà detratto, a cura di EBNT, dalla quota destinata agli Enti Bilaterali Territoriali per il periodo 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2022.
Gli Organi Statutari di EBNT, con specifica deliberazione, Individuano le poste di bilancio utili ad attuare detta previsione.
La quota così assegnata è suddivisa per i comparti del settore Turismo sulla base della contribuzione incassata dalle imprese multilocalizzate nell'anno 2019 e, nell'ambito dei comparti, in relazione alla contribuzione versata da ciascuna impresa multilocalizzata nell'anno 2019.
EBNT, con apposita deliberazione, stabilisce le procedure e la documentazione necessaria per accedere alle risorse del Fondo Salute e Sicurezza Imprese Multilocalizzate.

Disposizione finale
Per quanto non previsto, si fa riferimento alle norme della contrattazione collettiva dei comparti che compongono il settore Turismo, allo Statuto di EBNT, al Regolamento Fondo Sostegno al reddito di EBNT.
Il presente Accordo decorre dalla data odierna e scade il 31 dicembre 2020; sarà oggetto di verifiche, in relazione all'andamento della spesa sostenuta dagli Enti Bilaterali Territoriali, al fine di valutarne eventuali modifiche e/o Integrazioni.

Allegato: Tabella 1 - Contribuzione a mezzo F24 per Comparto e Provincie
…omissis…