Regione Marche
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 giugno 2020, n. 205
Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19- Disposizioni orari aperture di vendita attività commerciali - Vendite promozionali - Eventi e competizioni sportive interesse locali - spostamenti in moto ed in autovetture private
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE SOGGETTO ATTUATORE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto predisposto dal Dirigente della P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei consumatori, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;
VISTO il parere favorevole del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dal decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA LA L.R. n. 27/09 “Testo unico in materia di Commercio”;
VISTO il documento Operational considerations for COVID-19 management in the accommodation sector” redatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 aprile 2020;
VISTO il documento “COVID-19 and food safety: guidance for food businesses” redatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il 7 aprile 2020;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: “Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante: “Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento protezione civile n. 628 del 27 febbraio 2020 con il quale viene nominato il Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19" che, tra l'altro, all'art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
VISTA la Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 n. 5443;
VISTO il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, come integrato dalle stesse parti sociali il 24 aprile 2020;
VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, INAIL, aprile 2020;
VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
VISTO il Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);
VISTA la DGR n. 565/2020 - protocolli operativi per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza covid-19 per le attività di Commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, Somministrazione di alimenti e bevande, attività di Tatuatori, attività di sgombero, attività di acconciatori, estetisti e centri benessere;
DPCM 17.5.2020. Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A02717) (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020);
VISTA la DGR. n. 569/2020 “DGR.565/2020 - Conferma protocolli ed integrazione facoltativa - Attività di Somministrazione di Alimenti e bevande e Servizi alla persona a seguito dei documenti tecnici su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione e dei servizi alla persona - INAIL e ISS del 12/05/2020 e del 13/05/2020;
VISTE le linee guida per la riapertura delle attività Economiche, produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta dell'11 giugno 2020 - 20/83/CR01/COV19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTE le Linee guida di cui all'Allegato 8 al DPCM 11 giugno 2020, pubblicate sulla pagina internet del Governo italiano https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/11/20A03194/sg
VISTA la DGR n. 582/2020 concernente “” Modifica alla DGR 1406/2019 Periodi delle vendite di fine stagione anno 2020;
VISTO l'articolo 25 dello Statuto della Regione;
DECRETA
1. che a far data dal 25 giugno 2020 nella Regione Marche l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali in sede fissa è così stabilito:
• Orario di apertura dalle ore 6.00;
• Orario di chiusura fino ore alle 24.00.
2. che i sindaci, sentite le associazioni di categoria, in base alle esigenze di carattere turistico commerciale, ma sempre tenendo in debita considerazione la situazione epidemiologica sul loro territorio, possono limitare o implementare l'orario di apertura e chiusura giornaliera;
3. che l'apertura domenicale e festiva è libera;
4. di stabilire che nei trenta giorni antecedenti i saldi di fine stagione (che per il 2020 iniziano il 1 agosto), è possibile effettuare le vendite promozionali in deroga a quanto previsto al comma 4 dell'articolo 32 della L.R.27/09, in considerazione della particolare situazione di sofferenza economica del settore commercio venutasi a creare a seguito della emergenza epidemiologica Covid19;
5. di stabilire che, fatta salva la regolamentazione specifica relativa agli sport di contatto di cui all'art. 1 comma 1 lett. g) del DPCM 11 giugno 2020, sono consentiti dal 25 giugno 2020 , gli eventi e le competizioni sportive di interesse locale, laddove regolamentati dalle relative Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, svolti all'aperto e senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
6. che a far data dal 25 giugno 2020 è consentito a due persone non conviventi viaggiare insieme su un motoveicolo a condizione che entrambe le persone indossino:
• un casco integrale;
• in alternativa al casco integrale, una mascherina almeno chirurgica se si è in presenza di un casco diverso.
7. che a far data dal 25 giugno 2020 è consentito utilizzare autoveicoli tra persone non conviventi purchè siano rispettate le precauzioni previste per il trasporto non di linea ed in particolare:
• presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura;
• due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori;
• obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina;
• l'obbligo della mascherina è derogata solo nel caso in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e la fila posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.
Il presente decreto è trasmesso alle Prefetture, ai Sindaci dei Comuni marchigiani, alla Camera di Commercio delle Marche e alle segreterie regionali dei sindacati CGIL, CISL, UIL e alle Associazioni di Categoria e alle Associazioni dei Consumatori e alle Associazioni Cooperative.
Il Presidente della Giunta
(Luca Ceriscioli)
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Con la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. In Italia tutte le attività produttive e commerciali sono state chiuse al fine di fronteggiare e bloccare l'epidemia da COVID-19. Tuttavia allo scopo di contrastare la gravissima crisi del settore del commercio e dei pubblici esercizi e dell'artigianato , a seguito della pandemia da Covid-19, per organizzare la ripresa delle attività e promuovere il rilancio dell'intero comparto produttivo, l'Assessorato alle Attività produttive in sinergia con le parti sociali e con il servizio Sanità ha elaborato una serie di Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2, che possano consentire la riapertura di una serie di attività in condizioni di sicurezza per i dipendenti e per i clienti.
L'obiettivo di questi protocolli è quello di fornire ulteriori indicazioni operative finalizzate a rafforzare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 rispetto alle misure previste dall'Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020, con l'obiettivo di considerare le specificità nello svolgimento di talune attività economiche nei rapporti di lavoro interni e con il pubblico.
I protocolli contengono misure che seguono la logica della precauzione e integra le prescrizioni del legislatore (in particolare il protocollo di cui all'Allegato 6 del DPCM 26/4/2020) e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
La Giunta regionale:
• con la DGR n. 565 dell'11/05/2020 ha approvato “PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE, GESTIONE, CONTRASTO E CONTROLLO DELL'EMERGENZA COVID-19 NELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, COMMERCIO IN SEDE FISSA, SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, SGOMBERO, TATUATORI E ACCONCIATORI, ESTETISTI E CENTRO BENESSERE.
Questi protocolli approvati con la sopra citata deliberazione rappresentano delle indicazioni dettagliate e operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19 nei settori produttivi e commerciali al fine di indicare ai titolari delle attività le modalità più idonee a prevenire il rischio di contagio dal virus SARS CoV-2 (responsabile della malattia denominata COVID-19) sia nei confronti dei clienti sia nei confronti del personale e permettere l'esercizio dell'attività nel rispetto della loro sicurezza.
Con il decreto del Presidente della Giunta regionale n° 152 del 15 maggio 2020 è stata fissata la data del 18/05/2020 per l'apertura delle attività produttive, commerciali e artigianali nella Regione Marche, compresa il commercio in sede fissa di cui alla citata deliberazione che ha approvato i protocolli di sicurezza.
Lo stesso decreto ha stabilito che l'orario di svolgimento delle attività è quello previsto nei protocolli di cui alle DGR .565/ 2020 e DGR. 569 /2020 e se non previsto si applicano le leggi nazionali o regionali di settore.
Per quanto riguarda il commercio in sede fissa (esercizio di vicinato, medie e grandi strutture di vendita anche all'interno di centri commerciali) il protocollo di sicurezza approvato con DGR n. 565/2020 ha stabilito la chiusura degli esercizi commerciali alle ore 21.00 mentre l'apertura era fissata alle ore 7.00.
Il presidente dell'Anci regionale, molti comuni marchigiani di grande valenza turistica, associazioni di categoria come la Confcommercio regionale e Confesercenti, hanno evidenziato l'importanza, sia per fini turistici-commerciali che per evitare assembramenti di persone in un periodo dove il turismo anche interno sta crescendo anche se lentamente, dopo la fase acuta del coronavirus, di ampliare l'orario di vendita delle attività commerciali in particolar modo degli esercizi di vicinato. Si ritiene di condividere tale proposta.
La Giunta regionale, in base a quanto stabilito dal documento delle Regioni con DGR 1406/2019 ha approvato il periodo e le modalità di effettuazione dei saldi per l'anno 2020, fissando i saldi estivi dal 1A sabato del mese di luglio cioè dal 4 luglio 2020 fino al 1A settembre.
A causa dell'emergenza epidemiologica che ha costretto tutte le attività commerciali, ad eccezione del settore alimentare, a sospendere le attività per oltre due mesi creando danni economici notevoli, tutte le associazioni di categoria hanno chiesto che, per il solo periodo dei saldi estivi 2020, la data di inizio sia posticipata a sabato 1 agosto.
La Commissione Attività produttive delle Regioni e delle Province Autonome, nella seduta del 5 maggio 2020, ha espresso parere favorevole a posticipare la data dei saldi estivi, esclusivamente per l'anno 2020, in deroga all'accordo approvato dalla Conferenza, al 1 agosto 2020. La Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 7 maggio 2020 ha ratificato l'accordo approvato dalla Commissione Attività produttive. La Giunta regionale con DGR n. 582 del 15 maggio 2020 ha approvato la data dei saldi estivi al 1 agosto 2020.
Le associazioni di categoria e molti comuni e imprese private lamentano in questa fase un elevato calo di fatturato a causa della mancata ripresa dei consumi soprattutto nel settore della moda e degli accessori da parte dei consumatori e principalmente per la mancanza di turisti/consumatori
Pertanto chiedono almeno la possibilità di effettuare nel mese di luglio le vendite promozionali per permettere alle aziende di utilizzare detta strategia di vendita che ritengono idonea al periodo che stiamo vivendo in modo che, utilizzando le vendite promozionali ed i saldi di fine stagione si possa raggiungere l'obiettivo di un aumento delle vendite. La proposta è accoglibile anche in considerazione del fatto che tutte le Regioni e Province Autonome hanno autorizzato le vendite promozionali.
Per quanto riguarda gli eventi e le competizioni sportive si significa che Il DPCM 11 giugno 2020 prevede all'art. 1 comma 1 lett. e) la possibilità di svolgere a decorrere dal 12 giugno 2020 gli eventi e le competizioni sportive - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - sono consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva.
Tale disposizione penalizza gli eventi e le manifestazioni sportive di rilievo più territoriale, che sono però rilevanti per la riattivazione del tessuto sociale, soprattutto in un contesto come quello della Regione Marche, caratterizzato da molteplici iniziative locali e da un limitato numero di iniziative di interesse nazionale.
La Regione Marche ha inoltre segnalato alla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, in data 23/06/2020, la propria volontà di aderire all'intesa di cui all'art. 1 comma 1 lett. g) del DPCM 11 giugno 2020 per riattivare sul proprio territorio anche gli sport da contatto, in relazione all'andamento epidemiologico positivo.
È necessario anche evidenziare come l'osservatorio epidemiologico della regione Marche in data 15 giugno '20 ha rilevato un rischio basso nelle due settimane di analisi, un miglioramento epidemiologico nell'ultima settimana di rilevazione con una riduzione del -13,3% dei nuovi casi di SARS-CoV-2.
Pertanto anche in considerazione di quanto sopra si ritiene che possa essere consentito:
o a due persone non conviventi viaggiare insieme su un motoveicolo a condizione che entrambe le persone indossino: un casco integrale o in alternativa al casco integrale, una mascherina almeno chirurgica se si è in presenza di un casco diverso;
o utilizzare autoveicoli tra persone non conviventi purchè siano rispettate le precauzioni previste per il trasporto non di linea e in particolare: di utilizzare autoveicoli tra persone non conviventi purchè siano rispettate le precauzioni previste per il trasporto non di linea e in particolare:
• presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura;
• due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori;
• obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina;
• obbligo della mascherina è derogata solo nel caso in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e la fila posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
In riferimento a quanto sopra esposto propone l'adozione del presente atto.