Tipologia: Accordo costituzione Comitato sicurezza
Data firma: 6 maggio 2020
Parti: Autogrill Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Turismo, Autogrill
Fonte: filcams.cgil.it


Verbale di accordo

Il 6 maggio 2020, in videoconferenza si sono incontrati: Autogrill Italia spa con sede legale in Novara, via Greppi 2, […] ("la Società"); le Segreterie Nazionali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil […] (le "OO.SS.").
La Società e le OO.SS. sono congiuntamente definite le "Parti".

Premesso che
1. In data 14 marzo 2020, è stato sottoscritto tra Governo e Parti sociali, in attuazione dell'art. 1 c. 1 del DPCM 11 marzo 2020, un "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", poi aggiornato Integrato in data 24 aprile 2020 (in seguito "Protocollo"), avente l'obiettivo di fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare le misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia in corso;
2. la situazione di emergenza correlata al virus Covid-19 impone la necessità di adottare tempestivamente misure adeguate a tutela dei lavoratori e dei clienti, in conformità ai continui e differenti provvedimenti delle Autorità competenti in materia;
3. al suddetto Protocollo e alle linee guida dell'OMS, Autogrill Italia spa intende dare applicazione e fare pieno riferimento;
4. Autogrill Italia spa, in conformità alle disposizioni nazionali e territoriali, si impegna ad adottare specifiche misure di prevenzione e protezione e dichiara di aver altresì posto in essere investimenti strutturali in tal senso;
5. le Parti si sono incontrate allo scopo di costituire, in considerazione di quanto sopra, un Comitato per la corrente emergenza Covid-19 così come previsto dal Protocollo.
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:
1. le Parti costituiscono un Comitato aziendale di livello nazionale con riferimento all'emergenza Coronavirus, che sarà attivo per tutta la durata dell'emergenza sanitaria (di seguito il "Comitato");
2. il Comitato è composto da numero 9 componenti di parte sindacale, 3 effettivi e altrettanti supplenti per Organizzazione Sindacale che verranno dalle stesse OO.SS. designati con apposita comunicazione di norma entro la prima data di convocazione, e da numero 9 componenti di parte aziendale, tra cui vi saranno il RSPP e il Medico Coordinatore.
Alle riunioni del Comitato così costituito sarà prevista inoltre la partecipazione delle Segreterie Nazionali di Filcams, Fisascat e Uiltucs.
Ad ogni riunione del comitato verrà redatto un verbale. Il documento sarà inviato alle Organizzazioni Sindacali Nazionali.
3. il Comitato, per sua natura temporaneo, avrà la funzione di analizzare, verificare, aggiornare e Implementare il Protocollo per la gestione del rischio Covid-19 attuato all'interno dei punti di vendita di tutto il territorio nazionale (il "Protocollo Aziendale Covid-19");
4. il Comitato, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 3 si avvarrà anche delle evidenze delle segnalazioni ai serpi dei punti 5. e 6. che seguono. Il Comitato svolgerà la propria attività con e riferimento alle tematiche di cui sopra, in applicazione del Protocollo del 14 marzo 2020 e 24 aprile 2020 nonché degli eventuali successivi provvedimenti normativi in materia;
5. il monitoraggio e la verifica del Protocollo Aziendale Covid-19 avverrà altresì a livello di pdv congiuntamente tra la Direzione Aziendale e RLS, RSA/RSU nonché strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie il presente accordo, nel caso anche attraverso l'attivazione di specifici incontri in materia a livello territoriale;
6. in considerazione di quanto sopra specificato, le eventuali segnalazioni dei punti di vendita dovranno essere indirizzate al Comitato, anche attraverso una casella di posta elettronica dedicata e temporanea che consentirà ai delegati RSA/RSU e agli RLS o, solamente in assenza degli stessi sul pdv, direttamente ai dipendenti, di inviare segnalazioni al Comitato;
7. il Comitato si riunirà di norma ogni 15 giorni, per valutazioni sull'andamento generale della situazione, su altri ambiti di carattere generale/collettivo e per i singoli casi; rimarrà attivo sino al termine dell'emergenza epidemiologica di cui trattasi e opererà in conformità anche alle eventuali successive previsioni normative in materia.

Letto confermato e sottoscritto.