Regione Puglia
Ordinanza del Presidente della Giunta 29 giugno 2020, n. 273
Dpcm 11 giugno 2020 - art.1 co.1 lett. ii). Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale automobilistico extraurbano e ferroviario con decorrenza 1 luglio 2020.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica ed in particolare, l'art. 32. che dispone "... sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni";
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19” e, in particolare l'articolo 1 comma 16 il quale, tra l'altro, dispone che in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, avente efficacia dal 15 giugno 2020 fino al 14 luglio 2020.
VISTA l'ordinanza del Presidente della regione Puglia n. 260 del 14 giugno 2020, recante misure finalizzate alla riduzione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano e ferroviario nei confronti di tutte le imprese di trasporto pubblico regionale locale automobilistico extraurbano e ferroviario sino al 14 luglio 2020;
RICHIAMATO, in particolare, l'art. 1 co. 1 lett. ii) del medesimo decreto, che statuisce che “il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.
RICHIAMATI, inoltre, gli allegati 14 (Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nel settore del trasporto e della logistica) e 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico) al medesimo dpcm dell'11 giugno 2020;
RITENUTO che l'attuale andamento della situazione epidemiologica del contagio da Covid-19 nel territorio pugliese, come accertato dal dipartimento Promozione della Salute e confermato dal report del Responsabile del Coordinamento emergenze epidemiologiche, consenta la ripresa del trasporto pubblico locale a pieno carico limitatamente ai soli posti a sedere, anche in considerazione del costante incremento della domanda di servizi di trasporto pubblico, in ragione della riapertura di tutte le attività commerciali, economiche e sociali e, in particolare della ripresa delle attività turistiche;
CONSIDERATO che, a tal fine, con nota prot. 2407 del 29 giugno 2020 il direttore del dipartimento Promozione della Salute, ha trasmesso il Report settimanale (19/6 - 24/6) sul Monitoraggio Fase 2 della Regione Puglia riferendo che sulla scorta della bassa intensità di circolazione del virus sul territorio non si riscontrano particolari criticità nel consentire la ripresa del trasporto pubblico locale a pieno carico limitatamente ai soli posti a sedere, per i quali i mezzi sono omologati, sulla base delle limitazioni elaborate dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico locale, fermo restando il divieto di occupare i posti vicino al conducente:
- deve essere garantita un'adeguata e capillare informazione al personale addetto e comunicazione all'utenza, facilmente accessibile, comprensibile, chiara ed efficace relativa alle misure igienico-comportamentali, richiamando il divieto di usare il trasporto pubblico in presenza di segni/sintomi di infezioni respiratorie acute (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria).
- deve essere garantita un'adeguata e capillare informazione e comunicazione all'utenza relativa all'importanza di scaricare sui propri smartphone l'app. "Immuni", promossa dal Ministero della Salute per il tracciamento dei contatti (contact tracing) e sviluppata nel pieno rispetto della normativa italiana ed europea a tutela della privacy. L'app rappresenta un supporto tecnologico che si affianca alle iniziative già messe in campo dal Governo per limitare la diffusione del virus Covid-19 e aumentare la sicurezza nella fase di ripresa delle attività.
- garantire che i flussi di entrata e uscita dal mezzo siano separati, o attraverso percorsi dedicati o attraverso soluzioni organizzative equivalenti;
- tutti i passeggeri devono utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (es. mascherina chirurgica, mascherina di comunità) all'interno dei mezzi;
- i passeggeri devono procedere, saliti a bordo, ad una adeguata igienizzazione delle mani;
- il ricambio dell'aria deve essere assicurato in modo costante, mediante gli impianti di condizionamento e mediante l'apertura prolungata delle porte esterne nelle soste dei mezzi in stazione/fermata, provvedendo ad inibire la temporizzazione della chiusura delle porte esterne. Qualora possibile e compatibile con i vincoli di velocità e sicurezza per i mezzi diversi da quelli utilizzati per il trasporto ferroviario, il ricambio dell'aria potrà essere assicurato anche attraverso l'apertura dei finestrini e di altre prese di aria naturale. Nei convogli ferroviari, l'eliminazione della temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, garantisce il ricambio dell'aria all'interno delle carrozze ferroviarie.
- per quanto riguarda per gli impianti di condizionamento a bordo dei mezzi di trasporto pubblico è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, o quantomeno assicurare il ricambio completo dell'aria interna almeno ogni 15 minuti. In ogni caso, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
- deve essere prevista una periodica pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto con particolare riferimento alle superfici toccate più di frequente e ai servizi igienici, da effettuarsi con le modalità definite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità. Per i mezzi di trasporto dotati di dispenser contenente gel o soluzione igienizzante, per utilizzo della clientela, le attività di pulizia e disinfezione dovranno essere assicurate alla fine del turno di esercizio giornaliero. Per i mezzi non dotati di dispenser contenente gel o soluzione igienizzante per utilizzo della clientela, la pulizia e la disinfezione dovranno essere eseguite ad ogni fine corsa di rientro in una stazione principale.
RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità.
Su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti, sentito il Direttore del Dipartimento della Salute,
emana la seguente
O R D I N A N Z A
1. A decorrere dal 1 luglio 2020, è consentita la ripresa del trasporto pubblico regionale/locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano, nonché del trasporto pubblico non di linea e dei servizi autorizzati (taxi, noleggio con conducente, autobus a fini turistici, inclusi i servizi atipici e il noleggio con/senza conducente), a pieno carico, limitatamente ai soli posti a sedere per i quali i mezzi di trasporto sono omologati, evitando comunque che vengano occupati posti vicino al conducente e fermo l'obbligo di usare a bordo protezioni delle vie respiratorie;
2. le attività di trasporto pubblico di linea urbano ed i limiti per i posti in piedi per tutti i servizi di linea, non di linea e autorizzati, sono espletate, da tutte le imprese, nel rispetto di quanto previsto nelle Linee guida contenute nell'allegato 15 dello stesso D.P.C.M. 11 giugno 2020, nonché del protocollo di settore sottoscritto il 20 marzo 2020 e contenuto nell'allegato 14 dello stesso D.P.C.M. che qui si intendono, in ogni caso, riportate;
3. sempre a decorrere dal 1 luglio 2020, la programmazione dei servizi automobilistici extraurbani e ferroviari aumenta rispetto alla programmazione degli stessi attuata a seguito dell'ordinanza presidenziale n. 260 del 14 giugno 2020, attestandosi al 100% dei programmi di esercizio dei servizi programmati dai vigenti contratti di servizio;
4. le società di trasporto ferroviario e automobilistico, ai fini del monitoraggio e della riprogrammazione dei servizi stessi, sono tenute all'applicazione di quanto previsto dagli allegati 14 e 15 del D.P.C.M. 11 giugno 2020 e dalle presenti disposizioni ed hanno l'obbligo di comunicare alla Regione Puglia, con cadenza settimanale i dati giornalieri relativi ai servizi effettuati, ai posti offerti ed alla frequentazione dei servizi;
5. nei mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico regionale/locale si ritengono necessarie le seguenti misure che, in funzione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico, potranno anche essere rimodulate:
- deve essere garantita un'adeguata e capillare informazione al personale addetto e comunicazione all'utenza, facilmente accessibile, comprensibile, chiara ed efficace relativa alle misure igienico-comportamentali, richiamando il divieto di usare il trasporto pubblico in presenza di segni/sintomi di infezioni respiratorie acute (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria).
- deve essere garantita un'adeguata e capillare informazione e comunicazione all'utenza relativa all'importanza di scaricare sui propri smartphone l'app. "Immuni", promossa dal Ministero della Salute per il tracciamento dei contatti (contact tracing) e sviluppata nel pieno rispetto della normativa italiana ed europea a tutela della privacy. L'app rappresenta un supporto tecnologico che si affianca alle iniziative già messe in campo dal Governo per limitare la diffusione del virus Covid-19 e aumentare la sicurezza nella fase di ripresa delle attività.
- garantire che i flussi di entrata e uscita dal mezzo siano separati, o attraverso percorsi dedicati o attraverso soluzioni organizzative equivalenti;
- tutti i passeggeri devono utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (es. mascherina chirurgica, mascherina di comunità) all'interno dei mezzi;
- i passeggeri devono procedere, saliti a bordo, ad una adeguata igienizzazione delle mani;
- il ricambio dell'aria deve essere assicurato in modo costante, mediante gli impianti di condizionamento e mediante l'apertura prolungata delle porte esterne nelle soste dei mezzi in stazione/fermata, provvedendo ad inibire la temporizzazione della chiusura delle porte esterne. Qualora possibile e compatibile con i vincoli di velocità e sicurezza per i mezzi diversi da quelli utilizzati per il trasporto ferroviario, il ricambio dell'aria potrà essere assicurato anche attraverso l'apertura dei finestrini e di altre prese di aria naturale. Nei convogli ferroviari, l'eliminazione della temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, garantisce il ricambio dell'aria all'interno delle carrozze ferroviarie.
- per quanto riguarda per gli impianti di condizionamento a bordo dei mezzi di trasporto pubblico è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, o quantomeno assicurare il ricambio completo dell'aria interna almeno ogni 15 minuti. In ogni caso, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
- deve essere prevista una periodica pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto con particolare riferimento alle superfici toccate più di frequente e ai servizi igienici, da effettuarsi con le modalità definite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità. Per i mezzi di trasporto dotati di dispenser contenente gel o soluzione igienizzante, per utilizzo della clientela, le attività di pulizia e disinfezione dovranno essere assicurate alla fine del turno di esercizio giornaliero. Per i mezzi non dotati di dispenser contenente gel o soluzione igienizzante per utilizzo della clientela, la pulizia e la disinfezione dovranno essere eseguite ad ogni fine corsa di rientro in una stazione principale.
È demandata alla competenza dei Sindaci dei Comuni nei quali sono garantiti servizi di trasporto pubblico locale, l'adozione delle ordinanze aventi le finalità di cui all'art. 1, comma 1 lett. ii) del D.P.C.M. del 11 giugno 2020.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35).
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute anche ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 16 del dl 16 maggio 2020 n.33, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURP nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.
Bari, addì 29 giugno 2020
Michele Emiliano