Tipologia: Accordo
Data firma: 13 gennaio 1998
Parti: Federterziario e Cisal
Settori: Servizi, Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Parte I - Costituzione, indirizzi e finalità dell'ente bilaterale autonomo lavoratori dell'artigianato
Art.1 - L'Ebal Artigianato
Art. 2 - Organismi bilaterali territoriali (OBT)
Parte II - Organismi bilaterali centrali
Art. 3 - Centro nazionale servizio e assistenza contrattuale.
Art. 4 - Commissione nazionale di garanzia e conciliazione.
Art. 5 - Comitato di coordinamento Fondi territoriali.
Parte III - Organismi bilaterali territoriali
Art. 6 - Centri regionali di assistenza contrattuale.
Art. 7 - Commissioni provinciali di garanzia e conciliazione.
Art. 8 - Fondi Bilaterali Regionali.
Statuto del fondo regionale per la tutela della professionalità e del reddito delle imprese artigiane e dei loro dipendenti
Art. 1 - Costituzione
Art. 2 - Ordinamento e scopo.
Art. 3 - Sede e durata.
Art. 4 - Soci
Art. 5 - Recesso del socio.
Art. 6 - Iscritti
Art. 7 - Cessazione dell'iscrizione
Art. 8 - Beneficiari
Art. 9 - Organi del Fondo
Art. 10 - Assemblea
 Art. 11 - Consiglio di Amministrazione
Art. 12 - Presidente e Vice Presidente.
Art. 13 - Rimborsi spese e compensi.
Art. 14 - Collegio dei Revisori
Art. 15 - Deliberazioni
Art. 16 - Fondo comune
Art. 17 - Rendiconti annuali
Art. 18 - Cause di scioglimento
Art. 19 - Scioglimento - cessazione
Art. 20 - Disposizioni generali
Art. 21 - Modifiche Statuto
Regolamento del fondo regionale per la tutela della professionalità e del reddito delle imprese associate e dei loro dipendenti
Art. 1 - Disposizioni generali
Art. 2 - Cause di intervento del Fondo
Art. 3 - Condizioni generali e particolari per l'intervento del Fondo
Art. 4 - Versamento dei contributi
Art. 5 - Rateazioni
Art. 6 - Ripartizione dei versamenti e delle spese
Art. 7 - Provvidenze
Art. 8 - Domande ed erogazioni delle provvidenze
Art. 9 - Modifiche al Regolamento
Provvidenze e procedure del fondo regionale per la tutela della professionalità e la difesa del reddito.

Accordo nazionale sugli organismi bilaterali

L'anno 1998 il giorno tredici del mese di gennaio in Roma tra la Federterziario […] e Cisal - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, […] si è stipulato quanto segue.

Le parti nell'impegnare le loro strutture ed i loro quadri dirigenti per il conseguimento dell'efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione svolta dagli Organismi Bilaterali, alla cui costituzione esse concorrono pariteticamente, convengono sulla necessità che essi siano organizzati e regolati da una normativa di riferimento atta a disciplinare uniformemente le attività bilaterali.
Tale normativa è articolata nelle seguenti sezioni:
Parte I: Costituzione, indirizzi e finalità.
Parte II: Organismi bilaterali centrali.
Parte III: Organismi Bilaterali Territoriali.

Parte I - Costituzione, indirizzi e finalità dell'ente bilaterale autonomo lavoratori dell'artigianato
Art.1 - L'Ebal Artigianato

È costituito pariteticamente, tra Associazioni Datoriali e Organismi Sindacali stipulanti il presente accordo.
Fanno parte dell'Ebal Artigianato: - Il centro Nazionale di Servizio e Assistenza Contrattuale. - La Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione. - Il Coordinamento Fondi territoriali.

Art. 2 - Organismi bilaterali territoriali (OBT)
Gli OBT sono costituiti pariteticamente tra le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo.
Fanno parte dell'OBT:
I Centri Regionali Assistenza Contrattuale; - Le Commissioni Provinciali di Garanzia e Conciliazione.
Sono associati all'OBT i seguenti Fondi:
a) Fondo per la Formazione;
b) Fondo per la Sicurezza e l'Ambiente;
c) Fondo Integrativo del Reddito;
d) Fondo qualità e innovazione
e) Altri fondi che le parti, di concerto con il Coordinamento Fondi Nazionale, riterranno opportuno promuovere.
La creazione dei Fondi suddetti è comunque lasciata all'autonoma determinazione degli organismi territoriali bilaterali, sempre di concerto con il coordinamento Fondo Territoriale Nazionale.

Parte II - Organismi bilaterali centrali
Art. 3 - Centro nazionale servizio e assistenza contrattuale.

È composto di 6 (sei) membri effettivi e 6 (sei) supplenti, nominati pariteticamente dalle Organizzazioni stipulanti la contrattazione collettiva di lavoro, Cisal e Federterziario. Vi fanno parte, a, titolo consultivo, tutti i responsabili regionali di dette Associazioni.
[…]
Il centro Nazionale di Servizio ed Assistenza Contrattuale ha i seguenti compiti:
1) esame ed interpretazione autentica della normativa contrattuale, su richiesta delle parti, e soluzione di ogni eventuale problema connesso;
2) definizione della classificazione del personale, come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
3) esame delle seguenti problematiche:
a. telelavoro e contratti atipici, in ordine alle modificazioni legislative che dovessero intervenire e suoi riflessi sulla contrattazione collettiva;
b. orario di lavoro e suoi riflessi sulla contrattazione collettiva,
c. apprendistato e suoi riflessi nella contrattazione collettiva;
d. condizioni di socio lavoratore nelle Cooperative e suoi riflessi sulla contrattazione collettiva;
e. condizioni della piccola Cooperativa e suoi riflessi sulla contrattazione collettiva;
[…]
5) esame delle direttive dell'Unione Europea in materia di procedure di informazione e consultazione dei lavoratori;
6) organizzazione, consulenza ed indirizzi per la costituzione dei Centri Regionali di Assistenza Contrattuale.
Il funzionamento e la gestione del Centro Nazionale di Servizio ed Assistenza Contrattuale sono disciplinati dalle norme dettate da apposito Regolamento approvato dalle parti.
In alternativa, il Centro Nazionale di Servizio ed Assistenza Contrattuale, quale struttura autonoma a composizione paritetica,
gestita bilateralmente dalle organizzazioni datoriali e sindacali, può darsi un proprio statuto, che comunque non potrà essere in contrasto con i principi di libertà associativa, di democrazia interna, ai quali si ispirano le organizzazioni stipulanti la contrattazione.

Art. 4 - Commissione nazionale di garanzia e conciliazione.
La Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione è composta da 6 (sei) membri effettivi e da 6 (sei) supplenti, designati in numero paritetico dalle Organizzazioni stipulanti la contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
[…]
La Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione ha i seguenti compiti:
1) promuovere e verificare la costituzione in sede locale delle Commissioni Provinciali di Garanzia e Conciliazione;
2) procedere alla costituzione delle Commissioni Provinciali nei casi di impossibilità per vari motivi ovvero di ritardo immotivato nel realizzarne la costituzione da parte delle organizzazioni locali;
3) coordinare ed indirizzare l'opera delle Commissioni Provinciali, specie in ordine alle interpretazioni della normativa contrattuale, nei casi di dubbi e incertezze interpretative;
4) verificare e valutare, a richiesta della categoria, i vari livelli di produttività realizzabili per ciascuna tipologia aziendale, anche ai fini della concessione a personale dipendente dei benefici connessi;
5) verificare e valutare l'effettiva applicazione nell'intera categoria di tutti gli istituti contrattuali previsti e delle sue modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva;
6) dare esecuzione a tutti i compiti e le attribuzioni demandati dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
Il funzionamento e la gestione della Commissione sono disciplinati dalle norme dettate da apposito Regolamento approvato dalle parti.
In alternativa, la Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione, quale struttura autonoma a composizione paritetica, gestita bilateralmente dalle Organizzazioni datoriali e sindacali, può darsi un proprio Regolamento, che comunque non potrà essere in contrasto con i principi di libertà organizzativa, di democrazia interna, di indipendenza e di equidistanza, ai quali si ispirano le Organizzazioni stipulanti la contrattazione.

Art. 5 - Comitato di coordinamento Fondi territoriali.
È composta da 6 (sei) membri effettivi e 6 (sei) supplenti nominati pariteticamente dalle Organizzazioni stipulanti.
[…]
Il CCFT ha i seguenti compiti:
a) Promuovere e coordinare i Fondi territoriali;
b) Esaminare le problematiche legislative nazionali e comunitarie in relazione alle funzioni degli Enti Bilaterali;
c) Stipulare convenzioni, accordi di programma, patti e quant'altro sia utile agli scopi degli Enti Bilaterali.
[…]

Parte III - Organismi bilaterali territoriali
Art. 6 - Centri regionali di assistenza contrattuale.

I centri Regionali di Assistenza Contrattuale hanno la composizione, i compiti e le attribuzioni demandati dal Centro Nazionale di Servizio ed Assistenza Contrattuale e dalla contrattazione nazionale, in relazione alle specifiche materie di interesse della categoria.
Essi possono avvalersi dell'opera e della consulenza delle strutture regionali e provinciali delle organizzazioni stipulanti il presente accordo.

Art. 7 - Commissioni provinciali di garanzia e conciliazione.
Le Commissioni Provinciali di Garanzia e Conciliazione hanno la composizione, i compiti e le attribuzioni demandati dalla commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione e dalla contrattazione nazionale, in relazione alle specifiche materie di interesse della categoria.
Esse possono avvalersi dell'opera e della consulenza delle strutture provinciali delle organizzazioni stipulanti il presente accordo.
[…]

Art. 8 - Fondi Bilaterali Regionali.
Tali Fondi, coordinati dal Comitato di Promozione e Coordinamento Fondi Nazionali, sono proposti dagli Organismi dirigenti delle Associazioni Regionali e Territoriali aderenti e sottoscrittrici, hanno un proprio Regolamento, si autofinanziano e contribuiscono al funzionamento del Comitato Nazionale.
[…]