Tipologia: CCNL
Data firma: 4 maggio 2020
Validità: 04.05.2020 - 30.04.2022
Parti: Confimitalia-Ciu e Fal-Confael
Settori: Multisettore
Fonte: cnel


Sommario:

 

Premessa

Disciplina generale
Titolo primo
Art. 1 Ambito di applicazione
Titolo secondo
Art. 2 Disciplina
Art. 3 Monte ore
Art. 4 RSA
Art. 5 RST
Art. 6 Trattenuta sindacale
Art. 7 Diritto d'affissione
Art. 8 Assemblea
Art. 9 Referendum
Titolo terzo
Art. 10 Finalità e livello della contrattazione
Art. 11 Contrattazione collettiva
Art. 12 Contrattazione aziendale
Art. 13 Contrattazione di secondo livello
Art. 14 Indennità di mancata contrattazione di secondo livello
Art. 15 Informazioni a livello aziendale
Art. 16 Esame congiunto territoriale
Titolo quarto
Art. 17 Commissioni paritetiche
Art. 18 Commissioni paritetiche regionali
Art. 19 Efficacia, decorrenza e durata del contratto
Art. 20 Edizione, copie, deposito e distribuzione del contratto
Art. 21 Efficacia del presente contratto
Titolo quinto
Art. 22 Le definizioni
Art. 23 Mercato del lavoro
Art. 24 Istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 25 Lavoro a tempo parziale
Art. 26 Lavoro a tempo parziale - Disciplina del rapporto e clausole flessibili
Art. 27 Lavoro a tempo parziale - Condizioni di assunzione
Art. 28 Assunzione - Documentazione
Art. 29 Lavoro a tempo determinato - Le caratteristiche
Art. 30 Lavoro a tempo determinato - Tredicesima mensilità
Art. 31 Lavoro a tempo determinato - Principio di non discriminazione
Art. 32 Contratti di reinserimento di lavoratori disoccupati
Art. 33 Contratti di lavoro espansivi
Art. 34 Contratti di lavoro difensivi
Art. 35 Lavoro ripartito
Art. 36 Telelavoro
Art. 37 Lavoro intermittente
Art. 38 Contratto di somministrazione di lavoro
Art. 39 Lavoratori di prima assunzione
Art. 40 Lavoro a carattere stagionale
Titolo sesto
Art. 41 Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 42 Mansioni del lavoratore
Art. 43 Orario di lavoro - Definizione
Art. 44 Orario di lavoro - Sospensione
Art. 45 Orario di lavoro - Lavoro discontinuo o di semplice attesa
Art. 46 Riposo giornaliero
Art. 47 Riposo settimanale
Art. 48 Orario di lavoro peri lavoratori minorenni
Art. 49 Lavoratori non soggetti a limitazioni di orario
Titolo settimo
Art. 50 Permessi
Art. 51 Festività
Art. 52 Festività abolite
Art. 53 Riduzione di lavoro - Solidarietà aziendale difensiva
Art. 54 Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 55 Congedo matrimoniale
Art. 56 Maternità - Gravidanza e puerperio
Art. 57 Ferie
Art. 58 Malattia od infortunio non professionali
Art. 59 Malattia od infortunio professionali
Art. 60 Aspettativa non retribuita
Art. 61 Prestazioni assicurative
Art. 62 Gratifica natalizia o altresì detta tredicesima mensilità
Art. 63 Trattamento di fine rapporto - T.F.R.
Titolo ottavo
Art. 64 Tutela della salute del lavoratore
Art. 65 Diritti del lavoratore - Tutela delle diversità
Art. 66 Diritti del lavoratore - Corresponsione della retribuzione
Art. 67 Obbligo di fedeltà e patto di non concorrenza
Art. 68 Ente Bilaterale - Definizione e finalità
Art. 69 Ente Bilaterale - Iscrizione dei lavoratori e dell'azienda, adempimenti
Art. 70 Ente Bilaterale - Contributo obbligatorio
Art. 71 Responsabilità in caso di omissioni delle aziende
Art. 72 Elemento retributivo perequativi) (contratto fino a 12 mesi)
Art. 73 Previdenza complementare
Art. 74 Contributo d'assistenza contrattuale
Art. 75 Documento di regolarità contributiva
Art. 76 Disciplina dei cambi d'appalto

 

Art. 77 Privacy
Art. 78 Ente bilaterale di tutela e di formazione
Art. 79 Commissione di garanzia e conciliazione
Art. 80 Composizione delle controversie
Art. 81 Patronati
Disciplina speciale
Titolo nono

Art. 82 Ambito di applicazione del contratto
Art. 83 Quadri
Art. 84 Classificazione unica
Art. 85 Classificazione quadri, impiegati ed operai
Art. 86 Periodo di prova
Art. 87 Periodo di prova - Durata minima
Titolo decimo

Art. 88 Tabelle retributive - Paga base nazionale mensile
Art. 89 Indennità di mancata contrattazione
Art. 90 Trattamento economico e indennità di cassa
Art. 91 Scatti d'anzianità e aumenti periodici
Titolo undicesimo
Art. 92 Lavoro ordinario festivo, notturno e festivo notturno
Art. 93 Lavoro straordinario
Art. 94 Banca delle ore
Art. 95 Contratto di apprendistato - Durata
Art. 96 Contratto di apprendistato - Previdenza
Art, 97 Contratto di apprendistato - Malattia ed infortuni
Art. 98 Contratto dì apprendistato - Recesso in costanza di protezione
Art. 99 Contratto di apprendistato - Assunzione
Art. 100 Contratto di apprendistato - Il periodo di prova
Art. 101 Contratto di apprendistato - Proporzione numerica
Art. 102 Contratto di apprendistato - Competenze degli enti bilaterali
Art. 103 Contratto di apprendistato - Trattamento normativo
Art. 104 Contratto di apprendistato - Obblighi del datore di lavoro
Art. 105 Contratto di apprendistato - Doveri dell'apprendista
Art. 106 Contratto di apprendistato - Diritti dell'apprendista
Art. 107 Definizione della trasferta, del trasferimento e del distacco
Art. 108 Il trasferimento
Art. 109 La trasferta
Art. 110 Il distacco
Titolo dodicesimo
Art. 111 Codice disciplinare - Definizione
Art. 112 Codice disciplinare - Disposizioni disciplinari
Art. 113 Codice disciplinare - Doveri del lavoratore
Art. 114 Codice disciplinare - Risarcimento danni
Art. 115 Indumenti ed attrezzi di lavoro
Art. 116 Risoluzione del rapporto di lavoro - Recesso del datore di lavoro
Art. 117 Risoluzione del rapporto di lavoro - Recesso del lavoratore
Art. 118 Risoluzione del rapporto di lavoro - Periodo di preavviso
Art. 119 Allineamento contrattuale per lavoratori provenienti da altro contratto
Art. 120 Benefici fiscali accordi di secondo livello territoriali o aziendali
Appendici
Appendice 1 - Multiservizie pulizie

Art. A1.1 Ambito di applicazione del contratto
Art. A1.2 Quadri
Art. A1.3 Classificazione unica
Art. A1.4 Classificazione quadri, impiegati ed operai
Art. A1.5 Periodo di prova
Art. A1.6 Periodo di prova - Durata minima
Art. A1.7 Tabelle retributive - Paga base nazionale mensile
Art. A1.8 Indennità di mancata contrattazione
Art. A1.9 Trattamento economico e indennità di cassa
Art. A1.10 Scatti d'anzianità e aumenti periodici
Appendice 2 - Logistica, trasporti e spedizioni
Art. A2.1 Ambito di applicazione del contratto
Art. A2.2 Quadri
Art. A2.3 Classificazione unica
Art. A2.4 Classificazione quadri, impiegati ed operai
Art. A2.5 Periodo di prova
Art. A2.6 Periodo di prova - Durata minima
Art. A2.7 Tabelle retributive - Paga base nazionale mensile
Art. A2.8 Indennità di mancata contrattazione
Art, A2.9 Trattamento economico e indennità di cassa
Art. A2.10 Scatti d’anzianità e aumenti periodici
Appendice 3 - Commercio, terziario, servizi, turismo e pubblici esercizi
Art. A3.1 Ambito di applicazione del contratto
Art. A3.2 Quadri
Art. A3.3 Classificazione unica
Art. A3.4 Classificazione quadri, impiegati ed operai
Art. A3.5 Operatori di vendita, viaggiatori - Classificazione
Art. A3.6 Operatori di vendita, viaggiatori - Assunzione
Art. A3.7 Operatori di vendita, viaggiatori - Provvigioni
Art. A3.8 Periodo di prova
Art. A3.9 Periodo di prova - Durata minima
Art. A3.10 Tabelle retributive - Paga base nazionale mensile
Art. A3.11 Indennità di mancata contrattazione
Art. A3.12 Trattamento economico e indennità di cassa
Art. A3.13 Scatti d’anzianità e aumenti periodici


Contratto collettivo nazionale di lavoro multisettore per i lavoratori dipendenti delle aziende e cooperative esercenti attività di: multiservizi, pulizie, logistica, trasporti e spedizioni, commercio, terziario, servizi, turismo e pubblici esercizi

Roma il giorno 04 maggio 2020, presso la sede Confimitalia Via Adolfo Ravà 106 Roma, tra l'associazione datoriale Confimitalia aderente Ciu […] e l'organizzazione sindacale Fal Federazione Autonoma Lavoratori aderente Confael […], unitamente ad una delegazione trattante composta dalle segreterie regionale, e provinciale […], con l'assistenza di: Confederazione Autonoma Europea dei Lavoratori Confael […], si stipula: il contratto collettivo nazionale di lavoro multisettore per i lavoratori dipendenti delle aziende e delle cooperative esercenti attività di multiservizi, pulizie, logistica, trasporti e spedizioni, commercio, terziario, servizi, turismo e pubblici esercizi.

Disciplina generale
Titolo primo
Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, 1 rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutte le Aziende e le Cooperative del settore a cui il presente contratto si riferisce.
Il presente contratto disciplina altresì tutti i rapporti di lavoro, compresi anche i rapporti di lavoro speciali oltreché le prestazioni effettuate all’interno dei periodi di stages e dai Lavoratori occupati con le differenti forme di rapporto di lavoro e con differenti attività formative, secondo le indicazioni del presente CCNL.
Ferma restando l’inscindibilità delle disposizioni che costituiscono il presente contratto, per garantire la corretta applicabilità del medesimo è posto in capo alle Aziende che Io applicano l’obbligo di provvedere a dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali previsti; inoltre sì specifica che il presente contratto è applicabile esclusivamente da parte delle Aziende che risultano essere in regola con i versamenti previsti delle quote di contributo di assistenza contrattuale e che applicano integralmente tutte le disposizioni previste nel medesimo.
Le Organizzazioni stipulanti dichiarano che, con il presente contratto non intendono sostituire le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente contratto, queste condizioni maggiormente propizie, infatti, restano a lui assegnate "ad personam" e suscettibili di futuri assorbimenti, fino ad un massimo del 50% dell’importo iniziale, esclusivamente nel caso di aumenti derivanti da avanzamenti di carriera.
Le partì stabiliscono che, per poter avere accesso ai benefìci previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie come i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive e l'accesso ai fondi per usufruire della formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, le Aziende si impegnano alla complete e integrale applicazione del presente contratto, oltreché degli eventuali contratti integrativi di secondo livello o delle relative indennità sostitutive, nel rispetto dei disposti normativi cogenti in materia di previdenza e fiscalità.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro applicabili.

Titolo secondo
Art. 4 RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale)

I Sindacati firmatari il presente contratto esercitano il potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volte interessati all’ambito contrattuale oggetto di confronto con le controparti.
In ogni unità produttiva dell’Azienda può essere costituita ad iniziativa dei lavoratori, nell’ambito delle Associazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, la ’'Rappresentanza Sindacale Aziendale - RSA" per la quale trova applicazione la disciplina prevista dalla L. 20 maggio 1970, n. 300.
La RSA svolge le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale secondo le modalità definite nel presente contratto, nonché in attuazione delle scelte generali dei Sindacati firmatari.
La RSU, in quanto Rappresentante eletto da tatti i Lavoratori, nella sottoscrizione degli Accordi impegna tutti i Lavoratori, senza necessità di delega ulteriore.
In aggiunta a quanto sopra stabilito è fatto espresso diritto per i Lavoratori nelle Aziende con oltre 5 Dipendenti, nel caso di contrattazione di secondo livello o crisi aziendale, di riunirsi nell'unità produttiva nella quale prestano la loro opera, fuori dall'orario di lavoro, nei limiti di 2 ore annue retribuite.

Art. 5 RST (Rappresentanza Sindacale Territoriale)
Il presente contratto, in applicazione di quanto previsto dall’art. 19 L. 19 [20] maggio 1970 n. 300, prevede, per garantire la tutela dei Lavoratori richiamati dal citato disposto normativo ed in generale per la validità della contrattazione di secondo livello, la possibilità di istituire la Rappresentanza Sindacale Territoriale - RST - che dovrà essere nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto.
Le competenze della RST prevedono, tra l’altro, la titolarità alla contrattazione in caso di crisi aziendale, ristrutturazione, mobilità, accordi di riemersione, allineamento contrattuale e di secondo livello, oltreché i diritti di informazione, l’analisi delle dinamiche occupazionali territoriali e la verifica degli adempimenti connessi con l’apprendistato.
Si specifica che gli accordi di secondo livello sottoscritti dalle RST dovranno necessariamente essere trasmessi alla Commissione Bilaterale che si costituirà presso l’Ente Generale Bilaterale (EN.GE.B.)
[…]
Le prerogative che competono alla RST sono le seguenti:
diritto di accesso ai locali aziendali con preavviso pari ad almeno tre giorni lavorativi;
diritto di affissione;
diritto di assemblea in Azienda, non retribuita e al di fuori dell'orario di lavoro;
diritto di sottoscrivere gli accordi sindacali aziendali.
In aggiunto a quanto sopra stabilito è fatto espresso diritto per i Lavoratori nelle Aziende con oltre 5 Dipendenti, nel caso di contrattazione di secondo livello o crisi aziendale, di riunirsi nell'unità produttiva nella quale prestano la loro opera, fuori dall'orario di lavoro, nei limiti di 2 ore annue retribuito.

Art. 7 Diritto d’affissione
La Rappresentanza Sindacale Aziendale o la Rappresentanza Sindacale Unitaria ha diritto di affiggere, su appositi spazi che il Datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori all’interno dell’unità produttiva, comunicazioni, pubblicazioni e testi inerenti materie d’interesse sindacale.
Tali comunicazioni dovranno riguardare esclusivamente materie d’interesse sindacale e del lavoro, ivi comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dagli Enti Bilaterali.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla Direzione aziendale.

Art. 8 Assemblea
I Lavoratori, in Aziende con oltre 15 Dipendenti, hanno il diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 8 ore annue retribuite.
[…]
Quando possibile, il diritto di assemblea sarà esercitato compatibilmente con le esigenze aziendali.

Titolo terzo
Art. 11 Contrattazione collettiva

La contrattazione collettiva nazionale consente al Datore di lavoro di impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro.
Le Parti concordano che il contratto ha la funzione di garantire a tutti i Lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti minimi economici e normativi; inoltre il contratto ha lo scopo di assicurare e regolare il sistema di relazioni industriali sia a livello nazionale che territoriale o aziendale.

Art. 12 Contrattazione aziendale
[…]
La contrattazione di secondo livello tratterà in via ordinaria materie ed Istituti differenti da quelli disciplinati dal presente contratto […]
La contrattazione di secondo livello territoriale e/o aziendale, salvo quanto diversamente previsto per ciascun articolo del presente contratto o dalla Legge, è ammessa nel presente contratto per le seguenti materie espressamente individuate:
a) qualifiche o livelli esistenti in Azienda correlati a inquadramenti e mansioni non compresi nella classificazione del presente contratto;
b) premi di produttività, premi presenza, indennità sostitutiva trasporto e buoni pasto;
[…]
d) adozione di regimi di flessibilità e ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;
e) deroghe al normale orario di lavoro settimanale, mensile e/o annuale rispetto a quanto previsto dal presente contratto; articolazione dei turni di riposo settimanale nelle Aziende con servizi a ciclo continuo; distribuzione degli orari e dei turni di lavoro con eventuali riposi a conguaglio; eventuale istituzione del lavoro a turni, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno o in più turni giornalieri avvicendati nell’arco delle ventiquattro ore; modi di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell’orario di lavoro per particolari esigenze produttive aziendali;
f) ampliamento della Banca Ore e gestione della stessa;
g) determinazione dei turni feriali;
h) modi d'applicazione del lavoro a tempo parziale e a tempo determinato;
i) regolamentazione dell’eventuale ricorso al lavoro somministrato, alle collaborazioni coordinate e continuative od a progetto o di stages;
j) attuazione della disciplina aziendale della formazione professionale da attuarsi per il tramite degli organismi convenzionati, conformemente ai programmi certificati dagli organismi paritetici regionali o provinciali o dall'organismo Bilaterale territoriale, provinciale o regionale;
k) durata e modi di svolgimento della formazione nell'apprendistato, anche relativamente all'estensione di eventuali premi di produttività o di incentivi;
l) casi di superamento del limite di ore supplementari previste per il lavoro a tempo parziale;
m) definizione di accordi particolari in materia di mercato del lavorò;
n) organizzazione di incontri, a livello territoriale e/o aziendale, fra le parti stipulanti il presente contratto per la disamina ed approvazione dei contratti di inserimento o altri contratti previsti dalla disciplina nazionale e leggi vigenti;
o) impianti audiovisivi ed introduzione di nuove tecnologie;
[…]
q) eventuali ulteriori materie demandate alla contrattazione di secondo livello dalla Legge o dal contratto;
r) applicazioni di deroghe all'orario di guida per i lavoratori discontinui nel rispetto di quanto definito dalle normative comunitarie e nazionali.
[…]

Art. 15 Informazioni a livello aziendale
Annualmente, di nonna entra il primo semestre, anche attraverso le Associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscono o conferiscono mandato, le Aziende che applicano il presente contratto e che occupano complessivamente più di:
a) 50 Dipendenti se operano solo nell'ambito di una provincia;
b) 100 Dipendenti se operano in più province ma nell'ambito di una sola regione;
c) 300 Dipendenti se operano in più regioni nell'ambito nazionale;
a richiesta, si incontreranno, ai rispettivi livelli, con l'organizzazione sindacale stipulante, per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'Azienda. Nell’occasione degli incontri, a richiesta del sindacato, anche al di fuori delle scadenze previste, le Aziende forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e d'innovazione tecnologica che investono l’assetto aziendale, e nuovi insediamenti nel territorio.
Nelle medesime occasioni saranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie d'impiego ivi occupate.
Saranno inoltre fomite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle Aziende, quali, ad esempio, codice di condotta disciplinare interno e certificazioni
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi di carattere regionale o nazionale, l'incontro, su richiesta di una delle Partì, si svolgerà ai relativi livelli.
Nel corso di tali incontri l’Azienda esaminerà con l'organizzazione Sindacale le prevedibili implicazioni degli investimenti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi per i Lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione ed agli interventi di formazione e riqualificazione del personale.
In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della Partì, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti
Con la stessa periodicità e le stesse condizioni di cui al primo comma del presente articolo, le Aziende che occupano almeno 50 Dipendenti forniranno all’organizzazione Sindacale e/o alla RSA, informazioni orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D.Lgs. 25/2007, riguardanti:
1) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'Azienda, nonché la sua situazione economica;
2) la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell'occupazione nell’impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
3) le decisioni dell'Azienda che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro.
Le Parti, con la presente disciplina, hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei Lavoratori

Art. 16 - Esame congiunto territoriale
Su richiesta di una delle Parti, per quanto riguarda il livello regionale, provinciale o aziendale, le Associazioni imprenditoriali territoriali ed i Lavoratori, tramite le Organizzazioni Sindacali firmatarie, sì incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto territoriale, suddiviso per comparto merceologico e settore omogeneo, disposto al raggiungimento di intese Aziendali, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, “franchising", utilizzo di contratti di lavoro cosiddetti "atipici”, contrattazione di secondo livello, eventuali deroghe previste dalla Legge, formazione e sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell’occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.

Titolo quarto
Art. 17 Commissioni paritetiche

Le Parti, con cadenza annuale e di norma entro il primo semestre, su richiesta di una di esse esamineranno congiuntamente il quadro sociale ed economico del settore, le sue dinamiche strutturali, le prospettive di sviluppo e i più importanti processi di innovazione.
Nel corso dell'incontro potranno essere inoltre prese in considerazione le materie seguenti:
a) il processo di riforma del settore e i relativi processi di sviluppo che potrebbero avere riflessi diretti e indiretti sull’esercizio delle singole attività tra loro omogenee;
b) le conseguenze dei suddetti processi di riforma sulla struttura del settore, sia sotto l’aspetto organizzativo, sia sotto l'aspetto formativo e professionale di tutti gli addetti;
c) lo stato e la dinamica dell’occupazione: occupazione giovanile, i rapporti di prati cantato breve o "stages" e di Apprendistato, i rapporti di formazione e lavoro, dei contratti a progetto, di collaborazione coordinata e continuativa, a tempo determinato, a telelavoro, il lavoro ripartito, e i lavori "atipici.
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta di una delle Parti stipulanti il presente contratto, inoltre, saranno affrontate e definite in appositi incontri le materie relative
1) gli indirizzi e gli obiettivi sui fabbisogni occupazionali, formativi ed sulla riqualificazione professionale;
2) lo studio delle problematiche connesse alla previdenza integrativa e all'assistenza sanitaria integrativa;
3) la costituzione, a livello nazionale, di funzionali strumenti bilaterali di settore;
4) Tesarne e l’elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni Comunitarie (molestie sessuali, mobbing);
5) la costituzione, ove non già operativa, delle Commissioni paritetiche provinciali di conciliazione per la gestione della "composizione delle controversie”, di cui ai decreti legislativi del 31 marzo 1998, n. 80 e del 29 ottobre 1998, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la nomina dei rappresentanti e la sede operativa delle stesse, cori come previsto dal presente contratto;
6) la nomina dei membri e arbitri dei collegi di arbitrato e la sede operativa degli stessi, così come previsto dal presente contratto e dalla Legge.

Art. 18 Commissioni paritetiche regionali
Annualmente, e di norma dopo rincontro a livello nazionale di settore, le partì impegnate nella pratica attuazione di questo livello di relazioni sindacali si incontreranno per avviare specifici confronti di approfondimento e di ricerca di possibili iniziative tese al governo della prevedibile evoluzione dei processi di riforma e di sviluppo della "area commerciale’' e dei riflessi che potranno verificarsi sul Settore. Nel corso di tale incontro, o in altra data concordate, potranno altresì essere affrontate e definite le seguenti materie:
1. individuazione e definizione di norme contrattuali relative a forme di impiego demandate a questo livello del presente contratto;
2. esame dei fabbisogni formativi, anche raccordandosi, ove nominati, con i "referenti regionali", per addivenire alla definizione di proposte di piani formativi da sottoporre all’Ente Generale Bilaterale;
3. esame e definizione d’accordi e/o di convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale e stages, tesi ad accrescere, anche attraverso la fruizione di crediti formativi, il valore del lavoro, nonché funzionali ad un migliore utilizzo degli addetti occupati con le diverse forme d'impiego e idonei a creare le condizioni più opportune per la pratica attuazione delle disposizioni legislative nazionali e comunitarie inerenti tale materia;
4. esame della classificazione al fine di ricercare, tra le declaratorie definite dal contratto e le realtà organizzative, coerenti soluzioni di aggiornamento locale dei profili professionali;
5. esame e definizione di quanto in materia di congedi per la formazione è delegato alle parti sociali dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53;
6. definizione di eventuali accordi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;
7. definizione di specifici accordi per l'applicazione e la pratica gestione delle "attività sindacali";
8. definizione di accordi locali in materia di flessibilità dei regimi d'orario o relativi alla regolamentazione degli obblighi dei Dipendenti e dei Datori di lavoro.

Titolo quinto
Art. 23 Mercato del lavoro

Per tutta la durata di vigenza del presente contratto, in via sperimentale, è data la possibilità di utilizzare, in funzione delle differenti esigenze dei Datori di lavoro, gli strumenti di Legge ed i contratti di solidarietà (Legge 23.7.1991, n. 223 e Legge 19.7.1993, n. 238 e successivi interventi e modificazioni).
Si stabilisce che, in caso di difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione delle aziende che potrebbero originare esuberi occupazionali, le azioni volte a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze sodali della minore necessità d’impiego della forza lavoro debbano essere concordate di volta in volta.
Le Parti si impegnano, congiuntamente e con accordi negoziali, a ricercare soluzioni atte a:
A. definire la stima dei fabbisogni di manodopera e le relative esigenze di qualificazione, le procedure di ricerca, la disponibilità di lavoro extra e di surroga;
B. promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti di lavoro;
C. realizzare incontri con le istituzioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore.
Il normale rapporto di lavoro è a tempo pieno e indeterminato e si specifica che in assenza di esplicita diversa pattuizione scritta, il contratto di lavoro si considera a tempo pieno ed a tempo indeterminato.

Art. 24 Istituti del nuovo mercato del lavoro
Si evidenziano le seguenti tipologie, secondo la suddivisione tra rapporti di lavoro subordinato tipico e rapporti di lavoro atipici.
Rapporti di lavoro subordinato - tipico
- Tempo parziale […]
- Tempo determinato
[…] Tranne che per quanto concerne la proporzionalità delle retribuzioni all’orario effettuato, è vietato ogni discriminazione rispetto agli assunti con contratto a tempo indeterminato. Il Contratto di lavoro a Tempo Determinato., a pena di nullità, deve risultare da atto scritto.
- Contratto d’inserimento […]
- Contratti di solidarietà espansiva […]
- Lavoro a domicilio
Il Lavoratore presta la sua attività a casa propria od in locali di sua pertinenza e comunque non in locali di pertinenza del Datore di lavoro. Possono essere coinvolti anche familiari del Lavoratore. La retribuzione è a cottimo puro secondo quanto stabilito nella contrattazione di secondo livello. Eventuale lavoro a domicilio dovrà risultare da atto scritto che ne precisi tutte le condizioni.
- Lavoro a tempo ripartito […]
- Telelavoro
Si differenzia dal lavoro normale presso una sede aziendale essenzialmente perché la prestazione lavorativa avviene in un luogo diverso dall'Azienda e spesso, ma non necessariamente, presso la dimora del Lavoratore. La retribuzione è, normalmente, ad economia, cioè a tempo. Il Contratto di telelavoro deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
- Lavoro intermittente […]
- Somministrazione di lavoro
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da un soggetto (utilizzatore) che si rivolge ad altro soggetto (somministratore), autorizzato alla somministrazione di lavoro ai sensi delle specifiche norme sull’argomento. Il contratto di somministrazione deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
Rapporti di lavoro atipici
- Lavoro a progetto […]
- Tirocinio
Costituiscono una forma di inserimento temporaneo all’interno dell’Azienda, al fine di realizzare alternanza tra studio e lavoro, agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro o favorire l'inserimento di lavoratori svantaggiati (inoccupati, disoccupati, invalidi, ecc.). Non costituiscono rapporti di lavoro subordinato. I tirocinanti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL […]
- Associazione in partecipazione […]

Art. 27 Lavoro a tempo parziale - Condizioni di assunzione
[…]
Lavoro a tempo parziale post partum
Al fine di consentire alle Lavoratrici, assunte a tempo indeterminato, l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno d'età, le Aziende accoglieranno le relative istanze entro i limiti appresso indicati, in funzione della fungibilità della richiesta avanzata da uno dei genitori che desideri trasformare temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Nelle unità produttive, che occupano tra 10 e 20 Dipendenti a tempo indeterminato, ha diritto di fruire della riduzione dell’orario un solo Lavoratore; tra 20 e 50 occupati, 2 Lavoratori; oltre 50, il 4% della forza occupata, a raggiungimento dell’unità.
[…]
Lavoro a tempo parziale per esigenze di assistenza o cura
La richiesta di conversione da tempo pieno a tempo parziale per lavoratori che siano genitori di invalidi, tossico dipendenti, riconosciuti dal servizio sanitario competente per territorio, deve essere soddisfatta alle medesime condizioni indicate in precedenza. Il livello accordato concorrerà a determinare l'ammontare delle unità o percentuali massime di concessione.

Art. 29 Lavoro a tempo determinato - Le caratteristiche: durata massima.
[…]
Il limite quantitativo percentuale alla stipulazione di contratti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato è stabilito nella misura del 9%, fermo restando che in funzione del tasso di disoccupazione locale, del settore d’attività e dei programmi di sviluppo aziendali, tale percentuale potrà essere superato dalla contrattazione aziendale di secondo livello, fermo restando il tetto massimo del 20%. Resta inteso che, in applicazione del comma 7 dell’art. 10 del D.Lgs. 368/2001, sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato stipulati:
1. nella fase di avvio di nuove attività per i primi tre anni con possibilità di ulteriore estensione del termine da parte della contrattazione aziendale di secondo livello, con particolare riferimento ad aree geografiche e/c comparti merceologici;
2. per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;
3. per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
4. con lavoratori di età superiore a 55 anni.
[…]

Art. 36 Telelavoro
È una forma d'organizzazione del lavoro a distanza, resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il Telelavoratore (Lavoratore dipendente) e l'Azienda, che le Partì reputano particolarmente utile alle lavoratrici al fine di conciliare i tempi di lavora con le esigenze familiari.
Il Telelavoro è solo un modo particolare di svolgimento della prestazione lavorativa, ed è parte dell'organizzazione dell’azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno e, spesso, coincide con l'abitazione del telelavoratore.
Il telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti dei Lavoratori dipendenti che svolgono l’identica attività nei locali aziendali in quanto compatibile, il telelavoratore è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo del Datore di lavoro.
Tipologie di Telelavoro
Il Telelavoro può essere distinto nelle seguenti tipologie:
- domiciliare: svolta nell’abitazione del telelavoratore;
- mobile: attraverso l’utilizzo d'apparecchiature portatili;
- remotizzato od a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavoratore, né con gli uffici aziendali;
- misto: nel caso in cui solo parte della prestazione complessiva avvenga all’interno dell'Azienda.
Ambito di applicazione del Telelavoro
Il Telelavoro si applica esclusivamente ai Lavoratori subordinati.
Il Telelavoro, può svolgersi a tempo pieno ed anche con contratto a tempo parziale o a tempo determinato.
Il centro di Telelavoro o la singola postazione nell'abitazione del telelavoratore non configurano un'unità produttiva autonoma dell'azienda
Il Telelavoro ha carattere volontario sia per l’Azienda sia per il Lavoratore dipendente.
Se il Telelavoro non è previsto nel contratto d’assunzione, il Lavoratore dipendente è libero di accettare o respingere l'offerta di svolgere Telelavoro, prospettata nel corso del rapporto di lavoro.
Il compito d'individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione da effettuarsi dalle Partì stipulanti il presente contratto.
I telelavoratori, a parità di prestazioni lavorative, dovranno poter fruire della formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che utilizzano e sulle caratteristiche di tale forma d’organizzazione del lavoro. Tale formazione sarà fornita dalle strutture formative paritetiche territoriali, ove presenti o in società convenzionate con le stesse. In loro assenza, dovrà essere fornita conformemente ai programmi approvati dalle strutture paritetiche territoriali o nazionali per la specifica attività.
La postazione del telelavoratore ed i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono, a carico del Datore. Tenuto conto degli investimenti richiesti per la costituzione della postazione di lavoro, il recesso immotivato del telelavoratore, che avvenga entro 3 anni dall’inizio del rapporto di telelavoro, od un eventuale minor termine previste nel contratto di telelavoro, comporterà che le spese di postazione sostenute siano, pro-quote, a carico del telelavoratore.
L'Azienda è tenuta a fornire al telelavoratore tutti i necessari supporti tecnici.
In ogni caso l'Azienda si fa carico dei costi derivanti dalla normale usura e/o dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dall'eventuale perdita dei dati utilizzati dal telelavoratore, salvo che ciò sia imputabile a mancate diligenza, dolo od imperizia grave del telelavoratore stesso.
Protezione dei dati
[…]
Tempo di lavoro
Il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro.
Con riferimento all'orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore le norme previste dal D.Lgs. 66/2003.
Diritti del Telelavoratore
Il telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in Azienda con le medesime mansioni e/o qualifica, nonché ha diritto alle medesime opportunità d’accesso alla formazione ed allo sviluppo della camera previsti per i Lavoratori dipendenti con mansioni identiche od analoghe.
Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva, a parità di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, le condizioni precedentemente acquisite.
Telecontrollo
L’Azienda, previo accordo sindacale, può instaurare strumenti di telecontrollo nel rispetto sia del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, della Privacy e delle leggi vigenti in materia, fermo restando che nessun tele - dispositivo di controllo quantitativo e qualitativo potrà essere utilizzato all’insaputa dei telelavoratori.
Competenza normativa della Commissione Bilaterale e Contrattazione di secondo livello
Ogni questione dubbia in materia di strumenti di lavoro di disciplina e di responsabilità dovrà essere definita dalla Commissione bilaterale prevista dalle Parti stipulanti il presente contratto.
Alla contrattazione di secondo livello, da effettuarsi tra le Parti stipulanti il presente contratto, è demandato di approfondire:
1. l’adozione di misure dirette a prevenire o ridurre l'isolamento del telelavoratore dall’ambiente di lavoro, come i contatti con i colleghi, l’esercizio dei diritti sindacali e l'accesso alle informazioni aziendali;
2. il carico di lavoro e gli eventuali strumenti di telecontrollo;
3. l’eventuale fascia di reperibilità;
4. la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma gestione del tempo di lavoro al telelavoratore;
5. le fattispecie disciplinarmente rilevanti per il telelavoratore e le relative sanzioni.

Art. 37 Lavoro intermittente
[…]
Il Lavoratore dipendente intermittente non è computato nell'organico dell'Azienda, ai fini dell'applicazione di normative di Legge.
[…]
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e la lettera di assunzione deve indicare i seguenti elementi:
[…]
le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
Il Datore di lavoro è tenuto ad informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
[…]
L'Azienda non può ricorrere al lavoro a chiamata nei seguenti casi:
1. qualora il Datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008);
[…]

Art. 38 Contratto di somministrazione di lavoro
[…]
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere stipulato a termine o a tempo indeterminato, La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa:
1. per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
2. per servizi di pulizia, custodia, portineria;
3. per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
4. per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, ristorazione e affini nonché servizi di economato;
5. per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
6. per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della finizione commerciale;
7. per la gestione di call-center, nonché per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento [CE] 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
8. per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegate nell'impresa;
9. in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei Datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative;
10. in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.
[…]
Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: divieti e limiti
I Lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che sono somministrati presso l’Azienda che adotta il presente contratto, impiegati per le fattispecie di cui al precedente articolo, non possono superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti:

Lavoratori dipendenti

da 0 a 5

da 6 a 10

da 11 a 15

da 16 a 30

Massimo somministrati

2

3

4

5

La contrattazione collettiva di secondo livello può stabilire percentuali maggiori con specifica attenzione alle seguenti ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni e lavoro stagionala.
L'Azienda non può ricorrere al lavoro a chiamata ed alla somministrazione di lavoro nei seguenti rasi:
• qualora il Datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008);
[…]
I Lavoratori occupati non sono computati nell'organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di Legge o dei limiti previsti dal contratto.
L'utilizzatore comunica, entro il 31 dicembre d’ogni anno, tramite l’organizzazione dei Datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, all’Ente Bilaterale il numero ed i motivi dei contratti di lavoro a chiamata e di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei Lavoratori interessati, il numero dei Lavoratori assunti direttamente dall'Azienda.

Titolo sesto
Art. 43 Orario di lavoro - Definizione

Come previsto dall'art. 2 D.Lgs. 66/2003, per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il Lavoratore sia al lavoro, a disposizione del Datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, compresi i periodi in cui i Lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal Datore di lavoro e a tenersi a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità.
La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei Lavoratori è fissata in 40 ore settimanali, normalmente distribuito su 5 o 6 giornate lavorative.
[…]
Non si computano nell'orario di lavoro, come previsto dall'art. 5 RD 1955/1923, richiamato dall'art. 8 comma 3 D.Lgs. 66/2003: i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'Azienda; le soste di durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore a due ore, comprese tra l’inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione al Lavoratore, nel senso chiarito al comma precedente (i periodi sopra elencati non si computano neanche ai fini del riposo giornaliero, che deve essere continuativo), il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro.
Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro
Per far fronte ad eventi improvvisi ed imprevedibili o ad intensificazione dei servizi richiesti e quindi a mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento dell'attività, dei servizi o della produzione, e al fine di ridurre l’utilizzo di altri strumenti più costosi per i Lavoratori e per le Aziende, l’Azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell’orario contrattuale, attivando la Banca delle Ore.
Per la particolare attività delle Aziende che forniscono servizi specifici e senza soluzione di continuità a tutela dei clienti, salvo diverso accordo di secondo livello, le Parti convengono che:
1. ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. n. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro non potrà superare, per ugni periodo di 45 giorni, la media di 58 ore, comprese le ore di straordinario. La durata media dell'orario di lavoro ordinario e straordinario, tenuto conto dell’impennate della domanda di settore, correlata alla stagionalità, alla festività e/o a periodi feriali, non potrà superare le 48 ore calcolate in un periodo mobile di 6 mesi.
2. La contrattazione di secondo livello potrà concordare profili particolari di orario e la loro distribuzione, anche considerando la domenica giorno lavorativo e prevedere ogni altra deroga in tema di orario di lavoro, di riposi e di straordinari. Nel caso di istituzione di turni giornalieri di lavoro, i Lavoratori non potranno rifiutarsi di effettuarli Pertanto, il Lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi sono predisposti soltanto per determinati servizi o reparti.

Art. 45 Orario di lavoro - Lavoro discontinuo o di semplice attesa
Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, addetti al marketing operativo quali ad esempio merchandiser e promoter ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), la durata dell'orario di lavoro normale settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione in 45 ore ordinarie, fermo restando che la retribuzione mensile sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuito.
Tali Lavoratori discontinui, a norma dell'art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale di lavoro di cui all’art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all’art. 4. L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere inseriti nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell’inizio del mese in cui la variazione avrà effetto.
Per il Lavoratore con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, una volta superato l'orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore e del 20% per le ore eccedenti.

Art. 46 Riposo giornaliero
Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore. Per effetto dell’art. 17 del D.Lgs. 66/2003, nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale ed aziendale potranno, a fronte di valide ragioni, essere concordate deroghe ulteriori rispetto a quanto previsto dal presente contratto.
Nell’attesa della regolamentazione particolare di quanto sopra e fatte salve eventuali ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero normale di 11 ore consecutive, ogni 24 ore, potrà essere frazionato per non più di 20 giorni lavorativi per anno solare, per le prestazioni lavorative svolte nelle seguenti ipotesi:
- cambio del turno; interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impiantì ed attrezzature;
- manutenzioni svolte presso terzi;
- attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
- allestimenti in fase d’avvio di nuove attività;
- quando l’intervallo tra la chiusura e l’apertura del giorno successivo sia inferiore alle 11 ore;
- vigilanza degli impianti e custodia;
- tempo degli inventari, redazione dei bilanci, adempimenti fiscali od amministrativi straordinari

Art. 47 Riposo settimanale
Ai sensi di Legge, tutto il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore, in aggiunta al riposo giornaliera di cui sopra, normalmente coincidente con la domenica.
Le Parti convengono sulla possibilità di ricorrere, mediante la contrattazione di secondo livello, a diverse modalità di godimento del riposo settimanale rispetto alla previsione del presente contratto. Ciò, in particolare:
1. al fine di favorire l'organizzazione dei turni e la rotazione extra-domenicale del giorno di riposo, con particolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno alle Aziende che non effettuano il giorno di chiusura settimanale;
2. al fine di rispondere alle esigenze dei Lavoratori di conciliazione della vita professionale con la vita privata e le esigenze familiari.
Nelle ipotesi elencate al comma precedente, il riposo settimanale potrà essere usufruito ad intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva, ogni 14 giorni o nel diverso periodo eventualmente determinata dalla contrattazione di secondo livello, corrisponda mediamente ad almeno 24+11 ore di riposo ogni 5 giornate effettivamente lavorate. Le Parti convengono, in via transitoria, che durante l'attesa della stipula degli accordi di secondo livello, di cui al comma che precede, il numero dei riposi che, in ciascun anno, possano essere fruiti ad intervalli più lunghi di una settimana sia pari a 20. In caso di rinvio del riposo oltre il settimo giorno, in assenza di relativo accordo di secondo livello, sarà riconosciuta al Lavoratore, a titolo risarcitorio, un'indennità fissa di € 10,00 per ciascuna settimana il cui riposo sia soggetto a rinvio, con il limite massimo di 2 settimane al mese.

Art. 48 Orario di lavoro per i lavoratori minorenni
In materia di orario di lavoro dei minori si applicano le norme di Legge vigenti.

Art. 49 Lavoratori non soggetti a limitazione di orario
Come prevede l’art 17 c. 5 del D.Lgs. 66/2003, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei Lavoratori, le disposizioni dello stesso Decreto Legislativo relative all'orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai Lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta di Dirigenti, di personale direttiva delle aziende, di personale viaggiante a di altre persone aventi, di fatto, autonomo potere di gestione del loro orario, anche quando esso è determinato da esigenze obiettive. A tale effetto sì conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa dell'Azienda con dirette responsabilità dell'andamento dei servizi (come prevedeva l’articolo 3 del R.D. 1955/1923), contrattualmente individuato nel personale che riveste la qualifica di "Quadro” o di "Impiegato di I o di II livello", della classificazione di cui al presente contratto. […]

Titolo settimo
Art. 54 Intervallo per la consumazione dei pasti

La durata del tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversi accordi di secondo livello, va da 30 minuti ad un massimo di 3 ore, ed è concordata tra i Lavoratori ed il Datore di lavoro in funzione delle esigenze di servizio conciliate, per quante possibile, con quelle familiari o personali

Art. 56 Maternità - Gravidanza e puerperio
[...]
Durante i periodi di gravidanza e puerperio la Lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.
[…]

Art. 57 Ferie
Il diritto alle ferie è irrinunciabile […]

Art. 59 Malattia od infortunio professionale
Condizioni
In caso di malattia od infortunio professionali l’assenza deve essere comunicata, con tempestiva diligenza e salvo i casi di giustificata impossibilità, entro le prime 4 ore dall'inizio del lavoro.
Il Lavoratore deve dare immediata notizia al proprio Datore di lavoro di qualsiasi infortunio sul lavoro, anche di lieve entità-
[…]

Titolo ottavo
Art. 64 Tutela della salute del lavoratore

Le Parti firmatarie del presente contratte, al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di lavoro, convengono di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del Lavoratore, sulla base di quanto previsto dalle buone prassi, dalle leggi vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
L'Azienda si impegna a fornire puntualmente a tutti i Lavorateli la formazione e le informazioni dovute in forza del D.Lgs. 81/2008, anche tramite l’Ente Bilaterale.
I Lavoratori, in ragione dell’obbligo delle Aziende, henne diritto alla formazione prevista dagli articoli 36, 37, 43, 71 e 73 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, tale formazione potrà essere erogata tramite l’Ente Bilaterale e attraverso Fondo convenzionato dalle Associazioni firmatarie il contratto.

Art. 65 Diritti del lavoratore - Tutela delle diversità
Le Parti concordano sull’esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi discriminazione o comportamento indesiderato basato sul sesso, sulla provenienza e sulle opinioni o, comunque, lesivo della dignità personale, e convengono nel recepire i principi del Codice di Condotta, relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali di cui al D.Lgs. 145 del 30 maggio 2005.
In particolare, sono considerati come molestie sessuali quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o comportamentale, aventi Io scopo e l’effetto di violare la dignità di una Lavoratrice e/o di un Lavoratore o di creare un clima degradante, umiliante od offensivo. Il Datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure per prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come discriminazioni o molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona

Art. 68 Ente bilaterale - Definizione e finalità
L'Ente Generale Bilaterale è costituito dalle Partì datoriali e sindacali firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro ed opera ai sensi dell'Art. 2 del D.Lgs. 276/2003. Pertanto, Io statuto dell’Ente regolamenta il sistema di prestazioni e servizi derivanti dal presente contratto, in conformità con le previsioni legislative e contrattuali, fatte salve diverse successive norme di Legge o Intese tra le Parti.
Ciò premesso l'Ente persegue le seguenti finalità:
1) formative, in conformità can le prescrizioni specifiche del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e con tutte le norme collegato, in riferimento alla sicurezza sul lavoro e alla qualificazione professionale e, in relazione al contratto di apprendistato stipulato, finalizzando tutto ciò anche al rilascio della certificazione di qualità. Nell'ottica della tutela del lavoratore, si tiene conto della sua formazione in ambito professionalizzante, del livello di conoscenza della lingua italiana, anche con percorsi formativi in lingua natia, mediante la costituzione di un Fondo per la formazione o mediante l'adesione ad un Fondo già costituito;
[…]
4) di monitoraggio, attraverso la Costituzione di una Commissione pari opportunità, della parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici, per evitare discriminazioni basate su nazionalità, sesso, idee politiche, sindacali e religiose;
5) di conciliazione e certificazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
6) costituzione dell'organismo Paritetico per l'espletamento delle azioni inerenti l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
7) interpretazione autentica dei Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di risoluzione di eventuali controversie in merito, attraverso la costituzione di una specifica Commissione, che ha anche il compito di prevenire e risolvere potenziali conflittualità;
[…]
9) occupazione, mercato del lavoro, modelli contrattuali, formazione e qualificazione professionale, nonché di verifica dell’andamento della contrattazione di secondo livello e delle vertenze esaminate dalla Commissione Nazionale di Garanzia, Interpretazione e Conciliazione;
[…]
11) emanazione di apposito regolamento per disciplinare tutte le attività che le Parti sociali intenderanno perseguire, in conformità a quanto previsto dallo statuto;
12) attuazione di ogni ulteriore compito, iniziativa, che rientri nelle previsioni di Legge e che sia affidato all'Ente dalle Parti stipulanti;
13) costituzione degli Enti Bilaterali Territoriali, seguendo le indicazioni delle Parti sociali, coordinando l'attività e verificando in ambito territoriale l’attuazione delle procedure così come definite a livello nazionale, conformemente alle previsioni legislative vigenti in materia;
14) creazione di Fondo per la formazione, che verrà regolato con apposito regolamento.

Art. 75 Documento di regolarità contributiva
Ferma restando la possibilità di richiedere il DURC rivolgendosi direttamente agli organismi pubblici competenti, le Partì, in attuazione delle disposizioni vigenti, intendono conferire al sistema della bilateralità la facoltà di concorrere all’attività d’attestazione di regolarità contributiva, in regime di convenzione con gli Enti preposti a tali funzioni.
Le Parti demandano all'Ente Generale Bilaterale di procedere a perfezionare il rilascio di tale certificazione attraverso apposita convenzione con l'INPS.

Disciplina speciale
Titolo nono
Art. 82 Ambito di applicazione del contratto

Per meglio dettagliare l'ambito di applicazione del presente Contratto, si rinvia alle seguenti Appendici, che illustrano il dettaglio in funzione del settore di appartenenza dell’Azienda/Cooperativa:
- Appendice 1 Multiservizi e Pulizie;
- Appendice 2 Logistica, Trasporti e Spedizioni;
- Appendice 3 Commercio, Terziario, Servizi, Turismo e Pubblici Esercizi

Titolo undicesimo
Art. 93 Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario, salvo deroghe ed eccezioni di Legge e salvo quello svolto in regime di flessibilità secondo le modalità indicate nel successivo articolo in merito alla Banca delle Ore ed eventuale lavoro extra orario autorizzato a recupero di ritardi od assenze, è quello effettivamente prestato oltre l'orario settimanale contrattualmente predeterminato.
È facoltà del Datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale, nel limite massimo di 250 ore annue, rispettando comunque i limiti legali e/o contrattuali dell'orario di lavoro giornaliero/settimanale. Per il dovere di collaborazione, lo straordinario richiesto entro i limiti contrattuali è obbligatorio, fatte salve le comprovate situazioni personali di obiettivo impedimento.
L'Azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario sia nei casi di necessità urgenti ed occasionali, sia riferiti alla peculiarità del settore, oltre ai casi previsti come deroga ed eccezione dalle norme di Legge.
Il Lavoratore dipendente effettuerà lavoro straordinario previa richiesta od autorizzazione del Datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
[…]

Art. 99 Contratto di apprendistato - Assunzione
[…]
Per l’assunzione degli Apprendisti, il contratto deve essere in forma scritta e deve specificare:
1. periodo di prova;
2. l’indicazione della mansioni, il luogo della prestazione, l'orario di lavoro;
3. la durata del periodo d'Apprendistato;
4. il livello d'inquadramento iniziale, intermedio e finale;
5. il piano formativo individuale (che, peraltro, dovrà recepire le indicazioni e le direttive contenute nei contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali, aziendali e nella normativa regionale di settore);
6. la definizione della qualifica professionale ai sensi della Legge 53/2003, (per il contratto di tipo b);
7. la formazione deve essere registrata nel libretto formativo d'ogni singolo Apprendista partecipante;
8. la definizione della qualifica professionale ai sensi della Legge n. 53/2003;
9. l'indicazione di un monte ore di formazione che non può essere inferiore a 120 ore all’anno. La regolamentazione dei profili formativi spetta alle regioni, province autonome di Trento e Bolzano d'intesa con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Pubblica Istruzione, dell’università e della Ricerca, sentite le associazioni dei Datori di lavoro e dei Lavoratori. La formazione formale può essere espletata attraverso strutture accreditate o nell'impresa stessa e potrà essere svolta anche con modalità "e-learning";
10. la presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate.
11. Il compenso dell’Apprendista non potrà essere legato a tariffe di cottimo […]

Art. 101 Contratto di apprendistato - Proporzione numerica
Un Datore di lavoro non può superare il rapporto di 3 a 2 tra il numero di Apprendisti da assumere rispetto alle maestranze specializzate e qualificate presentì in azienda.

Art. 102 Contratto di apprendistato - Competenze degli enti bilaterali
Le Parti contraenti sottolineano l'importanza della formazione esterna per l’Apprendistato professionalizzante, da svolgere presso strutture accreditate dagli Enti Pubblici Regionali conformemente ai programmi certificati dall'Ente bilaterale competente, Nazionale, Regionale, Provinciale o Territoriale. Gli Enti Bilaterali sono altresì indicati come soggetti ai quali il Datore di lavoro e Apprendista possono richiedere il parere di conformità sul contratto di Apprendistato da attivare.
Le Organizzazioni stipulanti il presente contratto, tuttavia, ribadiscono che attraverso l'Organismo bilaterale nazionale intendono concorrere alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di competenza, con specifico riferimento all’inserimento dell'Apprendista nell'Azienda.
Ai fini del conseguimento della qualificazione, l’Apprendista è destinato alla formazione teorica, effettuata in aula, mediante corsi esterni o interni, su temi inerenti la qualifica da conseguire, nel rispetto di un modulo formativo predefinito e di un monte orario di 80-120 ore medie annue retribuite, a seconda dell’importanza e dell'inerenza del titolo di studio conseguito.
Per completare l’addestramento dell'Apprendista in possesso di titolo di studio post-obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 60 ore medie annue retribuite.
Le Partì, attraverso l’Ente Generale Bilaterale, definiranno in tempo utile per consentire la tempestiva attuazione dell’istituto:
1. le modalità di erogazione e di articolazione della formazione, strutturata in forma modulare, esterna e interna alle Aziende;
2. la quota parte di 120 ore di formazione, da svolgere con priorità temporale, da destinare alla sicurezza, all'igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni;
3. le modalità e la tipologia di formazione erogabile agli Apprendisti che avessero intrattenuto precedenti rapporti di Apprendistato professionalizzante, anche in mansioni non analoghe, e che possano attestare di aver già ricevuto una parte di formazione.
L'Apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all’Azienda.
In caso di interruzione del rapporto prima del termine il Datore di lavoro, a richiesta dell'Apprendista, attesta fattività formativa svolta.

Art. 103 Contratto di apprendistato - Trattamento normativo
L’Apprendista, ove non diversamente stabilito, ha diritto, durante il periodo di Apprendistato, al trattamento normativo dei Lavoratori di pari qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore d'insegnamento sono comprese nell'orario di lavoro e sono quindi retribuite, eventuale formazione esterna all'orario di lavoro sarà retribuita con la normale retribuzione oraria di lavoro ordinario dell'Apprendista. […]

Art. 104 Contratto di apprendistato - Obblighi del datore di lavoro
Il Datore di lavoro ha l'obbligo di:
a) impartire o fare impartire all’Apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario al fine di conseguire la capacità per assumere i compiti previsti dalla qualifica e dal contratto di Apprendistato;
b) non sottoporre l'Apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo od analoghe forme di incentivo;
c) non adibire l'Apprendista a lavori di manovalanza e di non sottoporre comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per il quale è stato assunto;
d) accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
e) accordare all'Apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di 8 ore settimanali per non più di 20 settimane l'anno;
f) per gli Apprendisti minori, informare periodicamente la famiglia dell'Apprendista, o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell'addestramento.
Agli effetti di quanto richiamato al precedente punto c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto al tutor ó al lavoratore qualificato sotto la cui guida l'Apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate al sesto livello del presente contratto, sempre che lo svolgimento di tale attività, sia accessoria alle mansioni oggetto della qualifica, non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all’Apprendista.

Art. 105 Contratto di apprendistato - Doveri dell'apprendista
L'Apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del Tutor, del Datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale, e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare assiduamente e con diligenza i corsi d'insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni dell'Azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali o di Legge.
L'Apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui al precedente punto c) anche se in possesso di un titolo di studio.
L'Apprendista, a richiesta, è tenuto ad effettuare le eventuali intensificazioni d'orario previste con la Banca delle Ore e le prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo di un’ora giornaliera e quattro ore nella giornata di riposo.

Art. 106 Contratto di apprendistato - Diritti dell'apprendista
L'Apprendista ha diritto a ricevere la formazione e l'assistenza prevista per il suo percorso professionale nei vari cicli formativi, conformemente al piano formativo individuale.
L'Apprendista non potrà essere adibito a:
1. lavoro straordinario o supplementare eccedente 120 ore per anno solare. Si escludono dal limite che precede eventuali tempo di formazione retribuita esterna all'orario ordinario di lavoro;
2. lavoro a turno notturno o festivo per le Aziende che operano su 24 ore.

Titolo Dodicesimo
Art. 112 Codice disciplinare - Disposizioni disciplinari

Il mancato rispetto dei doveri di cui all’articolo precedente da parte del personale comporta l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari, in relazione all’entità delle infrazioni/mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) rimprovero verbale per le infrazioni più lievi;
21 rimprovero scritto;
3) multa, in misura non superiore all’importo di 4 ore della normale retribuzione oraria;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a 10 giorni;
5) licenziamento disciplinare.
[…]
Il rimprovero scritto
Il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di recidiva, da parte del Lavoratore, nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero verbale, e nelle infrazioni disciplinari che, pur non avendo determinato un danno effettivo all’azienda, siano potenzialmente dannose.
La multa
Il provvedimento della multa si applica, nei limiti previsti dalla Legge, nei confronti del Lavoratore che sia recidivo a rimproveri per medesime fattispecie o che abbia determinato un danno all’azienda involontario ma riconducibile a mancata diligenza
a) ritardi anche dopo rimproveri specifici nell'inizio de! Lavoro senza giustificazione;
b) esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
c) si rifiuti di osservare la disciplina vigente sul luogo di lavoro e di adempiere ai compiti rientranti nel profilo del proprio livello;
d) si assenti dal lavoro per almeno un’ora senza comprovata giustificazione;
[…]
f) si presenti al lavoro in stato di alterazione generata da alcool o da sostanze psicotrope o stupefacenti, g) commetta recidiva nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero scritto.
[…]
La sospensione
Il provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione si applica nei termini previsti dalla Legge, nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a) arrechi danno alle cose ricevute in uso e in dotazione, con comprovata responsabilità;
b) si presenti recidivo in servizio in stato di ubriachezza etilica o da sostanze psicotrope o stupefacenti;
[…]
d) si assenti dal lavoro per un’intera giornata senza comprovata giustificazione;
e) commetta recidiva specifica, oltre la seconda volta nell'anno solare, in qualunque delle infrazioni che prevedono la multa. Ferma restando l'assenza ingiustificata, la quale potrà comportare l'adozione di più gravi provvedimenti.
Il licenziamento disciplinare
Il provvedimento del licenziamento disciplinare, salvo ogni altra azione legale, si applica per le infrazioni di seguito indicate;
1. Licenziamento per giustificata motivo soggettivo (con preavviso)
Si applica nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo:
[…]
b) commetta grave violazione degli obblighi di cui al successivo articolo;
c) commetta recidiva nell’infrazione delle norme sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro;
[…]
f) mantenga, reiteratamente, un comportamento oltraggioso nei confronti del Datore di lavoro, dei superiori, dei colleghi o dei sottoposti;
g) commetta recidiva, oltre la seconda volta nell’anno solare, in qualunque delle infrazioni che abbiano già determinato la sospensione dalla retribuzione e dal servizio;
[…]
i) abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con danno potenziale all’Azienda;
j) partecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce ed offese ai colleghi, senza manifesto pericolo di reiterazione dell'infrazione;
k) commetta comprovate molestie sessuali, senza manifesto pericolo di reiterazione;
l) commetta grave e comprovato comportamento di mobbing senza manifesto pericolo di reiterazione;
[...]
n) commetta grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle eventuali procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dall'Azienda ai sensi degli arti. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, che non siano in contrasto con le norme di Legge e le disposizioni contrattuali
2. Licenziamento per giusta causa (senza preavviso)
Si applica nei confronti del Lavoratore che commetta infrazioni od assuma comportamenti che siano tali da rendere impassibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro, per grave ed Irreversibile lesione del rapporto fiduciario. A titolo esemplificativo:
[…]
c) commetta […], danneggiamento volontario od altri simili reati;
[…]
e) abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con conseguente danno all’Azienda;
f) commetta violenza privata nei confronti del Datore di lavoro e dei colleghi, con pericolo di reiterazione;
g) commetta comprovate molestie sessuali, con pericolo di reiterazione;
h) commetta grave e comprovato comportamento di mobbing con pericolo di reiterazione;
i) commetta, volontariamente, qualsiasi atto che possa compromettere la sicurezza e l’incolumità del personale, o del pubblico, e/o arrecare grave danneggiamento alle attrezzature, impianti o materiali aziendali.
[…]

Art. 113 Codice disciplinare - Doveri del lavoratore
Il Lavoratore ha l’obbligo di svolgere con impegno e la massima diligenza, correttezza e fedeltà, le proprie mansioni, per le quali sia stato assunto o alle quali sia state successivamente adibito.
In particolare, il Lavoratore deve:
a) rispettare l’orario di lavoro stabilito e adempiere a tutte le formalità previste per il controllo delle presenze sul luogo di lavoro;
b) osservare scrupolosamente le disposizioni ricevute dai Datore di lavoro o dai preposti, nel rispetto della disciplina del lavoro, delle norme di Legge vigenti e del presente contratto;
c) ricevere, salvo giustificato impedimento, le comunicazioni formali del Datore di lavoro accusandone ricevuta;
[…]
g) evitare di accedere ai locali dell'Azienda e di trattenersi oltre l'orario di lavoro prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell'Azienda;
[…]
j) osservare tutte le disposizioni disciplinari e di lavoro in uso presso l'Azienda, nel rispetto del potere organizzativo e disciplinare del Datore di Lavoro, delle norme di Legge vigenti e del presente contratto.

Art. 115 Indumenti e attrezzi di lavoro
[…], sarà a carico del Datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i Lavoratori siano tenuti ad utilizzare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico - igienico sanitari, in applicazione della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’Azienda è inoltre tenuta a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione della prestazione lavorativa.
II Lavoratore dovrà conservare in buono stato tutto quanto sia messo a sua disposizione, senza appartare alcuna modifica se non dopo aver richiesto e ottenuto la relativa autorizzazione da parte dell’Azienda.
Qualunque modifica arbitrariamente effettuata darà all’azienda, previa contestazione formate dell'addebito, il diritto di rivalersi per il danno subito, sulle competenze del Lavoratore.
[…]