Cassazione Civile, Sez. 6, 07 luglio 2020, n. 14018 - Tumore polmonare riconducibile ad esposizione all'amianto presente nelle navi militari. Benefici assistenziali previste per le vittime del dovere


Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: RIVERSO ROBERTO Data pubblicazione: 07/07/2020
 

Considerato che
la Corte d'Appello di Lecce, ha rigettato l'appello proposto da L.R. e litisconsorti, avverso la sentenza che aveva respinto la domanda azionata contro il Ministero dell'Interno per ottenere i benefici assistenziali previste per le vittime del dovere dal Dpr 243/2006, dall'art.1 co, 563 e 564 1. 266/2005 e dall'art. 1904 dlgs. n. 66/10 atteso che il loro congiunto, C.D. era deceduto in data 6.5.1987 per tumore polmonare riconducibile ad esposizione all'amianto presente nelle navi militari a bordo delle quali aveva svolto mansioni in qualità di dipendente civile del Ministero della Difesa.
A fondamento della decisione, la Corte d'Appello riconosceva che esistesse il primo dei presupposti previsti dalla legge ( comma 564 dell'art.1 L. 266/ 2005) costituito dall'elemento della missione, il cui concetto doveva essere assunto in senso ampio. La Corte negava invece la presenza del secondo presupposto relativo alle condizioni di rischio (che dovevano integrare le particolare condizioni ambientali od operative); condizioni quest'ultime che non sussistevano nel caso di specie atteso che il concetto di particolarità non si poteva riscontrare in relazione ad una condizione (come l'esposizione l'amianto) che sulle navi era da considerare normale e non straordinaria, anche in considerazione delle ridotte conoscenze scientifiche dell'epoca sui rischi connessi all'esposizione all'amianto.
Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione L.R. e litisconsorti affidato ad un unico articolato motivo illustrato con memoria. Il Ministero dell'Interno ha resistito con controricorso. E' stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
 

Rilevato che
1.- Con un unico motivo il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione di diritto (art. 1, comma 564 1. 266/2005; art. 1, comma C. d.p.r. 243/2006), avendo la Corte d'Appello erroneamente applicato la normativa sopra indicata.
2.- Il ricorso è fondato in conformità alla giurisprudenza di questa Corte ( da ultimo Cass. nn. 20446/2019, 4238/2019).
La controversia verte sull'interpretazione del comma 564 dell'art. 1 legge n. 266/2005. 5.- Il comma 564 prevede i soggetti "equiparati" alle vittime del dovere. La norma stabilisce: "Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative''.
Successivamente, in attuazione di quanto stabilito dal comma 565 dell'art. 1 della stessa legge n. 266/2005, è stato emesso, col D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'art. 1, comma 1, prevede che ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206,· b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente; i) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. "
Sul significato da attribuire alle previsioni normative concernenti i due fondamentali presupposti relativi alla "missione di qualunque natura" e alle "particolari condizioni ambientali od operative" sono intervenute più volte le Sez. Unite di questa Corte. In particolare la sentenza n. 759/2017 ha effettuato un'approfondita e puntuale esegesi della normativa primaria e regolamentare, alla quale questo Collegio intende dare continuità.
Essa ha affermato che il concetto di "missione di qualunque natura" deve essere inteso in un senso che possa essere correlato ''sia ad un'attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità; sia ad un'attività che tale non sia e risulti del tutto "ordinaria" e "normale", cioè, in definitiva, rappresenti un "compito", l'espletamento di una funzione, di un incarico di una incombenza di un mandato di una mansione che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività espletata ''. Quanto al concetto di condizioni ambientali ed operative ''particolari, le Sez. Unite hanno anzitutto affermato che la disposizione regolamentare cit., la quale definisce invece "le circostanze come straordinarie" potrebbe apparire esorbitante dai limiti indicati dal comma 565 dell'art. 1 della 1. 266 del 2005, che demandavano alla fonte regolamentare soltanto il compito di disciplinare "i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze" e non di precisare tramite attività definitoria i concetti espressi dalla legge nel comma 564. Pertanto, secondo le stesse S.U., la formulazione del regolamento deve essere intesa nei limiti in cui non possa esorbitare dal rapporto con la legge e pertanto assegnandole un significato corrispondente a quello della legge: la quale sul punto va intesa nel senso che la condizione ambientale ed operativa "particolare' è quella collocantesi al di fuori del modo di svolgimento dell'attività "generale", id est "normale" in quanto corrispondente a come l'attività (in quel caso addestrativa ndr) era previsto si svolgesse".
Ai fini dell'integrazione del presupposto delle particolari condizioni di condizioni ambientali ed operative sarebbe pertanto sufficiente, secondo le SU, un'evenienza che non sia contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione. 4.- Nel caso di specie i ricorrenti rivendicano le provvidenze previste dalla legge in favore dei soggetti equiparati alle vittime del dovere, assumendo - come afferma la sentenza impugnata - che il loro congiunto, C.D. sia deceduto in data 6.5.1987 per tumore polmonare riconducibile ad esposizione all'amianto presente nelle navi militari a bordo delle quali aveva svolto mansioni in qualità di dipendente civile del Ministero della Difesa.
5.- Ad avviso del collegio, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale sopra richiamata e degli ulteriori sviluppi ai quali conduce il caso esaminato, deve riconoscersi che i presupposti normativi di cui alla tutela richiesta devono essere identificati anche nella fattispecie in esame dell'esposizione all'azione nociva delle fibre di amianto subita da un lavoratore appartenente alla P A.
Anzitutto va chiarito che la norma è tale da ricomprendere non solo singoli eventi lesivi di tipo traumatico, dal momento che si riferisce ad "infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso" ed adopera, quindi, una formula ampia, idonea a ricomprendere anche le malattie professionali che producono i descritti esiti.
D'altra parte, sul piano della intrinseca razionalità e del rispetto del principio di eguaglianza nessuna giustificazione potrebbe sorreggere, ai fini in esame, un trattamento sfavorevole riservato ai lavoratori che abbiano contratto malattie professionali rispetto a quelli che abbiano subito un infortunio rispetto ai lavoratori, in presenza delle altre condizioni valevoli a ricondurre entrambi gli eventi allo svolgimento dei compiti di istituto.
In secondo luogo, ha affermato che, al contrario di quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, nulla osta a che il concetto di "particolari condizioni ambientali od operative" possano essere riscontrati anche nell'ipotesi, da verificare in fatto, dell'esposizione di amianto a bordo di navi militari
Infatti, fermo restando che la ricostruzione concreta dei fatti di causa in ordine allo svolgimento dell'attività in oggetto ed al nesso di causa con la malattia professionale allegata appartiene all'ambito della valutazione demandata al giudice di merito, va affermato - anzitutto­ che la continuativa o frequente condizione di esposizione di un lavoratore ad una sostanza pericolosa e nociva (avvenuta nei fatti) non vale a rendere la stessa situazione come normale condizione operativa (di diritto); senza che il giudice si faccia carico di verificare, in primo luogo, in quali condizioni l'ordinamento prevedeva che si svolgesse la stessa attività lavorativa dal punto di vista della tutela della salute degli stessi operatori; non potendosi certamente condividere la tesi secondo cui anche una condizione di illegittimità di svolgimento dell'attività di lavoro non avrebbe alcuna rilevanza, in mancanza del presupposto della straordinarietà del rischio. In realtà, in questa ottica, va osservato che l'art. 32 della Cost. non consente che l'esercizio di una qualsiasi attività lavorativa possa svolgersi, in nessun caso (art. 35 Cost.), in condizioni di rischio tali da nuocere "normalmente" all'integrità psicofisica del lavoratore o da portare al suo "regolare" sacrificio; posto che, come riconosciuto più volte anche dalla Corte Cost. (ad es.n. 399/ 1996, n. 309/ 1999), la Costituzione considera quello alla salute un diritto fondamentale primario mai comprimibile nel suo nucleo essenziale ("protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana"). Il primato assicurato alla salute dalla normativa costituzionale è stato poi diversamente garantito dalle varie norme emanate nel corso del tempo (d.p.r. 547/55, d.p.r.303/1965, d.lgs.626/1994, ed attualmente dal fondamentale T.U. di cui al d.lgs. 81/ 2008) secondo la tecnica della tutela preventiva dei lavoratori nei luoghi di lavoro; la quale si ritiene soddisfatta anche quando, mediante una serie di misure, adottate secondo le concrete circostanze, il rischio esistente nella situazione di lavoro, se non eliminato del tutto, sia almeno ridotto ad una soglia talmente bassa da far ragionevolmente escludere che la salute dei lavoratori venga messa a repentaglio.
Com'è noto, l'art.2087 c.c. individua, inoltre, il contenuto del dovere di sicurezza datoriale attraverso criteri elastici che evitano la cristallizzazione di regole cautelari ed impongono un continuo aggiornamento dei mezzi e delle misure da adottare, pur specificamente previste dalla normativa e rese eventualmente obsolete dallo sviluppo scientifico e tecnico. E' importante ricordare, a questo proposito, alcuni fondamentali decreti risalenti agli anni '50, ispirati come la norma codicistica alla logica della prevenzione (sia pure secondaria) e non a quella della monetizzazione: il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (prevenzione degli infortuni sul lavoro), il D.P.R. 7 gennaio 1955 n.164 (prevenzioni degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni); il D.P.R. 19 marzo 1965 n. 303 (recante le norme generali per l'igiene sul lavoro). Tale legislazione ha avuto il merito di aver tradotto, già all'epoca, il principio generale dell'art.2087 c.c. in prescrizioni e misure dettate per la prevenzione di specifici rischi di infortunio o malattia, a fronte dei quali veniva richiesto: una adeguata regolamentazione delle modalità di esecuzione delle prestazioni che presentassero elementi di pericolosità; l'adozione di speciali apparati o congegni secondo le esigenze e le possibilità dell'organizzazione tecnica del lavoro; l'obbligo di informare i lavoratori sui rischi specifici derivanti dallo svolgimento delle loro mansioni e di esigere il rispetto delle disposizioni impartite; requisiti generali degli ambienti e la prescrizione di visite mediche obbligatorie preventive e periodiche per i lavoratori esposti all'azione di sostanze tossiche o comunque nocive. In secondo luogo, va considerato che nella prospettiva solidaristica ed assistenziale che viene qui in rilievo, non si tratta di formulare un addebito di colpa o di accertare una responsabilità, ma di assicurare una protezione monetaria, su presupposti di parità di trattamento, a tutti i soggetti considerati dalla legge che abbiano svolto i propri compiti istituzionali in condizioni di particolare rischio per la salute. Pertanto, ai fini dell'integrazione del presupposto delle particolari condizioni ambientali ed operative ovvero del giudizio sull'ordinarietà o meno del rischio corso dai soggetti equiparati alle vittime del dovere qui considerati, nello svolgimento delle loro attività istituzionali - ed in specifico in relazione all'azione nociva svolta da sostanze come le fibre di amianto - la valutazione giudiziale dovrà assumere, all'occorrenza, anche una prospettiva diacronica; ed essere formulata anche ora per allora, con riferimento cioè alle maggiori conoscenze oggi disponibili ed ai più elevati standard protettivi oggi assicurati agli appartenenti alla stessa categoria lavorativa in discussione; in modo di evitare il paradosso per cui ai lavoratori che si siano ammalati per aver operato io condizioni di maggior rischio non venga corrisposta alcuna concreta provvidenza quando, per ipotesi, il modello di svolgimento di attività lavorativa allora praticato, io sé lecito ma pur assai pericoloso, non fosse tale da scongiurare il rischio di insorgenza di una determinata malattia (come ad es. il mesotelioma).
6.- Sulla scorta delle considerazioni fin qui svolte il ricorso principale va dunque accolto, mentre va rigettato il ricorso incidentale.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata in relazione al ricorso accolto e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Lecce io diversa composizione la quale, nel decidere la controversia, si atterrà ai seguenti principi di diritto:"1.- Nella tutela assicurata ai soggetti equiparati alle vittime del dovere dal comma 364 dell'art. 1 legge n. 266/2005 sono ricompresi anche i lavoratori affetti da malattie professionali. 2.- Il concetto di ''missione di qualunque natura" di cui al comma 364 dell'art. 1 legge n. 266/2005 va riguardato in relazione allo svolgimento dei compiti istituzionali, mentre quello di "particolari condizioni ambientali od operative" va riscontrato, in primo luogo, alla luce del rispetto di tutte le regole dettate dall'ordinamento in relazione alla tutela della salute dei lavoratori. 3.- Nella prospettiva assistenziale solidaristica che viene in rilievo, ai fini del giudizio sull'ordinarietà o meno del rischio corso dai soggetti considerati nello svolgimento delle loro attività istituzionali, ed in specifico in relazione all'esposizione all'azione di sostanze nocive come le fibre di amianto, la valutazione giudiziale dovrà assumere, all'occorrenza, anche una prospettiva diacronica, ovvero essere formulata anche ora per allora, con riferimento alle maggiori conoscenze oggi disponibili ed ai più elevati standard protettivi oggi assicurati agli appartenenti alla stessa categoria di lavoratori; allo scopo di evitare il paradosso per cui ai lavoratori che si siano ammalati per aver operato in condizioni di maggior rischio non venga corrisposta alcuna concreta provvidenza quando, per ipotesi, il modello di svolgimento dell'attività lavorativa allora praticato, pur in sé lecito ma assai pericoloso, non fosse tale da scongiurare il rischio di insorgenza di una determinata malattia professionale".
7.- La Corte d'appello provvederà inoltre sulle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 385,3° comma c.p.c.
Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato da parte dei ricorrenti.
 

P.Q.M.
 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 12.2.2020