Regione Molise
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 8 luglio 2020, n. 37
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e del d.p.c.m. del 11 giugno 2020. Riapertura sport di contatto, approvazione relative linee guida e assunzione altre determinazioni.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Molise;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il DPCM dell'11 giugno 2020;
RICHIAMATE
l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 31 del 17 maggio 2020 con la quale, nel disporre la ripresa delle attività dei servizi di ristorazione, delle attività inerenti ai servizi alla persona e delle attività degli stabilimenti balneari, sono state recepite le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive ratificate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16 maggio 2020 con conseguente obbligo da parte di tutti gli esercenti le attività in esse contemplate di ottemperare alle relative prescrizioni;
le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 32 del 28 maggio 2020 e n. 34 del 10 giugno 2020 e n. 36 del 21 giugno 2020 con le quali sono state aggiornate le linee guida approvate con la precedente ordinanza n. 31 del 17 maggio 2000;
RILEVATO che l'art. 1 del DPCM dell'11 giugno 2020 ha subordinato la ripresa degli sport di contatto alla valutazione della loro compatibilità con l'andamento della situazione epidemiologica nel territorio regionale;
CONSIDERATO
che in relazione alla compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nel territorio regionale l'Unità di Crisi Regionale e il Comitato Scientifico per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella riunione del 3 luglio 2020, dopo aver esaminato il "“Report 7’ del Ministero della Salute — Istituto Superiore della Sanità concernente “Monitoraggio fase 2” trasmesso in data 2 luglio 2020, hanno ritenuto compatibile la ripresa delle medesime attività con l'andamento epidemiologico a condizione che le stesse siano svolte in strutture all'aperto e senza presenza di pubblico;
LETTO il documento prot. 109330 dell'8.07.2020, recante “Linee guida per sport di contatto’ redatto dalla Direzione Generale della Salute della Regione Molise, allegato alla presente di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che, pertanto, ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per consentire la ripresa degli sport di contatto;
DATO ATTO, inoltre, che l'Unità di Crisi Regionale e il Comitato Scientifico per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella riunione del 3 luglio 2020 hanno formulato parere favorevole all'introduzione di una deroga alle linee guida relative al settore “ristorazione’ approvate con l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 31 del 17 maggio 2020 e già aggiornate con le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 32 del 28 maggio 2020 e n. 34 del 10 giugno 2020 e n. 36 del 21 giugno 2020, al fine di consentire all'esterno delle attività commerciali e all'interno delle stesse, purché non in prossimità degli spazi destinati al consumo di alimenti e bevande, l'allestimento di appositi spazi destinati alla consultazione da parte degli avventori di riviste e materiale informativo di uso promiscuo a condizione che i medesimi spazi siano dotati di erogatori di gel sanificante o, in alternativa, di guanti monouso e che la consultazione avvenga con l'uso di mascherine;
RITENUTO conseguentemente opportuno introdurre una deroga alle linee guida relative al settore “ristorazione’ approvate con l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 31 del 17 maggio 2020 e già aggiornate con le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 32 del 28 maggio 2020 e n. 34 del 10 giugno 2020 e n. 36 del 21 giugno 2020;
EMANA LA SEGUENTE
 

ORDINANZA

Articolo 1

1. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza gli sport di contatto sono consentiti, senza presenza di pubblico e nelle strutture all'aperto, a condizione che queste ultime abbiano recepito gli indirizzi operativi di cui all'allegato 1 della presente ordinanza.
2. Lo svolgimento degli sport di contatto in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto-legge.
 

Articolo 2

1. In deroga a quanto previsto nelle linee guida relative al settore “ristorazione”, aggiornate da ultimo con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 36 del 21 giugno 2020, all'esterno delle attività commerciali e all'interno delle stesse, purché non in prossimità degli spazi destinati al consumo di alimenti e bevande, è consentito l'allestimento di appositi spazi destinati alla consultazione da parte degli avventori di riviste e materiale informativo di uso promiscuo a condizione che i medesimi spazi siano dotati di erogatori di gel sanificante o, in alternativa, di guanti monouso e che la consultazione avvenga con l'uso di mascherine.
 

Articolo 3

1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino al 31 luglio 2020.
2. La presente ordinanza è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia, e al Ministro della Salute, ai sensi dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 33 ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.
3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

Campobasso, 08-07-2020
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DONATO TOMA

 

REGIONE MOLISE
LINEE GUIDA PER SPORT DI CONTATTO

Si riportano di seguito le principali misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'infezione da SARS-CoV-2 in ambito sportivo (allenamento, gara), ritenute necessarie per consentire la ripresa degli sport di contatto e squadra. Per la declinazione rispetto alle specificità di ogni singola disciplina sportiva, si rimanda agli indirizzi approvati dalle rispettive federazioni. Tali misure potranno essere rimodulate in funzione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico.
L'accesso alla sede dell'attività sportiva (sede dell'allenamento o della gara) potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un periodo precedente l'attività pari almeno a 3 giorni. Inoltre, all'accesso dovrà essere rilevata la temperatura corporea: in caso di temperatura > 37.5 °C non sarà consentito l'accesso.
Il registro dei presenti nella sede dell'attività di allenamento o della competizione sportiva (es. atleti, staff tecnico, dirigenti sportivi, massaggiatori, fisioterapisti, etc) dovrà essere mantenuto per almeno 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C. Relativamente alle ulteriori misure di prevenzione (comportamentali, igieniche, organizzative) si condivide quanto contenuto nelle “Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere” prodotte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport, con particolare riferimento ai punti di seguito riportati, che sono stati integrati con quanto previsto nelle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative:
• adeguata informazione, comprensibile anche per gli atleti di altra nazionalità;
• corretta prassi igienica individuale (frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti; starnutire/tossire evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; non condividere borracce, bottiglie, bicchieri);
• mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso di assenza di attività fisica e, per tutti i momenti in cui la disciplina sportiva lo consente, di almeno 2 metri durante l'attività fisica, fatta eccezione per le attività di contatto previste in specifiche discipline;
• regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, servizi igienici, attrezzature e macchine utilizzate per l'esercizio fisico;
• tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale;
Infine, in merito al ricambio d'aria negli ambienti interni, in ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
Inoltre:
• gli oggetti toccati con più frequenza (es. corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc...) devono essere igienizzati frequentemente e il materiale sportivo (es. n. 2 palloni, casacche, panchine, porte da calcio, reti da pallavolo, canestri da basket, ecc.) quantomeno al termine di ogni utilizzo;
• è caldamente suggerito di pianificare le attività per evitare sovraffollamenti (prenotazioni online, suddivisione in gruppi di numero limitato in relazione agli spazi, evitare sovrapposizioni di orari, ecc .);
• l'accesso all'interno del centro sportivo è consentito 15 minuti prima dell'orario di prenotazione, in modo da evitare assembramenti nelle aree comuni; pianificare orari di ingresso e uscita scaglionati per limitare i contatti nelle zone comuni;
• è obbligatorio l'uso della mascherina nel centro sportivo, prima di iniziare l'attività sportiva e subito dopo;
• è vietato l'uso degli spogliatori e delle docce;
• è vietato consumare cibo nelle aree di svolgimento della pratica sportiva.

 

Regione Molise
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
Via Genova, 11 — 86100 Campobasso

Al Presidente della Giunta Regionale
Dott. Donato TOMA
 

OGGETTO: Linee guida per sport di contatto.


Con la presente, si propongono e si trasmettono, in allegato, le “Linee guida per sport di contatto”, condivise dall'Azienda Sanitaria Regionale (cfr. nota prot. n. 108899 del 08/07/2020) e integrate secondo le indicazioni della citata azienda in ordine al divieto di utilizzo degli spogliatoi e delle docce.
Tanto al fine di consentire l'adozione di eventuale ordinanza del Presidente della Regione.


Cordiali saluti.

Il Direttore Generale per la Salute
Dott.ssa Lolita GALLO