Regione Liguria
Ordinanza 13 luglio 2020, n. 45/2020
Ulteriori Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 11 giugno 2020.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell’O.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l’altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 1 comma 1 della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;
l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all’intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019), convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell’art. 4;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19);
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull’intero territorio nazionale);
il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19) convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27;
Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);
il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);
il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID - 19;
RICHIAMATE:
l'ordinanza 17 maggio 2020 n. 30 recante " Ulteriori Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d. P.C.M.17 maggio 2020";
l'ordinanza 20 maggio 2020 n. 32 recante: "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d. P.C.M.17 maggio 2020’;
l'ordinanza 25 maggio 2020 n. 34 recante: "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.17 maggio 2020'
l'ordinanza 1 giugno 2020 n. 35 recante: "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.17 maggio 2020'.
l'ordinanza 12 giugno 2020 n. 37 recante: "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.11 giugno 2020'.
ATTESO CHE: il Presidente della Regione è Autorità territoriale di protezione civile;
le Regioni, ai sensi dell’art. 117 terzo comma della Costituzione e dell’art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, sono titolari della potestà' legislativa concorrente in materia di protezione civile;
si connota come attività di protezione civile lo svolgimento delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza consistenti tra l’altro nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;
RILEVATO CHE:
con la richiamata ordinanza 12 giugno 2020 n. 37 è stato adottato sul territorio della regione Liguria l'aggiornamento e l'integrazione delle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” 20/96/CR1/COV19 approvato in data 11 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome allegate in copia e parte integrante del medesimo atto;
in data 9 luglio 2020 è stato approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il documento recante “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” 20/127/CR7ter-a/COV19; comprensivo della scheda tecnica “Cinema e spettacolo dal vivo” che - tra l’altro - afferma che le Regioni e le Province Autonome possono stabilire un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi;
DATO ATTO CHE:
la situazione epidemiologica del contagio da Covid-19 nel territorio ligure, sulla base dei dati forniti da ALISA, consente la riapertura e l’autorizzazione di ulteriori attività nel rispetto del principio del distanziamento sociale e delle misure ivi stabilite;
CONSIDERATO CHE:
In conformità alle disposizioni di cui al d.P.C.M. e nel pieno rispetto delle linee guida sono stati riaperti nel territorio della Regione Liguria i circoli culturali e ricreativi e bar;
si possa assentire nel rispetto del distanziamento sociale all’interno degli stessi il gioco delle carte e la consultazione di giornali e quotidiani nel rispetto di ulteriori prescrizioni come di seguito indicate:
a) Per il gioco delle carte sono obbligatori l’igienizzazione frequente delle mani e delle superfici utilizzate, il distanziamento fisico di almeno un metro tra i giocatori dello stesso tavolo e, se svolto in locali chiusi, l’uso della mascherina;
b) Per la lettura dei quotidiani e dei giornali è obbligatorio l’uso della mascherina e la sanificazione delle mani prima e dopo la manipolazione.
si configurino altresì i presupposti per confermare la ripresa delle attività di formazione, ad integrazione dell’elenco di cui all’ordinanza 37/2020, come di seguito indicato:
a) percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) nel sistema duale, da realizzarsi nei diversi contesti (aula, laboratorio, imprese).
RITENUTO:
siano state accertate le condizioni di compatibilità delle attività di cui alla sopra richiamata linee guida con la situazione epidemiologica regionale in conformità alle previsioni del d.P.C.M. 11 giugno 2020;
RICHIAMATI :
l’art. 3 del DPCM 11 giugno 2020 e l’allegato 16 inerente l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria
l'assoluto divieto di assembramento ed il rispetto del distanziamento sociale; l'obbligo delle misure di contenimento del contagio attraverso il distanziamento sociale oltre che dell'uso dei dispositivi di protezione individuale ed in particolare l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, ivi inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza
Per le motivazioni di cui in premessa
ORDINA
1. di adottare sul territorio della Regione Liguria del documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” 20/127/CR7ter- a/COV19 approvato in data 9 luglio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (Allegato e parte integrante del presente atto);
2. di autorizzare nel territorio della Regione Liguria in circoli culturali e ricreativi, bar ed esercizi pubblici - nel rispetto del distanziamento sociale - il gioco delle carte e la consultazione di giornali e quotidiani nel rispetto di ulteriori prescrizioni come di seguito indicate:
a) per il gioco delle carte sono obbligatori l’igienizzazione frequente delle mani e delle superfici utilizzate, il distanziamento fisico di almeno un metro tra i giocatori dello stesso tavolo e, se svolto in locali chiusi, l’uso della mascherina;
b) per la lettura dei quotidiani e dei giornali sono è obbligatori l’uso della mascherina e la sanificazione delle mani prima e dopo la manipolazione.
3. di confermare la ripresa delle attività di formazione integrando l’elenco di cui all’ordinanza 37/2020, come segue:
a) percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) nel sistema duale, da realizzarsi nei diversi contesti (aula, laboratorio, imprese).
4. Di assentire “Le attività relative a sale cinematografiche, luoghi di spettacolo dal vivo, anche viaggianti, nel pieno rispetto delle linee guida di cui al punto 1;
5. Di stabilire che il numero massimo di spettatori per cinema e altri luoghi di spettacolo di cui al punto 4 è determinato, in relazione alla capienza della struttura aperta o chiusa, assicurando uno spazio libero tra posti a sedere fissi ed identificati (comprese postazioni prive di una seduta fisica vera e propria) e, in caso di sedute fisse e non identificate quali spalti e gradinate, con distanziamento interpersonale di almeno m. 1;
6. il numero massimo di spettatori di cui al punto 5 può essere incrementato:
a) in presenza di componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.
b) in presenza di divisori in plexiglass, anche rimovibili, da installare tra un nucleo di spettatori ed un altro riducendo il distanziamento interpersonale;
Raccomanda ai Gestori di circoli e bar di verificare adeguatamente l’osservanza delle prescrizioni impartite.
MANDA la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge:
ai Prefetti
ai Sindaci dei Comuni Liguri
all’ANCI
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.
Genova, lì 13 luglio 2020
Allegato