Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 17 luglio 2020, Prot. n. A001/2020/422780/1
Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni sulle modalità di svolgimento del servizio di buffet, di utilizzo degli impianti a fune nonché in materia di luoghi di riparo in montagna e di attività di ristorazione e pubblici esercizi

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma 2, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l’operatività dell’ordinamento provinciale;
VISTO l'articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
CONSIDERATO che:
• l’emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l’incolumità delle persone, l’integrità dei beni e dell’ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile;
• la “gestione dell’emergenza”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera j) della citata legge provinciale, è l’insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un’emergenza, sono dirette all’adozione delle misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell’articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, circa la proroga dell’efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull’intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; VISTO, in materia, l'ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020.
CONSIDERATO che le restrizioni dettate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sono dirette a garantire la tutela della salute pubblica e l’uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
CONSIDERATO che l’articolo 10, comma 3, del citato Dpcm 26 aprile 2020, l’articolo 11, comma 3, dei citati Dpcm 17 maggio 2020 e 11 giugno 2020, nonché l’art. 1, comma 3, del citato Dpcm 14 luglio 2020 prevedono che le disposizioni recate dal medesimo decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;
CONSIDERATO l’andamento epidemico sul territorio provinciale come attestato nella nota dell’APSS - Dipartimento di Prevenzione di data 17 luglio 2020, la quale, citando il report settimanale n° 9 del Monitoraggio Fase 2 aggiornato al 14 luglio 2020 prodotto dal Ministero della Salute e dall’istituto Superiore di Sanità, mette in evidenza che a livello provinciale la situazione è particolarmente confortante poiché la stima di Rt è 0,22, sensibilmente inferiore a quanto registrato a livello nazionale.
RITENUTO che la situazione evidenziata dai dati riportati rende necessario in ogni caso mantenere misure di prevenzione del contagio da Covid-19;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Provincia del 15 luglio 2020 prot. n. 411120/1 ove al punto 42, per lo svolgimento del servizio di buffet, si richiama l’applicazione delle "Linee guide per l’accesso al servizio di buffet” di cui all’Allegato 2 dell’ordinanza del Presidente della Provincia di data 3 luglio 2020 prot. n. 385336/1;
CONSIDERATO opportuno, in questa fase, superare l’applicazione di Linee guida specifiche per il servizio di buffet, consentendo all’utenza/clientela di servirsi in modalità self-service con l’obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie e di guanti monouso messi a disposizione degli esercenti;
CONSIDERATO altresì opportuno prevedere alcune ragionevoli misure nell’utilizzo degli impianti a fune e, in genere, nell’ambito dei luoghi di riparo in montagna in caso di eventi atmosferici eccezionali (come, ad esempio, in caso di temporali);
CONSIDERATO altresì ragionevole consentire la messa a disposizione dell’utenza di menù cartacei nell’ambito delle attività di ristorazione e pubblici esercizi, alla luce della circostanza che con ordinanza del Presidente della Provincia del 15 luglio 2020 prot. n. 411120/1 è stata consentita la messa a disposizione di altro materiale cartaceo, quali riviste, quotidiani e materiale informativo.
Tutto ciò premesso,
 

ordina quanto segue

Servizio di buffet
1) in sostituzione delle modalità previste nei vari protocolli adottati dalla Giunta provinciale ai sensi dell’art. 34 della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3, non trovano più applicazione le "Linee guide per l’accesso al servizio di buffer di cui all’Allegato 2 dell’ordinanza del Presidente della Provincia di data 3 luglio 2020 prot. n. 385336/1; tale servizio potrà essere fornito secondo le consuete modalità self-service, con obbligo da parte della clientela/utenza di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie e di guanti monouso messi a disposizione degli esercenti. Resta inteso che sarà necessaria la presenza di personale che sorveglierà il corretto svolgimento delle operazioni di prelievo alimenti e che i guanti andranno sostituiti ad ogni accesso all’area buffet;


Impianti a fune
2) quale specificazione al protocollo “Tavolo Tecnico; Impianti a fune”, di cui all’Allegato della deliberazione di Giunta provinciale n. 725 di data 29 maggio 2020, gli operatori addetti agli impianti, in alternativa alla mascherina chirurgica, potranno utilizzare anche mascherine di stoffa a protezione delle vie respiratorie;
3) quale specificazione al protocollo “Tavolo Tecnico; Impianti a fune”, di cui all’Allegato della deliberazione di Giunta provinciale n. 725 di data 29 maggio 2020, per la discesa a valle in caso di eventi atmosferici eccezionali (come, ad esempio, temporali), è consentito l’utilizzo dei veicoli a pieno carico in deroga al limite di portata dei 2/3 della capienza massima previsto nel citato protocollo, al fine di evitare o limitare assembramenti di persone presso le stazioni a monte, fermo restando l’obbligo di utilizzo di mascherine adeguate a protezione delle vie respiratorie;


Luoghi di riparo in montagna
4) in tutti i luoghi di riparo presenti in montagna, a prescindere dalla relativa denominazione, tutti gli escursionisti che lo richiedono devono essere accolti nella struttura in caso di condizioni meteorologiche avverse (non solo pioggia, ma anche vento, basse temperature, ecc.), nonché nelle ore serali o notturne e in caso di difficoltà dell’escursionista o di necessità di sosta.
In queste situazioni critiche che possono comportare sovraffollamento degli ambienti e mancato rispetto delle disposizioni sul distanziamento, il luogo di riparo dovrà accogliere gli escursionisti e si dovrà assicurare che tutte le persone indossino una mascherina adeguata a protezione delle vie respiratorie;
In questa fase non potranno essere somministrati alimenti e, se possibile, si dovrà tenere aperta una porta o una finestra verso l’esterno. Ai luoghi di riparo viene data in via provvisoria la possibilità di ricavare spazi aggiuntivi esterni coperti di carattere temporaneo per dare riparo agli escursionisti.


Ristorazione e pubblici esercizi
5) quale modifica al protocollo “Documento Guida” di cui all’Allegato 2 della deliberazione di Giunta provinciale n. 689 del 22 maggio 2020, nell’ambito delle attività di ristorazione e pubblici esercizi è consentita la messa a disposizione dell’utenza di menù cartacei (debitamente igienizzati prima della messa a disposizione di nuova clientela);


Disposizioni finali
6) le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data di adozione della medesima e sono efficaci fino al 31 luglio 2020, restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate. Si applicano altresì le ulteriori disposizioni del Dpcm 11 giugno 2020 e del Dpcm 14 luglio 2020 qualora coerenti e non in contrasto con il contenuto dell’ordinanza di cui al presente punto.
Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall'alt 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati. 
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.