Corte di Appello di Perugia, 03 maggio 2017, n. 100 - Malattia neoplasia polmonare (microcitoma). Rendita ai superstiti


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZ. LAV.

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, a seguito di rinvio dalla cassazione, iscritta al n. 215 dell'anno 2016 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass.

promossa da

B.E. (vedova C.)

Omissis

- appellante -

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL con sede in Roma. Via IV Novembre 144, in persona del Direttore Centrale Rischi in carica pro tempore dr.ssa Ester Rotoli, che agisce in virtù dei poteri attribuiti dall'art. 16 del d.lgs. n. 29/93 e successive modifiche, nonchè di delibera del Presidente Commissario Straordinario dell'INAIL del 10 settembre 2010 n. 78, rappresentato e difeso - in virtù di procura generale alle liti per atto del Antonio Manzi, notaio in Roma. del 17 dicembre 2010. repertorio n. 87595, raccolta n. 38040 - dall'avv. Fabiola Campi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto stesso in Perugia, via Giovan Battista Pontani n. 12 .
 

appellato

Oggetto: appello avverso sentenza n. 540/07 del Tribunale del lavoro di Perugia a seguito di rinvio dalla cassazione; rendita ai superstiti.

Causa deciso all'udienza collegiale del 12 aprile 2017.

CONCLUSIONI DELLE PARTI


PER L'APPELLANTE "Voglia la Corte d'Appello di Perugia - sezione lavoro, quale giudice di rinvio, in tesi, in riforma della sentenza del Tribunale di Perugia - sezione lavoro n. 540 del 14 luglio 2005/29 agosto 2001

1. Accogliere il ricorso depositato da B.E. il 30.4.2002 e, per l'effetto, previa dichiarazione che il coniuge C.A. era deceduto a causa di malattia neoplasia polmonare (microcitoma) avente natura di malattia professionale, condannare l'I.N.A.I.L. al pagamento in suo favore della rendita ai superstiti con decorrenza dal 27.9.1998, oltre agi interessi legali dalle singole rate mensili come per legge;

2. Condannare l'INAIL al pagamento delle spese e del compenso professionale per i quattro gradi di giudizio, con distrazione per il giudizio di Cassazione ed il giudizio di rinvio a favore del sottoscritto difensore antistante".
 

PER L'APPELLATO: "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, respingere la domanda proposta da B.E. avverso l'l.N.A.I.L, con ricorso in riassunzione".

 


FattoDiritto



La controversia concerne la domanda avanzata dinanzi al Tribunale del lavoro di Perugia da B.E. in qualità di vedova di C.A., con ricorso depositato in data 30 aprile 2002, nei confronti dell'I.NA.I.L, al fine di sentir condannare quest'ultimo al pagamento della rendita ai superstiti, ex art. 85 d.p.r. 30 giugno 1965. n. 1124, in conseguenza del decesso per neoplasia polmonare del coniuge causata dall'esposizione a sostanze chimiche cancerogene utilizzate nel corso dell'attività lavorativa di bracciante alle dipendenze di un'azienda agricola gestita dall'Università degli Studi di Perugia.
Con sentenza n 540/2007. dopositata il 29 agosto 2007, il Tribunale del lavoro di Perugia rigettava il ricorso, compensava le spese di giudizio e poneva a carico dell'l.N.A.I.L. l'onere della C.T.U.
Il giudice di primo grado fondava il proprio convincimento sulle conclusioni del CTU secondo il quale non era stato possibile dimostrare l'esistenza di un nesso causale certo e diretto tra la patologia tumorale che aveva afflitto il C.A. ed il contatto con sostanze tossiche verificatosi nel corso dell'attività lavorativa, viepiù tenuto conto dell'esposizione a sostanze cancerogene di origine extraprofessionale (tabagismo).
A seguito di appello proposta dalla B.E. la Corte di Appello di Perugia, con sentenza n. 137/11, depositata in data 29 giugno 2011, rigettava il gravame e confermava, per l'effetto, la sentenza di primo grado, compensando tra le parti le spese del grado.

Il giudice di secondo grado ribadiva l'impossibilità di pervenire ad un giudizio di certezza circa l'esistenza di un nesso di causalità tra esposizione lavorativa e patologia tumorale, già affermata dal primo giudice, sulla scorta di alcune prove testimoniali, da cui non sarebbe emersa la prova di un'esposizione rischiosa per tempi e modi a sostanze effettivamente a rischio, e di un nuovo giudizio del C.T.U., richiamato per un supplemento di indagine  a seguito dell'istruttoria svolta in secondo grado, il quale aveva espresso un parere di mera probabilità concausale - pienamente condiviso dal collegio giudicante - circa l'origine lavorativa della patologia tumorale che l'aveva afflitto, stante l'indubbia potenzialità lesiva delle sostanze tossiche con cui il lavoratore era venuto in contatto per motivi professionali e l'altrettanto indubbia potenzialità cancerogena delle sigarette di cui il C.A. era stato fumatore.
La Corte di Cassazione, adito con ricorso proposto da B.E., con sentenza depositata il 22 marzo 2016, accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione.
Con ricorso depositato in data 2 novembre 2016, B.E. riassumeva il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Perugia, riportandosi alle conclusioni già rassegnate in primo grado.

Con memoria depositata in data 29 marzo 2017 si costituiva in giudizio l'I.N.A.I.L. contestando la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.

L'appello è fondato.


La Corte di Cassazione, nei passaggi fondamentali della decisione che ha rinviato a questa Corte, ha affermato quanto segue: "Peraltro, la sola condivisione, da parte della Corte territoriale, del giudizio di probabilità concausale formulato dal CTU all'esito delle indagini avrebbe dovuto condurre ad una diversa conclusione. è infatti consolidato l'orientamento di questa Suprema Corte per il quale anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cp per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sè sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (Cass. 11 novembre 2014, n. 23990). ... 

Tale principio non risulta applicato nella sentenza impugnata, la quale aderendo alle conclusioni del CTU e quindi riconoscendo l'attitudine lesiva delle sostanze tossiche con cui il lavoratore era venuto in contatto nella sua lunga attività di bracciante agricolo, ha, con ciò solo, dato atto dell'intervenuta dimostrazione di un fattore causale di per sè in grado di concorrere (in termini addirittura probabilistici nella ricostruzione del CTU) alla determinazione dell'insorgere della malattia: nè, sotto altro profilo, la sentenza risulta aver esaminato, o comunque adeguatamente considerato, il materiale documentale, anche di provenienza INAIL acquisito in giudizio ed avente ad oggetto la nocività delle lavorazioni agricole cui era stato lungamente adibito il C.A. esprimendo sul punto, da ritenere senza dubbio decisivo, considerazioni sommarie e generiche".

Ciò posto. è pacifico che C.A., deceduto il 26 settembre 1998 a causa di neoplasia polmonare, lavorò come bracciante agricolo per circa venticinque anni (dal 1960 al l972 come salariato e dal 1972 ale 1985 come operaio a tempo indeterminato) alle dipendenze dell'Università degli Studi di Perugia, nell'ambito dell'Azienda agraria della Tenuta di Pieve Caina di Marsciano denominata Pio Collegio della Sapienza.
Nel corso di tale attività lavorativa, indubbiamente, il C.A. fu esposto all'inalazione dei prodotti chimici (diserbanti, pesticidi, antiparassitari ecc.) utilizzati in agricoltura.

Al riguardo, il teste P. (trattorista) ha riferito: '"Ci venivano forniti dalla proprietà i prodotti anticrittogamici e diserbanti da irrorare sulle barbabietole, sul frumento e sul granturco: l'operazione avveniva a mezzo di rimorchio cisterna di capienza di tre quintali, che veniva sollevata sul retro del trattore; C.A. non guidava il trattore ma collaborava nel riempimento di questa cisterna ... in genere il prodotto veniva immerso nella cisterna vuota e poi si provvedeva al riempimento con un tubo, se il prodotto era in polvere prima lo si diluiva in un secchio e poi veniva immerso nella cisterna. Il C.A. effettuava talvolta lui questa operazione: non avevamo in dotazione mascherine protettive. Le operazioni di irrorazione duravano uno o due giorni a seconda dell'estensione dei terreni; dopo si procedeva alla zappatura a mano che era più lunga, quasi dieci, quindici giorni e veniva fatta da C.A. insieme ad altri".

Inoltre il teste C.O. (trattorista), oltre a confermare le dichiarazioni rese dal teste P., ha aggiunto: "Era mio fratello C.A. che provvedeva a scaricare i sacchi dei prodotti chimici. Capitava varie volte l'anno lo scarico di questi prodotti. Poteva capitare che in qualche punto in cui il prodotto non era arrivato in misura sufficiente con il trattore, si procedesse a mano, e questo era un lavoro di C.A.";

Pertanto, anche se non guidava il trattore, C.A. venne lungamente esposto al contatto con i prodotti chimici sia nell'attività di riempimento della cisterna che in quella di zappatura a mano e ciò avvenne, indubbiamente, per lungo tempo e senza l'uso di alcun mezzo di protezione quali tute,
mascherine o guanti.

Quanto alla pericolosità dei prodotti utilizzati, vi è in atti uno studio del Con.T.A.R.P. depositato dallo stesso I.N.A.I.L., sin dal primo grado di giudizio, da cui risulta che il C.A. partecipava a tutte le attività colturali dell'azienda sita in Pieve Caina e che, nel corso di queste, venivano usati
una serie di prodotti fitosanirari, due dei quali, trattandosi di diserbanti appartenenti alla classe dei fenossi derivati e denominati 2.4 D e MCPA, contengono tracce di tetraclorodibenzo-p-diossina, che è ritenuta dallo IARC una sostanza sicuramente cancerogena.


Inoltre dalla documentazione scientifica prodotta dalla ricorrente risulta che altre 4 sostanze utilizzate nella coltura dei campi dell'azienda in cui il C.A. aveva lavorato, e per l'esattezza l'atrazina, il falpei, il mancozeb ed il maneb sono possibilmente cancerogene per l'uomo.

In definitiva, risulta fornita la prova di un fattore causale certamente idoneo a causare l'insorgenza della malattia che determinò la morte del C.A., ossia l'esposizione lavorativa al contatto ed all'inalazione di prodotti fitosanitari in gran parte sicuramente cancerogeni per l'apparato respiratorio dell'uomo.

Non risulta, invece, acquisita la prova di un fattore estraneo all'attività lavorativa certamente idoneo a causare l'affezione e, pertanto, suscettibile di far degradare l'esposizione di origine lavorativa a mera occasione dell'evento dannoso.
A quest'ultimo proposito, va detto non è emerso nulla di preciso in ordine alla pratica del "tabagismo", a cui pare fosse dedito il C.A. in anni passati, risultando solo che la stessa era cessata in epoca risalente avendo il teste P. riferito che il C.A. aveva smesso di fumare "dopo i primi anni che eravamo in azienda" e, quindi, negli anni 60, avendo il teste riferito di aver lavorato per circa venti anni con il C.A.

A tutto ciò va aggiunto che il CTU, in quale ha espresso il proprio parere medico-legale non solo in primo grado ma anche in secondo, a seguito delle risultanze delle prove testimoniali espletate in grado di appello, ha formulato un giudizio di probabilità concausale tra l'attività lavorativa svolta da C.A. e la malattia che lo ha condotto a morte, il quale è sufficiente ai fini del riconoscimento del nesso eziologico tra evento e danno, per il principio dell'equivalenza delle condizioni di cui all'art. 41 cp applicabile nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in assenza di prova di un fattore estraneo all'attività lavorativa di per sè sufficiente a produrre l'infermità.
In definitiva, in riforma della sentenza appellata, va dichiarato che C.A. è deceduto a causa di neoplasia polmonare (microcitoma) di natura ed origine professionale e, per l'effetto, l'INAIL va condannato al pagamento della relativa rendita in favore della vedova superstite B.E., a decorrere dal giorno successivo a quello della morte (art. 105 dpr n. 1124/65).

Le spese di tutti i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

 

P. Q. M.



LA CORTE D'APPELLO

In riforma della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro. n. 540/2007, depositata il 29 agosto 2007, dichiara che C.A. è deceduto a causa di neoplasia polmonare (microcitoma) di natura ed origine professionale e, per l'effetto. condanna l'I,N.A.I.L. al pagamento della relativa rendita in favore della vedova superstite B.E, a decorrere dal primo giorno successivo alla data del decesso di C.A., oltre agli interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei mensili al saldo.
Condanna l'I.N.A.I.L. alla refusione in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che si liquidano, quanto al primo gradi, in euro 1.500,00, per competenze ed onorari, oltre I.V.A. e contributo ex art. 11 legge n. 576/1980, quanto al secondo grado, in euro 1.800.00 per competenze
ed onorari, oltre I.V.A. e contributo ex art. 11 legge n. 576/1980, quanto al grado di cassazione, in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre ad I.V.A., contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali pari al 15% del compenso liquidato, quanto al grado di rinvio in euro 2.500,00 per compensi professionali oltre ad I.V.A., contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali pari al 15% del compenso liquidato, con distrazione di competenze ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio, in favore dell'avv. Enrico Biscarini dichiaratosi antistatario, e dei compensi professionali del grado di cassazione e di quello di rinvio, in favore dell'avv. Siro Centofanti dichiaratosi antistatario.


Cosi deciso in camera di consiglio, in Perugia il 12 aprile 2017