Tipologia: Avviso comune
Data firma: 14 luglio 2020
Parti: Fise- Assoposte e Slc-Cgdl, Slp-Cisl, Uilposte
Settori: Servizi, Servizi postali in appalto
Fonte: slcmilano.it


Avviso comune Servizi postali in appalto 14 luglio 2020


Nell’ambito della trattativa per il rinnovo del CCNL Servizi Postali in Appalto 22.12.2015, Fise- Assoposte e Slc-Cgdl, Slp-Cisl, Uilposte ritengono necessario premettere all’avvio della discussione nel merito della parte normativa ed economica del contratto, la condivisione del presente Avviso Comune, nell’obiettivo di procedere nel percorso di virtuoso sviluppo del settore, anche con il coinvolgimento del committente nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale di cui all’articolo 2, lettera b) del CCNL.
Le Parti condividono che l’accurata qualificazione richiesta ai fini dell’iscrizione all’Albo fornitori specifico costituisca un elemento di indubbio valore poiché consente al committente di poter contare su operatori qualitativamente selezionati, ben noti, aventi i requisiti di accesso richiesti, il tutto nel rispetto e piena applicazione del Codice degli Contratti Pubblici - decreto legislativo n. 50/2016 per quanto applicabile al settore.
Le Parti ritengono altresì che una vera qualificazione delle imprese non possa prescindere da verifiche accorte, anche in fase di partecipazione alle gare e presentazione di offerte affidabili, nonché naturalmente nella fase di gestione dei servizi.
In tale ottica il settore dei servizi postali in appalto può strutturalmente inserirsi tra gli elementi di valore aggiunto del sistema postale complessivamente inteso, garantendo qualità, capacità, efficacia, efficienza, economicità e affidabilità, intendendosi con tale ultimo termine il pieno e corretto adempimento di tutti gli obblighi legali e contrattuali da parte delle imprese del comparto.
Le Parti ritengono quindi che l’osservanza delle seguenti regole possa rappresentare per il committente, per la corretta concorrenza tra aziende nonché per la certezza retributiva e contributiva dei dipendenti, un ulteriore elemento di garanzia e affidabilità, nell’obiettivo della salvaguardia occupazionale del settore degli appalti.
Costituiscono elementi di garanzia di qualità delle imprese:
- la corretta, integrale e regolare applicazione del CCNL di categoria;
- il corretto e regolare versamento dei contributi previdenziali;
- la puntualità nei pagamenti delle retribuzioni nel comparto;
- la corretta e regolare applicazione delle norme di legge in materia di lavoro, ivi compresa la consegna della busta paga e il pagamento nelle forme previste dalla legge;
- l’impegno alla reciproca collaborazione nelle fasi di passaggio di appalto, nell’obiettivo di consentire la massima fluidità possibile negli avvicendamenti, nel rispetto della norma contrattuale;
- l’impegno a garantire adeguata formazione agli addetti in materia di sicurezza sul lavoro;
- l’impegno a garantire ed incentivare formazione aggiuntiva nell’obiettivo di professionalizzare maggiormente gli addetti, in applicazione dell’articolo 5 del CCNL in materia di “Classificazione del personale”, sia per ampliare la possibile offerta di servizi e potenziali attività nei confronti di Poste Italiane, sia per facilitare l’eventuale ricollocazione degli addetti nel mercato del lavoro.
Le parti segnaleranno, anche disgiuntamente, i casi di mancati o ritardati pagamenti delle retribuzioni.
Analogamente l’Associazione informerà le Organizzazioni sindacali di possibili ritardi generalizzati dei pagamenti delle retribuzioni, non imputabili a specifiche situazioni soggettive di singole aziende.

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Le imprese maggiormente qualificate e strutturate ritengono di poter osservare quanto sopra nel presupposto che non siano oggetto di drastici e improvvisi tagli ai servizi, modifiche contrattuali anche subito dopo l’aggiudicazione ed in corso di esecuzione, eccessivo frazionamento delle attività, etc.
La concreta realizzazione degli elementi sopra riportati costituisce indiscusso valore aggiunto per tutti i soggetti del settore, pur comportando complessivamente potenziali maggiori oneri per il sistema delle imprese.
Di tali maggiori oneri, qualora quantificabili, si terrà conto in ogni sede, ivi compreso l’adeguamento delle tabelle di costo del lavoro emesse dal Ministero del Lavoro ai sensi dell’art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016, la cui rigida osservanza, anche da parte del committente, costituisce elemento di chiarezza e di leale concorrenza tra aziende.
Le Parti stipulanti condividono inoltre che, fermo rimanendo il principio di libera concorrenza, la reiterazione di forti ribassi ad ogni successiva gara di appalto può produrre potenziali fenomeni di disservizi o di irregolarità nella gestione dei rapporti con dipendenti, fornitori e committenti.
Tale fenomeno innesca inevitabilmente una rincorsa generalizzata al ribasso, potenzialmente dannosa per tutti, ivi compreso il committente, già costretto in alcuni casi, in passato, ad interventi dispendiosi ed in circostanze emergenziali.
Le Parti ritengono quindi che la rigorosa verifica dell’affidabilità delle offerte possa costituire un efficace deterrente per gli operatori che intendessero aggiudicarsi i servizi in appalto in assenza di una reale programmazione, con l’obiettivo di rendere economicamente conveniente l’appalto a posteriori, attraverso necessarie irregolarità e/o ritardi diffusi nell’assolvimento degli obblighi inderogabili.

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La drammatica vicenda dell’emergenza epidemiologica esplosa nel febbraio 2020 ha inoltre fondata sul pieno rispetto dei protocolli e delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro finalizzate al contenimento ed al contrasto del COVID-19.
In tal senso, i protocolli Governo-Parti Sociali del 14 marzo-24 aprile 2020 costituiscono modelli di riferimento per l’adozione di misure e comportamenti idonei a contrastare la diffusione del virus.
Le necessarie misure, la cui attuazione costituisce adempimento degli obblighi datoriali ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 e dell’articolo 39bis della legge n. 40/2020, comportano inevitabilmente maggiori oneri economici e organizzativi.
Di tali oneri le imprese tutte, senza eccezione alcuna, devono farsi carico per la propria parte, mentre il committente è tenuto ad aggiornare fin da subito i relativi costi, sia dovuti ad interferenza nell’appalto, sia in ordine all’utilizzo di diversi dispositivi di protezione individuale, o altre strutture aventi le medesime finalità di contrasto alla diffusione del virus, tenendo conto anche dell’adozione di misure organizzative resesi necessarie per finalità di distanziamento sociale tra i lavoratori.
Fermi rimanendo gli immediati aggiornamenti di tali costi stante l’immediata attuazione delle misure, le Parti si impegnano inoltre ad una profonda revisione delle voci di costo in materia di sicurezza in occasione dell’aggiornamento delle Tabelle ministeriali previste dall’articolo 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016.

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In tale contesto, Fise-Assoposte e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uilposte, impegnandosi a dare massima diffusione alla presente intesa, convengono di..
Le Parti si impegnano a dare adeguata visibilità e diffusione al presente Avviso Comune.
 

Roma, 14 luglio 2020