Cassazione Penale, Sez. 3, 30 luglio 2020, n. 23184 - Ponteggio non a norma. Il tardivo adempimento alle prescrizioni dell'organo amministrativo resta un post factum del tutto neutro rispetto al disvalore dell'illecito penale. Reato di pericolo
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: GALTERIO DONATELLA
Data Udienza: 23/06/2020
Fatto
1. Con sentenza in data 10.10.2019 il Tribunale di Paola ha dichiarato L.R. responsabile del reato di cui agli artt. 122 e 159, secondo comma lett. a) d.lgs. 81/08 per aver installato un ponteggio per l'intonacatura degli esterni di un fabbricato privo in alcuni punti di parapetti, con i piani di calpestio montati senza il rispetto della distanza dal sottoponte o comunque inclinati, condannandolo alla pena di€ 2.000,00 di ammenda, con diniego della sospensione condizionale della pena.
2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 131 bis cod. pen., che nella specie sussistevano tutti i presupposti richiesti per l'applicazione della causa di non punibilità, lamentando che i giudici di appello, pur avendo riconosciuto la buona condotta dell'imputato per aver prontamente adempiuto ai rilievi dell'organo di controllo e l'episodicità del fatto, avevano contraddittoriamente valutato la gravità del comportamento criminoso e il grado di colpevolezza con formule generiche, quali l'entità del danno o del pericolo e la pluralità delle omissioni, senza considerare che nessun danno era stato cagionato ai lavoratori dipendenti né poteva ritenersi sussistente alcun pericolo per essersi l'imputato subito adoperato per sanare le irregolarità, fermo restando che la suddetta gravità era stata indirettamente esclusa con il riconoscimento delle circostanze generiche e l'applicazione di una pena contenuta nel minimo edittale.
2.2. Con il secondo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 163 e 164 cod. pen., l'irragionevolezza del diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna motivato con la capacità a delinquere dell'imputato apoditticamente desunta dalla modalità della condotta in palese contraddizione con la condizione di incensuratezza del L.R., con la natura formale della contravvenzione e con l'episodicità del fatto, elementi di per sé in contrasto con la proclività a delinquere.
Diritto
1. Il primo motivo non può ritenersi ammissibile in ragione sia della genericità, che della manifesta infondatezza delle doglianze.
Il ricorrente non specifica, invero, le ragioni che avrebbero consentito l'applicabilità del beneficio invocato, tali non potendosi ritenere né l'adempimento tardivo agli obblighi gravanti in materia antinfortunistica sul datore di lavoro, nella specie coincidente il titolare dell'impresa responsabile dell'installazione dei ponteggi in violazione dei prescritti presidi di sicurezza, né la sua condizione di incensuratezza. Quanto al primo elemento, occorre rilevare che se il pagamento dell'oblazione, cui il contravventore viene ammesso a seguito dell'eliminazione della violazione in conformità alle prescrizioni impartite dallo stesso ispettorato del lavoro che ha constatato l'irregolarità, configura una causa di estinzione del reato, così come previsto dall'art. 24 d. lgs. 758/1994, ne consegue che il mancato pagamento della somma prescritta in sede amministrativa non elimina, per effetto del successivo adempimento, la contravvenzione già perfezionatasi in tutti i suoi elementi costitutivi al momento della constatazione, coincidente con il sopralluogo eseguito nel cantiere dal competente organo di controllo. Dal momento che la causa di non punibilità è riferibile, essendo l'esclusione della pena rimessa al potere discrezionale del giudice, soltanto a un momento successivo a quello del perfezionamento di tutti gli estremi del reato, per la cui ontologica e giuridica esistenza è necessariamente richiesta la presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, e non anche l'assoggettamento, in concreto, alla sanzione penale di colui che lo ha commesso, ne consegue che il tardivo adempimento alle prescrizioni dell'organo amministrativo resta un post factum del tutto neutro rispetto al disvalore, anche in termini di offensività, dell'illecito penale. La natura di reato di pericolo presunto rivestita dalla contravvenzione in esame implica infatti una valutazione complessiva della condotta criminosa, sulla base degli elementi indicati dal primo comma dell'art. 133 cod. pen., correlata alla lesione potenziale del bene giuridico tutelato dalla norma penale (la sicurezza sul lavoro) che prenda in esame tutte le peculiarità della fattispecie concreta in termini di possibile disvalore. Disamina questa che è stata puntualmente effettuata dal giudice di merito in relazione al primo indice-requisito, ovverosia alla particolare tenuità dell'offesa, che impone di valutare le modalità della condotta e l'entità del danno o del pericolo, facenti parte dei criteri afferenti alla gravità del reato previsti dal primo comma dell'art. 133: è stata infatti messa in luce la gravità del pericolo cui erano esposti gli operai rinvenuti sul ponteggio, considerata sia l'altezza dello stesso dal suolo (12 metri), sia le pluralità delle violazioni riscontrate nella sua installazione.
Destituita di fondamento è la contestazione difensiva secondo la quale trattandosi di reato di pericolo prontamente sanato dall'imputato, nessun danno sarebbe stato cagionato ai lavoratori dipendenti. Va al riguardo ricordato che per quanto concerne i reati di pericolo la valutazione in ordine all'offesa al bene giuridico protetto va retrocessa al momento della condotta secondo un giudizio prognostico "ex ante", essendo irrilevante l'assenza in concreto, successivamente riscontrata, di qualsivoglia lesione (Sez. 3, n. 19439 del 17/01/2012, Miotti, Rv. 252908). In questo settore del diritto penale, il compito del giudice di merito si risolve in un accertamento diretto a verificare, specialmente nell'interpretazione dei reati formali e di pericolo presunto, che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato dalla disposizione incriminatrice. Infatti, nei reati di pericolo, l'offesa al bene giuridico protetto si traduce in un nocumento potenziale dello stesso, che viene soltanto minacciato. A questo proposito, concordemente la dottrina penalistica italiana e la giurisprudenza di legittimità hanno reiteratamente sottolineato che il pericolo di offesa al bene giuridico sorge, potendo perciò ritenersi integrata la categoria penalistica del "pericolo", quando, secondo un giudizio ex ante e secondo le evidenze disponibili certificate dalla migliore scienza ed esperienza, appare probabile che, secondo l'id quod plerumque accidit, dalla condotta consegua l'evento lesivo che il legislatore, anticipando il momento della tutela, intende scongiurare. Questa è la ragione per la quale, in conformità alla funzione preventiva dei reati di pericolo e nel rispetto assoluto dei principio della personalità della responsabilità penale, è essenziale che la valutazione circa l'esistenza e la consistenza dell'offesa debba essere retrocessa al momento della condotta, dovendo il giudice (e, più in generale, l'interprete) fare ricorso ad un giudizio prognostico ex ante (Sez. 3, n. 19439 del 17/01/2012, cit., in motiv.). Alla stregua di tali principi, non può ritenersi che, nella specie, il reato sia stato ritenuto integrato nei suoi elementi costitutivi sulla base di una condotta formalmente inosservante ma totalmente inoffensiva, in quanto nelle condotte riscontrate nel caso in esame deve ritenersi contenuto un disvalore tale da concretizzare la messa in pericolo della sicurezza sul lavoro quale bene finale tutelato dalle norme incriminatrici. Non può parlarsi, infatti, di infrazioni aventi natura esclusivamente formale, poiché sicuramente l'inosservanza delle prescrizioni determina situazioni intrinseche di rischio, essendo suscettibili di mettere in pericolo l'incolumità e la stessa vita dei lavoratori che si trovino ad operare in assenza dei necessari presidi di sicurezza.
Del pari irrilevante è la condizione di incensuratezza dell'imputato atteso che la mancanza di abitualità della condotta è elemento che deve sussistere congiuntamente e non alternativamente alla tenuità dell'offesa, così come inequivocabilmente prescritto dall'art. 131 bis, primo comma cod. pen..
2. Quanto al secondo motivo con cui il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dei benefici di legge, va rilevato che non è rilevabile alcun vizio motivazionale tra il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, correlato alla condotta susseguente al reato per avere l'imputato ottemperato alle prescrizioni dell'organo di controllo, nonché alla sua condizione di incensuratezza, ed il diniego della sospensione condizionale della pena, fondato sull'esito negativo della prognosi sul futuro comportamento dell'imputato, da effettuarsi sulla base di una valutazione discrezionale collegata agli elementi di cui all'art.133 c.p.. Premesso che tale giudizio è insindacabile in sede di legittimità ove sorretto da congrua e logica motivazione (ex multis Sez. 2, n. 37670 del 18/06/2015 - dep. 17/09/2015, Cortopassi, Rv. 264802), deve rilevarsi che da nessuna illogicità può ritenersi inficiata la motivazione resa dal Tribunale calabrese che ha evidenziato, quale elemento ostativo alla concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., la estrema gravità del pericolo cui erano stati esposti gli operai nell'operare sul ponteggio carente per plurime violazioni dei requisiti di sicurezza e la conseguente, implicita, noncuranza del prevenuto dei rischi conseguenti al suo inadempimento richiamata dal puntuale riferimento alla capacità a delinquere di costui.
In ogni caso neppure in astratto è ravvisabile, attesa la diversa finalità degli istituti, alcun contrasto tra il diniego della sospensione condizionale della pena, fondato su un giudizio prognostico sul futuro comportamento dell'imputato circa la commissione di ulteriori reati, ed il diniego delle attenuanti generiche incidenti, invece, sulla concreta commisurazione della pena al fine di adeguarla all'effettivo disvalore del fatto ed alla personalità del colpevole (Sez. 4, n. 39475 del 16/02/2016 - dep. 23/09/2016, Tagli, Rv. 267773).
Quanto alla non menzione della condanna, deve rilevarsi che nessuna richiesta al riguardo risulta essere stata svolta innanzi al giudice di merito dalla difesa, che ha circoscritto le proprie conclusioni all'assoluzione perché il fatto non sussiste e, in subordine, all'applicazione dell'art 131 bis cod. pen. per la particolare tenuità del fatto (cfr. verbale di udienza innanzi al Tribunale di Paola del 10.10.2019). Ciò posto va rilevato che il ricorrente, pur costituendo la concessione del suddetto beneficio al pari di quello previsto dall'art. 163 cod. pen. oggetto del potere officioso del giudice, può dolersi dell'omessa pronuncia sul punto posto che la previsione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. è circoscritta alle questioni che, anche per effetto di istanza di parte, devono essere decise o che lo siano effettivamente state (Sez. 1, n. 6251 dei 3/05/1994, dep. 27/05/1994, Artom, Rv. 198876, secondo cui, in relazione al beneficio della non menzione della condanna, l'obbligo di motivare sussiste nel caso in cui il giudice abbia ritenuto di esercitare, positivamente o negativamente, il potere discrezionale conferitogli dalla legge, ma non nel caso in cui, in assenza di istanza di parte, il giudice non abbia invece affrontato la questione), né può dedurre la relativa questione per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, presupponendo la relativa domanda un'indagine di merito avente ad oggetto la meritevolezza del beneficio rientrante nell'esercizio del potere discrezionale del giudice, come tale incompatibile con il sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 28690 del 09/02/2017 - dep. 09/06/2017, Rochira, Rv. 270587).
Le suddette argomentazioni trovano del resto conferma nella recente sentenza a Sezioni Unite n. 22533/2018, ancorché pronunciata in materia di sospensione condizionale della pena: sia pur riferiti ai poteri officiosi conferiti al giudice di appello dall'art. 597, quinto comma cod. proc. pen. ed ai correlati motivi di impugnazione con il ricorso per cassazione, devono ritenersi estensibili anche al giudice di primo grado che abbia pronunciato sentenza inappellabile i principi ivi affermati, secondo cui il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere-dovere di applicare di ufficio i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale "non decisione", non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni (cfr. in motivazione Sez. U. n. 22533 del 25/10/2018 - dep. 22/05/2019, Salerno, Rv. 275376).
Anche il motivo in esame deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
3. Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi, alla luce della sentenza del 13 giugno 2000 n.186, per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di€ 3.000 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 23.6.2020