Tipologia: Accordo
Data firma: 8 luglio 2020
Validità: 31 luglio 2020
Parti: Gruppo FS e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal, Orsa Ferrovie
Settori: Trasporti, Gruppo FS
Fonte: sindacatoorsa.it


Verbale di accordo

Addì 8 luglio 2020, in Roma, tra Ferrovie dello Stato Italiane spa anche in rappresentanza delle Società del Gruppo FS Italiane che applicano il CCNL Mobilità/Area AF del 16/12/2016 e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie,

Premesso che:
• con verbale di accordo del 20 aprile 2018, che si richiama integralmente, le Parti hanno introdotto, nelle Società del Gruppo FS Italiane che applicano il CCNL Mobilità/Area AF del 16/12/2016, lo smart working quale misura strutturale di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori, disciplinandone le modalità di utilizzo;
• con l'“Accordo Quadro emergenza Covid-19” del 19 marzo 2020, Ferrovie dello Stato Italiane e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie hanno condiviso la necessità, in linea con le disposizioni normative vigenti, di adottare misure finalizzate ad agevolare il contenimento del contagio tra cui l'ampliamento della modalità di lavoro in smart working ove possibile e compatibile con le attività lavorative;
• con accordo del 27 aprile 2020, le Parti hanno confermato l'utilizzo della modalità di lavoro in smart working, prevedendo, esclusivamente per la gestione e la durata della fase emergenziale, alcune specifiche deroghe al suddetto accordo del 20 aprile 2018; le previsioni dell'intesa del 27 aprile 2020 inerenti le “Modalità di effettuazione della prestazione lavorativa” si intendono, tra le Parti, confermate in caso di proroga dello stato di emergenza e per la durata dello stesso.
Tutto ciò premesso, si concorda quanto segue.
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
Le Parti, ferme restando le previsioni normative e contrattuali inerenti l'orario di lavoro, in deroga a quanto previsto dall'accordo del 20 aprile 2018, concordano che, temporaneamente ed esclusivamente per la gestione e la durata della fase post-emergenziale e comunque fino al 31 luglio 2021, anche al fine di agevolare il previsto e necessario distanziamento sociale nei luoghi di lavoro, i lavoratori delle suddette Società del Gruppo FS Italiane, indipendentemente dall'anzianità di servizio, potranno rendere la prestazione lavorativa in smart working per un numero massimo di 11 giornate nel mese, anche frazionabili, ove possibile e compatibile con le attività lavorative assegnate.
Si conferma che, sempre per la durata della suddetta fase, potrà essere effettuato lavoro notturno e nei giorni festivi in modalità smart working, ove previsto dalla ordinaria articolazione del turno di lavoro.
Per il personale che non svolge attività connesse all'esercizio ferroviario, resta fermo che lo smart working potrà essere effettuato soltanto durante l'orario di lavoro diurno compreso tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e nei giorni feriali ai sensi di quanto previsto al punto 14 del citato accordo del 20 aprile 2018.
Si conferma, altresì, che sarà garantita la possibilità di disconnessione dai dispositivi/strumenti informatici al termine della prestazione programmata e sino all'avvio della prestazione successiva, ad integrazione di quanto previsto dall'accordo del 20 aprile 2018, in linea con le previsioni normative vigenti e che sarà garantito il rispetto del riposo giornaliero e settimanale così come previsto dal CCNL di riferimento.
Le Parti si danno atto che le Società agevoleranno nell'assegnazione dello smart working, secondo le modalità definite nella presente intesa e per quanto compatibile con l'attività lavorativa, i lavoratori che fruiscono, per patologie che riguardano la propria persona, dei permessi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e il personale ritenuto più a rischio per particolari situazioni di salute da tutelare e debitamente certificate (rischi derivanti da immunodepressione, esiti patologie oncologiche, terapie salvavita).
Con riferimento alle Società del Gruppo FS Italiane che non rientrano nel campo di applicazione del presente accordo, si conferma che, in coerenza con i rispettivi assetti relazionali e contrattuali, potranno essere poste in essere azioni finalizzate a promuovere l'utilizzo di tale modalità di lavoro, per la gestione e per la durata della fase post-emergenziale.
A livello di singola Società, potranno essere effettuati, anche su richiesta, incontri di verifica sugli effetti del presente accordo.
Le Parti potranno altresì incontrarsi qualora dovessero sopraggiungere provvedimenti normativi e/o amministrativi relativi alle misure disciplinate nel presente accordo.