Cassazione Civile, Sez. Lav., 03 agosto 2020, n. 16603 - Meniscopatia degenerativa e condropatia dell'operaio. Esclusa l'origine professionale


 

 

Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: BUFFA FRANCESCO Data pubblicazione: 03/08/2020
 

Rilevato che:


1. Con sentenza del 31 marzo 2014, la Corte d'Appello dell'Aquila ha riconosciuto a DB., operaio ENEL, l'indennizzo per danno biologico da malattia professionale nella percentuale del 6% dal 1.10.09, così riformando la sentenza del tribunale di Lanciano del 18.2.12 che aveva invece ravvisato una percentuale di danno del 3% (dunque sotto la soglia minima prevista dalla legge per il riconoscimento dell'indennizzo).
2. In particolare, la corte territoriale ha escluso l'origine professionale della meniscopatia degenerativa e della condropatia, che il CTU ricollegava a sinistro stradale subito dal lavoratore nel 1985.
3. Avverso tale sentenza ricorre l'assistito per un motivo, illustrato da memoria, cui resiste l'INAIL con controricorso.



Considerato che:


4. Con unico motivo di ricorso il ricorrente, lamentando violazione degli articoli 112, 115 c.p.c., 2697 c.c., 40, 41 c.p., 3, 29 e 84 del testo unico infortuni e 13, co. 2, del d.lgs. 38 del 2000, deduce -ai sensi dell'articolo 360 co. 1 n. 3 e 5- che la sentenza impugnata è viziata per aver trascurato la rilevanza concausale delle mansioni svolte dal lavoratore nella determinazione delle patologie su richiamate.
5. Il motivo, proposto ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., è infondato, in quanto non è ravvisabile alcuna violazione delle disposizioni normative richiamate, risultando rispettati i criteri dettati dalle norme invocate in ordine alle prove, al nesso causale ed alla disciplina antinfortunistica; né il denunciato vizio consente una nuova valutazione dei fatti, di certo preclusa al sindacato di questa Corte.
6. Infondato è anche il motivo di ricorso in relazione all'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata è congruamente motivata in relazione alle risultanze, omogenee sul punto, delle due consulenze espletate nei due gradi di giudizio, che hanno escluso l'origine lavorativa delle patologie in questione ed hanno comunque valutato il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro, tenendo conto di tutti i fatti dedotti dalle parti e criticamente valutandoli. A fronte di tale motivazione, le censure articolate in ricorso risultano intese ad un riesame del merito della causa, risolto nella sentenza impugnata con un giudizio di fatto -quale quello che riguarda l'accertamento dell'entità dei postumi (valutati in linea con le disposizioni di cui all'art. 79 t.u.i..l.m.p.) conseguenti alle malattie denunciate- in quanto tale incensurabile in sede di legittimità.
7. Le spese seguono la soccombenza. Si dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, CO. 17, I. n. 228 del 2012.

 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'INAIL delle spese, che si liquidano in euro 2000 per competenze professionali, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 6 febbraio 2020.